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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 2023

G.U.R.I. 17 novembre 2023, n. 269

Individuazione delle fondazioni ed associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica alle quali si rendono applicabili le disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, rubricato «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» il quale reca disposizioni per la deducibilità dal reddito complessivo dichiarato delle liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che reca il «Codice del Terzo settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare, il combinato disposto degli articoli 102, comma 2, lettera h), e 104, comma 2, ai sensi del quale l'abrogazione dell'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, decorre «dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10»;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 2019, recante «Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80», il quale, all'art. 1, prevede che lo stesso può essere soggetto a revisione annuale;

Ritenuto che, la rapida adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione dello stato attuale dell'iter di rilascio dell'autorizzazione, possa considerarsi idonea a consentire l'agevolazione per le erogazioni liberali effettuate nel corso del corrente anno;

Considerato che l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del Codice del Terzo settore non è ancora intervenuta;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione annuale prevista dall'art. 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2019 per la presenza di ulteriori soggetti ritenuti idonei a ricevere le liberalità di cui all'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1

1. Sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante, in applicazione delle disposizioni recate nell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le liberalità, in denaro o in natura, effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore delle fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate, ai soli fini fiscali, nell'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto e può essere soggetto a revisione annuale.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2023

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Sottosegretario di Stato

MANTOVANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze

GIORGETTI

Il Ministro dell'università e della ricerca

BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2840