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N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/1799.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1684 DELLA COMMISSIONE, 31 agosto 2023

G.U.U.E. 4 settembre 2023, n. L 217

Decisione relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia. [notificata con in numero C(2023) 5984] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/1799.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 31 agosto 2023

Applicabile fino al: 18 novembre 2023

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/1799.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 2, considerando quanto segue:

1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

2) In caso di focolai di peste suina africana in suini detenuti, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi in altri stabilimenti di suini detenuti.

3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme da applicare in materia di controllo in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la peste suina africana, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana. In particolare l'articolo 3, lettera a), di detto regolamento di esecuzione prevede, in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

5) L'Italia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio in seguito alla conferma, in data 18 agosto 2023, di un focolaio della malattia in suini detenuti nella regione Lombardia e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.

6) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona soggetta a restrizioni, che comprende la zona di protezione e quella di sorveglianza in relazione alla peste suina africana in Italia siano definite a livello dell'Unione, in collaborazione con detto Stato membro.

7) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.

8) Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona soggetta a restrizioni in Italia sia istituita immediatamente e inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona.

9) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (GU L 79 del 17.3.2023).

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/1799.

Art. 1

L'Italia provvede affinché:

a) sia immediatamente istituita in Italia una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687, nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;

b) la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/1799.

Art. 2

La presente decisione si applica fino al 18 novembre 2023.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/1799.

Art. 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2023

Per la Commissione

STELLA KYRIAKIDES

Membro della Commissione

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/1799.

ALLEGATO

Aree istituite come zona soggetta a restrizioni in Italia di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione

Zona di protezione: tutti i comuni della provincia di Pavia nella regione Lombardia, compresi entro due circonferenze di raggio 10 chilometri, con il centro sulle seguenti coordinate:

- latitudine 44,992703; longitudine 9,116519;

- latitudine 45,124925; longitudine 8,993081;

- latitudine 45,121351; longitudine 9,009241.

28.11.2023
Zona di sorveglianza: tutti i comuni della provincia di Pavia nella regione Lombardia, non ancora inclusi nelle zone soggette a restrizioni I e II elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione e i comuni di Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Alzano Scrivia e Guazzora della provincia di Alessandria nella regione Piemonte. 28.11.2023

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