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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1773 DELLA COMMISSIONE, 17 agosto 2023

G.U.U.E. 15 settembre 2023, n. L 228

Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere durante il periodo transitorio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 16 settembre 2023

Applicabile dal: 16 settembre 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 7, considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2023/956 stabilisce obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (carbon border adjustment mechanism CBAM) durante il periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025.

2) Durante il periodo transitorio gli importatori o i rappresentanti doganali indiretti devono comunicare la quantità delle merci importate, le emissioni dirette e indirette incorporate in tali merci e il prezzo del carbonio dovuto per tali emissioni, compresi i prezzi del carbonio dovuti per le emissioni incorporate nei materiali precursori.

3) La prima relazione dovrebbe essere presentata entro il 31 gennaio 2024 per le merci importate durante il quarto trimestre del 2023. L'ultima relazione dovrebbe essere presentata entro il 31 gennaio 2026 per le merci importate durante il quarto trimestre del 2025.

4) La Commissione deve adottare norme di esecuzione per tali obblighi di comunicazione.

5) Gli obblighi di comunicazione dovrebbero essere limitati a quanto è necessario per ridurre al minimo l'onere che grava sugli importatori nel periodo transitorio e facilitare il corretto adempimento degli obblighi di dichiarazione CBAM dopo il periodo transitorio.

6) Conformemente all'allegato IV del regolamento (UE) 2023/956, le norme dettagliate per calcolare le emissioni incorporate nelle merci importate dovrebbero basarsi sulla metodologia applicabile nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione per gli impianti situati nell'UE, come specifica in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (2). I principi utilizzati per determinare le emissioni incorporate nelle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 dovrebbero mirare a individuare i processi di produzione per categoria di merci e a monitorare le emissioni dirette e indirette di tali processi. La comunicazione durante il periodo transitorio dovrebbe tener conto anche delle procedure e delle norme vigenti nella legislazione dell'Unione. Per quanto riguarda la produzione dell'idrogeno e dei suoi derivati, la comunicazione dovrebbe tener conto della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

7) I limiti di sistema dei processi di produzione, compresi i dati sulle emissioni a livello dell'impianto, le emissioni attribuite dei processi di produzione e le emissioni incorporate delle merci dovrebbero essere utilizzati per determinare i dati da fornire allo scopo di adempiere gli obblighi di comunicazione. Per tali obblighi gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti dovrebbero garantire che i gestori degli impianti mettano a disposizione le informazioni necessarie. E' opportuno che gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti ricevano tempestivamente tali informazioni per adempiere i propri obblighi di comunicazione. Tali informazioni dovrebbero comprendere i fattori di emissione standard da utilizzare per il calcolo delle emissioni dirette incorporate, in particolare i fattori di emissione per i combustibili, i fattori di emissione di processo e i fattori di efficienza di riferimento per la produzione di energia elettrica e di calore.

8) Poiché il periodo di riferimento inizia il 1° ottobre 2023, gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti dispongono di un periodo limitato per adempiere gli obblighi di comunicazione. E' possibile realizzare sinergie con i sistemi di monitoraggio e comunicazione già usati dai gestori di paesi terzi. E' pertanto opportuno concedere una deroga temporanea ai metodi di calcolo per la comunicazione delle emissioni incorporate, valida per un periodo limitato fino alla fine del 2024. Si dovrebbe ricorrere a tale flessibilità quando il gestore di un paese terzo è soggetto a un sistema obbligatorio di monitoraggio e comunicazione associato a un sistema di fissazione del prezzo del carbonio, oppure ad altri sistemi obbligatori di monitoraggio e comunicazione, o ancora se il gestore sta monitorando le emissioni dell'impianto, anche per un progetto di riduzione delle emissioni.

9) Per un periodo limitato, fino al 31 luglio 2024, i dichiaranti che non siano in grado di ottenere tutte le informazioni da gestori di paesi terzi per determinare le emissioni incorporate effettive delle merci importate conformemente alla metodologia di cui all'allegato III del presente regolamento, dovrebbero poter utilizzare un metodo alternativo per determinare le emissioni dirette incorporate e farvi riferimento.

10) Gli obblighi di comunicazione dovrebbero inoltre concedere una certa flessibilità per determinare le fasi di produzione negli impianti che non rappresentano una parte significativa delle emissioni dirette incorporate delle merci importate. Ciò si applicherebbe ad esempio alle fasi finali della produzione di prodotti a valle nel settore dell'alluminio o dell'acciaio. In tal caso sarebbe opportuna una deroga agli obblighi di comunicazione previsti, e si potrebbero comunicare i valori stimati per le fasi di produzione negli impianti il cui contributo alle emissioni dirette non superi il 20 % delle emissioni incorporate totali delle merci importate. Questa soglia dovrebbe offrire una flessibilità sufficiente ai piccoli gestori dei paesi terzi.

11) Uno degli obiettivi del periodo transitorio consiste nel raccogliere dati per specificare ulteriormente, nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/956, la metodologia per calcolare le emissioni indirette incorporate dopo tale periodo. In tale contesto la comunicazione delle emissioni indirette durante il periodo transitorio dovrebbe essere aperta e concepita per consentire di selezionare il valore più appropriato tra quelli elencati nell'allegato IV, sezione 4.3, del regolamento (UE) 2023/956. La comunicazione delle emissioni indirette non dovrebbe però comprendere comunicazioni basate sul fattore medio di emissione della rete dell'Unione, poiché tale valore è già noto alla Commissione.

12) I dati raccolti durante il periodo transitorio dovrebbero servire da base per le relazioni che la Commissione deve trasmettere ai sensi dell'articolo 30, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2023/956. I dati raccolti durante il periodo transitorio dovrebbero inoltre contribuire a definire una metodologia unica di monitoraggio, comunicazione e verifica dopo il periodo transitorio. La valutazione dei dati raccolti dovrebbe essere utilizzata soprattutto nei lavori della Commissione per adeguare la metodologia applicabile dopo il periodo transitorio.

13) Il minimo e massimo edittale delle sanzioni imposte a un dichiarante che non abbia assolto gli obblighi di comunicazione dovrebbero basarsi sui valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, per le emissioni incorporate che non sono state comunicate. Il massimo edittale dovrebbe essere coerente con la sanzione di cui all'articolo 16, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), tenendo anche conto del fatto che nel periodo transitorio l'obbligo è limitato alla comunicazione dei dati. I criteri che le autorità competenti devono impiegare per determinare l'importo effettivo della sanzione dovrebbero basarsi sulla gravità e la durata della mancata comunicazione. La Commissione dovrebbe monitorare le relazioni CBAM per fornire una valutazione indicativa delle informazioni necessarie alle autorità competenti e per garantire la coerenza delle sanzioni da comminare.

14) Per assicurare l'efficace adempimento degli obblighi di comunicazione la Commissione dovrebbe istituire una banca dati elettronica, il registro transitorio CBAM, allo scopo di raccogliere le informazioni comunicate durante il periodo transitorio. Il registro transitorio CBAM dovrebbe fungere da base per l'istituzione del registro CBAM a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2023/956.

15) Il registro transitorio CBAM dovrebbe diventare il sistema da utilizzare per l'archiviazione e la gestione delle relazioni CBAM dei dichiaranti, anche per i controlli, le valutazioni indicative e le procedure di riesame. Per garantire una valutazione accurata degli obblighi di comunicazione, è opportuno rendere il registro transitorio CBAM interoperabile con i sistemi doganali esistenti.

16) Per rendere possibile un sistema di comunicazione efficace e uniforme, si dovrebbero stabilire disposizioni tecniche per il funzionamento del registro transitorio CBAM: ad esempio disposizioni in materia di sviluppo, prove e utilizzazione, e per la manutenzione e le potenziali modifiche dei sistemi elettronici, la protezione dei dati, l'aggiornamento dei dati, la limitazione del trattamento dei dati, la proprietà e la sicurezza dei sistemi. Tali disposizioni dovrebbero essere compatibili con il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione per impostazione predefinita a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nonché con la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725 e all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679.

17) Per garantire la continuità della comunicazione dei dati in ogni momento, è importante prevedere soluzioni alternative da attuare in caso di guasto temporaneo dei sistemi elettronici per la comunicazione dei dati. A tale scopo la Commissione dovrebbe lavorare a un piano di continuità operativa CBAM.

18) Per consentire l'accesso al registro transitorio CBAM è opportuno usare il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (Uniform User Management and Digital Signature, UUM&DS), di cui all'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070 della Commissione (7), per gestire il processo di autenticazione e verifica dell'accesso dei dichiaranti.

19) Allo scopo di identificare i dichiaranti e compilare un elenco dei dichiaranti con i rispettivi numeri di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), il registro transitorio CBAM dovrebbe essere interoperabile con il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici di cui all'articolo 30 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070.

20) A fini di controllo e comunicazione i sistemi nazionali dovrebbero fornire le informazioni richieste sulle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956, come stabilisce la decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (8).

21) Per fornire informazioni sulle merci importate elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 è opportuno utilizzare l'identificazione delle merci importate mediante la loro classificazione nella nomenclatura combinata («NC») di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (9) e le disposizioni in materia di archiviazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070.

22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. I dati personali degli operatori economici e di altre persone trattati dai sistemi elettronici dovrebbero limitarsi agli insiemi di dati di cui all'allegato I del presente regolamento. Ove, ai fini del presente regolamento di esecuzione, sia necessario trattare dati personali, tale trattamento dovrebbe avvenire conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. A tale riguardo qualsiasi trattamento di dati personali da parte delle autorità degli Stati membri dovrebbe essere soggetto al regolamento (UE) 2016/679 e alle prescrizioni nazionali in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Qualsiasi trattamento dei dati personali da parte della Commissione dovrebbe essere soggetto al regolamento (UE) 2018/1725. I dati personali dovrebbero essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. A tale riguardo il periodo di conservazione dei dati per il registro transitorio CBAM è limitato a cinque anni dal ricevimento della relazione CBAM.

23) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 28 luglio 2023.

24) Poiché il primo periodo di riferimento ha inizio il 1° ottobre 2023, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

25) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato CBAM,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 130 del 16.5.2023.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018).

(3)

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018).

(4)

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003).

(5)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (regolamento UE sulla protezione dei dati) (GU L 295 del 21.11.2018).

(6)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).

(7)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070 della Commissione, del 1° giugno 2023, sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 2.6.2023).

(8)

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019).

(9)

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (TARIC) (GU L 256 del 7.9.1987).

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2023/956 per le merci elencate all'allegato I di detto regolamento, importate nel territorio doganale dell'Unione durante il periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 («periodo transitorio»).

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «dichiarante»: una delle persone seguenti:

a) l'importatore che presenta una dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto;

b) la persona autorizzata a presentare una dichiarazione in dogana di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), che dichiara l'importazione di merci;

c) il rappresentante doganale indiretto, se la dichiarazione in dogana è presentata dal rappresentante doganale indiretto nominato a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora l'importatore sia stabilito al di fuori dell'Unione oppure qualora il rappresentante doganale indiretto abbia accettato gli obblighi di comunicazione a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2023/956.

2) «riduzione»: qualsiasi importo che riduca l'importo dovuto o pagato da una persona tenuta al pagamento del prezzo del carbonio, prima o dopo il pagamento, in forma monetaria o in qualsiasi altra forma.

(1)

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013).

CAPO II

DIRITTI E OBBLIGHI DEI DICHIARANTI IN RELAZIONE ALLA COMUNICAZIONE

Art. 3

Obblighi di comunicazione dei dichiaranti

1. Ciascun dichiarante provvede affinché, sulla base dei dati, il gestore possa comunicare, come stabilisce l'allegato III del presente regolamento, le informazioni seguenti concernenti le merci elencate all'allegato I del regolamento (UE) 2023/956, importate durante il trimestre cui si riferisce la relazione CBAM:

a) il quantitativo delle merci importate, espresso in megawatt ora per l'energia elettrica e in tonnellate per le altre merci;

b) il tipo di merci identificato dal rispettivo codice NC.

2. Ciascun dichiarante fornisce, nelle relazioni CBAM, le informazioni seguenti sulle emissioni incorporate delle merci elencate all'allegato I del regolamento (UE) 2023/956, secondo l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento:

a) il paese di origine delle merci importate;

b) l'impianto in cui sono state prodotte le merci, identificato dai dati seguenti:

1) il codice ONU per il commercio e i siti di trasporto (UN/LOCODE) del sito applicabile;

2) il nome della società dell'impianto, l'indirizzo dell'impianto e la trascrizione in inglese;

3) le coordinate geografiche della principale fonte di emissione dell'impianto;

c) i percorsi produttivi usati, definiti nell'allegato II, sezione 3, del presente regolamento, che rispecchiano la tecnologia impiegata per la produzione delle merci, e le informazioni sui parametri specifici che qualificano il percorso produttivo scelto secondo la definizione di cui all'allegato IV, sezione 2, per determinare le emissioni dirette incorporate;

d) le specifiche emissioni dirette incorporate delle merci, che sono determinate convertendo le emissioni dirette attribuite dei processi di produzione in emissioni specifiche delle merci espresse in CO2e per tonnellata, conformemente all'allegato III, sezioni F e G, del presente regolamento;

e) gli obblighi di comunicazione che incidono sulle emissioni incorporate delle merci, di cui all'allegato IV, sezione 2, del presente regolamento;

f) per l'energia elettrica come merce importata, il dichiarante comunica le informazioni seguenti:

1) il fattore di emissione utilizzato per l'energia elettrica, espresso in tonnellate di CO2e per MWh (megawatt ora) determinato in conformità dell'allegato III, sezione D, del presente regolamento;

2) la fonte dei dati o il metodo usato per determinare il fattore di emissione dell'energia elettrica, determinato in conformità dell'allegato III, sezione D, del presente regolamento;

g) per le merci in acciaio il numero di identificazione (se noto) della specifica acciaieria in cui è stato prodotto un particolare lotto di materia prima.

3. Per specifiche emissioni indirette incorporate ciascun dichiarante comunica nelle relazioni CBAM le informazioni seguenti, elencate nell'allegato I del presente regolamento:

a) il consumo di energia elettrica, espresso in megawatt ora, del processo di produzione per tonnellata di merci prodotta;

b) se la comunicazione riguarda le emissioni effettive oppure i valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, conformemente all'allegato III, sezione D, del presente regolamento;

c) il fattore di emissione corrispondente dell'energia elettrica consumata;

d) il quantitativo delle specifiche emissioni indirette incorporate, che è determinato convertendo le emissioni indirette incorporate attribuite dei processi di produzione in emissioni specifiche indirette delle merci, espresse in CO2e per tonnellata, conformemente all'allegato III, sezioni F e G, del presente regolamento.

4. Se le norme per la determinazione dei dati sono diverse da quelle indicate all'allegato III del presente regolamento, il dichiarante fornisce informazioni supplementari e una descrizione della base metodologica delle norme impiegate per determinare le emissioni incorporate. Le norme descritte garantiscono una copertura e un'accuratezza analoghe dei dati sulle emissioni, compresi i limiti di sistema, i processi di produzione monitorati, i fattori di emissione e altri metodi impiegati per il calcolo e la comunicazione.

5. Ai fini della comunicazione il dichiarante può chiedere che il gestore usi un modello elettronico offerto dalla Commissione e fornisca il contenuto della comunicazione di cui all'allegato IV, sezioni 1 e 2.

Art. 4

Calcolo delle emissioni incorporate

1. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2, le specifiche emissioni incorporate delle merci prodotte in un impianto sono determinate usando uno dei metodi seguenti, basati sulla scelta della metodologia di monitoraggio determinata conformemente all'allegato III, punto B.2, del presente regolamento, che consistono nel:

a) determinare le emissioni prodotte da flussi di fonti in base ai dati di attività, ottenuti tramite sistemi di misura e fattori di calcolo ricavati da analisi di laboratorio o da valori standard;

b) determinare le emissioni prodotte dalle fonti di emissione tramite misura in continuo della concentrazione dei gas a effetto serra interessati contenuti nei gas effluenti e nel flusso di gas effluenti.

2. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2024 le specifiche emissioni incorporate delle merci prodotte in un impianto possono essere determinare usando uno dei metodi di monitoraggio e comunicazione seguenti, se questi garantiscono una copertura e un'accuratezza dei dati sulle emissioni analoghe a quelle dei metodi elencati in tale paragrafo:

a) un sistema di fissazione del prezzo del carbonio vigente nel luogo in cui è sito l'impianto, oppure

b) un sistema di monitoraggio obbligatorio delle emissioni vigente nel luogo in cui è sito l'impianto, oppure

c) un sistema di monitoraggio delle emissioni presso l'impianto che possa comprendere la verifica da parte di un verificatore accreditato.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, fino al 31 luglio 2024 per ciascuna importazione di merci per cui il dichiarante non disponga di tutte le informazioni elencate all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, il dichiarante può usare altri metodi per determinare le emissioni, compresi i valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio oppure eventuali altri valori predefiniti specificati all'allegato III. In questi casi il dichiarante indica nelle relazioni CBAM la metodologia seguita per stabilire tali valori, includendo un riferimento.

Art. 5

Uso di valori stimati

In deroga all'articolo 4, fino al 20 % delle emissioni incorporate totali di merci complesse può basarsi su stime rese disponibili dai gestori degli impianti.

Art. 6

Raccolta e comunicazione dei dati concernenti il perfezionamento attivo

1. Per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e successivamente immesse in libera pratica come merci identiche o come prodotti trasformati, il dichiarante fornisce nelle relazioni CBAM le informazioni seguenti per il trimestre successivo al trimestre in cui è avvenuto l'appuramento del regime doganale a norma dell'articolo 257 del regolamento (UE) n. 952/2013:

a) i quantitativi delle merci elencate all'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 che sono stati immessi in libera pratica dopo un perfezionamento attivo durante tale periodo;

b) le emissioni incorporate corrispondenti ai quantitativi di merci di cui alla lettera a) che sono stati immessi in libera pratica dopo il perfezionamento attivo durante tale periodo;

c) il paese di origine delle merci di cui alla lettera a), se noto;

d) gli impianti in cui sono state prodotte le merci di cui alla lettera a), se noti;

e) i quantitativi delle merci elencate all'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 vincolate al regime di perfezionamento attivo e risultanti nei prodotti trasformati che sono stati immessi in libera pratica durante tale periodo;

f) le emissioni incorporate corrispondenti alle merci utilizzate per produrre i quantitativi dei prodotti trasformati di cui alla lettera e);

g) in caso di esonero dall'obbligo di presentare il conto di appuramento concesso dall'ufficio doganale a norma dell'articolo 175 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (1), il dichiarante presenta l'esonero.

2. La comunicazione e il calcolo delle emissioni incorporate, di cui al paragrafo 1, lettere b) e f), si effettuano in conformità degli articoli 3, 4 e 5.

3. In deroga al paragrafo 2, qualora le merci o i prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo siano immessi in libera pratica a norma dell'articolo 170, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le emissioni incorporate di cui al paragrafo 1, lettere b) e f), sono calcolate sulla base della media ponderata delle emissioni incorporate della totalità delle merci della stessa categoria di merci CBAM, secondo la definizione dell'allegato II del presente regolamento, vincolate al regime di perfezionamento attivo dal 1° ottobre 2023.

Le emissioni incorporate di cui al primo comma si calcolano nel modo seguente:

a) le emissioni incorporate di cui al paragrafo 2, lettera b), sono le emissioni incorporate totali delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo che sono importate, e

b) le emissioni incorporate di cui al paragrafo 2, lettera f), sono le emissioni incorporate totali delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo che sono state utilizzate in una o più operazioni di trasformazione moltiplicate per le percentuali quantitative dei prodotti trasformati, ottenuti da tali merci, che sono stati importati.

(1)

Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).

Art. 7

Comunicazione delle informazioni concernenti il prezzo del carbonio dovuto

1. Se del caso il dichiarante indica nelle relazioni CBAM le informazioni seguenti concernenti il prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate:

a) il tipo di prodotto indicato dal codice NC;

b) il tipo di prezzo del carbonio;

c) il paese in cui il prezzo del carbonio è dovuto;

d) la forma della riduzione o qualsiasi altra forma di compensazione disponibile in tale paese che avrebbe comportato una riduzione di tale prezzo del carbonio;

e) l'importo del prezzo del carbonio dovuto, una descrizione dello strumento di fissazione del prezzo del carbonio e gli eventuali meccanismi di compensazione;

f) l'indicazione della disposizione dell'atto giuridico che prevede il prezzo del carbonio, la riduzione o altre forme di compensazione, compresa una copia dell'atto giuridico;

g) il quantitativo delle emissioni dirette o indirette incorporate che sono interessate;

h) il quantitativo delle emissioni incorporate interessate da eventuali riduzioni o altre forme di compensazione, tra cui l'assegnazione gratuita, se del caso.

2. Gli importi monetari di cui al paragrafo 1, lettera e), saranno convertiti in euro sulla base del tasso di cambio medio dell'anno precedente a quello in cui si deve presentare la relazione. I tassi di cambio medi annui si basano sulle quotazioni pubblicate dalla Banca centrale europea. Per le valute la cui quotazione non è pubblicata dalla Banca centrale europea, i tassi di cambio medi annui si basano sulle informazioni pubblicamente disponibili relative ai tassi di cambio effettivi. I tassi di cambio medi annui sono indicati dalla Commissione nel registro transitorio CBAM.

Art. 8

Presentazione delle relazioni CBAM

1. Per ciascun trimestre dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 il dichiarante presenta le relazioni CBAM al registro transitorio CBAM entro e non oltre un mese dalla fine di quel trimestre.

2. Nel registro transitorio CBAM il dichiarante fornisce le informazioni e indica se:

a) la relazione CBAM è presentata da un importatore a proprio nome e per proprio conto;

b) la relazione CBAM è presentata da un rappresentante doganale indiretto per conto di un importatore.

3. Qualora non accetti di adempiere gli obblighi di comunicazione dell'importatore ai sensi del presente regolamento, il rappresentante doganale indiretto notifica all'importatore l'obbligo di rispettare il presente regolamento. La notifica comprende le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/956.

