
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 3 del Reg. (UE) 2023/2213.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2398 DELLA COMMISSIONE, 3 ottobre 2023
G.U.U.E. 4 ottobre 2023, Serie L
Decisione relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Croazia. [notificata con il numero C(2023) 6676] (Il testo in lingua croata è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 3 del Reg. (UE) 2023/2213.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 3 ottobre 2023
Applicabile fino al: 27 dicembre 2023
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 3 del Reg. (UE) 2023/2213.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
2) In caso di focolai di peste suina africana in suini selvatici, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri suini selvatici e in stabilimenti di suini detenuti.
3) Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (2) integra le norme da applicare in materia di controllo in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). Gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono in particolare l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l'istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.
4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana. In caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici in un'area di uno Stato membro, l'articolo 3, lettera b), del suddetto regolamento di esecuzione prevede in particolare l'istituzione di una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687. Inoltre l'articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione prevede che l'area sia inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, di tale regolamento, come zona soggetta a restrizioni II e che la zona infetta istituita conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la zona soggetta a restrizioni II. Le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 comprendono, tra l'altro, il divieto di movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone soggette a restrizioni.
5) La Croazia ha informato la Commissione, in data 27 settembre 2023, in merito alla conferma di un focolaio di peste suina in un suino selvatico nella regione di Zara. L'autorità competente di tale Stato membro ha di conseguenza istituito una zona infetta conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
6) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona infetta in relazione alla peste suina africana in Croazia sia definita a livello dell'Unione, in collaborazione con detto Stato membro.
7) Al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana, in attesa che l'area della Croazia interessata da detti recenti focolai nei suini selvatici sia inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come zona soggetta a restrizioni II, è opportuno che le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al medesimo regolamento, applicabili ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone, si applichino, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, anche ai movimenti delle medesime partite dalla zona infetta istituita dalla Croazia a seguito di tali recenti focolai.
8) Di conseguenza tale zona infetta dovrebbe essere inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione ed essere sottoposta alle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana che si applicano alle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tuttavia a causa di questa nuova situazione epidemiologica della peste suina africana e tenuto conto dell'accresciuto rischio immediato di un'ulteriore diffusione della malattia, i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti dalla zona infetta verso altri Stati membri e paesi terzi non dovrebbero essere autorizzati, conformemente al suddetto regolamento di esecuzione. Anche la durata della definizione della zona infetta dovrebbe essere stabilita dalla presente decisione.
9) Al fine di mitigare i rischi derivanti dai recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Croazia, è pertanto opportuno disporre con la presente decisione che fino al termine ultimo di applicazione della presente decisione la Croazia non autorizzi i movimenti di partite di suini detenuti nella zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi.
10) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
11) Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona infetta in Croazia sia istituita immediatamente e inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona.
12) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 84 del 31.3.2016.
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020).
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018).
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (GU L 79 del 17.3.2023).
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 3 del Reg. (UE) 2023/2213.
La Croazia provvede affinché una zona infetta in relazione alla peste suina africana sia istituita in Croazia, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, e comprenda almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione.
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 3 del Reg. (UE) 2023/2213.
La Croazia provvede affinché nelle aree elencate nell'allegato della presente decisione come zona infetta, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, si applichino le misure speciali di controllo della peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 3 del Reg. (UE) 2023/2213.
La Croazia provvede affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi.
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 3 del Reg. (UE) 2023/2213.
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 3 del Reg. (UE) 2023/2213.
La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2023
Per la Commissione
STELLA KYRIAKIDES
Membro della Commissione
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 3 del Reg. (UE) 2023/2213.
ALLEGATO
Aree istituite come zona infetta in Croazia di cui all'articolo 1 | Termine ultimo di applicazione |
a) Zadarska županija - grad Zadar - grad Nin - općina Privlaka - općina Vrsi - općina Ražanac - općina Posedarje - općina Poličnik - općina Zemunik Donji - općina Bibinje - općina Sukošan - općina Galovac - općina Škabrnja - grad Benkovac - naselje Donje Biljane - naselje Donji Kašić - naselje Islam Grčki - naselje Nadin - naselje Smilčić - općina Novigrad - naselje Paljuv - općina Sveti Filip i Jakov - naselje Donje Raštane - naselje Gornje Raštane - naselje Sveti Petar na Moru |
27.12.2023 |
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