
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1787 DELLA COMMISSIONE, 14 settembre 2023
G.U.U.E. 19 settembre 2023, n. L 230
Regolamento che modifica gli allegati III, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l'elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, il divieto di introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in determinate zone protette nonché le prescrizioni particolari per la loro introduzione o il loro spostamento in determinate zone protette.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 9 ottobre 2023
Applicabile dal: 9 ottobre 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 32, paragrafi 3 e 6, l'articolo 35, paragrafi 1, 2 e 5, l'articolo 53, paragrafo 2, e l'articolo 54, paragrafo 2, considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) stabilisce condizioni uniformi per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Gli allegati III, IX e X di tale regolamento di esecuzione stabiliscono l'elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, l'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione in determinate zone protette in provenienza da paesi terzi o dal territorio dell'Unione e l'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti destinati ad essere introdotti o spostati in zone protette e delle corrispondenti prescrizioni particolari per le zone protette.
2) Alcune parti del territorio della Slovenia sono state riconosciute come zona protetta nei confronti di Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, la Slovenia ha ora chiesto per il suo intero territorio la revoca dello status di zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette. L'intero territorio della Slovenia non dovrebbe pertanto più essere riconosciuto come zona protetta nei confronti di Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. e la voce pertinente dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbe essere soppressa.
3) Per quanto riguarda l'Italia, alcune parti del territorio della Lombardia sono state riconosciute come zona protetta nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Nel 2023 l'Italia ha presentato informazioni da cui risulta che Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. si è ormai insediata nei comuni di Fara Gera d'Adda e Pontirolo Nuovo nella provincia di Bergamo, nel comune di Montevecchia nella provincia di Lecco e nei comuni di Ceriano Laghetto e Cogliate nella provincia di Monza e Brianza. Tali comuni non dovrebbero pertanto più essere riconosciuti come parte della zona protetta nei confronti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. in Lombardia e dovrebbero essere soppressi dalla voce pertinente della tabella dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
4) L'Italia ha inoltre chiesto che i comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall'Argine nella provincia di Mantova in Lombardia siano riconosciuti come zona protetta nei confronti di Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Sulla base di indagini condotte nel 2020, nel 2021 e nel 2022 l'Italia ha presentato prove del fatto che Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. non è presente in tali territori, nonostante esistano condizioni favorevoli alla sua introduzione, al suo insediamento e alla sua diffusione. E' tuttavia opportuno effettuare ulteriori indagini per confermare la continua assenza di tale organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette in detti comuni. I comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall'Argine nella provincia di Mantova in Lombardia dovrebbero pertanto essere riconosciuti come zona protetta temporanea nei confronti di Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. fino al 30 aprile 2026.
5) Alcune parti del territorio della Slovacchia sono state riconosciute come zona protetta nei confronti di Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, la Slovacchia ha ora chiesto per il suo intero territorio la revoca dello status di zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette. L'intero territorio della Slovacchia non dovrebbe pertanto più essere riconosciuto come zona protetta nei confronti di Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. e la voce pertinente dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbe essere soppressa.
6) Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord (3) è stato riconosciuto come zona protetta temporanea nei confronti di Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess) e Thaumetopoea processionea L. fino al 30 aprile 2023. Dai risultati delle indagini presentati dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord nel 2020, nel 2021 e nel 2022 emerge che l'Irlanda del Nord continua a essere indenne da tali organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Il riconoscimento del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord come zona protetta nei confronti di Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess) e Thaumetopoea processionea L. dovrebbe pertanto essere mantenuto senza limiti di tempo.
7) Il territorio della Cechia è stato riconosciuto come zona protetta nei confronti di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, la Cechia ha ora chiesto per il suo territorio la revoca dello status di zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette. La Cechia non dovrebbe pertanto più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. e la voce pertinente dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbe essere soppressa.
8) L'Irlanda è stata riconosciuta come zona protetta temporanea nei confronti di Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller fino al 30 aprile 2023. Dai risultati delle indagini presentati da tale Stato membro nel 2020, nel 2021 e nel 2022 emerge che esso continua a essere indenne da tale organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette. Il riconoscimento dell'Irlanda come zona protetta nei confronti di Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller dovrebbe pertanto essere mantenuto senza limiti di tempo.
9) Ai fini della coerenza con le modifiche dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, che riporta l'elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, dovrebbero essere apportate le modifiche corrispondenti agli allegati IX e X del medesimo regolamento di esecuzione, che riportano, rispettivamente, l'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione in determinate zone e l'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti destinati ad essere introdotti o spostati in zone protette conformemente a prescrizioni particolari.
10) Il cantone svizzero del Vallese è stato riconosciuto come zona indenne da Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., e in quanto tale è stato indicato come possibile origine per l'esportazione nelle pertinenti zone protette dell'Unione di alveari e piante ospiti di Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. nella tabella, punti 3 e 9, dell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. La Svizzera ha ora informato la Commissione di aver revocato per il cantone del Vallese lo status di zona indenne da Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Di conseguenza il cantone del Vallese non soddisfa più le prescrizioni per le aree da cui alveari e piante ospiti di Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. possono essere esportati nelle pertinenti zone protette dell'Unione e dovrebbe pertanto essere soppresso dalla tabella, punti 3 e 9, dell'allegato X di tale regolamento di esecuzione.
11) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati III, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 317 del 23.11.2016.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019).
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/2031 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso.
Gli allegati III, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Gli allegati III, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono così modificati:
1) la tabella dell'allegato III è così modificata:
a) nella sezione a) «Batteri», punto 1, la terza colonna «Zone protette» è così modificata:
i) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) fino al 30 aprile 2026: Italia [Lombardia (i comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall'Argine nella provincia di Mantova)].»;
ii) la lettera j) è soppressa;
b) nella sezione a) «Batteri», punto 2, terza colonna «Zone protette», il testo è sostituito da «Regno Unito (Irlanda del Nord)»;
c) nella sezione b) «Funghi e oomiceti», punto 2, terza colonna «Zone protette», la lettera a) è soppressa;
d) nella sezione c) «Insetti e acari», punto 14, terza colonna «Zone protette», la lettera b) è sostituita da «b) Regno Unito (Irlanda del Nord).»;
e) nella sezione c) «Insetti e acari», punto 15, terza colonna «Zone protette», la lettera b) è sostituita da «b) Regno Unito (Irlanda del Nord).»;
f) nella sezione c) «Insetti e acari», punto 19, terza colonna «Zone protette», la lettera a) è sostituita da «a) Irlanda;»;
g) nella sezione c) «Insetti e acari», punto 20, terza colonna «Zone protette», la lettera b) è sostituita da «b) Regno Unito (Irlanda del Nord).»;
2) la tabella dell'allegato IX è così modificata:
a) al punto 1, la terza colonna «Zone protette» è così modificata:
i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) Italia [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le provincie di Milano, Sondrio e Varese, i comuni di Fara Gera d'Adda e Pontirolo Nuovo nella provincia di Bergamo, il comune di Montevecchia nella provincia di Lecco, i comuni di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza e Brianza ed esclusi i comuni (diversi da Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall'Argine) nella provincia di Mantova), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, Adrano, Bronte e Maniace nella provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e i comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio e Zimella nella provincia di Verona)];»;
ii) le lettere h) e i) sono soppresse;
b) al punto 2, la terza colonna «Zone protette» è così modificata:
i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) Italia (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le provincie di Milano, Sondrio e Varese, i comuni di Fara Gera d'Adda e Pontirolo Nuovo nella provincia di Bergamo, il comune di Montevecchia nella provincia di Lecco, i comuni di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza e Brianza ed esclusi i comuni (diversi da Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall'Argine) nella provincia di Mantova), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, Adrano, Bronte e Maniace nella provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e i comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio e Zimella nella provincia di Verona)];»;
ii) le lettere h) e i) sono soppresse;
3) la tabella dell'allegato X è così modificata:
a) al punto 3, nella terza colonna «Prescrizioni particolari per le zone protette», la lettera b) è soppressa;
b) al punto 3, la quarta colonna «Zone protette» è così modificata:
i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) Italia [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le provincie di Milano, Sondrio e Varese, i comuni di Fara Gera d'Adda e Pontirolo Nuovo nella provincia di Bergamo, il comune di Montevecchia nella provincia di Lecco, i comuni di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza e Brianza ed esclusi i comuni (diversi da Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall'Argine) nella provincia di Mantova), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, Adrano, Bronte e Maniace nella provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e i comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio e Zimella nella provincia di Verona)];»;
ii) le lettere h) e i) sono soppresse;
c) al punto 9, nella terza colonna «Prescrizioni particolari per le zone protette», la lettera c) è soppressa;
d) al punto 9, la quarta colonna «Zone protette» è così modificata:
i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) Italia [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania (esclusi i comuni di Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte e Vico Equense nella provincia di Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti nella provincia di Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le provincie di Milano, Sondrio e Varese, i comuni di Fara Gera d'Adda e Pontirolo Nuovo nella provincia di Bergamo, il comune di Montevecchia nella provincia di Lecco, i comuni di Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza e Brianza ed esclusi i comuni (diversi da Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall'Argine) nella provincia di Mantova), Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, Adrano, Bronte e Maniace nella provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e i comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio e Zimella nella provincia di Verona)];»;
ii) le lettere h) e i) sono soppresse;
e) ai punti 20, 21, 45 e 52, nella quarta colonna «Zone protette», la lettera a) è soppressa.