
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 16 settembre 2023, n. 1095
- Allegato al Comunicato Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea pubblicato nella G.U.R.S. 1 dicembre 2023, n. 50
Modifica integrazione del calendario venatorio 2023-2024. (1)
Il presente è sospeso, per effetto della sospensione del D.A. 26 giugno 2023 n. 31/GAB, dal D.A Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 13 novembre 2023, n. 1422 e riattivato dal D.A. 16 novembre 2023, n. 1461.
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
L'ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il comma 5 lett. a) dell'art. 22 della Legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 e successive modifiche e integrazioni, che cosi recita:
"a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a quattro ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio".
VISTO in particolare il comma 1 dell'articolo 19 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997 che recita "l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo", nonché il comma 1 bis che recita "I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157";
VISTO il rinvio all'art. 18 della Legge n. 157/1992, previsto dall'art. 2, comma 5, della Legge regionale n. 33/1997 e dall'art. 10 della Legge regionale n. 7/2001;
CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;
SENTITO ai sensi dell'art. 18, co. 1, L.R. n. 33/1997 il Comitato Regionale Faunistico Venatorio nelle sedute del 19/04/2023 e del 21/06/2023;
VISTO il parere dell'ISPRA prot. n. 32147 del 13/06/2023;
PRESO ATTO che, in adempimento degli obblighi internazionali e comunitari, sono state istituite, lungo le rotte di migrazione, zone di protezione (parchi naturali, riserve naturali, oasi di protezione, Siti Natura 2000, etc.);
PRESO ATTO che, sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica, è stato attuato il Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali;
CONSIDERATO che nella Regione Siciliana, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente (ARTA), sono stati istituiti n. 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n. 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia n. 217 SIC dei n. 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";
VISTO il decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, di espressione parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale della Proposta di Piano Regionale faunistico venatorio e s.m. e i.;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 9 del 5 aprile 2022 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3";
VISTO il D.A. n. 31/GAB del 26/06/2023 con il quale è stato emanato il Calendario Venatorio 2023-2024;
VISTO, in particolare l'art. 4, Apertura generale, lettera a) del citato D.A. 31/GAB del 26/06/2023;
VISTA la relazione sul "Monitoraggio Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) sul territorio destinato a prelievo venatorio in Sicilia" - Anno 2023, a cura del Prof. Mario Lo Valvo del Dipartimento STEBICEF dell'Università di Palermo, assunta al prot. n. 73884 del 22/08/2023, ed inviata, per opportuna conoscenza, all'ISPRA con prot. n. 74872 del 25/08/2023;
TENUTO CONTO dei risultati del censimento della specie Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) effettuato nel 2023 in tutti gli AA.TT.CC. in cui è suddiviso il territorio della Regione Siciliana, con la consulenza scientifica e il coordinamento del Dipartimento STEBICEF dell'Università di Palermo;
CONSIDERATO, altresì, che a seguito delle istanze avanzate in sede di riunione del Comitato Regionale Faunistico Venatorio svoltasi in data 29 agosto 2023, l'Università di Palermo ha suggerito limitate modifiche riguardo alla differenziazione del numero di prelievi e alle date di chiusura della caccia al coniglio selvatico nei diversi AA.TT.CC., che mantengono inalterati i limiti giornalieri e stagionali già indicati nella relazione intermedia e, pertanto, non incidono in maniera significativa sul prelievo sostenibile e sulla tutela della specie Coniglio selvatico sul territorio siciliano;
RAVVISATA la necessità di dovere regolamentare l'uso del furetto in base alla densità numerica della specie coniglio selvatico distinta per A.T.C. ed alle caratteristiche geologiche dei territori;
VISTO il D.A. 1092 SRT-S3 del 14/09/2023 con il quale è stato integrato il D.A. 31/GAB del 26/06/2023 (Calendario Venatorio 2023/2024) con la parte riguardante il prelievo venatorio del Coniglio Selvatico (Oryctolagus cuniculus) per i diversi ambiti territoriali di caccia:
VISTO l'articolo 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito web della Regione Siciliana;
Decreta:
A parziale modifica del D.A. n. 1092 SRT-S3 del 14/09/2023 che si richiama e conferma in ogni sua parte non in contrasto con il presente provvedimento, l'uso del furetto per la caccia al Coniglio selvatico non è consentita nell'A.T.C.RG 1;
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 e s.m.i..
Palermo, 16 settembre 2023
L'Assessore
SAMMARTINO