
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 agosto 2023, n. 154
G.U.R.I. 10 novembre 2023, n. 263
Regolamento concernente la modifica del decreto 20 luglio 1989, n. 298, recante il regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.
IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016»;
Visto il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 luglio 1989, n. 298, recante «Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 218 del 1988, l'indennità da concedere deve essere calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerata la necessità di definire, sulla base delle attuali tecniche produttive degli allevamenti, la metodologia di determinazione del valore di mercato degli avicoli appartenenti al genere Gallus, allevati per la produzione di uova da consumo, ai fini della quantificazione dell'indennità dovuta agli allevatori in occasione di abbattimento forzoso dei capi, ai sensi della citata legge 2 giugno 1988, n. 218;
Sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 218 del 1988;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 2 dicembre 2021;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 aprile 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata in data 14 giugno 2023;
Adotta
il seguente regolamento:
Modifiche al decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298 - Definizione dei criteri e metodologie per il calcolo del valore di mercato delle galline ovaiole
1. Al decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per il calcolo del valore di mercato degli animali della specie avicola del genere "Gallus" destinati alla produzione di uova da consumo si applicano i criteri, le metodologie e le tabelle riportati all'allegato 5, lettera A-bis).»:
b) all'articolo 6, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della corresponsione dell'indennità riservata agli allevamenti biologici, la regione competente verifica che il beneficiario sia inserito nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 28 luglio 2016, n. 154, sulla base delle informazioni contenute nel Sistema informativo per il biologico (SIB).»;
c) all'allegato 5, dopo la lettera A), è inserita la lettera A-bis), di cui all'allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 agosto 2023
Il Ministro della salute
SCHILLACI
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA
Visto, il Guardasigilli: NORDIO
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2610