Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO (UE) 2023/1782 DEL CONSIGLIO, 25 luglio 2023

G.U.U.E. 18 settembre 2023, n. L 229

Regolamento recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l'impresa comune «Chip». (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 21 settembre 2023

Applicabile dal: 21 settembre 2023

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Parlamento europeo (1), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2), considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio (3) istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione stabilito nel regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («Orizzonte Europa»), compresa l'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali».

2) L'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» tratta tematiche chiaramente definite, tali da consentire alle industrie europee in generale di progettare, fabbricare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di componenti e sistemi elettronici.

3) Il regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) istituisce un quadro per aumentare la resilienza dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori, rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori nell'Unione riducendo le dipendenze, potenziare la sovranità digitale, stimolare gli investimenti, rafforzare le capacità, la sicurezza, l'adattabilità e la resilienza della catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell'Unione e intensificare la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione e i partner strategici internazionali. Per creare le condizioni necessarie a rafforzare la capacità di innovazione industriale dell'Unione, è istituita dal presente regolamento l'iniziativa «Chip per l'Europa» («iniziativa»). Al fine di garantire un'attuazione coerente dell'iniziativa, il consiglio europeo dei semiconduttori istituito dall'articolo 28 di tale regolamento dovrebbe fornire consulenza al comitato delle autorità pubbliche istituito dall'articolo 131 del regolamento (UE) 2021/2085.

4) Le attività sostenute nell'ambito dell'iniziativa dovrebbero essere finanziate da Orizzonte Europa e dal programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (programma Europa digitale) e dovrebbero essere realizzate conformemente alle regole dei rispettivi programmi.

5) L'iniziativa punta a rafforzare la competitività e la resilienza della base tecnologica e industriale dei semiconduttori, consolidando nel contempo la capacità di innovazione dell'ecosistema dei semiconduttori in tutta l'Unione, riducendo la dipendenza da un numero limitato di imprese di paesi terzi e di zone geografiche e rafforzando la sua capacità di progettare, produrre, imballare, riutilizzare e riciclare semiconduttori avanzati. L'iniziativa dovrebbe sostenere tali obiettivi colmando il divario tra le potenzialità avanzate di ricerca e innovazione dell'Unione e il loro sfruttamento industriale. L'iniziativa dovrebbe promuovere lo sviluppo di capacità per consentire la progettazione e la produzione di tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione e l'integrazione di sistemi al loro interno, e dovrebbe approfondire la collaborazione tra i principali operatori in tutta l'Unione, rafforzando le catene di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori nell'Unione, rispondendo alle esigenze dei settori industriali chiave e creando nuovi mercati.

6) Gli obiettivi operativi dell'iniziativa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a), a d), del regolamento (UE) 2023/1781 («obiettivi operativi da 1 a 4») dovrebbero essere attuati mediante azioni fondate sulla solida base di conoscenze acquisita dall'impresa comune ECSEL istituita dal regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio (7) a sua volta sostituito dall'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali». All'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali», che dovrebbe essere rinominata impresa comune «Chip», dovrebbe essere affidato il compito di fornire sostegno finanziario alle azioni finanziate nel quadro dell'iniziativa, ricorrendo a qualsiasi strumento o procedura previsti nell'ambito di Orizzonte Europa o del programma Europa digitale. Lungo l'intera durata dell'impresa comune «Chip», dovrebbe essere destinato all'iniziativa un importo massimo di 2,875 miliardi di EUR. Di tale importo 1,450 miliardi di EUR dovrebbero essere per attività di sviluppo delle capacità per gli obiettivi operativi da 1 a 4 e 1,425 miliardi di EUR dovrebbero essere per attività di ricerca e innovazione connesse agli obiettivi operativi da 1 a 4. Inoltre, 1,3 miliardi di EUR dovrebbero essere destinati ad attività di ricerca e innovazione non contemplate dall'iniziativa.

7) Le attività finanziate dall'impresa comune «Chip» dovrebbero essere contemplate all'interno di un programma di lavoro unico, che dovrebbe essere adottato dal consiglio di direzione dell'impresa comune «Chip» istituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2085 («consiglio di direzione»). Il programma di lavoro dovrebbe comprendere due parti specifiche. La prima parte specifica dovrebbe comprendere una sottosezione sulle attività di sviluppo delle capacità per gli obiettivi operativi da 1 a 4 e una sottosezione sulle attività di ricerca e innovazione connesse agli obiettivi operativi da 1 a 4. La seconda parte specifica dovrebbe essere dedicata alle attività di ricerca e innovazione non contemplate dall'iniziativa.

8) Tutte le attività di ricerca e innovazione, comprese quelle connesse all'iniziativa, dovrebbero essere finanziate attraverso Orizzonte Europa ai fini dell'attuazione dell'agenda strategica di ricerca e innovazione di cui all'articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) 2021/2085. La sottosezione dedicata alle attività di sviluppo delle capacità dovrebbe essere finanziata attraverso il programma Europa digitale.

9) Il programma di lavoro dovrebbe comprendere le condizioni di accesso alle infrastrutture finanziate da fondi pubblici, quali gli impianti pilota e di prova e i centri di competenze, garantire l'apertura a un'ampia gamma di utilizzatori e concedere l'accesso, in modo trasparente e non discriminatorio, alle grandi imprese a condizioni di mercato, o al prezzo di costo maggiorato di un margine ragionevole, prevedendo un accesso preferenziale o prezzi ridotti per le piccole e medie imprese («PMI») e gli istituti accademici.

10) Prima della preparazione del programma di lavoro, il comitato delle autorità pubbliche, tenendo conto del parere dei membri privati al fine di garantire la pertinenza industriale delle attività definite nel programma di lavoro e, se del caso, del parere del consiglio europeo dei semiconduttori e dei contributi forniti da altri portatori di interessi pertinenti, dovrebbe delineare le parti specifiche e le pertinenti sottosezioni, comprese le relative previsioni di spesa. A tal fine, è opportuno che il comitato delle autorità pubbliche comprenda unicamente la Commissione e gli Stati membri. Successivamente, sulla base di quanto delineato e dell'agenda strategica di ricerca e innovazione, il direttore esecutivo dell'impresa comune «Chip» dovrebbe preparare il programma di lavoro per entrambe le parti specifiche e per le pertinenti sottosezioni e le relative previsioni di spesa.

11) Tutti i rappresentanti del consiglio di direzione dovrebbero partecipare alla preparazione del programma di lavoro e alle discussioni pertinenti e dovrebbero ricevere le informazioni necessarie. Quando il consiglio di direzione adotta il programma di lavoro, solo la Commissione e gli Stati membri dovrebbero detenere diritti di voto per quanto riguarda la sottosezione sulle attività di sviluppo delle capacità contenuta nella parte specifica del programma di lavoro dedicata all'attuazione dell'iniziativa. Per la sottosezione sulle attività di ricerca e innovazione contenuta nella parte specifica del programma di lavoro dedicata all'attuazione dell'iniziativa, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero detenere diritti di voto corrispondenti al 45 % ciascuno e i membri privati diritti di voto corrispondenti al 10 %. I diritti di voto relativi alla parte specifica del programma di lavoro dedicata alle attività di ricerca e innovazione non contemplate dall'iniziativa dovrebbero essere equamente condivisi dalla Commissione, dagli Stati partecipanti e dai membri privati. Qualora non sia possibile giungere a una decisione su una delle due parti del programma di lavoro, quest'ultimo dovrebbe essere adottato includendo solo la parte in merito alla quale è stata presa una decisione positiva.

12) Il comitato delle autorità pubbliche dovrebbe essere responsabile della selezione delle proposte. Per la selezione delle proposte relative all'attuazione dell'iniziativa, è opportuno che il comitato delle autorità pubbliche comprenda unicamente la Commissione e gli Stati membri.

13) Gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'iniziativa dovrebbero essere aperti a diverse forme giuridiche di cooperazione e ad altri partecipanti, e la selezione delle proposte per il finanziamento non dovrebbe basarsi su una forma giuridica specifica di cooperazione. Al fine di agevolare l'attuazione delle azioni specifiche dell'iniziativa, quali la piattaforma di progettazione o le linee pilota, è possibile istituire un consorzio europeo per l'infrastruttura dei chip (ECIC) istituita in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2023/1781. Un ECIC dovrebbe prevedere la partecipazione di almeno tre membri, in particolare gli Stati membri o soggetti giuridici pubblici o privati di almeno tre Stati membri, o una combinazione degli stessi, al fine di di conseguire un'ampia rappresentanza in tutta l'Unione.

14) Dato che le attività sostenute nell'ambito dell'iniziativa e attuate dall'impresa comune «Chip» sono finanziate da Orizzonte Europa e dal programma Europa digitale, il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune «Chip» dovrebbe essere incrementato di conseguenza. Anche i costi amministrativi dell'impresa comune «Chip» dovrebbero essere incrementati di pari passo all'aumento dei compiti operativi. Gli Stati partecipanti non dovrebbero contribuire ai costi amministrativi. I membri privati non dovrebbero contribuire ai costi amministrativi supplementari dell'impresa comune «Chip» in quanto i loro diritti di voto per la parte del programma di lavoro dedicata all'iniziativa sono ridotti e limitati alle attività di ricerca e innovazione.

15) Eccezionalmente, agli Stati partecipanti dovrebbe essere permesso di comunicare i contributi finanziari versati dall'8 febbraio 2022, a condizione che le corrispondenti attività nazionali siano conformi al presente regolamento, in particolare, e all'obiettivo di potenziare le linee pilota avanzate esistenti e svilupparne di nuove in tutta l'Unione, in quanto alcuni Stati partecipanti hanno cominciato ad attuare tali attività di sviluppo delle capacità dopo la presentazione della proposta del regolamento (UE) 2023/1781 da parte della Commissione a causa dell'urgenza politica di rispondere alla gravità della crisi dei chip. I costi sottostanti di tali attività dovrebbero essere ammissibili a determinate condizioni, in particolare a condizione che le proposte siano valutate e selezionate dall'impresa comune «Chip».

16) L'erogazione di sostegno finanziario alle attività nell'ambito del programma Europa digitale dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2021/694.

17) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare per istituire l'impresa comune «Chip», non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti, possono invece essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

18) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2085.

19) Per consentire che la sua attuazione possa iniziare il prima possibile, al fine di conseguire i suoi obiettivi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Opinione del 15 febbraio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)

GU C 365 del 23.9.2022.

(3)

Regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014 (GU L 427 del 30.11.2021).

(4)

Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021).

(5)

Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento UE 2021/694 (normativa sui chip) (GU L 229 del 18.9.2023).

(6)

Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021).

(7)

Regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL (GU L 169 del 7.6.2014).

Art. 1

Il regolamento (UE) 2021/2085 è così modificato:

1) in tutto il regolamento i termini «impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" sono sostituiti dai termini «impresa comune "Chip"»;

2) all'articolo 2 i punti 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. "membro fondatore": qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte Europa o, se del caso, associato al programma Europa digitale, oppure un'organizzazione internazionale identificata come membro di un'impresa comune nel presente regolamento o in uno dei suoi allegati;

3. "membro associato": qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte Europa o, se del caso, associato al programma Europa digitale, oppure un'organizzazione internazionale che aderisce a un'impresa comune firmando una lettera di impegno ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, previa approvazione conformemente all'articolo 7;

4. "Stato partecipante": qualsiasi Stato membro o paese associato a Orizzonte Europa o, se del caso, associato al programma Europa digitale, previa notifica della sua partecipazione alle attività dell'impresa comune pertinente mediante una lettera di impegno;»;

3) all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per tenere conto della durata del programma Orizzonte Europa e, se del caso, del programma Europa digitale, gli inviti a presentare proposte nel quadro delle imprese comuni sono pubblicati entro il 31 dicembre 2027. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere pubblicati entro il 31 dicembre 2028, al più tardi.»

;

4) all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'impresa comune "Chip" contribuisce altresì all'obiettivo generale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e agli obiettivi operativi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1781 ("obiettivi operativi da 1 a 4"), come anche agli obiettivi generali del programma Europa digitale, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/694.

____________

(*1) Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento UE 2021/694 (normativa sui chip) (GU L 229 del 18.9.2023)»;"

5) all'articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'importo del contributo dell'Unione specificato nella parte seconda può essere aumentato con contributi di paesi terzi associati a Orizzonte Europa in linea con l'articolo 16, paragrafo 5, di Orizzonte Europa e, se del caso, al programma Europa digitale in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/694, a condizione che l'importo totale del quale è aumentato il contributo dell'Unione corrisponda quanto meno al contributo dei membri diversi dall'Unione o delle loro entità costitutive o affiliate.

3. Il contributo dell'Unione è versato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa e, se del caso, al programma Europa digitale, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e dell'articolo 154 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per gli organismi di cui all'articolo 71 del medesimo regolamento.»

;

6) all'articolo 12, paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Oltre ai criteri stabiliti all'articolo 22 del regolamento Orizzonte Europa o, nel caso dell'impresa comune "Chip", all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/694, il programma di lavoro può includere, in un allegato, criteri di ammissibilità relativi ai soggetti giuridici nazionali.

Ciascuno Stato partecipante affida all'impresa comune la valutazione delle proposte conformemente al regolamento Orizzonte Europa e, se del caso, al regolamento (UE) 2021/694.»;

7) all'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli impegni di bilancio delle imprese comuni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), d), g) e h), possono essere ripartiti su frazioni annue. Fino al 31 dicembre 2024, l'importo cumulativo di tali impegni di bilancio in frazioni non supera il 50 % del contributo massimo dell'Unione di cui all'articolo 10. A partire dal gennaio 2025, almeno il 20 % del bilancio cumulativo degli anni residui non è coperto da frazioni annue.»

;

8) l'articolo 126 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) stabilire l'eccellenza scientifica e la leadership nell'innovazione dell'Unione in relazione a tecnologie emergenti per componenti e sistemi, anche per quanto riguarda attività relative a livelli inferiori di maturità tecnologica, nonché promuovere il coinvolgimento attivo delle PMI, che, per tutte le attività di ricerca e innovazione, comprese quelle connesse all'iniziativa "Chip per l'Europa" istituita dal regolamento (UE) 2023/1781, rappresentano almeno un terzo del numero totale di partecipanti ad azioni indirette e almeno il 20 % del finanziamento pubblico dovrebbe essere destinato a loro favore;»;

ii) è aggiunta la lettera seguente:

«d) realizzare lo sviluppo di capacità tecnologica su larga scala e sostenere attività di ricerca e innovazione correlate lungo tutta la catena del valore dei semiconduttori dell'Unione al fine di consentire lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia, delle tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione e delle tecnologie quantistiche all'avanguardia nonché l'innovazione delle tecnologie consolidate, che rafforzeranno le potenzialità avanzate di progettazione, integrazione del sistema e produzione di chip nell'Unione aumentando così la competitività dell'Unione, e contribuire al conseguimento delle transizioni verde e digitale, in particolare riducendo l'impatto climatico dei sistemi elettronici, migliorando la sostenibilità dei chip di prossima generazione e rafforzando i processi dell'economia circolare, contribuendo a posti di lavoro di qualità nell'ecosistema dei semiconduttori nonché affrontando i principi della "sicurezza fin dalla progettazione" che prevede protezione dalle minacce per la cibersicurezza.»;

b) al paragrafo 2 sono aggiunte le lettere seguenti:

«g) sviluppare capacità avanzate di progettazione per le tecnologie integrate dei semiconduttori;

h) potenziare le linee pilota avanzate esistenti e svilupparne di nuove in tutta l'Unione al fine di consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia e delle tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione;

i) creare capacità tecnologiche e ingegneristiche avanzate per accelerare lo sviluppo innovativo di chip quantistici all'avanguardia e delle tecnologie dei semiconduttori correlate;

j) istituire una rete di centri di competenza in tutta l'Unione potenziando le strutture esistenti o creandone di nuove.»;

9) l'articolo 128 è sostituito dal seguente:

«Articolo 128

Contributo finanziario dell'Unione

1. Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune "Chip", compresi gli stanziamenti SEE, è pari a un massimo di 4 175 000 000 EUR, di cui fino a 62 287 000 EUR per i costi amministrativi, ripartiti come segue:

a) fino a 2 725 000 000 EUR da Orizzonte Europa;

b) fino a 1 450 000 000 EUR dal programma Europa digitale.

2. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è utilizzato per l'impresa comune "Chip" al fine di fornire sostegno finanziario alle azioni indirette di cui all'articolo 2, punto 43), del regolamento Orizzonte Europa, corrispondenti alle attività di ricerca e innovazione dell'impresa comune "Chip", comprese le attività di ricerca e innovazione connesse agli obiettivi operativi da 1 a 4.

3. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), è utilizzato per le attività di sviluppo delle capacità connesse agli obiettivi operativi da 1 a 4.

4. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), non supera il 50 % dei costi totali delle attività di sviluppo delle capacità.

5. L'accesso alle capacità risultanti dall'attuazione, da parte dell'impresa comune "Chip", degli obiettivi operativi da 1 a 4 è aperto a un'ampia gamma di utilizzatori in tutta l'Unione ed è concesso in un modo trasparente e non discriminatorio, direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione ai costi totali di tali attività.»

;

10) all'articolo 129, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. In deroga all'articolo 28, paragrafo 4, i membri privati effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate contributi finanziari pari a un massimo di 26 331 000 EUR per i costi amministrativi dell'impresa comune "Chip". La quota del contributo totale su base annua per i costi amministrativi dell'impresa comune "Chip" versata dai membri privati è pari al 30 %.

4. I contributi di cui al paragrafo 1 del presente articolo consistono nei contributi di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Eccezionalmente, in deroga all'articolo 11, paragrafo 3, gli Stati partecipanti sono autorizzati a comunicare i contributi finanziari versati dall'8 febbraio 2022. I costi sottostanti delle attività correlate possono essere considerati ammissibili a decorrere da tale data, anche se sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) le attività sono conformi al presente regolamento;

b) le attività contribuiscono all'obiettivo di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera h), e i costi correlati sostenuti consistono in spese in conto capitale;

c) le domande di sovvenzione sono valutate e selezionate dall'impresa comune "Chip" conformemente all'articolo 12, paragrafo 1;

d) le attività continuano ad essere svolte nel momento in cui è attribuita la sovvenzione;

e) il contributo dello Stato partecipante connesso a tali costi non è preso in considerazione ai fini del calcolo dei diritti di voto degli Stati partecipanti di cui all'articolo 133, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 136, paragrafo 1;

f) il contributo dello Stato partecipante connesso a tali costi non supera il 25 % del contributo finanziario totale di tale Stato partecipante previsto per le attività che contribuiscono all'obiettivo di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento.

5. I contributi di cui al paragrafo 2 del presente articolo consistono nei contributi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, compresi almeno il 90 % dei contributi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a).»

;

11) all'articolo 133 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. In deroga al paragrafo 1, il consiglio di direzione comprende unicamente la Commissione e gli Stati membri all'atto di sottoporre a votazione la sottosezione sulle attività di sviluppo delle capacità contenuta nella parte specifica del programma di lavoro dedicata all'attuazione dell'iniziativa "Chip per l'Europa". La Commissione detiene diritti di voto corrispondenti al 50 %. Per la sottosezione sulle attività di ricerca e innovazione contenuta nella parte specifica del programma di lavoro dedicata all'attuazione dell'iniziativa "Chip per l'Europa", la Commissione e gli Stati membri detengono diritti di voto corrispondenti al 45 % ciascuno e i membri privati diritti di voto corrispondenti al 10 %. I paragrafi 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di voto degli Stati membri. Tutti i rappresentanti del consiglio di direzione partecipano alla preparazione di tale parte specifica del programma di lavoro.»

;

12) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 133 bis

Norme applicabili alle attività finanziate nell'ambito del programma Europa digitale

1. Oltre all'articolo 24, paragrafo 2, il regolamento (UE) 2021/694 si applica alle attività finanziate dall'impresa comune "Chip" nell'ambito del programma Europa digitale.

2. Il programma di lavoro e gli inviti a presentare proposte dell'impresa comune "Chip" sono pubblicati sul sito web del programma Europa digitale.

3. L'impresa comune "Chip" effettua, in conformità dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/694, audit ex post della spesa per le attività finanziate dal bilancio del programma Europa digitale.»

;

13) l'articolo 134 è sostituito dal seguente:

«Articolo 134

Limitazioni e condizioni della partecipazione ad azioni specifiche

1. Per quanto riguarda le azioni finanziate nell'ambito di Orizzonte Europa, in deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera l), del presente regolamento laddove la Commissione lo richieda, a seguito dell'approvazione da parte del comitato delle autorità pubbliche, la partecipazione ad azioni specifiche è limitata conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento Orizzonte Europa.

2. Per quanto riguarda le azioni finanziate nell'ambito del programma Europa digitale, laddove la Commissione lo richieda, a seguito dell'approvazione da parte del comitato delle autorità pubbliche, la partecipazione ad azioni specifiche è limitata conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, e all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/694.

3. Gli inviti a presentare proposte previsti nella parte specifica del programma di lavoro dedicata all'iniziativa "Chip per l'Europa" sono aperti a diverse forme giuridiche di cooperazione e ad altri partecipanti. La selezione delle proposte di finanziamento non si basa su una forma giuridica specifica di cooperazione. Le azioni possono anche essere svolte da soggetti giuridici che cooperano nell'ambito di un consorzio europeo per l'infrastruttura dei chip (ECIC), istituito conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2023/1781. La parte specifica del programma di lavoro dedicata all'iniziativa "Chip per l'Europa" precisa che, qualora un ECIC presenti una domanda di finanziamento relativa a un'azione specifica, il richiedente è lo stesso ECIC e non le singole entità che lo compongono.»

;

14) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 134 bis

Compiti aggiuntivi del direttore esecutivo

In deroga all'articolo 19, paragrafo 4, lettera c), il direttore esecutivo dell'impresa comune "Chip" prepara il programma di lavoro dell'impresa comune "Chip", sulla base del progetto di massima elaborato dal comitato delle autorità pubbliche di cui all'articolo 137, lettera a bis), e dell'agenda strategica di ricerca e innovazione, e lo presenta per adozione al consiglio di direzione.»

;

15) l'articolo 136 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'articolo 134, paragrafi 1 e 2, il comitato delle autorità pubbliche comprende unicamente gli Stati membri. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica mutatis mutandis.»

;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Ai fini dell'articolo 137, lettera a bis), e per la selezione delle proposte corrispondenti all'attuazione dell'iniziativa "Chip per l'Europa" di cui all'articolo 137, lettera d), il comitato delle autorità pubbliche comprende unicamente la Commissione e gli Stati membri. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica mutatis mutandis.»

;

16) l'articolo 137 è così modificato:

a) è inserita la lettera seguente:

«a bis) prima della preparazione di ciascun programma di lavoro e tenendo conto del parere dei membri privati e, se del caso, del parere del consiglio europeo dei semiconduttori istituito dall'articolo 28 del regolamento (UE) 2023/1781 e dei contributi di altri portatori di interessi pertinenti, definisce due parti specifiche del programma di lavoro, incluse le relative previsioni di spesa: la prima parte comprende una sottosezione sulle attività di sviluppo delle capacità per gli obiettivi operativi da 1 a 4 e una sottosezione sulle attività di ricerca e innovazione connesse agli obiettivi operativi da 1 a 4, comprese le condizioni di accesso alle infrastrutture finanziate da fondi pubblici, mentre la seconda parte è dedicata alle attività di ricerca e innovazione non contemplate dall'iniziativa "Chip per l'Europa";»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) seleziona le proposte conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 2, lettera u);»;

c) è aggiunta la lettera seguente:

«f) raccomanda, se necessario, che un ECIC adotti misure correttive, come una modifica del suo statuto, qualora uno Stato membro abbia sottoposto la questione all'attenzione del comitato delle autorità pubbliche a seguito del rifiuto, da parte dell'ECIC, al fine di accettare un nuovo membro senza fornire giustificazioni sufficienti per tale rifiuto sulla base delle condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto.»;

17) l'articolo 141 è sostituito dal seguente:

«Articolo 141

Tassi di finanziamento e norme di partecipazione

1. Per le azioni indirette finanziate nell'ambito di Orizzonte Europa, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento Orizzonte Europa e in deroga all'articolo 34 di tale regolamento, e per le attività finanziate nell'ambito del programma Europa digitale, l'impresa comune "Chip" può applicare tassi di finanziamento diversi per il finanziamento dell'Unione erogato nel contesto di un'azione a seconda del tipo di partecipante, in particolare le PMI e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, e del tipo di azione. I tassi di finanziamento sono indicati nel programma di lavoro.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 34 del regolamento Orizzonte Europa, le azioni di ricerca e innovazione fino al livello di maturità tecnologica 4 sono finanziate dall'Unione per il 100 % dei costi ammissibili totali.

3. In deroga all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento Orizzonte Europa o all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/694, un centro di competenza o un unico soggetto giuridico composto da almeno tre soggetti giuridici indipendenti stabiliti in almeno tre diversi Stati partecipanti, almeno uno dei quali è uno Stato membro, è ammesso a partecipare agli inviti a presentare proposte finanziati dall'impresa comune "Chip" a norma dell'articolo 134, paragrafo 4, del presente regolamento, purché tale deroga sia debitamente giustificata nella descrizione di temi pertinenti nel programma di lavoro.».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

L. PLANAS PUCHADES