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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1975 DELLA COMMISSIONE, 10 agosto 2023

G.U.U.E. 25 settembre 2023, n. L 235

Regolamento recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2023, a talune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere problemi specifici del settore ortofrutticolo causati da eventi meteorologici avversi e misure ad essi connesse.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 25 settembre 2023

Applicabile dal: 25 settembre 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l'articolo 45, lettera c),

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

1) A causa dei gravi eventi meteorologici avversi verificatisi in diverse regioni degli Stati membri nella primavera del 2023, la produzione di frutta e verdura è stata gravemente danneggiata. In Spagna nella regione della Catalogna la produzione prevista è calata di almeno il 50 % a causa della siccità, mentre in Italia nella regione Emilia-Romagna la produzione è stata distrutta da un'alluvione. La siccità ha inoltre avuto gravi ripercussioni sul livello e sulla qualità della produzione in alcune regioni della Francia e del Portogallo.

2) Considerata l'eccezionalità dei gravi eventi meteorologici avversi della primavera del 2023, è necessario alleviare tali difficoltà derogando alle disposizioni relative al calcolo del valore della produzione commercializzata stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/126 (2) della Commissione, applicabili al settore ortofrutticolo.

3) Le organizzazioni di produttori risentono anche delle interruzioni e perturbazioni dovute agli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023 e stanno incontrando difficoltà finanziarie e problemi di liquidità a causa della riduzione o distruzione delle produzioni. La situazione si ripercuote direttamente sulla stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori e sulla loro capacità di attuare i programmi operativi non soltanto nel 2023, ma anche negli anni successivi, per i quali l'aiuto finanziario dell'Unione è calcolato sulla base del valore della produzione commercializzata nel 2023. Influisce parimenti sulla capacità delle organizzazioni di produttori di varare misure ed azioni mirate per contrastare gli effetti della crisi. Inoltre, la riduzione del valore della produzione commercializzata causata dagli eventi meteorologici avversi ostacola la continuità e la sostenibilità economica future dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo.

4) Le perdite di valore della produzione ortofrutticola commercializzata causate da eventi meteorologici avversi tendono a ripercuotersi pesantemente sull'importo dell'aiuto dell'Unione che le organizzazioni di produttori riceveranno l'anno successivo, poiché per ciascuna di esse tale importo è calcolato in percentuale del valore della produzione commercializzata. Se nel 2023 dovessero verificarsi perdite ingenti di valore della produzione commercializzata, le organizzazioni di produttori rischierebbero di perdere il riconoscimento in quanto tali, dal momento che uno dei criteri per goderne è raggiungere un determinato valore minimo della produzione commercializzata stabilito a livello nazionale. In quest'ipotesi sarebbe messa a repentaglio la stabilità a lungo termine delle organizzazioni di produttori. Pertanto, se un prodotto dovesse deprezzarsi di almeno il 35 % nel corso del 2023 a causa degli eventi meteorologici avversi verificatisi nella primavera 2023 e per motivi che esulano dalla responsabilità e dal controllo dell'organizzazione di produttori, il valore della produzione commercializzata nel 2023 dovrebbe essere fissato al 100 % del valore della produzione commercializzata nella media dei precedenti cinque periodi di riferimento di 12 mesi, esclusi i valori più bassi e più elevati, per compensare tali perdite.

5) Considerata la necessità di un'azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 435 del 6.12.2021.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022).

Art. 1

Deroga provvisoria al regolamento delegato (UE) 2022/126

In deroga all'articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/126, se un prodotto si è deprezzato di almeno il 35 % a causa degli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023 per motivi che esulano dalla responsabilità e dal controllo dell'organizzazione di produttori e dell'associazione di organizzazioni di produttori, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto nel 2023 sia pari al 100 % del valore della produzione commercializzata nella media dei cinque precedenti periodi di riferimento di 12 mesi, esclusi i valori più bassi e più elevati.

L'organizzazione di produttori dimostra all'autorità competente dello Stato membro interessato il soddisfacimento delle condizioni di cui al primo comma.

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN