
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 ottobre 2023, n. 166
G.U.R.I. 21 novembre 2023, n. 272
Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - «Sea Modal Shift».
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini», il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attributi per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 52;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'articolo 1, comma 647, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
Visto l'articolo 1, comma 649, della legge n. 208 del 2015, che demanda ad apposito regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto l'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che autorizza la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Visto l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che, per le finalità di cui al predetto articolo 1, comma 647 della legge n. 208 del 2015, autorizza la spesa di ulteriori 19,5 milioni di euro per l'anno 2022, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 settembre 2017, n. 176, concernente «Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Marebonus»;
Vista la decisione C(2023) 3645 final del 30 maggio 2023, con la quale la Commissione europea ha autorizzato l'aiuto di Stato SA.104156 (2023/N) - Incentivo Sea Modal Shift Italia -- regime per incentivare l'utilizzo del trasporto intermodale strada-mare a corto raggio, a seguito di regolare notifica elettronica effettuata in data 17 marzo 2023;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 34985 del 11 agosto 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 9251 del 9 ottobre 2023;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) «Direzione generale»: la Direzione generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità del Ministero;
c) «Soggetto gestore»: la società RAM, logistica, infrastrutture e trasporti S.p.A., soggetto incaricato dal Ministero delle attività di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio dell'intervento;
d) «Imprese»: imprese, raggruppamenti, temporanei o permanenti, di imprese o società, anche costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, aventi sede legale nel territorio dello Spazio economico europeo o in uno degli Stati membri dell'Unione europea che, al fine di effettuare servizi di trasporto merci per conto di terzi, utilizzano servizi marittimi Ro-Ro o Ro-Pax su rotte intracomunitarie;
e) «Servizi marittimi Ro-Ro»: i servizi offerti da navi munite di specifiche attrezzature che le rendono atte prevalentemente al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco e sbarco degli stessi sulle proprie ruote e con imbarco di un numero limitato di passeggeri;
f) «Servizi marittimi Ro-Pax»: i servizi offerti da navi munite di specifiche attrezzature che le rendono atte anche al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco e sbarco degli stessi sulle proprie ruote e con prevalente imbarco di passeggeri.
Ambito di applicazione e finalità dell'intervento
1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disciplina le modalità di ripartizione e di erogazione delle somme disponibili nella misura di 39 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinate all'attuazione di scelte modali finalizzate a migliorare ed ottimizzare la catena intermodale, con conseguente decongestione della rete viaria e riduzione delle esternalità negative dei trasporti merci, mediante maggior utilizzo di servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax in arrivo o in partenza da porti situati in Italia verso porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Tale contribuzione è finalizzata, tramite il sostegno alla domanda di servizi marittimi, allo sviluppo in termini qualitativi e quantitativi dei servizi stessi in coerenza con le finalità dell'articolo 1, comma 647, della legge n. 208 del 2015.
2. Gli interventi di cui al presente regolamento compensano parzialmente la differenza tra i costi maggiori esterni del trasporto su strada rispetto all'uso del servizio marittimo effettuato in sostituzione.
Soggetto gestore
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonchè l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento sono svolti dal Soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalità e nei termini di cui ad apposito accordo di servizio stipulato con il Ministero.
2. Il Soggetto gestore:
a) collabora con il Ministero per la predisposizione delle procedure di accesso ai contributi;
b) fornisce assistenza tecnica al Ministero e ai beneficiari;
c) realizza la gestione operativa dei provvedimenti adottati nel rispetto del presente regolamento, ivi comprese tutte le attività di informatizzazione e archiviazione dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale;
d) fornisce assistenza tecnica al Ministero nella fase di chiusura delle attività relative a tali contributi;
e) monitora l'andamento dei procedimenti e dei loro effetti sul settore;
f) svolge le attività di controllo, sulla base delle specifiche fornite dalla Direzione generale.
3. Gli oneri derivanti dall'accordo previsto dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 2, nel limite massimo annuo dell'1,5 per cento e, comunque, sono definiti in base a uno specifico preventivo che tenga conto, per il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, debitamente suddivise nelle componenti di costo diretto, costo gestionale e costo aziendale, per i costi direttamente imputabili all'esecuzione delle attività, della spesa da sostenere, per le componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti previa presentazione e approvazione di apposita rendicontazione redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio medesimo in conformità al preventivo di cui al primo periodo.
4. Il Ministero esercita le funzioni decisoria, di iniziativa, di vigilanza e di controllo, in ordine alle attività espletate dal Soggetto gestore. A tal fine, quest'ultimo assicura la massima collaborazione, tempestività, diligenza e serietà nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero sulle attività tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui è responsabile.
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le Imprese che imbarchino su navi Ro-Ro e Ro-Pax veicoli o cassemobili, accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di percorrere le tratte marittime individuate e indicate nell'Allegato A al presente regolamento.
2. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente regolamento, le Imprese di cui al comma 1 devono presentare apposita autodichiarazione, redatta in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulta che le stesse:
a) sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese o equivalenti;
b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trovano in una delle situazioni previste dagli articoli 94 e 97 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in quanto applicabili;
c) non sono sottoposte a liquidazione giudiziale, concordato preventivo liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, oppure a procedure volontarie di liquidazione e scioglimento della società;
d) operano nel rispetto delle norme e degli obblighi europei in materia di lavoro;
e) sono in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
f) non si trovano in condizioni ostative alla concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
g) hanno integralmente restituito le agevolazioni pubbliche godute delle quali sia stata eventualmente disposta la restituzione;
h) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di ammissione.
4. L'assenza, anche sopravvenuta, dei requisiti di cui al comma 2 costituisce causa di revoca del contributo e comporta il recupero dello stesso secondo quanto disposto dall'articolo 15.
5. Le Imprese richiedenti il contributo sono obbligate ad attenersi alle prescrizioni dell'Unione europea e nazionali, in particolare in materia di ambiente, aiuti di Stato, concorrenza tra imprese e sicurezza.
Oggetto e destinazione del contributo
1. Il contributo è destinato alle imprese che presentino domanda per l'ottenimento dei contributi, contenente un piano previsionale di imbarco di veicoli per l'annualità successiva su tratte marittime oggetto di incentivazione.
2. Per la quantificazione del numero di imbarchi oggetto del contributo devono essere individuati come singola unità imbarcata gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiori alle 3,5 t. quali autocarri, rimorchi, semirimorchi, macchine operatrici semoventi e trattori stradali. Sono individuati come due unità di carico i complessi stradali veicolari quali autotreni e autoarticolati. Il trasporto delle bisarche è incentivato in alternativa o individuando l'autoveicolo o il complesso veicolare imbarcato trasportante veicoli stradali oppure i singoli veicoli stradali direttamente imbarcati. Le equivalenze alla singola unità di carico imbarcata di tutte le tipologie di veicoli stradali trasportati sulle bisarche o direttamente imbarcati sono individuate nell'Allegato B al presente regolamento.
3. Le domande per ottenere i contributi sono corredate da una lettera di impegno dell'Impresa a dotarsi di sistemi digitali adeguati e idonei a interfacciarsi con il Soggetto gestore per le rendicontazioni secondo le modalità individuate con apposito decreto adottato dalla Direzione generale.
Criteri per la determinazione del contributo
1. Al beneficiario è riconosciuto, per ogni imbarco effettuato, un contributo proporzionale al percorso stradale evitato come quantificato nell'Allegato A. L'ammontare del contributo massimo chilometrico tiene conto della differenza esistente tra i costi esterni originati dal trasporto stradale e quelli del trasporto via mare. Il contributo unitario calcolato per ogni annualità è dato dal rapporto fra l'ammontare del finanziamento disponibile per l'annualità di riferimento e la sommatoria di tutte le unità per chilometro di percorso stradale evitato.
2. L'individuazione della differenza fra i costi esterni prodotti dal trasporto stradale e quello via mare, in base ai quali è determinata l'entità massima della compensazione unitaria, avviene in conformità ai criteri definiti dalla Commissione europea in materia di costi esterni dei trasporti.
3. L'importo del contributo unitario chilometrico non può superare il 50 per cento del differenziale fra i costi esterni prodotti dal trasporto stradale e quello via mare. Il contributo unitario massimo, ai sensi del comma 2, è quantificato in 30 centesimi di euro per veicolo per chilometro di percorso stradale evitato.
4. L'importo totale del contributo erogato al beneficiario non può superare il 30 per cento dei costi sostenuti per i servizi marittimi.
5. Per ciascuna delle rotte marittime ammissibili al contributo il tratto chilometrico stradale evitato è individuato ai sensi dell'articolo 7.
Rotte marittime ammissibili al contributo
1. Sono considerate rotte sempre ammissibili gli itinerari marittimi indicati nell'Allegato A, corredato dall'indicazione del corrispondente tratto chilometrico stradale evitato. Per le ulteriori rotte indicate dalle Imprese all'atto della presentazione della domanda, il tratto chilometrico stradale evitato è individuato con apposito decreto della Direzione generale.
2. Il numero dei chilometri sottratti alle reti stradali utili al calcolo del contributo è quantificato prendendo come riferimento il percorso stradale evitato sul territorio italiano.
3. Nel caso di percorsi marittimi che colleghino isole italiane a porti comunitari, sono valutati eleggibili al contributo gli imbarchi effettuati su rotte il cui utilizzo evita percorsi stradali sul territorio insulare rispetto all'utilizzo di altre possibili rotte servite da servizi Ro-Ro e Ro-Pax da e verso la stessa isola. In tal caso, è valutata la lunghezza del percorso stradale sul territorio insulare. Sono parimenti ritenuti eleggibili trasporti fra porti della stessa isola che evitano percorsi stradali insulari.
Modalità di determinazione e quantificazione dei contributi
1. Il contributo attribuibile ai sensi dell'articolo 6, comma 1, è quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno ed è erogato compatibilmente con la disponibilità di cassa e nel rispetto delle norme di contabilità pubblica.
2. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili a contributo, le risorse disponibili non siano sufficienti, si procede alla riduzione del contributo in proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario.
3. Il diritto al contributo per il beneficiario è comprovato annualmente con l'acquisizione di idonea documentazione secondo le modalità definite con apposito decreto della Direzione generale.
4. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a condizione che, a consuntivo dell'annualità di riferimento, siano rispettati dai beneficiari i requisiti previsti dal presente regolamento.
Presentazione della domanda
1. Per accedere ai contributi le Imprese, nonchè le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette Imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, e iscritte al registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, devono presentare istanza al Ministero entro la data e secondo le modalità indicate in apposito decreto della Direzione generale. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) ragione sociale dell'Impresa;
b) sede legale dell'Impresa;
c) legale rappresentante dell'Impresa;
d) codice fiscale;
e) partita IVA;
f) indirizzo di posta elettronica certificata;
g) indirizzo del legale rappresentante dell'Impresa;
h) firma del legale rappresentante dell'Impresa;
i) numero di iscrizione al Registro elettronico o numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori o analoga registrazione che consenta il trasporto delle merci su strada per conto terzi (licenza comunitaria);
l) iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato o analoghi registri nazionali;
m) piano previsionale degli imbarchi per l'annualità successiva.
2. Ogni Impresa, anche se associata a un consorzio o a una cooperativa, può presentare un'unica domanda di contributo all'anno. Ai fini della verifica dell'unicità delle domande, rileva il numero o il codice identificativo dell'Impresa che ne permetta l'identificazione univoca ai fini fiscali. Ai fini del presente comma, le Imprese, singolarmente o attraverso le loro aggregazioni, indicano chiaramente, a pena di esclusione, il numero o il codice identificativo.
3. Le domande per accedere ai contributi sono inviate entro il termine perentorio indicato nell'apposito decreto adottato dalla Direzione generale, esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'Impresa, utilizzando il portale che il Soggetto gestore mette a disposizione secondo le specifiche previste nel decreto della Direzione generale. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, unitamente al modello per la presentazione delle domande, è disposta dal Ministero con apposito provvedimento della Direzione generale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.
Attività istruttoria
1. Le domande di ammissione sono sottoposte, rispettando l'ordine cronologico di presentazione, a una istruttoria di ammissibilità, al fine di valutare la sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente regolamento. L'attività istruttoria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, è svolta dal Soggetto gestore.
2. L'ammissione al contributo è notificata alle imprese ammesse al contributo dal Ministero via posta elettronica certificata, all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal Soggetto gestore e conclusasi con esito positivo.
Rendicontazione e monitoraggio
1. I richiedenti il contributo, entro il termine di cui al comma 3, presentano al Ministero richiesta di riconoscimento di contributi, allegando all'istanza, anche in formato digitale editabile, la rendicontazione dei viaggi effettuati nell'annualità in cui sono stati fruiti i servizi sulle tratte marittime identificate nella domanda contenente le seguenti informazioni:
a) tratta marittima utilizzata;
b) importo pagato al netto dell'IVA per tratta marittima utilizzata;
c) numero dei viaggi effettuati per tratta marittima utilizzata.
2. Per i viaggi effettuati nell'annualità di riferimento, deve essere allegata la documentazione contabile che attesti l'avvenuto pagamento dei viaggi effettuati ovvero le fatture quietanzate relative ai viaggi rendicontati, oppure le polizze o bolle di imbarco quietanzate rilasciate dal vettore marittimo ovvero una idonea, corrispondente certificazione rilasciata dal vettore marittimo o dal soggetto intermediario in cui si attesti l'effettivo pagamento dei viaggi effettuati.
3. I beneficiari, qualora non abbiano prodotto quietanze di pagamento all'atto della richiesta di riconoscimento di contributi, possono trasmettere la documentazione di cui al comma 2 entro il termine di cui al quarto periodo. Alla scadenza di tale termine le tratte marittime per le quali non siano state prodotte evidenze contabili relative al pagamento sono escluse dal calcolo del contributo. La produzione di eventuali note di credito dai fornitori di servizi marittimi, a fronte di fatture emesse, non allegate alla rendicontazione, costituisce causa di revoca, determinando decadenza dal contributo ed eventuale recupero dello stesso secondo quanto disposto dall'articolo 15. Con apposito provvedimento della Direzione generale sono stabiliti i termini per la presentazione delle istanze di cui al comma 1, nonchè per la trasmissione della documentazione di cui al primo periodo.
4. I beneficiari devono far pervenire al Ministero, unitamente alla richiesta di riconoscimento di contributi, una dichiarazione da cui risultino anche ulteriori eventuali analoghi contributi europei, statali o regionali richiesti dal beneficiario aventi le stesse finalità di quelli riconosciuti dal presente regolamento, con specifica indicazione che tali contributi complessivi, sommati ai contributi percepiti ai fini del presente regolamento, non superino i limiti del 30 per cento dei costi relativi ai viaggi effettuati nel periodo di incentivazione.
5. La Direzione generale stabilisce con apposito decreto che i beneficiari forniscano ulteriori dati utili per monitorare gli effetti della misura a fini statistici.
6. Il Ministero, avvalendosi del Soggetto gestore, verifica la veridicità dei dati rendicontati dai beneficiari.
Erogazione del contributo
1. L'erogazione del contributo è subordinata:
a) al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria nel caso in cui il contributo sia superiore o uguale a 150.000 euro, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) alla dichiarazione del beneficiario di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonchè alla disponibilità delle risorse così come rimodulate ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.
Cumulo del contributo
1. Nel caso di coesistenza, per le medesime finalità, di altri interventi di natura pubblica, europei, statali, regionali ed enti locali, la contribuzione complessiva non può eccedere per ciascun beneficiario:
a) il 30 per cento del costo medio del trasporto marittimo per la specifica rotta;
b) il 50 per cento del differenziale fra il trasporto stradale e quello marittimo, dei costi esterni per esternalità negative per unità di massa di merce trasportata sulla specifica rotta ed equivalente tratto stradale secondo la tabella dell'Allegato A.
2. Il Ministero, avvalendosi del Soggetto gestore, sulla base delle rendicontazioni fornite dai beneficiari e della relativa documentazione, verifica, per tutto il periodo di incentivazione e per singolo beneficiario, il rispetto dei limiti indicati dal comma 1.
Ispezioni e controlli
1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero effettuano controlli e ispezioni, anche a campione, sulla documentazione di imbarco presentata, al fine di verificare le condizioni per la fruizione del contributo, anche avvalendosi delle informazioni a riscontro fornite dalle società armatrici.
2. A conclusione dell'attività di ispezione e controllo, ove si riscontri una discordanza sui viaggi effettuati e quietanzati ovvero il superamento del limite del 30 per cento di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), il Ministero provvede al recupero proporzionale del contributo erogato.
Recupero dei contributi
1. Nei casi di revoca di cui all'articolo 4, comma 4, il beneficiario è tenuto a restituire l'ultimo contributo percepito.
2. Negli altri casi di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento e degli impegni assunti per la concessione del contributo, il Ministero procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in corso, nonchè al recupero dell'ultima annualità di contributo percepito.
3. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul pertinente capitolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Clausola d'invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede agli adempimenti previsti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 ottobre 2023
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI
Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI
Visto, il Guardasigilli: NORDIO
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3767