
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1579 DELLA COMMISSIONE, 31 luglio 2023
G.U.U.E. 1 agosto 2023, n. L 193
Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sui prezzi agricoli. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 21 agosto 2023
Applicabile dal: 1° gennaio 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 10, e l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2022/2379 stabilisce un quadro di riferimento integrato per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee sugli input e sugli output agricoli.
2) Occorre specificare i requisiti in materia di dati per la produzione delle statistiche sugli input e sugli output agricoli per quanto riguarda i prezzi agricoli al fine di produrre dati comparabili tra gli Stati membri e conseguire l'armonizzazione.
3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2022/2379, gli atti di esecuzione che definiscono i set di dati da trasmettere alla Commissione specificano gli elementi tecnici dei dati da fornire, se del caso, come l'elenco delle variabili, la descrizione delle variabili, le unità di osservazione, le regole metodologiche da applicare e i termini per la trasmissione dei dati.
4) Occorre specificare le variabili per cui è richiesta la dimensione regionale, dal momento che tale dimensione è necessaria solo per alcune variabili.
5) I periodi di riferimento di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2379 dovrebbero essere ulteriormente specificati.
6) Al fine di ottenere risultati affidabili e comparabili da tutti gli Stati membri, occorre un quadro metodologico comune per la compilazione delle statistiche sui prezzi agricoli.
7) Gli indici dei prezzi agricoli rappresentano dati di riferimento necessari per i conti economici dell'agricoltura, come specificato dal regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e le unità di osservazione dovrebbero pertanto rientrare nel campo di applicazione di tale regolamento.
8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 315 del 7.12.2022.
Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004).
Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009).
Requisiti in materia di dati
Gli Stati membri forniscono dati relativi al dominio delle statistiche sui prezzi agricoli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2379 sotto forma di set di dati aggregati. I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) al livello geografico richiesto.
Set di dati
1) Il contenuto dei set di dati è specificato:
(a) nell'allegato I per la tematica i), indici dei prezzi agricoli, per le tematiche dettagliate:
(i) stime preliminari e indici definitivi e provvisori;
(ii) ponderazioni e indici ribasati;
(b) nell'allegato II per la tematica ii), prezzi assoluti degli input, per le tematiche dettagliate:
(i) fertilizzanti;
(ii) mangimi;
(iii) energia;
(c) nell'allegato III per la tematica iii), prezzi e affitti dei terreni agricoli, per le tematiche dettagliate:
(i) prezzi dei terreni agricoli;
(ii) affitti dei terreni agricoli.
2) Per ciascun set di dati la sezione I specifica:
(a) la descrizione del contenuto dei dati;
(b) le variabili da fornire a livello nazionale e, ove necessario, a livello regionale;
(c) i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat);
(d) i periodi di riferimento.
3) Per ciascun set di dati la sezione II specifica:
(a) la descrizione delle unità di misura;
(b) i requisiti tecnici relativi alle variabili.
Specifiche metodologiche
Le specifiche metodologiche relative a ciascun set di dati di cui agli allegati I, II e III sono illustrate nell'allegato IV.
Unità di osservazione
Le unità di osservazione per le statistiche sulle tematiche «Indici dei prezzi agricoli» e «Prezzi assoluti degli input» sono costituite dalle unità della branca di attività agricola che scambiano beni e servizi ovvero dalle relative controparti nelle transazioni. La branca di attività agricola è composta dalle aziende agricole, dai raggruppamenti di produttori che producono vino e olio di oliva e dalle unità specializzate che forniscono a tali aziende una combinazione di macchinari, attrezzi e personale per l'esecuzione di lavori per conto terzi.
Le unità di osservazione per le statistiche sulla tematica «Prezzi e affitti dei terreni agricoli» sono costituite principalmente dalle persone o dalle aziende coinvolte nelle transazioni per la vendita o l'affitto di terreni per uso agricolo, compresi i prestatori di servizi.
Descrizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le descrizioni dei termini di cui all'allegato V.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO IV
Specifiche metodologiche
1. Compilazione
1.1. Compilazione degli indici dei prezzi agricoli (IPA)
1.1.1. Gli IPA sono «indici di tipo Laspeyres», vale a dire indici dei prezzi che misurano la variazione media dei prezzi tra il prezzo per il periodo di base e il prezzo per un periodo successivo, utilizzando le quote del valore (ponderazioni) del periodo di base.
Un «indice di tipo Laspeyres» è definito come:
dove pi indica il prezzo del prodotto i e qi la quantità di tale prodotto. L'indice compara il prezzo al periodo corrente t e il prezzo al periodo di base (0).
1.1.2. Per la compilazione dell'intero set di indici, solo per gli indici dettagliati si fa riferimento ai prezzi assoluti p0 e pt. Gli indici aggregati sono compilati sulla base degli indici dettagliati o di indici già aggregati. Tale aggregazione utilizza direttamente il divisore della formula dell'indice Laspeyres
come ponderazione per calcolare una media di tali indici. Gli Stati membri compilano i valori di ponderazione trimestrali e annuali per gli indici dettagliati e aggregati.
1.1.3. Il valore di ponderazione di un indice aggregato è la somma dei valori di ponderazione degli indici che vi contribuiscono. Il valore di ponderazione di un indice per un anno è la somma dei valori di ponderazione per i quattro trimestri di tale anno.
1.1.4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) gli IPA per i prodotti e gli input quali definiti all'allegato I, tenendo conto delle disposizioni di cui alla sezione 3 del presente allegato.
1.1.5. I valori di ponderazione e i prezzi dei prodotti non richiesti, quali definiti ai punti da 3.1.2 a 3.1.5 del presente allegato, sono registrati insieme ai valori di ponderazione e ai prezzi di un altro prodotto che si trova allo stesso livello gerarchico nell'allegato I e contribuisce allo stesso aggregato.
1.1.6. Onde ridurre un'eventuale volatilità dei valori rilevati per l'anno di base, ciascuno Stato membro può scegliere un periodo più lungo, purché: 1) lo stesso periodo sia utilizzato per tutti gli indici dei prezzi agricoli, 2) gli indici siano prodotti e pubblicati utilizzando un periodo di riferimento dell'indice comune (anno di base = 100), e 3) sia mantenuta la coerenza con i conti economici dell'agricoltura (CEA).
1.1.7. Gli IPA comprendono le transazioni di beni della branca di attività agricola quale definita all'articolo 4.
1.2. Compilazione dei prezzi agricoli assoluti per i bisogni a livello di UE
1.2.1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i prezzi agricoli assoluti per i bisogni dell'UE, che comprendono specifici input nei settori dei prezzi dell'energia, dei fertilizzanti e dei mangimi quali elencati nell'allegato II. Le informazioni comprendono i prezzi medi annuali raccolti per gli input selezionati e, ogni cinque anni, i relativi valori di ponderazione annuali.
1.3. Compilazione delle statistiche sui prezzi e sugli affitti dei terreni agricoli
1.3.1. Gli Stati membri verificano la qualità delle singole informazioni onde evitare di comprendere transazioni per usi diversi da quello agricolo e altre transazioni non conformi.
1.3.2. I prezzi e gli affitti dei terreni a livello NUTS 0 e NUTS 1 sono calcolati come le medie dei prezzi o degli affitti medi regionali (NUTS 2) ponderati per le zone corrispondenti (NUTS 2), per ciascuna categoria di terreno di cui all'allegato III. Le informazioni sulle superfici sono fornite dai dati più recenti del regolamento (UE) 2018/1091 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole o da qualsiasi altra fonte adeguata, di preferenza con copertura a livello dell'Unione.
1.3.3. Il prezzo per un tipo di terreno, quale elencato nell'allegato III, non è compilato se tale tipo di terreno copre meno del 5 % della superficie agricola utilizzata.
1.3.4. La ripartizione dei seminativi non è compilata se i seminativi irrigabili coprono meno del 15 % della superficie agricola utilizzata.
1.3.5. Nei casi in cui il prezzo dei seminativi irrigabili non sia significativamente diverso rispetto a quello dei seminativi non irrigabili, non è compilata la ripartizione tra seminativi irrigabili e non irrigabili. Un prezzo dei seminativi irrigabili superiore di oltre il 50 % rispetto al prezzo dei seminativi non irrigabili è considerato come significativamente diverso.
1.3.6. Nei casi in cui il prezzo dei prati permanenti non sia significativamente diverso rispetto al prezzo dei seminativi, il prezzo dei prati permanenti non è compilato. Un prezzo dei seminativi superiore di oltre il 50 % rispetto al prezzo dei prati permanenti è considerato come significativamente diverso.
1.3.7. Nei casi in cui le transazioni disponibili non distinguano gli affitti ripartendoli tra seminativi e prati permanenti, ovvero non esista un numero di transazioni sufficiente per stabilire prezzi di affitto specifici rappresentativi, i prezzi di affitto ottenuti non sono ripartiti tra seminativi e prati permanenti.
1.3.8. Ai fini della compilazione delle statistiche sui prezzi e sugli affitti dei terreni agricoli, qualora siano disponibili meno di dieci transazioni ammissibili relative a terreni, le statistiche corrispondenti sono considerate di qualità insufficiente. In tal caso lo Stato membro informa la Commissione. Le transazioni ammissibili sono quelle relative a seminativi e prati permanenti e a superfici prive di fabbricati o piantagioni e destinate a uso agricolo. Le transazioni tra persone appartenenti alla stessa famiglia non sono ammissibili.
2. Comparabilità
2.1.1. Perché gli indici siano considerati comparabili, le differenze tra Stati membri a tutti i livelli di dettaglio devono rispecchiare soltanto le differenze nelle variazioni dei prezzi o nei modelli di entrate e di spesa.
2.1.2. Gli indici che si scostano dai concetti o dai metodi descritti nella sezione 1.1. del presente allegato sono considerati comparabili se differiscono sistematicamente fino a 0,5 punti percentuali in media su un anno dagli indici compilati seguendo i concetti e i metodi descritti nella sezione 1.1. del presente allegato.
3. Campo di osservazione
3.1.1. I prezzi agricoli assoluti raccolti dagli Stati membri per la compilazione degli IPA sono rappresentativi a livello di Stato membro.
3.1.2. Gli indici relativi ai prodotti che rappresentano meno dell'1 % del totale del valore di ponderazione dei prodotti agricoli di uno Stato membro e gli indici relativi agli input che rappresentano meno dell'1 % del totale del valore di ponderazione degli input di uno Stato membro non sono richiesti, a meno che non rientrino nelle disposizioni di cui ai punti 3.1.3. o 3.1.4.
3.1.3. Gli indici annuali sono trasmessi per i prodotti e per gli input i cui valori fanno parte del programma di trasmissione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004 e sono considerati statisticamente significativi per lo Stato membro, come stabilito dal punto 2.055 dell'allegato I di tale regolamento.
3.1.4. I valori di ponderazione complessivi dei prodotti non richiesti, quali definiti ai punti 3.1.1. e 3.1.2. del presente allegato, non possono ammontare, come somma, a oltre il 5 % del totale dei valori di ponderazione dei prodotti di uno Stato membro o, per gli input non richiesti, del totale dei valori di ponderazione degli input. Se la somma dei valori di ponderazione per gli indici che soddisfano le condizioni di cui al punto 3.1.2. del presente allegato è superiore al 5 %, lo Stato membro può scegliere i prodotti e gli input per cui trasmettere gli indici.
3.1.5. I valori di ponderazione trimestrali riguardanti un indice relativo a un prodotto riflettono la stagionalità, se del caso, se il valore di ponderazione rappresenta oltre l'1 % del totale del valore di ponderazione dei prodotti agricoli.
3.1.6. Gli Stati membri possono trasmettere i valori di ponderazione trimestrali degli indici relativi agli input su base volontaria.
3.1.7. I prezzi assoluti degli input raccolti dagli Stati membri per i bisogni dell'UE, come richiesto dalla tematica «ii. Prezzi assoluti degli input», sono rappresentativi degli acquisti degli input delle aziende agricole a livello di Stato membro.
3.1.8. Gli Stati membri non sono tenuti a produrre e trasmettere i prezzi assoluti elencati nel set di dati 1 dell'allegato II se i relativi acquisti rappresentano meno dell'1 % del totale degli acquisti di fertilizzanti dello Stato membro.
3.1.9. Gli Stati membri non sono tenuti a produrre e trasmettere i prezzi assoluti elencati nel set di dati 2 dell'allegato II se i relativi acquisti rappresentano meno dell'1 % del totale degli acquisti di mangimi dello Stato membro.
3.1.10. Gli Stati membri non sono tenuti a produrre e trasmettere i prezzi assoluti elencati nel set di dati 3 dell'allegato II se i relativi acquisti rappresentano meno dell'1 % del totale degli acquisti di energia dello Stato membro.
3.1.11. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) delle percentuali di cui ai punti 3.1.8., 3.1.9. e 3.1.10. prima di inviare i valori di ponderazione.
3.1.12. I prezzi e gli affitti dei terreni agricoli raccolti dagli Stati membri sono rappresentativi a livello regionale (NUTS 2). Nei casi in cui non è disponibile un numero sufficiente di transazioni a tale livello, i dati interessati sono comunque inclusi nell'aggregazione a un livello geografico più ampio.
4. Relazioni metodologiche
4.1.1. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2379, gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni metodologiche distinte per la tematica dettagliata «Ponderazioni e indici ribasati» che consistono di:
- inventari delle fonti dei dati, delle definizioni e dei metodi utilizzati per la compilazione degli IPA;
- una descrizione dell'elaborazione dei valori di ponderazione degli IPA, della valutazione e del trattamento degli indici per cui non è richiesta la rilevazione integrale nonché della valutazione della stagionalità.
4.1.2. Uno Stato membro, se intende apportare una modifica significativa al metodo di produzione di un set di statistiche sui prezzi agricoli o di una parte di esso, informa la Commissione (Eurostat) di tale modifica almeno tre mesi prima che tale modifica entri in vigore. In tal caso lo Stato membro comunica alla Commissione (Eurostat) una quantificazione dell'impatto della modifica.
5. Compilazione degli indici fino al 2028
Gli indici saranno compilati sulla base dei valori di ponderazione del 2020 disponibili fino al termine dell'esercizio di ribasamento del 2025 (31 dicembre 2028).
ALLEGATO V
Descrizioni
Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
1) «produttore agricolo»: azienda agricola o altra impresa che contribuisce alla branca di attività agricola ai sensi del regolamento (CE) n. 138/2004;
2) «prodotti agricoli»: beni e servizi derivanti dall'attività agricola dei produttori agricoli;
3) «input agricolo» (o «mezzo di produzione agricola»): beni e servizi necessari per la produzione dei prodotti agricoli;
4) «seminativo»: superficie arata o lavorata regolarmente, di solito applicando la rotazione delle colture;
5) «seminativo irrigabile»: seminativo che potrebbe, ove necessario, essere irrigato nell'anno di riferimento utilizzando le attrezzature e la quantità di acqua solitamente accessibili;
6) «seminativo non irrigabile»: seminativo che non può essere irrigato a causa della mancanza di acqua per l'irrigazione;
7) «prati permanenti»: terreni destinati permanentemente (per diversi anni consecutivi, solitamente cinque o più) alla produzione di foraggio erbaceo, foraggio o colture per la produzione di energia, per coltivazione (seminati) o naturalmente (semina spontanea), non compresi nella rotazione delle colture dell'azienda agricola. I prati permanenti possono essere utilizzati per pascolo, falciatura per l'insilamento e la fienagione o per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
8) «terreno agricolo»: terreno utilizzato dalle aziende agricole per la produzione agricola oppure temporaneamente non produttivo;
9) «proprietario di terreno agricolo»: qualsiasi proprietario di terreno agricolo, a prescindere dal fatto che svolga o no un'attività economica e, in caso affermativo, qualunque sia tale attività economica;
10) «prezzi dei prodotti agricoli»: i prezzi percepiti dal produttore agricolo, al netto dell'IVA deducibile e delle sovvenzioni e al lordo delle imposte e dei prelievi sui prodotti, in cambio dei prodotti agricoli consegnati al sito del produttore;
11) «prezzi degli input agricoli»: i prezzi pagati dal produttore agricolo, al netto dell'IVA rimborsabile e delle sovvenzioni ai prodotti e al lordo di tutte le altre imposte sui prodotti, in cambio degli input consegnati nel sito di produzione;
12) «prezzo dei terreni agricoli»: il prezzo pagato per acquisire la proprietà di un terreno agricolo per uso agricolo, al netto dell'IVA deducibile, dei costi di trasferimento della proprietà (onorario dell'avvocato, tasse di registro, imposte fondiarie e altre spese), dei diritti legati al terreno, degli importi compensativi monetari percepiti dagli agricoltori per la vendita/acquisizione della superficie agricola, del valore di eventuali fabbricati e dei trasferimenti successori, ma al lordo delle altre imposte e degli altri prelievi. Le transazioni tra persone appartenenti alla stessa famiglia sono escluse;
13) «affitto dei terreni agricoli»: il valore concordato da un'azienda agricola con un proprietario di terreno per prendere in affitto il terreno per uso agricolo per un anno, al lordo dei prelievi/delle imposte connessi e dei pagamenti in natura (valutati al prezzo dell'anno corrente) e al netto dei diritti legati al terreno, dell'IVA deducibile, dei canoni di affitto dei fabbricati e delle abitazioni su di essi costruiti e di qualsiasi altra spesa legata ad altre attività a eccezione del terreno agricolo (spese per la manutenzione ordinaria dei fabbricati, assicurazione dei fabbricati, ammortamento dei fabbricati, canoni di affitto pagati per l'utilizzazione professionale di fabbricati non residenziali ecc.);
14) «indici dei prezzi agricoli» (IPA): gli indici dei prezzi comparabili prodotti da ciascuno Stato membro sia per i prodotti agricoli sia per gli input agricoli;
15) «IPA dettagliato»: il livello più dettagliato degli indici nella classificazione degli IPA;
16) «IPA aggregato»: il risultato dell'aggregazione ponderata degli IPA dettagliati;
17) «stima preliminare degli IPA»: gli IPA forniti dagli Stati membri che sono basati su informazioni provvisorie o parziali e, ove necessario, su un'adeguata modellizzazione, in modo da poter essere forniti prima di quanto altrimenti richiesto;
18) «anno di base»: l'anno civile i cui prezzi sono utilizzati per calcolare gli IPA. Gli IPA sono indici di tipo Laspeyres, come descritto nell'allegato IV, che comparano i prezzi con i prezzi dell'anno di base, fissando questi ultimi a 100 punti di indice;
19) «valori di ponderazione»: valori delle spese o delle entrate nel corso dell'anno di base.
Le entrate percepite dal produttore per i beni effettivamente venduti ai clienti sono usate come ponderazioni negli indici dei prezzi dei prodotti agricoli.
Le spese sostenute dagli agricoltori per l'acquisto di mezzi di produzione (beni e servizi nonché beni di investimento), compresi i prodotti vegetali da altre unità agricole per il consumo intermedio, sono usate come ponderazioni negli indici dei prezzi degli input;
20) «volume»: il valore diviso per il prezzo;
21) «stagionalità»: differenze significative nei prezzi e nei volumi tra i quattro trimestri che seguono ogni anno lo stesso andamento. I prezzi stagionali trimestrali contribuiscono in modo diverso ai prezzi annuali;
22) «indice annuale»: media ponderata dei quattro indici trimestrali dell'anno, ponderati per i valori di ponderazione trimestrali dell'anno di base applicabile;
23) «prezzi agricoli assoluti per la compilazione degli IPA»: dati che comprendono:
a) i prezzi di mercato dei prodotti agricoli e i prezzi di acquisto degli input che devono essere calcolati su base trimestrale come indici conformemente al presente regolamento, fatta salva la possibilità di utilizzare altre informazioni di qualità sufficiente per la compilazione degli IPA;
b) le caratteristiche che determinano il prezzo dei prodotti e degli input agricoli, come il peso della transazione, la data, l'imballaggio e altre caratteristiche pertinenti del prodotto che si ripercuotono sul prezzo;
24) «cambiamento significativo nel metodo di produzione»: un cambiamento nella raccolta o nella compilazione dei dati che si prevede abbia un impatto sul tasso di variazione annuale o trimestrale di un determinato indice:
1) oltre 0,5 punti percentuali per l'IPA dei beni agricoli in totale che è calcolato come media ponderata di tutti gli IPA dettagliati relativi ai prodotti; o
2) oltre 0,5 punti percentuali per l'IPA degli input in totale che è calcolato come media ponderata di tutti gli IPA dettagliati relativi agli input;
25) «valori degli acquisti per i prezzi assoluti degli input»: le spese sostenute dagli agricoltori per l'acquisto di un dato input nel corso dell'anno;
26) «cloruro di potassio»: anche noto come muriato di potassio;
27) «solfato di potassio»: anche noto come solfato dipotassico;
28) «energia»: input per cui sono considerati i prezzi e che sono descritti come segue:
- energia elettrica utilizzata per la produzione agricola, dal fornitore al produttore agricolo;
- gasolio da riscaldamento utilizzato per riscaldare le serre e altri fabbricati agricoli;
- olio combustibile residuo utilizzato come combustibile in impianti di riscaldamento o essiccazione di grandi dimensioni, con una viscosità pari a 3 500 Stk;
- benzina per motori utilizzata come carburante in veicoli a motore, trattori, veicoli agricoli ecc., con motore a benzina, solitamente con meno di 95 ottani, senza piombo;
- gasolio utilizzato come carburante in veicoli a motore, trattori e macchinari agricoli ecc., con motori a diesel, con approssimativamente 50-55 CN.