
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1976 DELLA COMMISSIONE, 10 agosto 2023
G.U.U.E. 25 settembre 2023, n. L 235
Regolamento recante deroga, per l'anno 2023, al regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il valore della produzione commercializzata, la strategia nazionale e il recupero dell'aiuto finanziario dell'Unione per gli impegni pluriennali nel settore ortofrutticolo a causa di eventi meteorologici avversi.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 25 settembre 2023
Applicabile dal: 25 settembre 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 37 e 173,
considerando quanto segue:
1) A causa di gravi eventi meteorologici avversi verificatisi nelle regioni di diversi Stati membri nella primavera del 2023, la produzione di frutta e verdura è stata gravemente danneggiata. In Spagna nella regione della Catalogna la produzione prevista è calata di almeno il 50 % a causa della siccità, mentre in Italia nella regione dell'Emilia-Romagna la produzione è stata distrutta da un'alluvione. La siccità ha inoltre avuto gravi ripercussioni sul livello e sulla qualità della produzione in alcune regioni della Francia e del Portogallo.
2) A causa dei gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2023 molte organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo sono incorse in difficoltà nell'attuazione dei rispettivi programmi operativi approvati. Alcune azioni e misure approvate non saranno attuate nel 2023 e pertanto parte dei fondi di esercizio non sarà spesa. Altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute stanno modificando i loro programmi operativi per attuare azioni e misure, quali misure di gestione della crisi, volte ad affrontare l'impatto dei gravi eventi meteorologici avversi nel settore ortofrutticolo.
3) In considerazione dell'eccezionalità dei gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2023, è necessario alleviare tali difficoltà derogando ad alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (2) applicabile al settore ortofrutticolo.
4) Le deroghe temporanee dovrebbero applicarsi ai programmi operativi che continuano ad essere messi in atto alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 conformemente alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/2528 della Commissione (4).
5) Inoltre, a causa dei gravi eventi meteorologici avversi, in alcuni Stati membri le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo incontrano difficoltà eccezionali nella pianificazione, gestione e attuazione dei programmi operativi. Data la possibilità che la situazione ritardi quest'attuazione, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori potrebbero non riuscire a rispettare gli obblighi stabiliti per tali programmi operativi dal regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione. Risentendo delle interruzioni e perturbazioni dovute agli eventi meteorologici avversi, le organizzazioni di produttori incontrano difficoltà finanziarie e problemi di liquidità a causa della riduzione o distruzione delle produzioni. La situazione si ripercuote direttamente sulla loro stabilità finanziaria e capacità di attuare i programmi operativi non soltanto nel 2023, ma anche negli anni successivi, per i quali l'aiuto finanziario dell'Unione è calcolato sulla base del valore della produzione commercializzata nel 2023. Influisce parimenti sulla capacità delle organizzazioni di produttori di varare misure ed azioni mirate per parare gli effetti degli eventi meteorologici avversi. Inoltre, la riduzione del valore della produzione commercializzata causata dagli eventi meteorologici avversi ostacola la continuità e la sostenibilità economica future dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo.
6) Per far fronte alle conseguenze degli eventi meteorologici avversi e al loro impatto sul valore dei prodotti venduti, nel 2023 le organizzazioni di produttori dovrebbero essere esentate dalle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda l'obbligo che il valore economico dei prodotti venduti da produttori che non sono soci di un'organizzazione di produttori né di un'associazione di organizzazioni di produttori sia inferiore al valore della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori.
7) Le perdite di valore della produzione ortofrutticola commercializzata causate dagli eventi meteorologici avversi tendono a ripercuotersi pesantemente sull'importo dell'aiuto dell'Unione che le organizzazioni di produttori riceveranno l'anno successivo, poiché per ciascuna di esse tale importo è calcolato in percentuale del valore della produzione commercializzata. Se nel 2023 dovessero verificarsi perdite ingenti di valore della produzione commercializzata, le organizzazioni di produttori rischierebbero di perdere il riconoscimento, dal momento che uno dei criteri per goderne è raggiungere un determinato valore minimo della produzione commercializzata stabilito a livello nazionale. In quest'ipotesi sarebbe messa a repentaglio la stabilità a lungo termine delle organizzazioni di produttori. Pertanto, se nel corso del 2023, a causa degli eventi meteorologici avversi della primavera 2023, un prodotto si deprezzerà di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, è opportuno fissare il valore della produzione commercializzata nel 2023 al 100 % del valore della produzione commercializzata nella media dei cinque periodi di riferimento di 12 mesi precedenti, escludendo i valori più bassi e più elevati per compensare tali perdite. Per le organizzazioni di produttori colpite da tale deprezzamento, infatti, la percentuale del 65 % del valore della produzione commercializzata nel periodo precedente, prevista all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891, non sarebbe sufficiente ad assicurare stabilità economica e finanziaria nella situazione venutasi a creare a seguito degli eventi meteorologici avversi.
8) Nel 2023 gli Stati membri dovrebbero essere dispensati dall'obbligo, imposto dall'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/891, di fissare nella strategia nazionale le percentuali massime del fondo di esercizio che possono essere spese per ogni singola misura o tipo di azione.
9) Previa approvazione degli Stati membri, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono modificare i programmi operativi per gli anni successivi, nonché nel corso dell'anno di attuazione, secondo quanto previsto all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891. Per far fronte alle conseguenze degli eventi meteorologici avversi, è opportuno consentire loro anche di non applicare temporaneamente nel 2023 tali disposizioni.
10) Per adeguare a seguito degli eventi meteorologici avversi la pianificazione, la gestione e l'attuazione dei programmi operativi approvati, dovrebbe essere consentito a ciascuno Stato membro, in deroga all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/891, di autorizzare le organizzazioni di produttori a sospendere, totalmente o parzialmente, i programmi operativi nel 2023.
11) A norma dell'articolo 36, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/891, se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori cessa di attuare il proprio programma operativo prima della fine della sua durata, nessun ulteriore pagamento è effettuato a tale organizzazione o associazione per le azioni attuate dopo la data di cessazione del programma operativo in questione. Nell'interesse della stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori, è opportuno astenersi dal recuperare l'aiuto erogato per azioni ammissibili realizzate prima della cessazione del programma operativo, sempre che l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori dimostri all'autorità competente dello Stato membro che il programma operativo è cessato nel 2023 a causa degli eventi meteorologici avversi e per motivi non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo.
12) Nell'interesse della stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori, è opportuno astenersi dal recuperare a favore del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), come previsto all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891, l'aiuto finanziario dell'Unione erogato per gli impegni pluriennali nel settore ortofrutticolo, ad esempio per le azioni ambientali, qualora un'interruzione nel 2023 per motivi collegati alle conseguenze degli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 abbia impedito di conseguirne gli obiettivi a lungo termine.
13) Considerata la necessità di un'azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013.
Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017).
Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021).
Regolamento delegato (UE) 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli (GU L 328 del 22.12.2022).
Deroghe temporanee al regolamento delegato (UE) 2017/891
1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, nel 2023 la limitazione in base alla quale un'organizzazione di produttori può vendere i prodotti di produttori che non sono soci di un'organizzazione di produttori né di un'associazione di organizzazioni di produttori, purché il valore economico di tale attività sia inferiore al valore della sua produzione commercializzata, non si applica alle organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023.
2. In deroga all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891, se un prodotto si è deprezzato di almeno il 35 % a causa degli eventi meteorologici avversi della primavera 2023, per motivi non imputabili alla responsabilità dell'organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto nel 2023 sia pari al 100 % del valore della produzione commercializzata nella media dei cinque precedenti periodi di riferimento di 12 mesi, esclusi i valori più bassi e più elevati.
3. In deroga all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/891, per il 2023 l'obbligo degli Stati membri di fissare nella strategia nazionale le percentuali massime del fondo di esercizio che possono essere spese per ogni singola misura o tipo di azione non si applica alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023.
4. Per il 2023, gli obblighi imposti agli Stati membri e alle organizzazioni di produttori per quanto riguarda le modifiche dei programmi operativi, di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891, non si applicano alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023.
5. In deroga all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/891, per l'anno 2023 gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 a sospendere in tutto o in parte i programmi operativi per l'anno 2023.
6. In deroga all'articolo 36, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/891, per l'anno 2023 è opportuno astenersi dal recuperare l'aiuto erogato per azioni ammissibili realizzate prima della cessazione del programma operativo, a condizione che la cessazione del programma operativo sia avvenuta a causa delle avverse condizioni meteorologiche della primavera 2023 che esulano dal controllo e dalla responsabilità dell'organizzazione di produttori interessata.
7. In deroga all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891, l'aiuto finanziario dell'Unione per gli impegni pluriennali, quali le azioni ambientali, non è recuperato a favore del FEAGA se i relativi obiettivi a lungo termine e i benefici attesi non possono essere realizzati nel 2023 a causa dell'interruzione di tali impegni nel corso dell'anno a seguito degli eventi meteorologiche avversi della primavera dello stesso anno.
8. L'organizzazione di produttori dimostra all'autorità competente dello Stato membro interessato il soddisfacimento delle condizioni indicate nei paragrafi precedenti.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN