
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1620 DELLA COMMISSIONE, 8 agosto 2023
G.U.U.E. 9 agosto 2023, n. L 199
Regolamento recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2023, a talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere problemi specifici del settore ortofrutticolo causati da eventi meteorologici avversi e misure ad essi connesse.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 9 agosto 2023
Applicabile fino al: 31 dicembre 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l'articolo 148, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) A causa di gravi eventi meteorologici avversi verificatisi in diverse regioni degli Stati membri nella primavera del 2023, la produzione ortofrutticola è stata gravemente danneggiata, con ripercussioni sia sul volume prodotto che sulla sua qualità, con una maggiore percentuale di prodotti di categoria II e, di conseguenza, prezzi non equilibrati tra le varie qualità. In Spagna nella regione della Catalogna la produzione prevista è calata di almeno il 50 % a causa della siccità, mentre in Italia nella regione Emilia-Romagna la produzione è stata distrutta da un'alluvione. La siccità ha inoltre avuto gravi ripercussioni sul livello e sulla qualità della produzione in alcune regioni della Francia e del Portogallo.
2) A causa dei gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2023 molte organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo sono incorse in difficoltà nell'attuazione dei rispettivi programmi operativi approvati. Alcune azioni e misure approvate non saranno attuate nel 2023 e pertanto parte dei fondi di esercizio non sarà spesa. Altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute stanno modificando i loro programmi operativi per attuare interventi volti a contrastare l'impatto dei gravi eventi meteorologici avversi nel settore ortofrutticolo, ad esempio interventi per la prevenzione delle crisi e la gestione del rischio.
3) Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute possono attuare, nell'ambito dei loro programmi operativi approvati, interventi che perseguano obiettivi di prevenzione delle crisi e gestione dei rischi nel settore ortofrutticolo di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), del regolamento (UE) 2021/2115 destinati ad aumentare la loro resilienza alle perturbazioni del mercato.
4) Tuttavia, a norma dell'articolo 50, paragrafo 7, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115, tali interventi non devono comportare più di un terzo della spesa totale prevista per il programma operativo. Al fine di concedere una maggiore flessibilità a dette organizzazioni di produttori colpite dai gravi eventi meteorologici avversi verificatisi nella primavera 2023 e consentire loro di concentrare le risorse disponibili a titolo dei programmi operativi per affrontare le conseguenze di tali eventi, detta norma non dovrebbe applicarsi nel 2023.
5) Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute devono poter riorientare le risorse destinate ai fondi di esercizio, compreso l'aiuto finanziario dell'Unione, verso gli interventi indispensabili per far fronte alle conseguenze dei gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2023. Per garantire che tali organizzazioni e associazioni siano in grado di farlo, è necessario aumentare nel 2023 il limite dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 dal 50 % al 60 % della spesa effettivamente sostenuta.
6) In considerazione dell'eccezionalità dei gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2023, è necessario alleviare tali difficoltà derogando solo nella misura strettamente necessaria e solo per il 2023 a talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 applicabili agli interventi nel settore ortofrutticolo.
7) Considerata la necessità di un'azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 435 del 6.12.2021.
Deroghe temporanee al regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il settore ortofrutticolo
1. In deroga all'articolo 50, paragrafo 7, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115, il limite di un terzo della spesa totale per gli interventi rientranti nei tipi d'intervento di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), del suddetto regolamento non si applica per l'anno 2023 nelle zone colpite dai gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2023 che gli Stati membri sono tenuti ad identificare.
2. In deroga all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione a favore del fondo di esercizio concesso nel 2023 alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 che gli Stati membri sono tenuti ad identificare non supera l'importo del contributo finanziario dell'Unione ai fondi di esercizio approvati dagli Stati membri per il 2023 ed è limitato al 60 % della spesa effettivamente sostenuta.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN