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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 25 ottobre 2023, n. 11

G.U.R.I. 3 novembre 2023, n. 257

Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali. (Ordinanza n. 11/2023). 

TESTO COORDINATO (all'O.P.C.M. 12 agosto 2024, n. 31 e con annotazioni alla data 12 agosto 2024)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole», a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e concernente, specificatamente gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 novembre 2012, n. 1151/2012, recante «regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento della Commissione europea 17 giugno 2014, n. 651/2014 recante «Categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato»;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 679/2016 recante «Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»;

Visto il regolamento della Commissione europea 2 luglio 2020, n. 972/2020, recante «Modifica al regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023, n. 64591, recante «Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Vista la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»;

Visto il decreto 3 maggio 2023, con il quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Emilia-Romagna;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2023, n. 992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 giugno 2023, n. 1000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 giugno 2023, n. 1002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 giugno 2023, n. 1010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2023;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

Vista l'ordinanza n. 4 in data 4 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Visto l'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito sono individuati i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato nonchè definiti i criteri sulla base dei quali assicurare l'erogazione dei contributi per far fronte alle tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, con il quale all'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto il comma 6-bis in materia di incremento delle autorizzazioni di spesa da destinare prioritariamente agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3 del medesimo art. 20-sexies;

Visto l'art. 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata»;

Ravvisata l'urgente ed improcrastinabile necessità di disciplinare le modalità attuative, organizzative e procedurali, al fine di assicurare il riconoscimento, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 3 dell'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in relazione alla tipologia di interventi e danni subiti dalle attività economiche e produttive, in diretta conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Acquisita l'intesa delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

(modificato dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 9 aprile 2024, n. 23)

1. La presente ordinanza disciplina i criteri, le modalità e i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, alle imprese singole o associate titolari delle attività economiche e produttive ovvero agricole, con sede legale, sede operativa o unità locali, o che esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione ai sensi dell'art. 20-bis del citato decreto-legge, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e per le quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi.

2. Il presente provvedimento si applica anche alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, [lettera b),] (parole eliminate) (1) della legge 8 novembre 1991, n. 381 recante «Disciplina delle cooperative sociali», che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Sono considerate tra queste anche le cooperative miste, ancorchè svolgano anche attività di cui al predetto art. 1, comma 1.

3. Ai fini della presente ordinanza, sono adottate le seguenti definizioni:

a) beni strumentali: i beni mobili e immobili, funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa, ivi compresi macchinari, automezzi, mobili ed arredi, terreni, impianti e e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

b) contributo concesso: così come previsto all'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è l'importo che, tramite uno o più decreti, al netto di eventuali indennizzi assicurativi o altri contributi, il Commissario straordinario, nel limite massimo del contributo riconosciuto, concede nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili;

c) danno periziato: rappresenta la totalità dei danni subiti dal soggetto, risultanti da una perizia asseverata o giurata, redatta da un professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.) che esprime, sotto la sua responsabilità, una valutazione di tipo quantitativo e qualitativo, conforme alle competenze a lui attribuite dalla normativa vigente, riguardante la specifica tematica connessa alla quantificazione del danno patito. In ordine alla perizia giurata, per specifiche esigenze, il professionista, in regola con gli obblighi formativi e con gli adempimenti fiscali, giura di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità.

Art. 2

Riconoscimento dei danni e modalità di concessione dei contributi

(integrato dall'art. 1, comma 2, dell'O.P.C.M. 9 aprile 2024, n. 23)

1. Il Commissario straordinario, in esito all'istruttoria per il riconoscimento del danno e dei relativi contributi da parte dei comuni territorialmente competenti, provvede, con un primo decreto, al riconoscimento del danno e alla concessione, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, dei contributi di cui all'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, a tutte le imprese che abbiano subito dei danni, fino al 100 per cento delle spese ammissibili, con le seguenti modalità:

a) per gli importi fino a euro 40.000,00 (quarantamila/00), l'intero valore del danno riconosciuto, che saranno erogati:

1) a titolo di anticipazione, nei limiti del 50 per cento del totale del contributo concesso;

2) a saldo, la quota rimanente, pari al 50 per cento del contributo concesso, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli;

3) in unica soluzione, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli qualora siano stati già realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese debitamente quietanziate.

b) per gli importi superiori a euro 40.000,00 (quarantamila/00), una prima misura pari almeno a euro 40.000,00 (quarantamila/00). In relazione alle risorse finanziarie che successivamente saranno assegnate e rese disponibili allo scopo sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-sexies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il Commissario straordinario provvede, con uno o più decreti, alla concessione di ulteriori quote di contributi, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del danno riconosciuto. Detti contributi saranno erogati:

1) a titolo di anticipazione, in esito al primo decreto di concessione, nei limiti del 50 per cento della prima misura di contributo concesso. I decreti di concessione delle ulteriori quote di contributi concessi ai sensi della presente lettera b), recheranno l'importo dell'integrazione della quota di anticipazione da erogare;

2) a saldo, a conclusione della rendicontazione totale delle spese, la differenza tra quanto concesso in relazione alla prima misura di contributo, ovvero tra l'importo complessivo dei contributi concessi in relazione ai successivi decreti di concessione di cui alla presente lettera b), e quanto erogato a titolo di anticipazione. Nel caso in cui le risorse non fossero disponibili nella loro interezza, resta salva la possibilità di emettere ulteriori decreti di concessione per l'erogazione della quota parte rimanente;

3) in unica soluzione, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli qualora siano stati già realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese debitamente quietanziate.

Art. 3

Tipologie di intervento e costi ammissibili a contributo

(modificato e integrato dall'art. 1, commi da 3 a 6, dell'O.P.C.M. 9 aprile 2024, n. 23)

1. Il contributo di cui all'art. 2 della presente ordinanza è concesso per:

a) la ricostruzione in sito dell'immobile ad uso produttivo distrutto, previa demolizione dei manufatti danneggiati, se le riparazioni o gli adeguamenti alla vigente normativa degli stessi sia valutata impossibile o maggiormente onerosa della ricostruzione;

b) la delocalizzazione, all'interno della regione, se necessario, previa demolizione dell'immobile ad uso produttivo distrutto se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile in base ai piani di assetto idrogeologico, agli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile;

c) la delocalizzazione temporanea, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino, nei casi in cui non occorre procedere alla demolizione dell'immobile ad uso produttivo, ma sono comunque presenti impedimenti aventi natura temporanea, determinati dagli eventi alluvionali, che non consentono una immediata ripresa delle attività produttive e/o agricole;

d) l'integrale ripristino strutturale e funzionale dell'immobile ad uso produttivo danneggiato limitatamente ai danni a:

1) elementi strutturali verticali e orizzontali;

2) finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);

3) serramenti interni ed esterni;

4) impianti tecnologici, di riscaldamento/condizionamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, per allarme, citofonico, rete informatica estendibile anche a dispositivi periferici condivisi (ad esempio LAN);

5) pertinenze, comprese le recinzioni, per la quota di proprietà ove le stesse siano direttamente funzionali all'attività economica e produttiva (ad esempio: magazzini). In fase di presentazione dell'istanza dovrà essere specificato l'eventuale richiesta di contributo per la parte non destinata all'attività economica e produttiva che non rientra nel computato totale del contributo;

e) la riparazione dei beni mobili strumentali, volta a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi gli impianti, i macchinari e i beni mobili registrati; per le imprese agricole, agrituristiche ed agroalimentari rientrano, in base alla disposizione planimetrica di aree, strutture murarie, impianti e con l'obiettivo di supportare l'attività di produzione, le attrezzature della cucina per la produzione dei pasti, dei laboratori di trasformazione dei prodotti, dei locali destinati alla macellazione, gli arredi delle camere, della sala di ristorazione, del punto vendita dei prodotti agricoli, ecc.;

f) l'acquisto dei beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, laddove la riparazione dei beni mobili strumentali risultati, ovvero certificati come preesistenti, risulti impossibile o maggiormente onerosa;

g) gli interventi strutturali su aree pertinenziali esterne al fabbricato, qualora gli stessi consistano in ripristino o realizzazione di opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, ripristino di aree costituenti l'unica via di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso, a condizione che tali interventi siano certificati come funzionali per la ripresa dell'attività;

h) il ripristino o sostituzione, laddove certificata meno onerosa, degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati;

i) il ripristino o sostituzione, laddove certificata meno onerosa, di arredi e relativi elettrodomestici connessi alla ripresa produttiva;

j) la ricostituzione delle scorte vive e morte connesse all'attività dell'impresa che siano state danneggiate o perse, in relazione al danno effettivamente subito. Per scorte si intendono anche le materie prime e sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa come risultante dall'inventario, ovvero di cui risulti certificata la preesistenza;

k) per le sole imprese culturali e creative (a mero titolo di esempio: case editrici, fotografi, studi d'arte, gallerie d'arte, associazioni) per le quali i danni abbiano interessato l'archivio storico dell'azienda (a mero titolo esemplificativo: bozzetti, studi preparatori, prototipi, negativi fotografici, cataloghi di mostre/esposizioni delle opere realizzate dall'impresa), sono ammesse le spese di restauro finalizzato alla ricostituzione parziale/totale dell'archivio come risultante dall'inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza;

l) il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive, compresi gli impianti vivaistici (es. campo di piante madri) come risultante dall'inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza, o con produzione arborea e arbustiva di tipologia differente dalla preesistente nel caso in cui, per esigenze di carattere agronomico (a titolo di esempio per causa dell'insalubrità del terreno), non sia possibile il reimpianto della medesima specie e/o varietà e/o non necessariamente della stessa tipologia e/o schema di allevamento per oggettive esigenze agronomiche e/o tecniche e/o economiche, dandone giustificazione nella prevista perizia asseverata. Il costo ammissibile a contributo non potrà in nessun caso eccedere quello che sarebbe stato riconosciuto nel caso di ripristino dello «status quo ante»;

m) il ripristino di reti di protezione e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina come risultante dall'inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza, o per la realizzazione di nuovi manufatti nel caso in cui non risulti tecnicamente possibile e/o conveniente ripristinare quelli danneggiati. In tale caso, il tecnico dovrà debitamente giustificare le ragioni oggettive a supporto che dovranno essere espressamente indicate nella prevista perizia asseverata;

n) il ripristino dei terreni, danneggiati in relazione al danno effettivamente subito, inclusa la rimozione di fango e detriti dai terreni agricoli, nel rispetto delle norme di carattere ambientale;

o) il ripristino delle arnie;

p) il ripristino di strade aziendali e interaziendali;

q) il ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica;

r) il riconoscimento del danno connesso con la perdita dei terreni produttivi non più ripristinabili ai fini produttivi;

s) gli interventi idraulico-agrari e quelli a carattere strutturale per la riduzione del rischio di dissesto idro-geologico (quali drenaggi profondi, opere di consolidamento di versanti, comprensive di eventuali interventi di rimodellamento morfologico dei versanti stessi, funzionali a mantenerne e migliorarne le condizioni di stabilità). In tale ambito, può essere ricompresa la messa in sicurezza della viabilità privata qualora ricada nell'area in dissesto in cui insistono fabbricati produttivi/terreni in attualità di coltura a cui l'intervento è finalizzato; i lavori di carattere strutturale per la conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore (fossi, canali e rii) non demaniale; realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale (in acque non demaniali) prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti, ecc.); drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti, ecc.);

t) i danni economici subiti da prodotti già raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018;

u) la pulizia, rimozione di fango e detriti dal fabbricato e dall'area esterna pertinenziale;

v) la delocalizzazione temporanea delle attività economiche e produttive danneggiate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la locazione di immobile o altra soluzione temporanea in altro sito, l'acquisto e la messa in opera di strutture temporanee, l'affitto e/o il noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a rilocazione per il periodo del loro utilizzo e relativa messa in opera, l'affitto e/o il noleggio delle strutture, l'allacciamento delle utenze, traslochi e messa in opera degli impianti, il noleggio o l'utilizzo temporaneo di impianti e/o attrezzature di terzi al fine del mantenimento dei propri livelli produttivi;

w) gli interventi su aree/fondi privati esterni all'immobile sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva, qualora gli stessi consistano, ad esempio, in ripristino o realizzazione di opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, di strade di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso, a condizione che tali interventi siano funzionali ad aumentarne le caratteristiche fisico-meccaniche in termini strutturali, di impianti, energetici consentendo risparmio, comfort e sostenibilità o a evitarne la delocalizzazione. Tra questi interventi sono da considerare anche quelli relativi al ripristino dei terreni agricoli, realizzati anche in economia, [che devono obbligatoriamente essere rendicontati con fattura.] (frase eliminata) (1) Il danno a terreni non ripristinabili deve essere calcolato basandosi sul valore agricolo medio (V.A.M.). Tale valore, moltiplicato per 1,5 volte, verrà riconosciuto, se rendicontato, con la dimostrazione di acquisto di altri terreni agricoli;

x) ogni altro danno diretto subito dai beni utili all'attività economica e produttiva, qualora non ricompreso nel presente elenco, rilevabile dalla documentazione fiscalmente rilevante ai fini contabili e comunque espressamente indicati nella prevista perizia asseverata ad esclusione delle produzioni agricole di cui all'allegato 1 n. 1 del TFUE;

y) danni subiti dai beni aziendali depositati presso terzi ovvero fuori da una sede aziendale, come risultante dall'inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza a data certa anteriore all'evento calamitoso, [esclusivamente per i beni e i materiali di aziende della filiera delle costruzioni depositati presso i cantieri] (periodo eliminato) (2);

z) servizi tecnici di impresa per indagini geognostiche, sondaggi, analisi di laboratorio, caratterizzazione meccanica dei materiali, rilievi topografici, laser scanner, drone, restituzioni grafiche e quanto propedeutico e funzionale alle attività peritali e tecnico-professionali, i cui costi dovranno essere riferiti ai prezziari regionali;

aa) per le imprese agricole: gli interventi eseguiti in economia direttamente dal titolare/i dell'impresa, e/o suoi coadiuvanti, e/o con l'impiego di maestranze proprie, nei limiti delle mansioni attribuite e come risultanti da idonea documentazione giustificativa del rapporto di lavoro; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale, gli interventi ammessi a contributo possono riguardare il ripristino dei terreni agricoli e della loro fertilità, la sistemazione e/o il ripristino degli impianti e degli immobili, e loro pertinenze, dell'azienda, e della viabilità aziendale e devono necessariamente risultare da perizia asseverata. Il contributo verrà concesso nella misura e nei limiti dei costi standard per ettaro e/o per metro-quadro, come definiti con successivo atto del Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili;

bb) lavori in economia per il ripristino dei beni immobili e mobili strumentali nonchè per le attività di cui alla lettera u) e v) del presente articolo. Tali lavori in economia potranno essere ammessi a contributo se il costo sostenuto per la manodopera utilizzata nonchè le spese per acquisto dei materiali sono realizzati direttamente dal titolare/i dell'impresa e/o suoi coadiuvanti e/o con l'impiego di maestranze proprie, nei limiti delle mansioni attribuite e come risultanti da idonea documentazione giustificativa del rapporto di lavoro.

2. Gli immobili distrutti o danneggiati per cui è possibile accedere al contributo sono quelli costituenti alla data dell'evento alluvionale:

a) sede legale e/o operativa di attività economiche e produttive; per immobili costituenti sede operativa si intendono quelli nei quali l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni, oppure alla prestazione di servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento alluvionale;

b) oggetto dell'attività dell'impresa, comprese le attività connesse delle imprese agricole ovvero quelli realizzati e/o gestiti dall'impresa stessa (ad esempio: impresa di costruzioni, società immobiliare) nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale); si deve trattare di immobile completamente ultimato accatastato e/o in fase di costruzione legittimamente autorizzato con titolo abilitativo, e quindi, funzionale alla sua destinazione che può essere abitativa o produttiva; per le società immobiliari e/o di costruzione, gli immobili in costruzione o ultimati ma inutilizzati sono riconducibili a scorte di magazzino, a condizione che siano inseriti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario, e come tali rimborsati.

3. Gli immobili e i beni mobili, per cui è possibile accedere al contributo, sono quelli che l'impresa possiede per l'esercizio della propria attività, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (ad esempio: usufrutto) o detiene a titolo di diritto personale di godimento (ad esempio: affitto, comodato) dimostrato con contratti sottoscritti anteriormente al 1° maggio 2023 e registrati in termini di legge. Per l'ammissione a contributo, deve essere dimostrato che l'immobile fosse sede di attività alla data dell'evento alluvionale come da visura camerale e/o da utenze e/o da polizze assicurative intestate all'attività produttiva esercitata nell'immobile. Sono pertanto esclusi i beni, immobili e mobili, non funzionali all'esercizio dell'attività di impresa che non sono ricompresi tra i beni ammortizzabili dall'impresa stessa. Sono, altresì, esclusi i terreni non ripristinabili non in proprietà dell'azienda agricola.

4. La valutazione dei danni agli impianti mobili, ai macchinari, alle attrezzature, alle scorte e ai beni mobili registrati, da effettuarsi tramite perizia asseverata, deve riferirsi ai beni presenti, alla data dell'evento alluvionale, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili aventi data certa ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 o in altri registri [e deve basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico prima dell'evento] (frase eliminata) (3).

5. Per il ripristino della funzionalità di un bene mobile, in caso di:

a) riparazione, il valore della riparazione non deve superare il costo di sostituzione del bene danneggiato;

b) sostituzione, verrà riconosciuto un valore uguale al prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, e consentendo comunque la sostituzione con un mezzo funzionalmente equivalente;

c) per il settore agricolo e agroalimentare, nel caso in cui il bene risulti ripristinabile sarà ammissibile l'intervento di ripristino; qualora il costo di ripristino risulti superiore al 80% del costo di sostituzione del bene stesso, sarà ammissibile la sostituzione del bene danneggiato/distrutto. Il nuovo bene dovrà possedere caratteristiche analoghe in relazione alla potenzialità produttiva di quello sostituito (con una tolleranza del +10% rispetto agli indicatori caratteristici della categoria considerata, ad esempio: potenza nel caso di trattrici, etc.) o inferiori;

Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà eccedere in quantità quello dei beni distrutti o danneggiati, purchè con le stesse funzionalità e caratteristiche, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

6. Relativamente ai prodotti di scorta, alle produzioni nel settore vegetale, apistico e animale, si potrà fare riferimento ai mercuriali delle locali CCIAA, ai listini di altre borse merci o, più in generale, a prezziari regionali o attraverso il valore medio delle fatture di acquisto degli ultimi due anni e altri listini ufficiali ove disponibili. Gli oneri diretti alla riparazione delle dotazioni aziendali tecniche danneggiate (mezzi meccanici agricoli, attrezzature agricole, altri strumenti di prima lavorazione dei prodotti agricoli) non possono, in ogni caso, eccedere il valore del danno quale risultante dalla perizia asseverata, fermo restando quanto già precisato in precedenza in ordine ai limiti di ammissibilità del ripristino.

7. Rientrano tra le spese ammissibili anche le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, al lordo dell'IVA se dovuta. Tali spese sono computate nel costo dell'intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente ordinanza, secondo le seguenti percentuali massime calcolate sugli importi riconosciuti:

a) Interventi di ripristino immobili, strutture e impianti (come da art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), l), m), n), p), q), r), s), u), v), w)):

1) Spese per consulenze propedeutiche al progetto, progettazione, direzione lavori, responsabile della sicurezza, coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ovvero altre figure professionali tecniche necessarie per la realizzazione del progetto: 10% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00); 8% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 250.000,01 (duecentocinquantamila/01) ed euro 600.000,00 (seicentomila/00); 6% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 600.000,01 (seicentomila/01) ed euro 2.000.000,00 (duemilioni/00); 5% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori superiori a euro 2.000.000,01 (duemilioni/01);

2) Perizia asseverata, perizia giurata e scheda rilevazione danni: 4% sul costo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila/00); 3% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 50.000,01 (cinquantamila/01) e 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro; 2% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra 500.000,01 (cinquecentomila/01) euro e 2.000.000,00 (duemilioni/00) euro; 1% sul costo degli interventi per importi dei lavori superiori a 2.000.000,01 (duemilioni/01) euro. Il contributo minimo che sarà riconosciuto per la perizia è pari a euro 750,00 (settecentocinquanta/00);

b) Interventi sui beni mobili strumentali (come da art. 3, comma 1, lettere e), f), i), k), o));

1) Perizia asseverata: 2% sul costo degli interventi per importi inferiori a euro 300.000,00 (trecentomila/00); 1% sul costo degli interventi per importi compresi tra euro 300.000,01 (trecentomila/01) ed euro 1.000.000,00 (unmilione/00); 0,5% sul costo degli interventi per importi superiori a euro 1.000.000,01 (unmilione/01);

c) Interventi sulla ricostituzione delle scorte (come da art. 3, comma 1, lettere j), t), y));

1) Perizia asseverata: 2% sul costo degli interventi per importi inferiori a euro 300.000,00 (trecentomila/00); 1% sul costo degli interventi per importi compresi tra euro 300.000,01 (trecentomila/01) ed euro 1.000.000,00 (unmilione/00); 0,5% sul costo degli interventi per importi superiori a euro 1.000.000,01 (unmilione/01).

Rientrano, altresì, tra le spese ammissibili anche gli eventuali servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti relativi alla ripresa delle attività economiche e produttive, in misura non superiore al 2% dell'importo delle spese riconosciute per la realizzazione del progetto, oltre a cassa previdenziale e IVA se dovuta.

I compensi e gli onorari professionali, ammissibili a contributo ai sensi del presente comma, non potranno comunque essere superiori ai limiti massimi di equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, con riferimento all'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e/o al decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, per le prestazioni in essi contenute, e dovranno essere giustificati con le relative parcelle. In caso di rideterminazione giudiziale del compenso pattuito nessuna integrazione del contributo già erogato sarà dovuto dal Commissario straordinario.

Art. 3

Deroghe

(introdotto dall'art. 1, comma 7, dell'O.P.C.M. 9 aprile 2024, n. 23)

1. Nella considerazione dell'urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumità, al fine di consentire un rapido rientro alle normali condizioni di vita e di assicurare le più snelle modalità collegiali per il rilascio dei pareri, i comuni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della disciplina edilizia, possono provvedere in deroga alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, nei casi in cui occorra acquisire anche un solo atto di assenso, comunque denominato, di competenza di un'amministrazione diversa dal comune, necessario ai fini del perfezionamento del titolo edilizio, lo sportello unico indice, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi, una conferenza dei servizi semplificata anche in modalità asincrona da concludersi con determinazione motivata entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza dei servizi semplificata il rappresentante di un'amministrazione o un soggetto invitato non fornisca riscontro o, comunque, non sia dotato di adeguato potere di rappresentanza, il parere si intende acquisito con esito positivo e la conferenza delibera. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Fermo restando quanto stabilito dal presente comma, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conclusione della conferenza dei servizi semplificata, devono essere resi dalle amministrazioni entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

Art. 4

Tipologie di interventi o danni esclusi dall'ambito di applicazione dell'ordinanza

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 8, dell'O.P.C.M. 9 aprile 2024, n. 23)

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente ordinanza e, pertanto, non figurano come ammissibili a contributo, i danni riguardanti:

a) le pertinenze, ancorchè distrutte o danneggiate, ove le stesse non siano direttamente funzionali all'attività economica e produttiva [o nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto al fabbricato, sede dell'attività e i relativi interventi di ripristino non migliorino e/o incrementino le caratteristiche fisico-meccaniche in termini strutturali, di impianti, energetici consentendo risparmio ed efficienza] (periodo stralciato) (1);

b) le aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva, qualora l'intervento non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione;

c) i fabbricati, o porzioni di fabbricati, realizzati in assenza o difformità del titolo edilizio, salvo che alla data della domanda, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti i relativi titoli abilitativi, in sanatoria. Sono fatti salvi i fabbricati, o porzioni di fabbricati (e relative pertinenze), realizzati ante 1967 per i quali non vi era obbligo di titoli edilizi e sui quali sia dimostrato/asseverato, con ogni valenza probante, la mancanza sull'immobile di interventi edilizi o equipollenti - successivi al 1967 - che avrebbero necessitato obbligatoriamente di titoli abilitativi;

d) i fabbricati che, alla data dell'evento, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;

e) i fabbricati che, alla data dell'evento, risultavano non utilizzabili o risultavano in corso di costruzione se non in regola con la normativa edilizia;

f) le parti comuni danneggiate di edifici residenziali in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate a uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, per i quali si applicano le disposizioni in materia di danni ai privati;

g) i beni mobili registrati, se non sono beni aziendali ovvero strumentali all'esercizio di un'attività economica e produttiva;

h) i fabbricati rurali accatastati per uso abitativo, secondo la normativa vigente;

i) i terreni agricoli ripristinabili che, alla data dell'evento, non erano inseriti nel fascicolo aziendale del titolare della domanda ovvero erano privi di un valido titolo di conduzione;

j) i fabbricati rurali abitativi e strumentali che alla data della calamità risultavano collabenti o dichiarati inabitabili o inagibili.

2. Sono, altresì, escluse le autofatture per gli interventi in economia, salvo quanto disposto alla lettera aa) e bb) di cui all'art. 3, comma 1, della presente ordinanza; in ogni caso, sono ammissibili a contributo, previa indicazione nella perizia asseverata della possibilità di realizzare l'intervento in economia, solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa sia comprovata da documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata e dai relativi mezzi di pagamento.

3. La causa di esclusione dall'accesso al contributo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo non è accertata nei controlli per le richieste di finanziamento, con riferimento agli interventi di ripristino, che non richiedono la presentazione di una pratica edilizia costituendo attività edilizia libera a norma del decreto 2 marzo 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222". Il Commissario straordinario, in tali casi, si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, acquisendo la documentazione necessaria presso i comuni competenti, al fine di verificare la regolarità edilizia dell'immobile danneggiato oggetto di intervento. In tali casi, i comuni interessati provvederanno al rilascio della documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli, richiedendo al privato, se necessario, integrazione documentale. Laddove, in esito a tali controlli dovessero emergere irregolarità, il contributo non sarà erogato ovvero, in caso di erogazione, anche parziale, già avvenuta, si procederà ai sensi dell'art. 20-septies, comma 5 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, analogamente ai casi di concessione di contributi in carenza dei necessari presupposti.

Art. 5

Procedura e termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento dei contributi

(modificato dall'art. 1, comma 9, dell'O.P.C.M. 9 aprile 2024, n. 23)

1. L'istanza di riconoscimento dei contributi è presentata dal legale rappresentante delle imprese di cui all'art. 1 della presente ordinanza al comune territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. La domanda è compilata secondo il modello in allegato 1 alla presente ordinanza. Ad essa sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) la scheda di rilevazione dei danni, redatta da un professionista abilitato (modello in allegato 2 alla presente ordinanza);

b) la perizia tecnica asseverata o giurata, rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali (modello in allegato 3 alla presente ordinanza);

c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo, da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

2. L'istanza compilata dovrà essere inoltrata dai soggetti legittimati ai comuni utilizzando le tre distinte piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori, a cura del titolare o legale rappresentante dell'impresa o, se munite di procura speciale, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese o società di servizi ad esse collegate o con esse associate:

a) proprietaria, ovvero titolare, in possesso di un valido titolo di conduzione dell'immobile sede, alla data dell'evento alluvionale, dell'attività economica e produttiva propria o di altra impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile;

b) proprietaria ovvero titolare in possesso di un valido titolo di conduzione dell'immobile costituente, alla data dell'evento alluvionale, oggetto della sua attività;

c) proprietaria ovvero titolare in possesso di un valido titolo di conduzione degli impianti relativi al ciclo produttivo;

d) usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile o degli impianti relativi al ciclo produttivo, sede, alla data dell'evento alluvionale, della sua attività economica e produttiva se tale impresa si accolla l'onere del ripristino e del riavvio dell'attività produttiva e delle connesse spese; in tal caso, alla domanda va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del proprietario, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del proprietario dell'immobile, nonchè copia di un suo documento di identità in corso di validità (modello di dichiarazione del proprietario dell'immobile in allegato 4 alla presente ordinanza).

3. Qualora i predetti soggetti intendessero inviare la domanda di contributo e ricevere tutte le connesse comunicazioni avvalendosi di un procuratore speciale, gli stessi sono tenuti a conferire a quest'ultimo la procura utilizzando l'apposito modello in allegato 5 alla presente ordinanza. In tale caso dovrà essere allegata anche copia di un documento di identità del procuratore speciale in corso di validità.

4. L'istanza è presentata dalla società, qualora il bene sia conferito alla società stessa con atto registrato entro la data dell'alluvione, salvo eventuali pattuizioni contrattuali che regolamentano gli obblighi di manutenzione straordinaria.

5. L'istanza è presentata dall'impresa agricola, qualora la proprietà si identifica con l'impresa anche individuale/familiare e, pertanto, il proprietario/comproprietario esercita l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile.

6. In presenza di impresa agricola familiare o società semplici agricole, possono accedere ai contributi i proprietari dei beni gestiti dall'impresa stessa, senza alcun atto di possesso formale registrato, purchè venga dimostrato, tramite visura camerale o documentazione fiscale o previdenziale, il ruolo di coadiuvante dei proprietari nell'impresa stessa.

7. E' ammessa la presentazione di una sola istanza di riconoscimento dei contributi. L'istanza può essere presentata nuovamente una sola volta in caso di rigetto per incompletezza documentale entro 60 (sessanta) giorni dal rigetto.

Art. 6

Condizioni di regolarità

(integrato e modificato dall'art. 1, comma 10, dell'O.P.C.M. 9 aprile 2024, n. 23)

1. Per l'accesso ai contributi di cui alla presente ordinanza le imprese, ovvero i soggetti beneficiari, devono:

a) essere regolarmente costituite, attive ed iscritte al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, salvo i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente, ovvero i professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Per i professionisti e loro forme associative: essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvo i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente; per le cooperative sociali, essere iscritte nella sezione b) dell'Albo regionale delle cooperative sociali;

b) essere in possesso di partita IVA e/o codice fiscale;

c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;

d) non essere sottoposti a procedure di liquidazione giudiziale o a procedure di liquidazione coatta amministrativa, ovvero a procedure di liquidazione volontaria, salvo che la stessa non venga revocata prima della presentazione della domanda di contributo;

e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL ovvero aver presentato istanza di regolarizzazione degli obblighi contributivi; sono da intendersi in regola le attività che abbiano beneficiato e possano documentare la rateizzazione dei contributi;

f) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza nè esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, ai sensi della normativa vigente in materia (Codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni). La verifica è obbligatoria per importi superiori a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); la verifica è altresì obbligatoria su terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi per un importo superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00);

g) dichiarare la data di inizio attività produttiva danneggiata e fornire informazioni in merito ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, al risultato di esercizio ed al numero degli addetti in termini di Unità Lavorative per Anno, relativamente all'esercizio 2022 e ai due anni precedenti, ove ricompresi nel periodo decorrente dalla data di inizio attività;

h) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Tutte le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data della presentazione della domanda di contributo, a pena di inammissibilità della stessa, e alla data di rendicontazione delle spese, a pena di revoca dei contributi concessi e/o erogati.

3. Nei contratti stipulati dall'impresa richiedente il contributo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione o di ripristino dei danni subiti per effetto degli eventi calamitosi di cui all'art. 1 della presente ordinanza, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, che deve essere accettata ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile. Nel caso di interventi già realizzati alla data di emanazione della presente ordinanza che non prevedono specifiche autorizzazioni, il rispetto della clausola di tracciabilità finanziaria deve risultare in modo chiaro nel corpo delle fatture ricevute dall'impresa. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario determina la perdita totale del contributo erogato. L'inadempimento agli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136 determina la revoca parziale del contributo nella misura del contributo già erogato.

4. I contratti stipulati tra l'impresa committente e l'impresa esecutrice devono altresì contenere specifica previsione relativa al rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore e/o di categoria e al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di tutela del lavoro nonchè della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'impresa committente accerterà che l'impresa che eseguirà gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino sia inserita nelle white list ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - art. 1, comma 53 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni), ove tali disposizioni ne prevedano l'obbligatorietà, fatti salvi i casi di lavori già realizzati alla data del 25 ottobre 2023.

Art. 7

Immobili in comproprietà e delega a un comproprietario

(integrato dall'art. 1, comma 11, dell'O.P.C.M. 9 aprile 2024, n. 23)

1. Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari (modello in allegato 6 alla presente ordinanza).

2. In assenza della delega di cui al precedente comma, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda, limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

3. Per i condomini produttivi, la domanda di contributo è presentata dall'amministratore del condominio, munito di procura speciale da parte di tutti i proprietari del condomino, con indicazione delle quote millesimali di ciascuno. In tal caso, la rendicontazione dei lavori e delle spese, che devono essere fatturate ai singoli proprietari in base ai millesimi posseduti, viene trasmessa dal procuratore speciale. Il contributo spettante sarà erogato a conclusione dei lavori, a ciascun proprietario, sulla base delle spese ammissibili di competenza di ciascuno di essi.

4. Per i danni nelle parti comuni condominiali, la domanda di contributo è presentata dall'amministratore del condominio, che dovrà allegare alla domanda apposito verbale di assemblea condominiale costituita ai sensi delle maggioranze previste dal codice civile in relazione alla natura dei lavori, con indicazione delle quote millesimali di ciascun proprietario ed esplicitazione chiara del mandato attribuito all'amministratore per la presentazione della domanda. La rendicontazione dei lavori e delle spese deve essere fatturata al condominio, a cui sarà erogato il contributo spettante nella sua interezza, a conclusione dei lavori.

5. Per i danni nelle parti comuni per i quali non è obbligatoria la nomina dell'amministratore, la domanda di contributo è presentata da uno dei proprietari, munito di procura speciale da parte di tutti i proprietari delle unità immobiliari (modello in allegato 8 alla presente ordinanza). La rendicontazione dei lavori e delle spese deve essere fatturata al proprietario che ha ricevuto la procura speciale, a cui sarà erogato il contributo spettante nella sua interezza, a conclusione dei lavori.

Art. 8

Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente pubblico o privato

1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi, fruiti o fruibili per le medesime finalità, ad essi andrà sommato il contributo determinato con la presente ordinanza, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo. La somma del contributo di cui alla presente ordinanza, di eventuale indennizzo assicurativo, di crediti di imposta e di eventuale altro contributo non deve comunque superare il 100 per cento del contributo ammissibile in relazione al danno riconosciuto.

2. Il richiedente il contributo dovrà produrre al comune copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente, alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e il titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.

3. La documentazione di cui al comma 2 per indennizzi/contributi percepiti successivamente alla presentazione della perizia (non allegata a quest'ultima), dovrà essere prodotta senza alcun ritardo al comune dopo la relativa erogazione (di indennizzi o contributi) e, se non prodotta, non si potrà procedere alla liquidazione del contributo eventualmente riconosciuto ai sensi di quanto disposto dalla presente ordinanza.

4. In caso di copertura assicurativa, la concessione del contributo è subordinata alla dichiarazione che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.

5. In caso di controversie relative agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente ordinanza sarà concesso e, successivamente, liquidato solo in esito alla dichiarazione del beneficiario di aver concluso eventuali contenziosi con l'istituto assicurativo, comunicando, contestualmente, l'importo ricevuto.

6. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente comma, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta al comune entro dieci giorni dall'avvenuta erogazione.

7. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo.

8. In alternativa alla documentazione da produrre di cui ai commi precedenti, la domanda per l'accesso al contributo dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti l'assenza di una copertura assicurativa.

Art. 9

Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'attività economica e produttiva

(integrato e modificato dall'art. 1, comma 12, dell'O.P.C.M. 9 aprile 2024, n. 23)

1. L'accertamento dei danni provocati dagli eventi alluvionali deve essere comprovato e documentato attraverso perizia asseverata, redatta secondo il modello in allegato 3 alla presente ordinanza, a firma di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio. Per i danni di cui all'art. 3, comma 1, lettera k) relativi alle imprese culturali e creative, la perizia deve essere fornita da un professionista di settore in possesso di titoli idonei ad asseverare il danno. Tutti i soggetti che producono le perizie, devono essere formalmente incaricati dal soggetto che richiede il contributo ed essere in posizione di terzietà rispetto a quest'ultimo. Il soggetto incaricato deve dichiarare che nelle attività realizzate non è coinvolto da interessi propri ovvero di propri parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge o i conviventi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

2. Nei casi di ricostruzione in sito o di delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o dichiarato inagibile, la perizia è giurata.

3. Nella perizia, che deve essere prodotta unitamente alla domanda di contributo, il professionista di cui al precedente comma 1, sotto la propria personale responsabilità, deve:

a) verificare e dichiarare il nesso di causalità tra i danni e gli eventi alluvionali occorsi a far data dal 1° maggio 2023, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

b) relativamente agli immobili distrutti o danneggiati ovvero agli impianti di cui all'art. 3 alla presente ordinanza:

1) identificare l'immobile, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che l'immobile alla data dell'evento alluvionale non era in corso di costruzione oppure non utilizzabile e asseverando lo stato legittimo del fabbricato, anche con riferimento alle tolleranze costruttive e alle sanatorie accertate nell'ambito del titolo abilitativo previsto per le opere di ripristino e ricostruzione, ovvero attestando che l'immobile è stato costruito prima del 1967 e per il quale non vi era obbligo di titoli edilizi. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, nel caso di interventi che costituiscono attività di edilizia libera. Nel caso di immobile in costruzione ovvero completato ma non utilizzabile, attestarne lo stato per l'indennizzo delle scorte. Nei casi in cui non sia possibile rendere disponibile il titolo abilitativo per cause di forza maggiore, attestate da parte del comune competente, conseguenti agli eventi alluvionali, lo stato legittimo, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza;

2) precisare se i danni riguardano una o più unità immobiliari e, in caso affermativo, indicare i dati catastali di ciascuna di esse;

3) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui all'art. 3 alla presente ordinanza sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate con allegato l'elaborato grafico di rilievo del danno; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti di sicurezza obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura e i prezzi unitari, sulla base del prezziario regionale o, per le voci di spesa ivi non previste, sulla base di prezziari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio colpito dall'evento calamitoso, indicando anche l'importo IVA, ammissibile a contributo solo se non recuperabile dall'impresa danneggiata; per l'immobile da ricostruire in sito o delocalizzare e costruire in altro sito della regione, per tutti gli interventi da realizzare sugli immobili redigere il quadro economico di progetto/computo metrico;

4) per le imprese agricole, agrituristiche ed agroalimentari, allegare, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), un layout produttivo schematico (disposizione planimetrica di aree, strutture murarie, impianti e attrezzature) contenente la disposizione planimetrica delle strutture necessarie allo svolgimento delle lavorazioni, il posizionamento dei fabbricati e degli impianti, coerentemente con il sistema produttivo e il flusso dei materiali;

5) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezziari di cui al precedente punto 3), producendo il computo metrico di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e, quindi, il costo complessivo; la documentazione comprovante la spesa e il pagamento deve essere allegata alla perizia asseverata;

6) distinguere, nei casi di cui ai precedenti punti 4) e 5), i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguire, diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), e, pertanto, non ammissibili a contributo;

7) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie non ammissibili a contributo e quindi, a carico del soggetto interessato;

8) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile ove previsto, [quando necessario ai sensi dell'art. 4, comma 3 della presente ordinanza;] (periodo eliminato) (1)

9) attestare, altresì, per l'immobile da delocalizzare di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), se la delocalizzazione dello stesso sia necessaria:

i. sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati;

ii. in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di contributo, non risultino programmati e finanziati dai competenti enti pubblici interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio, di cui dare conto in perizia;

10) in caso di ricostruzione in sito o delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o inagibile, determinare, indicandone i criteri utilizzati, il valore che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso (in funzione delle caratteristiche, della vetustà, della localizzazione, delle infrastrutture di accesso e dei servizi accessibili e tenuto conto a fini indicativi, dei valori della Banca dati delle quotazioni immobiliari OMI dell'Agenzia delle entrate o altri concreti riferimenti di mercato comparabili;

c) relativamente agli impianti mobili facenti parte del ciclo produttivo, ai beni mobili registrati, e ai beni mobili: fornire le specifiche informazioni richieste nelle apposite sezioni del modulo di perizia e finalizzate alla esatta individuazione di tali beni, con riferimento alla documentazione tecnica e amministrativa necessaria, per una loro corretta individuazione e descrizione, risalente alla data dell'evento alluvionale, nonchè alla verifica della congruità dei relativi prezzi in base a prezziari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;

d) relativamente ai terreni agricoli ripristinabili:

1) identificare il terreno, indicandone i dati catastali (foglio, mappale), la destinazione produttiva e l'uso reale del suolo (la coltura effettivamente praticata al momento dell'alluvione è desumibile dal piano colturale validato ai fini della domanda unica 2023, ove presentata), attestando che alla data dell'evento alluvionale il titolare della domanda è proprietario o conduttore, giusto titolo giuridico, del terreno in questione, ovvero che alla data della domanda di contributo il terreno è inserito nel fascicolo aziendale riportato in anagrafe delle aziende agricole;

2) descrivere i danni indicando le superfici e/o le quantità effettivamente danneggiate;

3) descrivere gli interventi necessari per il loro ripristino o quelli già realizzati sugli stessi, comprese opere di consolidamento, drenaggio e ripristino di terreni agricoli, stimandone il costo attraverso un computo metrico estimativo, nel quale devono essere indicate le misura ed i prezzi unitari, sulla base dei prezziari regionali;

e) relativamente ai terreni agricoli non ripristinabili:

1) identificare il terreno, indicandone i dati catastali (foglio, mappale), la destinazione produttiva e l'uso reale del suolo (la coltura effettivamente praticata al momento dell'alluvione è desumibile dal piano colturale validato ai fini della domanda unica 2023, ove presentata), attestando che alla data dell'evento alluvionale il titolare della domanda è proprietario o conduttore, giusto titolo giuridico, del terreno in questione, ovvero che alla data della domanda di contributo il terreno è inserito nel Fascicolo aziendale riportato in Anagrafe delle aziende agricole;

2) descrivere i danni indicando le superfici e/o le quantità effettivamente danneggiate;

3) stimarne il valore del terreno perduto con applicazione alle superfici catastali complessive, dei valori agricoli medi adottati dalle commissioni provinciali espropri in corso di validità all'anno 2023 nell'ambito delle singole regioni agrarie, con riferimento ai valori dei terreni considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, al momento dell'evento calamitoso;

f) relativamente alle perdite di produzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera u), la stima del danno sarà fatta ordinariamente su base parametrica utilizzando i valori definiti dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023, n. 64591 recante «Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023» che all'allegato 12 definisce i valori indice per la determinazione delle perdite economiche e dei risarcimenti erogabili dal fondo AgriCAT.

Art. 10

Cessazione dell'attività o trasferimento della proprietà dell'impresa

(modificato dall'art. 1, comma 13, dell'O.P.C.M. 9 aprile 2024, n. 23)

1. L'impresa che è in liquidazione volontaria ovvero ha trasferito la proprietà ad altra impresa dopo l'evento alluvionale, non ha titolo ai contributi previsti dalla presente ordinanza, nè ha titolo l'impresa che ha acquisito successivamente all'evento alluvionale la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile, salvo che sia dimostrata e comprovata la volontà del cedente danneggiato di cedere l'attività prima dell'evento alluvionale, ancorchè non sia perfezionata la cessione prima dell'evento alluvionale medesimo, ma risulti comunque comprovata la relativa decisione.

2. L'impresa che ha sospeso l'attività può presentare richiesta di contributo se riprende l'attività entro la data prevista per la rendicontazione delle spese.

3. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà ad altra impresa dopo aver presentato la domanda decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.

4. Non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 24 nei casi in cui:

a) la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento alluvionale esercitava la propria attività all'interno degli immobili danneggiati in forza di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.);

b) si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o questa abbia concesso in affitto l'impresa senza cessare l'attività;

c) il titolare dell'impresa danneggiata sia defunto e gli eredi abbiano accettato l'eredità senza riserve e abbiano dichiarato di voler subentrare nell'attività del de cuius e di farsi carico dei relativi oneri e spese;

5. Non si applica, altresì il comma 3, qualora l'impresa danneggiata e l'impresa subentrante siano imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

6. Non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 nei casi di trasferimento totale o parziale del ramo di azienda, ovvero di fusione o scissione, successivamente all'evento alluvionale, qualora il soggetto subentrante dichiari di continuare, nel territorio della regione interessata dagli eventi calamitosi, l'attività d'impresa. Il trasferimento, totale o parziale del ramo d'azienda, dovrà risultare da atto pubblico nel quale il cedente dovrà dichiarare di non aver percepito alcun indennizzo o contributo, di qualunque natura, ovvero di averlo percepito o di aver presentato istanza per percepirlo, precisando importo richiesto, ente o società erogatrice. La mancata indicazione nell'atto pubblico delle dichiarazioni di cui al precedente periodo sarà comunque considerata espressione della mancata percezione di contributi, ovvero indennizzi, di qualunque natura, nonchè di non aver presentato istanze per il loro ottenimento, configurandosi, ai fini del presente comma, quale dichiarazione implicita. Il cedente è ritenuto responsabile per le dichiarazioni, esplicite o implicite, riportate nel citato atto pubblico. Altresì, non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 nei casi di trasferimento dell'attività della cooperativa ad altra cooperativa sociale rientrante tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, che abbia sede operativa nel territorio della regione interessata dagli eventi calamitosi.

7. Per le imprese sottoposte a procedure di liquidazione giudiziale, a procedure di liquidazione coatta amministrativa o a procedure fallimentari in genere successivamente alla data di concessione del relativo contributo da parte del Commissario straordinario e per le quali non sia stato erogato a saldo il relativo contributo, lo stesso è liquidato solo all'atto della presentazione integrale della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione degli interventi proposti; della relativa liquidazione è data tempestiva comunicazione al curatore fallimentare. Per le imprese che risultino in procedura di liquidazione volontaria successivamente alla data di concessione del relativo contributo da parte del Commissario straordinario lo stesso viene revocato e quello eventualmente erogato deve essere rimborsato, con gli interessi legali.

Art. 11

Attività istruttoria dei comuni e inoltro delle istanze di concessione dei contributi

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 14, dell'O.P.C.M. 9 aprile 2024, n. 23)

1. Ai sensi dell'art. 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, i comuni verificano la spettanza e l'entità del contributo richiesto sulla base delle domande presentate attraverso la piattaforma informatica dai soggetti legittimati ovvero dall'incaricato dell'impresa.

2. I comuni, all'avvio dell'istruttoria, devono altresì verificare, ove necessario e a esclusione delle attività in edilizia libera previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, lo stato legittimo del fabbricato o della porzione di fabbricato, anche con riferimento alle tolleranze costruttive e alle sanatorie accertate nell'ambito del titolo abilitativo previsto per le opere di ripristino e ricostruzione, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Omissis. In particolare è necessario che sia accertato che:

a) l'immobile oggetto di richiesta di contributo sia sito nel comune ove sono occorsi gli eventi calamitosi di cui all'art. 1 della presente ordinanza;

b) l'attività sia in regola con quanto disposto all'art. 10 della presente ordinanza;

c) l'impresa sia iscritta, al momento della presentazione della domanda, al registro imprese delle camere di commercio territorialmente competenti e/o all'albo delle società cooperative, fatti salvi i casi di esonero previsti dalla normativa vigente;

d) l'immobile sia sede legale e/o operativa dell'attività per cui si richiede il contributo.

e) la scheda di rilevazione dei danni sia completa.

3. I comuni completano le verifiche di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle domande che, non presentando vizi o difformità rispetto ai criteri indicati nella presente ordinanza, sono considerate ricevibili. Qualora all'esito dell'istruttoria di cui al comma 2 si riscontrino difformità rispetto ai requisiti necessari per l'ammissibilità dell'istanza di concessione dei contributi, il suddetto termine di trenta giorni è interrotto e i comuni provvedono a notificare attraverso richiesta di integrazioni, al soggetto interessato i vizi e le difformità ostative all'accoglimento della domanda, dando un tempo di dieci giorni al fine di regolarizzare la propria posizione, anche a mezzo di integrazione documentale, per l'eventuale ottenimento dell'esito positivo dell'istruttoria. All'esito della mancata, parziale o infruttuosa integrazione o della mancata risposta da parte del soggetto interessato, i comuni provvedono, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modificazioni ed integrazioni, a inviare il preavviso di rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto interessato e al successivo rigetto a seguito di mancata o infruttuosa risposta entro dieci giorni dal suddetto preavviso.

4. I comuni, qualora non dispongano, a supporto del responsabile del procedimento, di personale tecnico o amministrativo adeguato che possa efficacemente gestire i procedimenti amministrativi derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, ovvero siano impossibilitati alla gestione di detti procedimenti, possono avanzare specifica richiesta di supporto tecnico per la fase istruttoria di propria competenza al Commissario straordinario, attraverso l'utilizzo di apposita funzione nella piattaforma informatica.

5. All'esito positivo delle verifiche di cui al precedente comma 2, il comune ovvero la struttura di supporto appositamente convenzionata dal Commissario straordinario, ove attivata, provvede, entro trenta giorni, a:

a) verificare che sia riportato nella perizia asseverata di cui all'art. 9 l'attestazione del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici avversi occorsi dal 1° maggio 2023;

b) quantificare l'importo ammissibile, con separata indicazione dell'indennizzo assicurativo da decurtare, ove ricorra, a contributo, previa determinazione dell'entità, delle tipologie di intervento e dei costi ammessi a contributo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'art. 20-sexies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nonchè di quanto disposto con la presente ordinanza;

In caso di esigenze di approfondimento istruttorio, il suddetto termine di trenta giorni è interrotto e il comune, ovvero la predetta struttura di supporto convenzionata, provvede a comunicare al soggetto interessato, dando un tempo di trenta giorni per il riscontro, i vizi, le difformità o le esigenze di integrazioni documentali necessarie per consentire la finalizzazione dell'istruttoria.

All'esito delle infruttuose integrazioni o della mancata o parziale risposta del soggetto interessato, i comuni provvedono, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modificazioni ed integrazioni, a inviare il preavviso di rigetto della stessa, dandone comunicazioni al soggetto interessato e al successivo rigetto a seguito di mancata o infruttuosa risposta entro dieci giorni dal suddetto preavviso.

6. I comuni, qualora la domanda di riconoscimento del contributo sia ricevibile, quantificata e accertata l'entità del contributo, comunicano al soggetto beneficiario, [ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,] (frase eliminata) (1) la proposta di concessione del contributo per l'accettazione, mediante l'utilizzo di apposita funzione disponibile nella piattaforma informatica, dando un tempo di sette giorni per l'accettazione della stessa, da effettuarsi sulla medesima piattaforma informatica. In mancanza di riscontro, si applica la procedura del silenzio-assenso.

I comuni, all'esito dell'accettazione della proposta di concessione del contributo ovvero in caso di silenzio-assenso da parte del soggetto beneficiario, in aderenza a quanto disposto dall'art. 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, provvedono a trasmettere al Commissario straordinario le proposte di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche e al netto degli indennizzi assicurativi.

In caso di dissenso da parte del beneficiario, i comuni acquisiscono le motivazioni e valutano se necessario procedere a un riesame dell'istruttoria. All'esito dell'eventuale riesame, i comuni inviano la proposta di concessione del contributo al Commissario straordinario, ovvero confermano l'esito dell'istruttoria già svolta e inviano la relativa proposta di concessione al Commissario straordinario.

Il Commissario straordinario emana il decreto di riconoscimento e concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione entro i successivi trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta di concessione, secondo le modalità indicate all'art. 2 della presente ordinanza.

7. Le fasi del procedimento sono rese visibili ai soggetti legittimati accedendo alla piattaforma nella quale sono state presentate le istanze.

Art. 12

Fasi del procedimento per la concessione e l'erogazione del contributo

(modificato dall'art. 1, comma 15, dell'O.P.C.M. 9 aprile 2024, n. 23)

1. Il Commissario straordinario, una volta ricevute le proposte di concessione dei contributi dai comuni territorialmente competenti, per mezzo della piattaforma informatica all'uopo implementata, conclude il proprio procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi o contributi già percepiti di cui all'art. 8 della presente ordinanza.

2. In tale ambito, il Commissario straordinario provvede, altresì, a definire le modalità e la misura mediante le quali assicurare l'erogazione del contributo. In particolare, in relazione alle risorse finanziarie complessivamente disponibili, il contributo sarà erogato secondo quando disposto all'art. 2, comma 2, della presente ordinanza.

3. Il Commissario straordinario procede, informando il comune territorialmente competente, a:

a) dare esecutività agli atti di concessione dei contributi, notificando alle imprese richiedenti il decreto di riconoscimento e concessione del contributo e comunicando, altresì, l'importo del contributo complessivamente spettante, opportunamente ripartito in anticipazione e saldo;

b) liquidare l'anticipazione del contributo spettante;

c) accertare che nei contratti stipulati tra l'impresa richiedente il contributo e l'impresa che eseguirà gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino sia stata inserita specifica clausola di tracciabilità finanziaria;

d) comunicare il termine entro il quale devono essere completati gli interventi e quello entro il quale presentare la documentazione prevista a pena di decadenza dal contributo concesso evidenziando, in ogni caso, che la quota a saldo del contributo concesso potrà essere erogata solo una volta esperiti tutti i controlli necessari. Il termine indicato può essere prorogato, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del comune, da comunicare al Commissario straordinario.

4. Entro il termine di 18 mesi, o del maggior tempo eventualmente concesso, dalla notifica del decreto di concessione, l'impresa beneficiaria dovrà presentare, per il tramite della piattaforma informatica all'uopo implementata, al comune territorialmente competente tutta la documentazione tecnica comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi, nonchè le fatture anche in formato cartaceo, ovvero copia di cortesia, relative all'ultimazione dei lavori e ogni altra documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute nonchè i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o postali, ovvero altro strumento di pagamento consentito nei circuiti bancari, che ne consenta la tracciabilità ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136). Il termine concesso per la rendicontazione finale delle spese di 18 mesi, o del maggior tempo eventualmente concesso, può essere prorogato, su istanza motivata degli interessati, previa valutazione con apposita determinazione del comune, che la propone al Commissario straordinario.

5. Al termine dell'attività di rendicontazione da parte dell'impresa beneficiaria, il comune, ovvero la struttura di supporto appositamente convenzionata, ove attivata, deve:

a) preliminarmente, verificare la completezza e la regolarità di tutta la documentazione presentata con specifico riferimento a:

1) accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della piena coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal decreto di concessione;

2) verifica della corrispondenza tra la documentazione tecnica e la documentazione di spesa;

3) verifica dei bonifici bancari e dell'esatta indicazione del titolo di spesa quietanzato; detti documenti dovranno riportare il CUP o un'autodichiarazione che attesti il nesso tra le spese sostenute e il CUP assegnato in fase di concessione per le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo;

4) verifica degli estratti conto o documenti analoghi con effettiva registrazione del bonifico bancario;

b) inviare, entro trenta giorni, al Commissario straordinario apposita richiesta di erogazione della quota a saldo, riepilogativa per ciascuna impresa beneficiaria richiedente, tenuto conto del contributo concesso e della quota di anticipazione già erogata.

6. Il Commissario straordinario, al termine dell'attività istruttoria di verifica della documentazione e rendicontazione delle spese effettuate dai comuni, provvede all'erogazione della quota a saldo direttamente ai beneficiari.

7. Il saldo sarà rideterminato in diminuzione, rispetto a quello concesso, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore ai costi stimati nella perizia asseverata/giurata. Pertanto, in funzione della spesa sostenuta e documentata, il contributo verrà calcolato sul minor valore tra quanto ammesso e quanto rendicontato. Il contributo così determinato, sommato ad eventuali indennizzi assicurativi e/o ad eventuali altri contributi corrisposti allo stesso titolo, non potrà comunque superare il valore del danno riconosciuto ammissibile (divieto di sovra-compensazione).

Art. 13

Obblighi dei beneficiari

1. Fermo restando il rispetto delle normative vigenti, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, i beneficiari sono tenuti a:

a) eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità. I documenti attestanti i pagamenti effettuati dovranno riportare:

1) il codice CUP (Codice unico di progetto) ai sensi di quanto prescritto dall'art. 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

2) per le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo, un'autodichiarazione che attesti il nesso tra le spese sostenute e il CUP assegnato in fase di concessione;

b) fornire, su richiesta del comune o del Commissario straordinario, tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo nonchè a consentire l'accesso al personale incaricato dal comune o dal Commissario straordinario a tutti i documenti relativi al contributo concesso per danni subiti, in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

Art. 14

Attività di verifica e revoca dei contributi

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 16, dell'O.P.C.M. 9 aprile 2024, n. 23)

1. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto ovvero di quella appositamente convenzionata, procede a verifiche:

a) documentali, a premessa dell'adozione dei decreti di erogazione dei contributi a titolo di anticipazione, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dalle imprese;

b) in loco, anche a campione, a premessa dell'adozione del provvedimento di liquidazione del saldo relativo ai contributi concessi ed erogati a titolo di anticipazione, allo scopo di verificare il completamento degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dalle imprese per le quali sia stato adottato uno o più decreti di concessione dei contributi.

2. Nell'ambito dei controlli di cui al comma precedente, l'impresa beneficiaria dei contributi è tenuta ad esibire tutta la documentazione richiesta e a consentire ispezioni sui beni di cui è stato dichiarato il danneggiamento ed il ripristino/riacquisto.

3. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. Le proposte che i comuni effettuano relativamente alla concessione dei contributi devono prevedere clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo oltre gli interessi legali, maggiorati di 5 punti percentuali, decorrenti dalla data di erogazione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo di iscrizione a ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui all'art. 20-quinquies, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

4. Il contributo sarà revocato anche qualora si verifichi una sola delle seguenti circostanze:

a) le dichiarazioni rese non risultino veritiere;

b) la rinuncia da parte del destinatario del contributo;

c) il destinatario del contributo risulti assegnatario di altri contributi concessi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza e volti a risarcire i medesimi danni;

d) il beneficiario non ottemperi all'obbligo di rendicontazione;

e) il beneficiario risulti cessato, cancellato o in liquidazione volontaria;

f) il beneficiario risulti in procedura fallimentare o in liquidazione giudiziale o in procedura di liquidazione coatta amministrativa, salvo il caso in cui il curatore [non] (parola eliminata) (1) assuma l'obbligo di completare la realizzazione del progetto ammesso ai contributi;

g) il beneficiario non concluda la realizzazione del progetto ammesso nei termini assegnati;

h) il beneficiario abbia omesso di inserire specifica clausola di tracciabilità finanziaria nei contratti stipulati tra l'impresa richiedente il contributo e l'impresa che eseguirà gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino;

i) il beneficiario, entro i tre anni dalla data di erogazione del saldo del contributo:

1) cessi o delocalizzi l'attività produttiva al di fuori dei territori di cui all'art. 1 della presente ordinanza;

2) modifichi o alteri la natura dei beni indennizzati;

3) alieni o dismetta dal processo produttivo i beni indennizzati.

5. Il Commissario straordinario, sulla base di apposito protocollo d'intesa adottato con la Guardia di Finanza, provvede ad implementare un tempestivo flusso informativo a favore della Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale ed unionale, al fine di prevenire, individuare e contrastare ogni condotta illecita di malversazione, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse finanziarie pubbliche.

Art. 15

Aiuti di Stato e cumulabilità dei contributi

1. I contributi previsti dalla presente ordinanza costituiscono aiuti di Stato e sono concessi, relativamente ai danni subiti come conseguenza diretta dell'evento alluvionale:

a) per le attività produttive: ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal regolamento 972/2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nei limiti dell'importo dei danni quantificati nel rispetto delle disposizioni del richiamato art. 50;

b) i contributi previsti dalla presente ordinanza per il settore agricolo, costituiscono aiuti di Stato e sono subordinati all'approvazione dell'aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali» (2022/C 485/01).

2. I competenti uffici o il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (per il settore agricolo) provvederanno alle prescritte comunicazioni per gli aiuti di Stato, ovvero in mancanza di quest'ultimi, tramite il sistema di notificazione elettronica degli aiuti di Stato (SANI2).

3. I contributi di cui alla presente ordinanza sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come aiuti di Stato, e/o con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100 per cento del costo dell'intervento periziato.

4. Le imprese agricole e agroindustriali che hanno ottenuto una concessione di aiuto a valere su programma di sviluppo rurale 2014-2022 e CoPSR 2023-2027 e art. 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, non possono rendicontare spese per gli stessi costi ammessi a contributo.

Art. 16

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati personali che per effetto della presente ordinanza pervengono alla struttura di supporto al Commissario straordinario, sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del medesimo regolamento, i dati di natura personale eventualmente forniti sono oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e sono trattati per le finalità connesse al procedimento per l'erogazione del contributo, nonchè per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa dello stesso.

2. I dati personali in oggetto sono trattati, altresì, per consentire l'adempimento degli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Per queste finalità non è necessario il consenso dell'interessato (art. 6, comma 1, lettera b) del predetto regolamento).

3. L'interessato potrà sempre esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del medesimo regolamento, nonchè proporre reclamo - rispetto al trattamento in oggetto - al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 17

Copertura finanziaria

1. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui trattasi è subordinata alla presentazione di apposita istanza, a domanda, da parte delle imprese singole o associate titolari delle attività economiche e produttive ovvero agricole di cui all'art. 1 della presente ordinanza. Non risultando, pertanto, quantificabili allo stato gli oneri complessivi connessi al riconoscimento dei danni conseguenti agli eventi alluvionali, il Commissario straordinario provvederà a erogare i contributi nei limiti delle risorse assegnate allo scopo ed alla data odierna rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Alla concorrenza delle suddette risorse, il Commissario straordinario provvederà a rappresentare agli organi preposti il nuovo fabbisogno finanziario e a emanare, sulla base delle ulteriori risorse rese disponibili allo scopo, successive determine per il loro impiego, con le modalità e i termini fissati dalla presente ordinanza, pubblicate sulla sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Commissario straordinario.

Art. 18

Efficacia e obblighi di pubblicità

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023).

2. Le regioni interessate dovranno procedere alla pubblicazione di apposito avviso nel rispettivo Bollettino ufficiale regionale. Le stesse, unitamente ai comuni interessati, dovranno pubblicare nei propri portali istituzionali un avviso pubblico con la presente ordinanza e la relativa modulistica per l'invio dell'istanza con la perizia e la documentazione a corredo.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Commissario straordinario: FIGLIUOLO

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2785

______

Avvertenza:

La versione integrale dell'ordinanza sarà consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze /elenco-ordinanze/

N.d.R.: Si riportano di seguito gli allegati della presente ordinanza, tratti dal sito del Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche.

ALLEGATO 1 (1)

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3 (2)

ALLEGATO 4

ALLEGATO 5

ALLEGATO 6

(1)

Per integrazioni e modifiche all'allegato annotato si rimanda all'art. 1, comma 17, lett. a), dell'O.P.C.M. 9 aprile 2024, n. 23.