4. Le relazioni CBAM comprendono le informazioni di cui all'allegato I del presente regolamento.

5. Alla relazione CBAM, una volta presentata nel registro transitorio CBAM, è attribuito un codice identificativo unico della relazione.

Art. 9

Modifica e correzione delle relazioni CBAM

1. Un dichiarante può modificare la relazione CBAM già presentata entro due mesi dalla fine del trimestre di riferimento.

2. In deroga al paragrafo 1, un dichiarante può modificare le relazioni CBAM per i primi due periodi di riferimento fino al termine per la presentazione della terza relazione CBAM.

3. In caso di motivata richiesta del dichiarante, l'autorità competente valuta tale richiesta e, se del caso, lo autorizza a ripresentare la relazione CBAM o a correggerla dopo il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 ed entro un anno dalla fine del trimestre di riferimento. La ripresentazione della relazione CBAM corretta o, se del caso, la sua correzione è effettuata non oltre un mese dall'approvazione dell'autorità competente.

4. Le autorità competenti motivano il rifiuto della richiesta presentata ai sensi del paragrafo 3 e informano il richiedente del diritto di presentare ricorso.

5. Non è possibile modificare la relazione CBAM nel corso di una controversia. La relazione può essere sostituita per tener conto dell'esito di tale controversia.

CAPO III

GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI CBAM

Art. 10

Registro transitorio CBAM

1. Il registro transitorio CBAM è una banca dati elettronica standardizzata e sicura, contenente dati comuni per le comunicazioni durante il periodo transitorio, che assicura l'accesso, la gestione dei casi e la riservatezza.

2. Il registro transitorio CBAM consente la comunicazione, i controlli e lo scambio di informazioni tra la Commissione, le autorità competenti, le autorità doganali e i dichiaranti conformemente al capo V.

Art. 11

Controlli delle relazioni CBAM e uso delle informazioni da parte della Commissione

1. La Commissione può controllare le relazioni CBAM per valutare l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte dei dichiaranti nel periodo transitorio e fino a tre mesi dopo il termine entro il quale si sarebbe dovuta presentare l'ultima relazione CBAM.

2. La Commissione utilizza il registro transitorio CBAM e le informazioni ivi contenute per svolgere i compiti stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2023/956.

Art. 12

Valutazione indicativa da parte della Commissione

1. A titolo indicativo la Commissione comunica agli Stati membri un elenco di dichiaranti stabiliti nello Stato membro, che la Commissione ha motivo di ritenere che non abbiano assolto l'obbligo di presentare la relazione CBAM.

2. Qualora ritenga che la relazione CBAM non contenga tutte le informazioni richieste negli articoli da 3 a 7 oppure che sia incompleta o inesatta ai sensi dell'articolo 13, la Commissione comunica la valutazione indicativa concernente tale relazione CBAM all'autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante è stabilito.

Art. 13

Relazioni CBAM incomplete o inesatte

1. La relazione CBAM è considerata incompleta qualora il dichiarante non abbia comunicato tutte le informazioni di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. La relazione CBAM è considerata inesatta in uno qualsiasi dei casi seguenti:

a) i dati o le informazioni della relazione presentata non sono conformi alle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 7 e all'allegato III del presente regolamento;

b) il dichiarante ha presentato informazioni e dati illecitamente manipolati;

c) se il dichiarante non fornisce una motivazione adeguata per il ricorso a norme in materia di relazioni diverse da quelle elencate all'allegato III del presente regolamento.

Art. 14

Valutazione delle relazioni CBAM e uso delle informazioni da parte delle autorità competenti

1. L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento del dichiarante avvia il riesame e valuta i dati, le informazioni, l'elenco dei dichiaranti comunicato dalla Commissione nonché la valutazione indicativa di cui all'articolo 12 entro tre mesi dalla comunicazione di tale elenco o della valutazione indicativa.

2. Le autorità competenti utilizzano il registro transitorio CBAM e le informazioni ivi contenute per svolgere i compiti stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2023/956.

3. Durante il periodo transitorio o successivamente le autorità competenti possono avviare la procedura di correzione in uno qualsiasi dei casi seguenti:

a) relazioni CBAM incomplete o inesatte;

b) mancata presentazione della relazione CBAM.

4. Qualora l'autorità competente avvii la procedura di correzione, il dichiarante è informato del riesame cui è sottoposta la relazione e della necessità di fornire informazioni supplementari. La richiesta di informazioni supplementari da parte dell'autorità competente comprende le informazioni di cui agli articoli da 3 a 7. Il dichiarante presenta le informazioni supplementari tramite il registro transitorio CBAM.

5. L'autorità competente, o qualsiasi altra autorità nominata dall'autorità competente, concede l'autorizzazione ad accedere al registro transitorio CBAM e a gestire la registrazione a livello nazionale, tenendo conto del numero EORI conformemente alle disposizioni tecniche di cui all'articolo 20.

Art. 15

Riservatezza

1. Tutte le decisioni delle autorità competenti e le informazioni ottenute dall'autorità competente nello svolgimento delle proprie funzioni connesse alla presentazione di relazioni ai sensi del presente regolamento, che siano riservate o fornite in via riservata, sono coperte dal segreto d'ufficio. Tali informazioni non sono divulgate dall'autorità competente senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite.

In deroga al primo comma tali informazioni possono essere divulgate senza autorizzazione qualora il presente regolamento lo preveda e l'autorità competente sia obbligata o autorizzata a divulgarle in forza del diritto dell'Unione o nazionale.

