
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1626 DELLA COMMISSIONE, 19 aprile 2023
G.U.U.E. 11 agosto 2023, n. L 201
Regolamento che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1229 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le CCP presentano a fini di regolamento. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 31 agosto 2023
Applicabile dal: 2 settembre 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 15, terzo comma,
considerando quanto segue:
1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 909/2014, il regime di penali pecuniarie non si applica ai partecipanti inadempienti che sono CCP.
2) L'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione (2), nella versione attualmente applicabile, prevede un meccanismo specifico per la riscossione e la distribuzione da parte delle CCP di penali pecuniarie ("meccanismo di penalizzazione") per garantire che, in caso di mancati regolamenti relativi a operazioni compensate, non siano applicate penali pecuniarie alle CCP quando queste ultime si interpongono tra controparti.
3) Tuttavia, a causa della molteplicità delle parti coinvolte, l'applicazione del meccanismo di penalizzazione da parte delle CCP aggiunge rischi operativi, complessità tecniche e costi alla procedura di riscossione e distribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti relativi a operazioni compensate. Le penali per i mancati regolamenti relativi a operazioni compensate potrebbero essere interamente calcolate, applicate e riscosse dai CSD presso tutti i partecipanti individuati nelle istruzioni di regolamento trasmesse dalle CCP, ed essere ridistribuite tra detti partecipanti in conformità degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) 2018/1229, al pari di qualunque altra penale per mancati regolamenti relativi a operazioni non compensate.
4) A norma dell'articolo 2, punto 19), del regolamento (UE) n. 909/2014, qualsiasi ente, controparte centrale, agente di regolamento, stanza di compensazione, operatore del sistema o partecipante diretto di una CCP può essere considerato partecipante.
5) Per agevolare il calcolo, la riscossione e la distribuzione delle penali pecuniarie per la mancata esecuzione delle istruzioni di regolamento relative alle operazioni compensate presentate dalle CCP e ridurre nel contempo i rischi e i costi connessi a tale procedura, i CSD dovrebbero calcolare, riscuotere e distribuire ai partecipanti interessati, a norma degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) 2018/1229, le penali pecuniarie relative alle istruzioni di regolamento presentate dalle CCP per le operazioni compensate.
6) Quando le CCP si interpongono tra controparti, l'importo netto delle penali che i CSD devono riscuotere e distribuire in relazione alle istruzioni di regolamento presentate da una CCP ammonterebbe di norma a zero, poiché le istruzioni di regolamento presentate dalla CCP rappresentano entrambe le componenti delle operazioni compensate. Talvolta però, in casi come la consegna tardiva di titoli a una CCP alla data prevista per il regolamento, tale da non consentire il regolamento delle istruzioni di consegna provenienti dalla CCP, o in caso di differenze nelle penali calcolate da CSD diversi, le posizioni sbilanciate in relazione a operazioni compensate possono rimanere nei libri contabili delle controparti centrali e l'importo netto delle penali da riscuotere presso le CCP o da distribuire tra loro può essere diverso da zero. In tali casi le CCP dovrebbero essere autorizzate ad assegnare ai loro partecipanti diretti l'importo netto residuo delle penali, in attivo o in passivo. Le CCP dovrebbero prevedere un meccanismo idoneo allo scopo nel loro regolamento interno.
7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/1229.
8) Per garantire che il calcolo delle penali per i mancati regolamenti verificatisi prima della data di applicazione del presente regolamento non sia influenzato retroattivamente, è opportuno inserire disposizioni transitorie.
9) Per consentire alle CCP e ai CSD di attuare i necessari adeguamenti tecnologici al fine di garantire il rispetto del meccanismo di penalizzazione modificato, è opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento.
10) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione elaborato in stretta cooperazione con i membri del Sistema europeo di banche centrali e presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
11) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 257 del 28.8.2014.
Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018).
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Modifica del regolamento delegato (UE) 2018/1229
L'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 è sostituito dal seguente:
«Articolo 19
Meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le CCP presentano a fini di regolamento
Per quanto concerne i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le CCP presentano a fini di regolamento, i CSD applicano gli articoli 16, 17 e 18.
Le CCP possono assegnare ai loro partecipanti diretti qualsiasi importo netto residuo delle penali, in attivo o in passivo, pagate a norma dell'articolo 16 e distribuite a norma dell'articolo 17, paragrafo 2.
Le CCP istituiscono un meccanismo idoneo allo scopo nel loro regolamento interno.».
Disposizione transitoria
L'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 nella versione applicabile il 1° settembre 2024 continua ad applicarsi ai mancati regolamenti verificatisi prima del 2 settembre 2024.
Entrata in vigore ed applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 settembre 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN