
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1808 DELLA COMMISSIONE, 21 settembre 2023
G.U.U.E. 22 settembre 2023, n. L 234
Regolamento che stabilisce il modello per fornire informazioni in materia di pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, ai sensi del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 12 ottobre 2023
Applicabile dal: 12 ottobre 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2022/2371 istituisce meccanismi e strutture per il coordinamento della preparazione e della risposta a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, tra cui le relazioni sulla pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta.
2) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2022/2371, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e alle agenzie e agli organismi competenti dell'Unione una relazione aggiornata sulla pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta e sull'attuazione a livello nazionale e, se del caso, ai livelli interregionale e transfrontaliero entro il 27 dicembre 2023 e successivamente ogni 3 anni.
3) L'articolo 7, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) 2022/2371 specifica le informazioni sulla pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta che gli Stati membri forniscono alla Commissione e alle agenzie e agli organismi competenti dell'Unione.
4) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2022/2371, ogni tre anni la Commissione mette a disposizione del comitato per la sicurezza sanitaria (CSS) le informazioni ricevute mediante una relazione elaborata in cooperazione con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e altre agenzie e organismi competenti dell'Unione. Tale relazione include profili per paese al fine di monitorare i progressi ed elaborare piani d'azione per colmare le lacune individuate a livello nazionale, per i quali la Commissione può formulare raccomandazioni generali, tenendo conto dei risultati della valutazione effettuata a norma dell'articolo 8 di detto regolamento.
5) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) 2022/2371, sulla base di tale relazione, la Commissione avvia discussioni in seno al CSS sui progressi e sulle lacune nella preparazione. Una panoramica delle raccomandazioni della relazione è pubblicata sui siti web della Commissione e dell'ECDC.
6) Il modello di questionario che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per fornire le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento dovrebbe assicurarne la pertinenza rispetto agli obiettivi definiti in tale paragrafo e la comparabilità, evitando nel contempo qualsiasi duplicazione delle informazioni richieste e presentate. Il modello è stato elaborato in stretta collaborazione con il gruppo di lavoro sulla preparazione del CSS, con la partecipazione attiva della maggior parte degli Stati membri, delle direzioni generali competenti della Commissione, dell'ECDC e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Il modello è stato allineato, ove possibile, alla relazione di autovalutazione degli Stati parte (SPAR) del regolamento sanitario internazionale (2005).
7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 314 del 6.12.2022.
E' adottato il modello che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per fornire informazioni sulla loro pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371, quale riportato nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN