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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 24 novembre 2023, n. 7

G.U.R.S. 1 dicembre 2023, n. 50

Direttive per la procedura di Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. per le varianti urbanistiche parziali - D.A. n. 271/Gab del 23 dicembre 2021, punto 1.5.4.

AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

ALL'ASSESSORE REGIONALE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA

SEDE DI PALERMO

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA

SEDE DI CATANIA

ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO

ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA

Premesso che con Legge Regionale n. 19/2020 e ss.mm.ii. recante "Norme per il governo del territorio" e più specificatamente con l'art. 26 è stato definito il procedimento di formazione ed approvazione del PUG e delle relative varianti.

Considerato che il comma 20, del medesimo articolo, specifica che per l'approvazione delle varianti parziali non è richiesta l'approvazione del documento preliminare di cui al comma 4.

Considerato il D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte seconda riguardante le "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)" e nello specifico la procedura Vas ai sensi dell'art. 13.

Considerato che il D.A. n. 271 del 23 dicembre 2021 ha approvato il documento "Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all'art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii" e che al punto 1.5.4 "Procedura di VAS per le Varianti urbanistiche parziali" sono state evidenziate delle incertezze interpretative ed in particolare il rinvio del punto 1.5.4, sopra citato, al punto 1.4.3 "Presa d'atto del progetto del PUG e del Rapporto Ambientale".

Considerato che risulta necessario fornire chiarimenti in merito alla corretta applicazione della procedura VAS, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii, per le varianti urbanistiche parziali, di cui al suddetto punto 1.5.4 del D.A..271/2021, nella considerazione che non è prevista per le medesime varianti, l'approvazione del documento preliminare, come indicato all'art. 26 comma 20 della L.R. 19/2020 ss.mm.ii., e che pertanto la fase di scoping, ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. deve espletarsi preventivamente alla indizione della conferenza di pianificazione di cui al punto 1.4.3 del D.A. n. 271/2021, a cui fa esplicito riferimento il punto 1.5.4 "Procedura di VAS per le Varianti urbanistiche parziali".

Premesso quanto sopra, nelle more dell'aggiornamento del D.A. n. 271/2021, le indicazioni riportate al secondo paragrafo del punto 1.5.4 del D.A. n. 271/2021 per le procedure relative a varianti urbanistiche parziali vanno così applicate:

- l'Autorità Competente, a seguito dell'istanza del Comune, in qualità di Autorità Procedente, per l'avvio della procedura VAS ed a seguito della conclusione delle consultazioni ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L.gs n. 152/2006 ss.mm.ii, trasmette all'Autorità Procedente il parere/contributo reso dalla Commissione tecnica specialistica ambientale ex art. 91, L.R. n. 9/2015, relativo alla portata ed al livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Pertanto solo a conclusione della fase di scoping ai sensi art. 13 comma 1 del D.L.gs n. 152/2006 ss.mm.ii, l'Autorità Procedente potrà attivare la procedura prevista all'art. 26 comma 10 e seguenti della L.R. n. 19/2020;

- a seguito della presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 13 comma 5 e dell'avvio delle consultazioni ai sensi dell'art. 14, il Comune provvede a convocare, non prima dei successivi 45 giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 dell'art. 14 del D.L.gs n. 152/2006 ss.mm.ii, la Conferenza di Pianificazione prevista all'art. 26 comma 10 e seguenti della L.R. n. 19/2020;

- l'Autorità Competente, in sede di Conferenza di Pianificazione, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di pianificazione ed in coerenza con quanto espressamente indicato all'art. 26 comma 10 e seguenti della L.R. n. 19/2020, si pronuncia ai sensi dell'art 15 del D.L.gs n. 152/2006 e ss.mm.ii, sulla base del parere reso dalla Commissione tecnica specialistica ambientale ex art. 91, L.R. n. 9/2015 ss.mm.ii., relativo alla valutazione del Rapporto Ambientale, della documentazione depositata e degli esiti delle consultazioni.

La pubblicazione della presente circolare sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente - Dipartimento Urbanistica e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica: BERINGHELI