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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 23 ottobre 2023, n. 587931

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste pubblicato nella G.U.R.I. 6 novembre 2023, n. 259

Decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 10 agosto 2023, recante "Contrasto alla diffusione del granchio blu "Callinectes sapidus e Portunus segnis".

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97";

VISTO il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità' delle funzioni dell' Autorità' per le garanzie nelle comunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 n. 179, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, concernente "Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72 recante "Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";

VISTA la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, approvata con DM n. 29419 del 20 gennaio 2023, registrata alla Corte dei Conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104 recante "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici", con il quale all'articolo 10 è previsto che al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus e Portunus segnis) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico a decorrere dal 1 agosto 2023, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro a favore dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie;

VISTA la Comunicazione della Commissione recante "Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" (C/2023/1598 final);

VISTE le comunicazioni pervenute dalle Regioni, ove emerge che tutto il territorio nazionale è interessato da una massiccia e crescente presenza del granchio blu;

CONSIDERATO che la situazione emergenziale dovuta alla diffusione di granchio blu e la conseguente crisi economica hanno provocato situazioni di grave difficoltà per le imprese del settore pesca e dell'acquacoltura sul territorio nazionale;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di assicurare una rapida ripresa al settore adottando tutte le misure necessarie ed urgenti al fine di contenere gli effetti negativi della diffusione del granchio blu;

RITENUTO di dare attuazione a quanto previsto all'articolo 10 del citato decreto che prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuate le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto;

SENTITE le associazioni nazionali di categoria e le organizzazioni sindacali di settore;

VISTA la Decisione della CE C/(2023) 6984 final del 16/10/2023 relativa alla compatibilità del regime di aiuto SA.109493 (2023/N) - Italy:

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

"Ministero": il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

"Beneficiario" o "Soggetto beneficiario": i Consorzi e le imprese dell'acquacoltura e della pesca, che abbiano provveduto alla cattura e allo smaltimento del granchio blu "Callinectes sapidus e Portunus segnis";

"Soggetti Richiedenti": i soggetti autorizzati a presentare le domande di contributo sono indentificati nei Consorzi e nelle imprese dell'acquacoltura e della pesca, esclusivamente nel caso in cui queste ultime non facciano parte di Consorzi.

Art. 2

Risorse disponibili

1. Per contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus e Portunus segnis) in tutto il territorio nazionale e impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico con decreto legge 10 agosto 2023 all'articolo 10 è stabilito che, a decorrere dal 1 agosto 2023, è autorizzata la spesa di 2.900.000,00 euro a favore dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle risorse di cui all'articolo 2, i Consorzi e le imprese dell'acquacoltura e della pesca che abbiano provveduto alla cattura e allo smaltimento del granchio blu "Callinectes sapidus e Portunus segnis".

2. Per le imprese di pesca l'iscrizione nel R.I.P., Registro Imprese di Pesca è requisito di ammissibilità come soggetto beneficiario.

3. Sono escluse dalla concessione dei benefici di cui al presente decreto le imprese che si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come definita dai criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) o impresa che le succede. Questa esclusione non si applica alle imprese le cui difficoltà finanziarie sono state causate dai danni arrecati dal granchio blu "Callinectes sapidus e Portunus segnis".

4. Sono escluse dai pagamenti risultanti dei benefici di cui al presente decreto le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Art. 4

Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al contributo i costi sostenuti per gli interventi attuati per la cattura e lo smaltimento del granchio blu come di seguito individuati:

a) Costi per la cattura:

- acquisto di attrezzi da pesca appositamente utilizzati per la cattura dei granchi blu quali ad esempio nasse, reti da posta e gabbie, teli di contenimento;

b) Costi per lo smaltimento:

- spese sostenute per lo smaltimento del granchio blu quale rifiuto, presso gli stabilimenti italiani riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale di cui all'elenco del Ministero della Salute- Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;

- spese connesse allo smaltimento: spese di trasporto dei granchi blu presso gli impianti autorizzati allo smaltimento quali noleggio carrelli elevatori, noleggio celle frigorifere, contenitori per scarti, cassette in plastica, bins.

2. Sono eleggibili al contributo esclusivamente le spese sostenute dalla data del 1° agosto 2023 e fino al 31 ottobre 2023. Non sarà eleggibile al contributo l'acquisto di attrezzi da pesca trainati.

3. Gli aiuti di cui al presente decreto non riguardano le misure di cui al punto (135) degli "Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" (C/2023/1598 final).

Art. 5

Contributo erogabile

1. Il contributo è concesso nella forma di contributo a fondo perduto in misura dell'80% dei costi effettivamente sostenuti in relazione agli interventi ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del presente decreto.

2. Il contributo sarà concesso nella forma di contributo a fondo perduto in misura del 100% dei costi effettivamente sostenuti in relazione agli interventi ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del presente decreto.

3. Il contributo è concesso esclusivamente dietro presentazione della copia delle fatture, intestate al beneficiario del contributo, concernenti le spese sostenute dal beneficiario per l'esecuzione degli interventi ammessi, corredate delle relative quietanze e delle copie della documentazione bancaria o postale attestante l'avvenuto pagamento, nonché, in caso di spese di smaltimento, attestazione di avvenuto smaltimento rilasciata dagli stabilimenti italiani riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale di cui all'elenco del Ministero della Salute- Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione.

4. I contributi di cui al presente decreto possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto in questione.

5. I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili:

a. con i pagamenti di cui al regolamento (UE) 2021/1139 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente decreto.

b. con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal presente decreto.

6. Qualora dei finanziamenti dell'Unione Europea gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione Europea che non sono direttamente o indirettamente controllate dagli Stati membri sono combinati con aiuti di cui al presente decreto, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica dell'intensità massima di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento previsto dal presente decreto o, se più favorevoli, dalle norme applicabili ai finanziamenti dell'Unione Europea in questione.

7. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile al contributo, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Art. 6

Modalità di presentazione della domanda

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 5, i soggetti richiedenti presentano apposita domanda redatta sulla base delle modalità definite al comma 3.

2. I Consorzi sono tenuti a presentare domanda di contributo sia per proprio conto, sia per conto delle imprese dell'acquacoltura e della pesca consorziate. Le imprese dell'acquacoltura e della pesca consorziate danno mandato al Consorzio di agire per proprio conto compilando il modello di cui all'allegato 2 del presente decreto.

3. La domanda di contributo deve essere presentata alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura secondo le seguenti modalità:

a. relativamente alle spese sostenute dai soggetti beneficiari dalla data del 1° agosto 2023 e fino al 31 ottobre 2023, le domande devono essere caricate a partire dal decimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente Decreto, esclusivamente accedendo alla piattaforma online che verrà attivata sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e redatte sulla base delle modalità indicate nella piattaforma stessa. Con circolare del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, verrà comunicata la data di apertura e di chiusura della piattaforma online.

4. Alla domanda online deve essere allegata la seguente documentazione, a pena di non ammissibilità della domanda:

- documento di identità del beneficiario in corso di validità e/o del sottoscrittore dell'istanza;

- modello di cui all'allegato 1 del presente decreto nel caso di beneficiari che siano Consorzi o imprese della pesca e dell'acquacoltura non consorziate;

- modelli di cui all'allegato 2 e all'allegato 3 del presente decreto, in caso di soggetti beneficiari aderenti al Consorzio;

- copia delle fatture intestate al beneficiario del contributo, concernenti le spese sostenute dal beneficiario per l'esecuzione degli interventi ammessi, corredate delle relative quietanze e delle copie della documentazione bancaria o postale attestante l'avvenuto pagamento.

5. Sono considerate irricevibili le domande che non sono trasmesse secondo le modalità definite dal comma 3.

6. Non sono ammissibili a domanda di contributo le imprese non conformi alle norme della PCP. Il beneficiario del contributo deve mantenere detta conformità per tutto il periodo di attuazione del progetto ("periodo di concessione") e per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale dell'aiuto all'impresa.

7. Sono escluse dalla concessione dei benefici di cui al presente decreto le imprese che hanno commesso infrazioni gravi a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e quelle che costituiscono o sostengono la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e le imprese i cui pescherecci sono inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento

Art. 7

Istruttoria della domanda e procedura di erogazione del contributo

1. La Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge l'istruttoria sulle domande pervenute verificandone i presupposti di ricevibilità e ammissibilità e quantifica l'ammontare del contributo erogabile per ciascun soggetto richiedente.

2. I contributi vengono concessi fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Viene data priorità alle domande presentate dai Consorzi di cui all'articolo 1 in qualità di beneficiari e a tutte quelle presentate dai Consorzi anche per i loro consorziati. Qualora all'esito dell'ammissibilità delle domande dei Consorzi e dei loro consorziati risultassero ancora risorse disponibili, si procederà ad assegnarle proporzionalmente alle domande presentate dalle singole imprese della pesca e dell'acquacoltura. La concessione del contributo viene effettuata entro i limiti e le disponibilità delle risorse stanziate per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104..

3. Con decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacultura viene assunto l'impegno di spesa in favore dei soggetti beneficiari ammissibili a contributo.

4. L'aiuto calcolato ai sensi dell'art. 5 è erogato a ciascun soggetto richiedente successivamente alla registrazione del decreto di impegno da parte dell'Organo di controllo.

5. Le risorse necessarie alla liquidazione dei contributi sono a carico del capitolo 1483, di nuova istituzione, interventi a favore del settore pesca e acquacoltura, denominato "trasferimento ai consorzi e alle imprese di acquacoltura e della pesca per la cattura e lo smaltimento del granchio blu".

Art. 8

Controlli

1. Alle Autorità marittime territorialmente competenti sono assegnati i compiti di controllo rispetto ai requisiti previsti dal presente decreto che possono avvenire anche successivamente all'erogazione del contributo. Ai fini del corretto espletamento dei controlli, il Ministero mette tempestivamente a disposizione delle Autorità Marittime tutta la documentazione prodotta dai soggetti richiedenti ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui al presente decreto.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché affisso all'albo delle Capitanerie di porto.

Il Ministro

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA