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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 27 settembre 2023

G.U.R.I. 7 novembre 2023, n. 260

Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa.

TESTO COORDINATO (al D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 22 maggio 2024 e con annotazioni alla data 29 gennaio 2024)

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) n. 2021/2115, redatto in conformità dell'Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 47 del 24 febbraio 2023 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e in particolare gli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 33;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, prot. 410739, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.», in corso di registrazione;

Vista la nota ARES (2023)5751900, con la quale la Commissione europea evidenzia che l'eccezione di cui all'art. 28, paragrafo 2, della Convenzione unica sugli stupefacenti (1961) delle Nazioni unite, riguarda unicamente la coltivazione di canapa a scopi industriali (fibre e semi) o di orticoltura;

Considerato che l'art. 3, comma 1, lettera h) del citato decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 definisce l'attività di pascolamento e fissa la densità minima del bestiame al pascolo e, pur prevedendo che il carico deve essere adeguato alla conservazione del prato permanente, non indica la densità di bestiame al pascolo che ne pregiudica la conservazione;

Considerato che la normativa sui nitrati stabilisce il limite di azoto per ettaro in 170 kg/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e 340 kg/ha nelle altre zone, corrispondenti, rispettivamente a 2 o 4 UBA/ettaro;

Considerato che, a partire dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato al reddito, per la coltivazione di frumento duro, girasole, colza, riso, e soia, è tenuto ad utilizzare sementi certificate delle categorie pre-base, base o della categoria certificata di prima e seconda riproduzione e, per la coltivazione di barbabietola da zucchero, sementi della categoria base o della categoria certificata di prima e seconda riproduzione nonchè, per la coltivazione di pomodoro da trasformazione, di materiale di propagazione certificato, appartenenti a varietà iscritte nei registri delle varietà o nel catalogo Comune europeo;

Ravvisata la necessità di stabilire la densità massima del bestiame al pascolo e, per ciascuna coltura, un quantitativo minimo di materiale sementiero o di propagazione certificato per unità di superficie necessario per le normali pratiche di coltivazione;

Ravvisata, altresì, l'opportunità di stabilire il quantitativo minimo di semente ad ettaro per la coltivazione della canapa destinata alla produzione di fibra e seme e orticoltura;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 settembre 2023;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizione del carico massimo adeguato alla conservazione del prato permanente.

1. Il presente decreto stabilisce il quantitativo minimo di sementi certificate per unità di superficie per la coltivazione di frumento duro, girasole e colza, riso, barbabietola da zucchero e soia, nonchè il numero minimo di materiale di propagazione per unità di superficie per la coltivazione di pomodoro da trasformazione, ai fini della richiesta di sostegno accoppiato al reddito di cui agli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 33 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 citato in premessa.

2. Il presente decreto, altresì, precisa il carico massimo di bestiame adeguato alla conservazione del prato permanente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e fissa il quantitativo minimo di semente certificata ai fini del riconoscimento dell'ettaro ammissibile per la coltivazione della canapa.

3. Resta ferma per le aziende biologiche, ai fini dell'accesso al sostegno accoppiato, la possibilità, prevista dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, citato nelle premesse, di utilizzare le sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

4. All'art. 3, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 citato in premessa, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole «Il carico è adeguato alla conservazione del prato permanente se la densità del bestiame al pascolo non supera 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle regioni e province autonome e comunicato all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite.».

Art. 2

Quantitativi minimi per ettaro

(modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 27 dicembre 2023, integrato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 29 gennaio 2024 e modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 22 maggio 2024)

1. I quantitativi di cui all'art. 1 sono stabiliti come da tabella seguente:

  kg seme/ettaro di superficie
Frumento duro 180
Girasole 3 (corrispondente a 55.000 semi per ettaro)
Colza 2 (corrispondente a 450.000 semi per ettaro)
Riso  
- ibridi 30
- varietà HP 40
- varietà Provisia® 100
- varietà Yume 120
- tutte le varietà di riso diverse dalle precedenti 160
Barbabietola da zucchero  
- seme nudo 1,6 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro)
- seme confettato 4 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro)
Soia  
- primo raccolto 70 (corrispondente a 450.000 semi per ettaro)
- secondo raccolto 85 (corrispondente a 500.000 semi per ettaro)
Pomodoro da trasformazione n. piantine/ettaro di superficie: 25.000
Canapa 25

.

Art. 3

Disposizioni finali e controlli

1. L'agricoltore è tenuto a conservare e a mettere a disposizione degli organismi pagatori gli elementi richiesti dai medesimi organismi pagatori per la verifica delle condizioni di ammissibilità al sostegno accoppiato al reddito come fatture e cartellini relativi al materiale di propagazione e alle sementi certificate utilizzati per il trapianto e la semina.

2. Al fine di tenere conto di eventuali crisi del mercato del materiale di propagazione e delle sementi certificate o innovazioni di tecniche colturali, i quantitativi indicati all'art. 2 possono essere modificati con decreto del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea sulla base del parere CREA Centro di difesa e certificazione.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1436

ALLEGATO (1)

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, n. 252

Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa.

A partire dall'anno di domanda 2024 l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato al reddito per la coltivazione di frumento duro, girasole, colza, riso e soia, è tenuto ad utilizzare sementi certificate delle categorie pre-base, base o della categoria certificata di prima e seconda riproduzione e, per la coltivazione di barbabietola da zucchero, sementi della categoria base o della categoria certificata di prima e seconda riproduzione nonchè, per la coltivazione di pomodoro da trasformazione, di materiale di propagazione certificato, appartenenti a varietà iscritte nei registri delle varietà o nel Catalogo comune europeo.

Il decreto inoltre precisa il carico massimo di bestiame al pascolo adeguato alla conservazione del prato permanente e la quantità di semente certificata per la coltivazione di canapa.

Oneri eliminati

Il presente decreto non elimina oneri.

Oneri introdotti

Denominazione dell'onere

1. Riferimento normativo interno: art. 3, comma 1

comunicazione o dichiarazione o domanda

documentazione da conservare o

altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

L'agricoltore è tenuto a conservare e a mettere a disposizione degli organismi pagatori gli elementi richiesti dai medesimi organismi pagatori per la verifica delle condizioni di ammissibilità al sostegno accoppiato al reddito come fatture e cartellini relativi al materiale di propagazione e alle sementi certificate utilizzati per il trapianto e la semina.