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DECISIONE (UE) 2023/1809 DELLA COMMISSIONE, 14 settembre 2023

G.U.U.E. 22 settembre 2023, n. L 234

Decisione che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti e alle coppette mestruali riutilizzabili. [notificata con il numero C(2023) 6024] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 14 settembre 2023

Applicabile dal: 21 settembre 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

1) A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti con un ridotto impatto sull'ambiente nell'intero ciclo di vita.

2) Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che siano stabiliti criteri specifici d'assegnazione del marchio Ecolabel UE per gruppi di prodotti.

3) La decisione 2014/763/UE della Commissione (2) ha fissato i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti». Con decisione (UE) 2018/1590 della Commissione (3) il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prorogato al 31 dicembre 2023.

4) Per rispecchiare più adeguatamente le migliori pratiche di mercato riguardo al gruppo di prodotti e tenere conto degli sviluppi delle politiche, delle potenziali prospettive di una maggiore diffusione di questi prodotti e della domanda del mercato di prodotti sostenibili, è opportuno stabilire una nuova serie di criteri per i prodotti igienici assorbenti. In quanto alternativa sostenibile con un mercato potenziale in crescita, è altresì opportuno stabilire una serie di criteri per le coppette mestruali riutilizzabili.

5) Il controllo dell'adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE (4) del 30 giugno 2017, che ha riesaminato l'attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010, ha riconosciuto la necessità di un approccio più strategico all'Ecolabel, anche abbinando, se del caso, gruppi di prodotti tra loro strettamente collegati.

6) In linea con tali conclusioni e previa consultazione del comitato dell'UE per il marchio di qualità ecologica, è opportuno raggruppare il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» con il gruppo di prodotti «coppette mestruali riutilizzabili» nella stessa decisione, in quanto i due gruppi di prodotti svolgono la stessa funzione.

7) In linea con il regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE non è assegnato ad alcun tipo di dispositivo medico, compresi quelli definiti nel regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

8) Nel nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva (6), adottato l'11 marzo 2020, si afferma che la durabilità, la riciclabilità e il contenuto riciclato sono requisiti che devono figurare più sistematicamente tra i criteri per l'Ecolabel UE.

9) I criteri riveduti del marchio Ecolabel UE per i prodotti igienici assorbenti e le coppette mestruali riutilizzabili dovrebbero mirare a promuovere i prodotti che hanno un impatto ambientale ridotto nel loro ciclo di vita e che sono fabbricati con processi efficienti in termini di materiali ed energia. In particolare, i criteri riveduti del marchio Ecolabel UE promuovono i prodotti che hanno un impatto limitato in termini di emissioni nell'acqua e nell'aria durante la produzione, che utilizzano materie prime provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e che soddisfano rigorosi requisiti in materia di sostanze nocive. Inoltre, al fine di contribuire alla transizione verso un'economia più circolare, i criteri promuovono l'uso di imballaggi di carta e/o di cartone, ove possibile, in alternativa a quelli di plastica, e promuovono gli imballaggi con contenuto riciclato e che possono essere facilmente riciclati.

10) Sul mercato cominciano ad essere presenti prodotti riutilizzabili in materiale tessile in alternativa ai prodotti monouso. I criteri riveduti del marchio Ecolabel UE per i prodotti igienici assorbenti e per le coppette mestruali riutilizzabili non si applicano a queste alternative riutilizzabili in tessuto, i cui punti critici per l'ambiente e criteri ecologici dovrebbero essere studiati specificamente ai fini della revisione dei criteri Ecolabel UE per i prodotti tessili stabiliti dalla decisione 2014/350/UE della Commissione (7).

11) Tenuto conto del ciclo di innovazione per il gruppo di prodotti, i nuovi criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero essere validi fino al 31 dicembre 2029.

12) Per ragioni di certezza del diritto la decisione 2014/763/UE dovrebbe essere abrogata.

13) Dovrebbe essere previsto un periodo transitorio per i produttori di prodotti igienici assorbenti ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sulla base dei criteri stabiliti nella decisione 2014/763/UE, al fine di dar loro il tempo sufficiente ad adeguare i propri prodotti e conformarsi ai nuovi criteri e requisiti. Per un periodo di tempo limitato dopo l'adozione della presente decisione, i produttori di prodotti igienici assorbenti dovrebbero anche poter scegliere se presentare le domande in base ai criteri stabiliti nella decisione 2014/763/UE o presentarle in base ai nuovi criteri di cui alla presente decisione. Per un periodo transitorio dovrebbe inoltre essere consentito utilizzare i marchi di qualità ecologica dell'UE assegnati conformemente ai criteri stabiliti dalla decisione 2014/763/UE.

14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 27 del 30.1.2010.

(2)

Decisione 2014/763/UE della Commissione, del 24 ottobre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti (GU L 320 del 6.11.2014).

(3)

Decisione (UE) 2018/1590 della Commissione, del 19 ottobre 2018, che modifica le decisioni 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE e 2014/893/UE per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) a taluni prodotti, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica (GU L 264 del 23.10.2018).

(4)

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'Ecolabel UE [COM(2017) 355 final].

(5)

Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017).

(6)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva» [COM(2020) 98 final] (GU C 364 del 28.10.2020).

(7)

Decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174 del 13.6.2014).

Art. 1

1. Il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» comprende qualsiasi articolo la cui funzione consiste nell'assorbire e trattenere fluidi umani quali urina, feci, sudore, fluido mestruale o latte, esclusi i prodotti tessili. Tale gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso privato che quelli per uso professionale.

2. Il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» non comprende i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745.

Art. 2

1. Il gruppo di prodotti «coppette mestruali riutilizzabili» comprende coppette flessibili riutilizzabili o barriere indossate all'interno del corpo la cui funzione è quella di trattenere e raccogliere il liquido mestruale e che sono costituite da silicone o altri elastomeri.

2. Il gruppo di prodotti «coppette mestruali riutilizzabili» non comprende i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745.

Art. 3

1. Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti», il prodotto rientra nella definizione del gruppo di prodotti di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i relativi criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell'allegato I della presente decisione.

2. Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «coppette mestruali riutilizzabili», il prodotto rientra nella definizione del gruppo di prodotti di cui all'articolo 2 della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell'allegato II della presente decisione.

Art. 4

I criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE per i gruppi di prodotti «prodotti igienici assorbenti» e «coppette mestruali riutilizzabili» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2029.

Art. 5

1. Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «prodotti igienici assorbenti» è «047».

2. Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «coppette mestruali riutilizzabili» è «055».

Art. 6

La decisione 2014/763/UE è abrogata.

Art. 7

1. Le domande di assegnazione dell'Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti», quali definiti nella decisione 2014/763/UE, presentate prima della data di applicazione della presente decisione sono valutate conformemente ai criteri di cui alla decisione 2014/763/UE.

2. Le domande di assegnazione dell'Ecolabel UE per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» presentate il giorno dell'entrata in applicazione della presente decisione, o entro due mesi da tale data, possono essere basate, a scelta del richiedente, sui criteri di cui alla presente decisione o su quelli di cui alla decisione 2014/763/UE e sono valutate conformemente ai criteri prescelti.

3. I marchi Ecolabel UE assegnati sulla base di una domanda valutata in conformità ai criteri di cui alla decisione 2014/763/UE possono essere utilizzati per 12 mesi dalla data di applicazione della presente decisione.

Art. 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 21 settembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2023

Per la Commissione

VIRGINIJUS SINKEVIČIUS

Membro della Commissione