2. Le autorità competenti possono comunicare le informazioni riservate di cui al paragrafo 1 alle autorità doganali dell'Unione.

3. Qualsiasi divulgazione o comunicazione di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati.

CAPO IV

ESECUZIONE

Art. 16

Sanzioni

1. Gli Stati membri comminano sanzioni nei casi seguenti:

a) qualora il dichiarante non abbia adottato le misure necessarie per adempiere l'obbligo di presentare la relazione CBAM, oppure

b) qualora la relazione CBAM sia inesatta o incompleta ai sensi dell'articolo 13 e il dichiarante non abbia adottato le misure necessarie per correggere la relazione CBAM ove l'autorità competente abbia avviato la procedura di correzione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4.

2. L'importo della sanzione è compreso tra 10 EUR e 50 EUR per tonnellata di emissioni non comunicate. La sanzione aumenta conformemente all'indice europeo dei prezzi al consumo.

3. Nel determinare l'importo effettivo di una sanzione per le emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, le autorità competenti considerano i fattori seguenti:

a) l'entità delle informazioni non comunicate;

b) i quantitativi non comunicati delle merci importate e le emissioni non comunicate relative a tali merci;

c) la tempestività con cui il dichiarante soddisfa le richieste di fornire informazioni o corregge la relazione CBAM;

d) il comportamento doloso o negligente del dichiarante;

e) il comportamento passato del dichiarante per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi di comunicazione;

f) il livello di cooperazione del dichiarante nel porre fine alla violazione;

g) l'eventualità che il dichiarante abbia volontariamente adottato misure per evitare violazioni analoghe in futuro.

4. Si applicano sanzioni maggiori qualora siano state presentate consecutivamente più di due relazioni incomplete o inesatte ai sensi dell'articolo 13 oppure se le relazioni non sono state presentate per più di sei mesi.

CAPO V

ELEMENTI TECNICI CONCERNENTI IL REGISTRO TRANSITORIO CBAM

SEZIONE 1

Introduzione

Art. 17

Ambito di applicazione del sistema centrale

1. Il registro transitorio CBAM è interoperabile con:

a) il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS) ai fini della registrazione degli utenti e della gestione dell'accesso per la Commissione, gli Stati membri e i dichiaranti, di cui all'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070;

b) il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) a fini di convalida e recupero delle informazioni sull'identità degli operatori economici di cui all'articolo 30 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070, per i dati indicati all'allegato V del presente regolamento;

c) il sistema Surveillance ai fini del recupero delle informazioni sulle dichiarazioni doganali di importazione per le merci elencate all'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 per i controlli sulle relazioni CBAM e sulla conformità, sviluppato attraverso Surveillance 3 (SURV 3) nell'ambito del CDU, di cui all'articolo 99 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070;

d) il sistema TARIC di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87.

2. Il registro transitorio CBAM è interoperabile con i sistemi decentrati sviluppati o aggiornati tramite la decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, ai fini del recupero delle informazioni sulle dichiarazioni doganali di importazione per le merci elencate all'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 come si specifica agli allegati VI e VII del presente regolamento, nonché per controllare le relazioni CBAM e assicurare la conformità dei dichiaranti quando tali informazioni non sono disponibili nel sistema SURV3.

Art. 18

Punti di contatto per i sistemi elettronici

La Commissione e gli Stati membri designano punti di contatto per ciascuno dei sistemi elettronici di cui all'articolo 17 del presente regolamento allo scopo di scambiare informazioni volte ad assicurare uno sviluppo, un funzionamento e una manutenzione coordinati di tali sistemi elettronici.

La Commissione e gli Stati membri si comunicano i dati di tali punti di contatto e si informano reciprocamente e immediatamente in merito a eventuali modifiche di tali dati.

SEZIONE 2

Registro transitorio CBAM

Art. 19

Struttura del registro transitorio CBAM

Il registro transitorio CBAM consiste nei componenti comuni seguenti («componenti comuni»):

a) il portale CBAM destinato agli operatori commerciali (CBAM TP);

b) il portale CBAM destinato alle autorità competenti (CBAM CAP) con due spazi separati:

1) uno per le autorità nazionali competenti (CBAM CAP/N) e

2) un altro per la Commissione (CBAM CAP/C);

c) la gestione dell'accesso degli utenti CBAM;

d) i servizi back end del registro CBAM (CBAM BE);

e) la pagina pubblica CBAM sul sito web Europa.

Art. 20

Termini di collaborazione nel registro transitorio CBAM

1. La Commissione sottopone all'accettazione delle autorità competenti i termini di collaborazione, l'accordo sul livello dei servizi e il piano per la sicurezza. La Commissione gestisce il registro transitorio CBAM conformemente ai termini concordati.

2. Il registro transitorio CBAM è utilizzato per le relazioni CBAM e le registrazioni delle dichiarazioni di importazione cui tali relazioni si riferiscono.

Art. 21

Gestione dell'accesso degli utenti CBAM

1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei dichiaranti per le merci elencate all'allegato I del regolamento (UE) 2023/956, a fini di accesso ai componenti del registro CBAM, si effettuano utilizzando il sistema UUM&DS di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a).

2. La Commissione fornisce i servizi di autenticazione che consentono agli utenti del registro transitorio CBAM di accedere in sicurezza a tale registro.

3. La Commissione utilizza l'UUM&DS per autorizzare il proprio personale ad accedere al registro transitorio CBAM e per fornire alle autorità competenti le deleghe necessarie per rilasciare le proprie autorizzazioni.

4. Le autorità competenti utilizzano l'UUM&DS per autorizzare il proprio personale e i dichiaranti stabiliti nei rispettivi Stati membri ad accedere al registro transitorio CBAM.

5. Un'autorità competente può scegliere di utilizzare un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito nel proprio Stato membro ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento (sistema eIDAS doganale nazionale) allo scopo di fornire le credenziali necessarie per accedere al registro transitorio CBAM.

Art. 22

Portale CBAM destinato agli operatori commerciali

1. Il portale CBAM destinato agli operatori commerciali costituisce un punto di accesso unico al registro transitorio CBAM per i dichiaranti. Il portale è accessibile da Internet.

2. Il portale CBAM destinato agli operatori commerciali è interoperabile con i servizi back end del registro CBAM.

3. Il portale CBAM destinato agli operatori commerciali è utilizzato dal dichiarante per:

a) presentare le relazioni CBAM tramite un'interfaccia web o un'interfaccia da sistema a sistema, e

b) ricevere le notifiche relative ai propri obblighi di conformità al CBAM.

4. Il portale CBAM destinato agli operatori commerciali offre ai dichiaranti strutture in cui archiviare le informazioni sugli impianti dei paesi terzi e le emissioni incorporate per riutilizzarle successivamente.

5. L'accesso al portale CBAM destinato agli operatori commerciali è gestito esclusivamente dal sistema di gestione dell'accesso CBAM di cui all'articolo 26.

Art. 23

Portale CBAM destinato alle autorità competenti (CBAM CAP) per le autorità nazionali competenti CBAM (CBAM CAP/N)

1. Il portale CBAM destinato alle autorità competenti per le autorità nazionali competenti costituisce il punto di accesso unico al registro transitorio CBAM per le autorità competenti. Il portale è accessibile da Internet.

2. Il portale CBAM destinato alle autorità competenti per le autorità nazionali competenti è interoperabile con i servizi back end del registro CBAM tramite la rete interna della Commissione.

3. Il portale CBAM destinato alle autorità competenti per le autorità nazionali competenti è utilizzato dalle autorità competenti per svolgere i compiti stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2023/956.

4. L'accesso al portale CBAM destinato alle autorità competenti per le autorità nazionali competenti è gestito esclusivamente dal sistema di gestione dell'accesso CBAM, di cui all'articolo 26.

Art. 24

Portale CBAM destinato alle autorità competenti (CBAM CAP) per la Commissione (CBAM CAP/C)

1. Il portale CBAM destinato alle autorità competenti per la Commissione costituisce il punto di accesso unico al registro transitorio CBAM per la Commissione. Il portale è accessibile tramite la rete interna della Commissione e Internet.

2. Il portale CBAM destinato alle autorità competenti per la Commissione è interoperabile con i servizi back end del registro CBAM sulla rete interna della Commissione.

3. Il portale CBAM destinato alle autorità competenti per la Commissione è utilizzato dalla Commissione per svolgere i compiti stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2023/956.

4. L'accesso al portale CBAM destinato alle autorità competenti per la Commissione è gestito esclusivamente dal sistema di gestione dell'accesso CBAM di cui all'articolo 26.

Art. 25

I servizi back end del registro CBAM (CBAM BE)

1. I servizi back end del registro CBAM trattano tutte le richieste presentate:

a) dai dichiaranti tramite il portale CBAM destinato agli operatori commerciali;

b) dalle autorità competenti tramite il portale CBAM destinato alle autorità competenti/N;

c) dalla Commissione tramite il portale CBAM destinato alle autorità competenti/C.

2. I servizi back end del registro CBAM archiviano a livello centrale e gestiscono tutte le informazioni inserite nel registro transitorio CBAM, garantendone la persistenza, l'integrità e la coerenza.

3. I servizi back end del registro CBAM sono gestiti dalla Commissione.

4. L'accesso ai servizi back end del registro CBAM è gestito esclusivamente dal sistema di gestione dell'accesso CBAM di cui all'articolo 26.

Art. 26

Sistema di gestione dell'accesso

La Commissione istituisce il sistema di gestione dell'accesso per convalidare le richieste di accesso presentate dai dichiaranti e da altre persone nell'ambito del sistema UUM&DS di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), collegando i sistemi di gestione dell'identità degli Stati membri e il sistema di gestione dell'identità e dell'accesso dell'UE a norma dell'articolo 27.

Art. 27

Sistema di gestione amministrativa

La Commissione istituisce il sistema di gestione amministrativa che consente di gestire l'autenticazione e l'autorizzazione, i dati di identificazione dei dichiaranti e di altre persone allo scopo di permettere l'accesso ai sistemi elettronici.

Art. 28

Sistemi di gestione dell'identità e dell'accesso degli Stati membri

Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso, o ne utilizzano uno esistente, per assicurare:

a) una registrazione e archiviazione sicure dei dati di identificazione dei dichiaranti e di altre persone;

b) uno scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati dei dichiaranti e di altre persone.

SEZIONE 3

Funzionamento dei sistemi elettronici e formazione al loro utilizzo

Art. 29

Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici

1. I componenti comuni del registro transitorio CBAM sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dalla Commissione e possono essere sottoposti a prove dagli Stati membri. L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento del dichiarante comunica le decisioni in materia di sanzioni, con il rispettivo esito di tale procedura, alla Commissione, tramite sistemi elettronici sviluppati a livello nazionale, collegati all'esecuzione e alle sanzioni, oppure tramite altri mezzi.

2. La Commissione elabora e mantiene le specifiche comuni delle interfacce con i componenti dei sistemi elettronici sviluppati a livello nazionale in stretta collaborazione con gli Stati membri.

3. Se del caso le specifiche tecniche comuni sono definite dalla Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri, subordinatamente al riesame da parte di questi ultimi, nella prospettiva di impiegarle a tempo debito. Gli Stati membri e se del caso la Commissione partecipano allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi. La Commissione e gli Stati membri collaborano inoltre con i dichiaranti e altri portatori di interessi.

Art. 30

Manutenzione e modifiche dei sistemi elettronici

1. La Commissione esegue la manutenzione dei componenti comuni e gli Stati membri eseguono la manutenzione dei rispettivi componenti nazionali.

2. La Commissione assicura il funzionamento ininterrotto dei sistemi elettronici.

3. La Commissione può modificare i componenti comuni dei sistemi elettronici in caso di malfunzionamento, per aggiungere nuove funzionalità o modificare quelle esistenti.

4. La Commissione informa gli Stati membri di eventuali modifiche e aggiornamenti dei componenti comuni.

5. La Commissione rende pubblicamente accessibili le informazioni sulle modifiche e sugli aggiornamenti dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 3 e 4.

Art. 31

Guasto temporaneo dei sistemi elettronici

1. In caso di guasto temporaneo del registro transitorio CBAM, i dichiaranti e altre persone trasmettono le informazioni necessarie per adempiere le formalità con i mezzi stabiliti dalla Commissione, compresi mezzi diversi dai procedimenti informatici.

2. La Commissione informa gli Stati membri e i dichiaranti qualora i sistemi elettronici non siano disponibili a causa di un guasto temporaneo.

3. La Commissione prepara il piano di continuità operativa CBAM che gli Stati membri e la Commissione dovranno concordare. In caso di guasto temporaneo del registro transitorio CBAM la Commissione valuta le condizioni per attivare il piano.

Art. 32

Assistenza alla formazione con riguardo all'uso e al funzionamento dei componenti comuni

La Commissione assiste gli Stati membri riguardo all'uso e al funzionamento dei componenti comuni dei sistemi elettronici fornendo il materiale formativo appropriato.

SEZIONE 4

Protezione dei dati, gestione dei dati, proprietà e sicurezza dei sistemi elettronici

Art. 33

Protezione dei dati personali

1. I dati personali registrati nel registro transitorio CBAM e i componenti dei sistemi elettronici sviluppati a livello nazionale sono trattati ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2023/956, tenuto conto degli obiettivi specifici di tali banche dati stabiliti nel presente regolamento. I dati personali potrebbero essere trattati per le finalità seguenti:

a) finalità di autenticazione e gestione dell'accesso;

b) monitoraggio, controlli e revisione delle relazioni CBAM;

c) comunicazioni e notifiche;

d) conformità e procedimenti giudiziari;

e) funzionamento dell'infrastruttura informatica, compresa l'interoperabilità con i sistemi decentrati a norma del presente regolamento;

f) statistiche e riesame del funzionamento del regolamento (UE) 2023/956 e del presente regolamento.

2. Le autorità di controllo nazionali degli Stati membri nel settore della protezione dei dati personali e il Garante europeo della protezione dei dati collaborano, a norma dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725, per garantire un controllo coordinato del trattamento dei dati personali registrati nel registro transitorio CBAM e dei componenti dei sistemi elettronici sviluppati a livello nazionale.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo non pregiudicano il diritto di rettifica dei dati personali in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 34

Limitazione dell'accesso ai dati e del trattamento dei dati

1. Un dichiarante può accedere ai dati da esso registrati nel registro transitorio CBAM o trattarli in altro modo. Anche la Commissione e le autorità competenti possono accedervi o trattarli in altro modo.

2. Qualora siano individuati incidenti e problemi nei processi operativi per la fornitura dei servizi dei sistemi in cui la Commissione agisce in qualità di responsabile del trattamento, la Commissione può avere accesso ai dati in tali processi solo al fine di risolvere un incidente o un problema registrato. La Commissione garantisce la riservatezza di tali dati.

Art. 35

Proprietà del sistema

La Commissione è proprietaria del sistema per il registro transitorio CBAM.

Art. 36

Sicurezza del sistema

1. La Commissione garantisce la sicurezza del registro transitorio CBAM.

2. A tal fine la Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

a) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere agli impianti utilizzati per il trattamento dei dati;

b) impedire l'introduzione di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati da parte di persone non autorizzate;

c) individuare qualsiasi attività di cui alle lettere a) e b).

3. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente in merito a qualsiasi attività che possa comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza del registro transitorio CBAM.

4. La Commissione e gli Stati membri stabiliscono piani di sicurezza per il registro transitorio CBAM.

Art. 37

Titolare del trattamento nell'ambito del registro transitorio CBAM

Nell'ambito del registro transitorio CBAM e in relazione al trattamento dei dati personali la Commissione e gli Stati membri agiscono in veste di contitolari del trattamento secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, e la definizione di cui all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725.

Art. 38

Periodo di conservazione dei dati

1. Al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2023/956, in particolare dell'articolo 30, il periodo di conservazione dei dati nel registro transitorio CBAM è limitato a cinque anni dal ricevimento della relazione CBAM.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora sia stato presentato un ricorso o sia stato avviato un procedimento giudiziario riguardante dati archiviati nel registro transitorio CBAM, tali dati sono conservati fino alla conclusione della procedura di ricorso o del procedimento giudiziario e sono utilizzati unicamente ai fini della suddetta procedura di ricorso o del suddetto procedimento giudiziario.

Art. 39

Valutazione dei sistemi elettronici

La Commissione e gli Stati membri effettuano valutazioni dei componenti di cui sono responsabili e, in particolare, analizzano la sicurezza e l'integrità di tali componenti e la riservatezza dei dati trattati nell'ambito di tali componenti.

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente dei risultati di tali valutazioni.

Art. 40

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN