
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. 177
G.U.R.I. 5 dicembre 2023, n. 284
Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.
Testo con annotazioni alla data 20 settembre 2024
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare il Capo XII-bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», e, in particolare, l'articolo, 1, comma 7;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, gli articoli 6, 7 e 10;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, gli articoli 10-bis e 13;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», e, in particolare, l'articolo 8, commi da 7 a 12;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, gli articoli 1 e 25;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il Decreto Interministeriale del Ministero del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2021, n. 1745, con il quale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita presso il Ministero del turismo l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
Ritenuto necessario provvedere al riordino dell'organizzazione ministeriale, tenuto conto dei compiti e delle funzioni attribuite al Ministero del turismo dalla normativa vigente, nonchè dei contingenti di organico delle qualifiche di livello dirigenziale e non dirigenziale, rideterminati con i citati decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, nonchè decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e successive modifiche e integrazioni;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con nota prot. n. 23221/23 del 27 settembre 2023 del Direttore della Direzione generale degli Affari generali e delle Risorse umane e nell'incontro tenutosi in data 5 ottobre 2023;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 3 agosto 2023;
Visti i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 settembre 2023 e del 24 ottobre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro del turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Funzioni del Ministero
1. Il Ministero del turismo, di seguito denominato «Ministero», in attuazione dell'art. 54-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge le seguenti funzioni:
a) cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali;
b) cura le relazioni con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) gestisce i rapporti con le regioni e le province autonome, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza in tema di elaborazione e attuazione di piani di sviluppo delle politiche turistiche e ricettive nazionali;
d) cura, per quanto di competenza, i rapporti con le regioni, le province e gli enti locali nell'ambito del coordinamento e dell'integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali, provinciali e comunali;
e) definisce e attua le politiche governative per la valorizzazione turistica dei territori montani, delle aree interne e delle isole minori;
f) ha la titolarità del portale "Italia.it", di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, nonchè dei diritti connessi al dominio stesso e della relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare strategicamente la strutturazione del portale medesimo e le attività di promozione delle politiche turistiche nazionali svolte per mezzo di esso;
g) cura i rapporti con le associazioni di categoria, le imprese turistiche e le associazioni dei consumatori;
h) svolge le funzioni di propria competenza in tema di promozione delle iniziative volte al potenziamento dell'offerta turistica e al miglioramento dei servizi turistici e ricettivi, anche inerenti alle fiere e all'agriturismo, in raccordo con le regioni, gli enti territoriali e gli enti vigilati, ferme le diverse competenze delle altre amministrazioni;
i) programma e gestisce gli interventi di propria competenza nell'ambito dei fondi strutturali;
l) promuove gli investimenti di propria competenza all'estero e in Italia;
m) sviluppa iniziative di assistenza e tutela dei turisti.
Organizzazione
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero.
2. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in quattro Direzioni generali, coordinate da un Segretario generale.
Ministro e Sottosegretari di Stato
1. Il Ministro del turismo, di seguito denominato «Ministro», è l'organo di direzione politica del Ministero del turismo ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni e i compiti a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Capo III
Uffici di diretta collaborazione del Ministro, organismo indipendente di valutazione della performance
Uffici di diretta collaborazione
1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per gli Uffici di diretta collaborazione, il gabinetto costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) l'Ufficio di gabinetto;
b) l'Ufficio legislativo;
c) la Segreteria del Ministro;
d) l'Ufficio stampa;
e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, sono assegnati personale del Ministero, dipendenti pubblici e di società in house, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, collaboratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione, nel numero massimo di sessanta unità. Il Ministro può nominare un Consigliere diplomatico tra i funzionari provenienti dai ruoli della carriera diplomatica. Per i dipendenti di società in house si applica l'art. 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, lettere a), b) e d), nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al gabinetto, fino a quindici consiglieri, di cui almeno cinque a titolo gratuito. I consiglieri sono scelti tra esperti di specifica e comprovata professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero, in quelle giuridico-amministrative ed economiche, nonchè in comunicazione istituzionale, con incarichi di collaborazione, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministro, con il decreto con cui dispone l'incarico, dà atto dei requisiti di specifica e comprovata professionalità del consigliere e allega un suo dettagliato curriculum.
5. I Capi degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di gabinetto è individuato tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari di ruolo, dirigenti generali dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonchè tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevate capacità tecniche e professionali, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate. Il Capo dell'Ufficio legislativo è individuato tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari di ruolo, dirigenti generali dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonchè tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevate capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. Il Capo della Segreteria può essere individuato tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di gabinetto e dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.
6. Presso l'Ufficio di gabinetto e l'Ufficio legislativo possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 21, fino a un totale di due incarichi dirigenziali di livello non generale.
7. L'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali agli Uffici di diretta collaborazione è disposta con provvedimenti del Capo di gabinetto.
8. Ai servizi di supporto di carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvedono la Direzione generale personale e affari legali, la Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche e la Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica. Le medesime Direzioni generali forniscono, altresì, le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.
9. E' consentito agli Uffici di diretta collaborazione attivare, sulla base di convenzioni con le istituzioni universitarie europee, nel limite massimo di 10 unità, stage curricolari annuali con studenti senza oneri retributivi. Dall'attivazione dei medesimi stage non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Ufficio di gabinetto
1. L'Ufficio di gabinetto coadiuva il Capo di gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro.
2. In particolare, il Capo di gabinetto coordina le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti del Segretario generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, si occupa degli affari e degli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale e con le altre strutture dirigenziali di livello generale e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance; cura l'adozione dei provvedimenti di concessione del patrocinio del Ministero.
3. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo di gabinetto, possono essere nominati, nell'ambito del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, fino a due Vice Capo di gabinetto e, sentito il Capo dell'Ufficio legislativo, fino a due Vice Capo dell'Ufficio legislativo. Non sono previsti compensi aggiuntivi da corrispondere ai Vice Capo dell'Ufficio legislativo.
4. Nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto può essere istituito l'Organo centrale di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, per i compiti e le funzioni in materia di tutela amministrativa delle informazioni per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, composto da personale individuato nel limite del contingente di cui all'articolo 4.
Ufficio legislativo
1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione dell'attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, assicurando il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo. Segue la normativa dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi al turismo e la formazione delle relative leggi di adeguamento in collaborazione con il Consigliere diplomatico, cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli altri Uffici di diretta collaborazione e del Segretario generale, nonchè, limitatamente alle questioni interpretative di massima che presentano profili di interesse generale, delle Direzioni generali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata, con le autorità amministrative indipendenti, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovraintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale.
Ufficio stampa
1. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa, con particolare riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale, ivi comprese le attività sui social media.
2. All'Ufficio stampa è preposto il Capo dell'Ufficio stampa, il quale è scelto dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, enti, organismi e imprese pubbliche, in possesso di specifica capacità e comprovata esperienza nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritto all'albo nazionale dei giornalisti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150.
Portavoce
1. Il Ministro può nominare un portavoce, anche esterno all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio degli Uffici di diretta collaborazione.
Segreteria del Ministro e Consigliere diplomatico
1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della Segreteria. All'interno del contingente di personale assegnato alla Segreteria del Ministro, il Ministro può individuare, con proprio decreto, un Vice Capo della Segreteria.
2. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assiste il Ministro in campo europeo e internazionale, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministero agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero. Il Consigliere diplomatico si raccorda con il Segretariato generale per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.
Segreterie dei Sottosegretari di Stato
1. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari.
2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il Capo della segreteria, è assegnato personale appartenente alle amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unità, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.
Organismo indipendente di valutazione della performance
1. Presso il Ministero è istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato «Organismo», che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale personale e affari legali.
2. L'Organismo è costituito con decreto del Ministro, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, in forma monocratica o collegiale.
3. Al Presidente e, in caso di composizione collegiale, agli altri componenti dell'Organismo è corrisposto un emolumento onnicomprensivo nel limite complessivo di spesa per tutte le posizioni attivabili di 75.000 euro annui. Al Presidente dell'Organismo è riconosciuto un compenso onnicomprensivo, a valere sulla spesa complessiva indicata, non superiore a 45.000 euro annui.
4. Presso l'Organismo opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, prevista dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. Alla struttura di cui al primo periodo sono assegnate fino a quattro unità di personale, di cui una con qualifica di dirigente non generale che può essere individuato tra i dipendenti pubblici, cui spetta un'indennità accessoria nella misura di quella di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e).
5. Il responsabile della Struttura tecnica è nominato dal Ministro con proprio decreto e individuato nel dirigente non generale di cui al comma 4 in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche e del controllo.
6. L'Organismo costituisce centro di costo del centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».
Trattamento economico
1. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui all'articolo 4, comma 4 è determinato, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle seguenti misure:
a) per il Capo di gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario generale pro tempore del Ministero;
b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;
c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Consigliere diplomatico, nonchè per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
d) al Capo dell'Ufficio stampa è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;
e) ai dirigenti non generali dei ruoli delle amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale;
f) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico in ragione della complessità degli obiettivi assegnati. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti del centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero;
g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi per il lavoro straordinario nonchè finalizzati all'incentivazione della produttività e il miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui all'articolo 4 comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
h) ai consiglieri di cui all'articolo 4, comma 4 è riconosciuto un compenso onnicomprensivo nel limite complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili, di 250.000 euro annui. Il compenso individuale per tali incarichi non potrà superare la spesa complessiva di 70.000 euro annui e verrà determinato sulla base della complessità dell'incarico da svolgere, dell'impegno lavorativo richiesto nonchè sulla base della valutazione degli obiettivi che verranno conferiti agli esperti;
i) al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio legislativo, al Capo della Segreteria del Ministro nonchè ai vice Capo di gabinetto e al Vice Capo della Segreteria del Ministro, ove nominati, in relazione alle responsabilità connesse alle peculiarità degli incarichi di vertice rivestiti può essere attribuita una indennità avente natura di retribuzione accessoria nel limite massimo pro-capite di 35.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sull'attività produttiva, da determinarsi con decreto del Ministro, nel limite complessivo di spesa di 150.000 euro annui. Per le medesime figure la predetta indennità si somma alla retribuzione accessoria ad essi spettante.
2. Per i titolari degli Uffici di cui all'articolo 4 comma 2 e per il relativo personale il trattamento economico previsto dal comma 1 del presente articolo si applica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, altresì, quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Segretariato generale
1. Il Segretariato generale si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.
2. Il Segretario generale svolge le attività ed esercita le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. In particolare, in attuazione degli indirizzi del Ministro:
a) esercita il coordinamento dell'attività degli uffici, anche attraverso la convocazione periodica in conferenza, anche per via telematica, dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze; la conferenza dei direttori generali è in ogni caso convocata ai fini del coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di cui alla lettera h);
b) coordina le attività delle Direzioni generali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) concorda con le Direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale previste dalla vigente normativa;
d) coordina le attività di pianificazione e di programmazione strategica e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi inclusi il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e il piano integrato di attività ed organizzazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, in raccordo con le Direzioni generali e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance;
e) coordina le attività istruttorie funzionali all'attuazione dell'atto di indirizzo del Ministro, curandone la vigilanza e il monitoraggio e verificando gli obiettivi di performance, anche con l'ausilio della Direzione generale personale e affari legali;
f) coordina le iniziative in materia di politiche di sviluppo turistico, nonchè le misure a favore degli operatori del settore, anche conseguenti a situazioni emergenziali, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti;
g) coordina le attività ai fini della predisposizione delle relazioni indirizzate alle istituzioni e agli organismi sovranazionali e al Parlamento previste dalla legge;
h) coordina l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro, anche sulla base delle risultanze delle riunioni della conferenza di cui alla lettera a);
i) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l) coordina le attività del Ministero in ordine alle iniziative di partenariato pubblico-privato nel settore turistico;
m) coordina le attività delle Direzioni generali in tema di affidamenti di beni e servizi;
n) coordina le attività ai fini della predisposizione della relazione concernente gli interventi del Piano strategico del turismo già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi;
o) sottoscrive accordi e protocolli d'intesa con enti, organismi pubblici e privati e associazioni concernenti iniziative per lo sviluppo turistico dell'Italia;
p) coordina le attività delle Direzioni generali competenti finalizzate all'elaborazione delle strategie di promozione e di rilancio della competitività del settore turistico e ricettivo dell'Italia sullo scenario internazionale, anche in relazione al made in Italy, raccordandosi con gli altri Ministeri competenti;
q) fornisce supporto, su richiesta degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, alle attività di promozione di eventi, manifestazioni e alle attività di comunicazione e informazione istituzionale del Ministero;
r) coordina, in raccordo con le regioni, le province autonome e l'Istituto nazionale di statistica nonchè con la Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica, le rilevazioni statistiche di interesse per il settore turismo;
s) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica, che cura la gestione del sito internet;
t) fornisce supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e coordina le Direzioni generali competenti per materia per le attività di competenza del Ministero in ambito internazionale e nei rapporti con le istituzioni competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), in particolare con l'Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT);
u) coordina, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni generali competenti per materia, le attività del Ministero che abbiano rilievo internazionale ed europeo;
v) fornisce supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e coordina le Direzioni generali competenti per materia nei rapporti del Ministero con soggetti pubblici e privati stranieri, organizzazioni internazionali e sovranazionali diverse da quelle di cui alla lettera t);
z) svolge, in coordinamento con le Direzioni generali competenti, studi, ricerche e analisi di scenario per accrescere l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa nelle materie di interesse;
aa) svolge attività volte ad assicurare il collegamento funzionale con l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
bb) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ai sensi della normativa vigente, assicura il monitoraggio dei cronoprogrammi di realizzazione dei progetti e coordina le attività di programmazione economico-finanziaria delle risorse di competenza del Ministero, sulla base degli indirizzi degli Uffici di diretta collaborazione;
cc) coordina e monitora il piano di comunicazione in termini di stato d'avanzamento e rendicontazione ai fini della coerenza con i vincoli di bilancio;
dd) fornisce supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura la redazione delle proposte per il documento di economia e finanza, la rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle Direzioni generali e il coordinamento dell'attività di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;
ee) predispone lo stato di previsione della spesa del Ministero, le operazioni di variazione e assestamento, supporto alla redazione delle proposte per la legge di bilancio, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro;
ff) coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;
gg) predispone gli atti relativi all'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo;
hh) cura l'analisi e il monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;
ii) coordina la gestione unificata delle spese strumentali del Ministero, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
ll) cura le attività relative alla comunicazione interna, alla trasparenza, ai rapporti con l'utenza nonchè le attività relative all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP);
mm) gestisce gli elementi di competenza per la trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
nn) fornisce supporto, su richiesta degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, nella realizzazione delle attività di promozione del Ministero.
4. Il Segretario generale o un suo delegato, individuato nell'ambito delle figure dirigenziali del Ministero, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, è responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Osservatorio Nazionale del Turismo
1. Presso il Ministero è istituito l'Osservatorio nazionale del turismo, di seguito denominato «Osservatorio», di cui all' articolo 25, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che svolge il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto turistico, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica. Cura, inoltre, in raccordo con le regioni e le province autonome e con l'Istituto nazionale di statistica, la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche socioeconomiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo. Predispone e presenta alle Camere una relazione annuale in relazione all'andamento del settore turistico con analisi dei dati statistici ed economici, nonchè studi e ricerche richiesti dal Ministero, fornendo un compiuto quadro conoscitivo del settore per la conseguente adozione delle opportune strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica.
2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro che ne nomina il Presidente e i componenti tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale.
3. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di una volta.
4. Al Presidente e agli altri componenti dell'Osservatorio è corrisposto un emolumento onnicomprensivo nel limite complessivo di spesa per tutte le posizioni attivabili di 250.000 euro annui. Al Presidente dell'Osservatorio è riconosciuto un compenso onnicomprensivo, a valere sulla spesa complessiva indicata, non superiore a 50.000 euro annui.
5. L'Osservatorio opera nell'ambito del Segretariato Generale.
Direzioni generali del Ministero
1. Il Ministero si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale personale e affari legali;
b) Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche;
c) Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo;
d) Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica.
2. Le singole Direzioni generali, di cui al comma 1, costituiscono altrettanti centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Direzione generale personale e affari legali
1. La Direzione generale personale e affari legali si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale.
2. In particolare, in attuazione degli indirizzi del Ministro, svolge le seguenti funzioni:
a) cura la programmazione del fabbisogno di personale ai fini della definizione della dotazione organica;
b) gestisce le procedure per il reclutamento, la formazione e la riqualificazione del personale;
c) cura le attività di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;
d) gestisce le attività relative al trattamento giuridico del personale anche per gli aspetti pensionistici, raccordandosi con la Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica che cura il trattamento economico e retributivo delle risorse umane;
e) cura la tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, dello stato matricolare e dei fascicoli personali;
f) gestisce i sistemi di valutazione del personale;
g) cura le relazioni sindacali e fornisce il supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione integrativa e decentrata;
h) cura l'istruttoria e raccoglie gli elementi relativi ai contenziosi amministrativi e giurisdizionali e cura i rapporti con l'Avvocatura dello Stato per la difesa in giudizio e l'attività di patrocinio ed assistenza legale di competenza di quest'ultima;
i) gestisce i procedimenti disciplinari e il servizio ispettivo in materia di personale;
l) attua le politiche per le pari opportunità, il benessere del personale e le iniziative di contrasto al fenomeno del mobbing;
m) gestisce l'anagrafe delle prestazioni e cura la vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro;
n) cura le attività di supporto al Responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza;
o) gestisce gli adempimenti relativi alle denunce per infortuni;
p) fornisce supporto giuridico per gli affari di competenza delle unità organizzative preposte a compiti di gestione, curando anche la gestione di questioni legali in sede giurisdizionale e amministrativa nelle materie di competenza del Ministero, inclusa la trattazione di problematiche afferenti al precontenzioso nonchè al contenzioso in sede dell'Unione europea;
q) elabora direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale;
r) fornisce supporto agli Uffici di diretta collaborazione ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo;
s) cura la comunicazione delle informazioni di competenza alla Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica che cura la gestione del sito internet.
Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche
1. La Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale.
2. In attuazione degli indirizzi del Ministro, svolge le seguenti funzioni:
a) esercita il controllo, il supporto e la vigilanza su enti, associazioni e fondazioni costituiti con la partecipazione del Ministero o da esso finanziati, ivi incluso il Club Alpino Italiano (CAI);
b) sviluppa le strategie e le iniziative volte a fornire forme di assistenza e di tutela dei turisti, inclusi i programmi di incentivazione e accesso al turismo, le attività del comparto del turismo organizzato, nonchè gli interventi sulla fiscalità nel turismo o altre forme di agevolazione;
c) cura la formazione delle professioni turistiche e lo sviluppo delle relative carriere professionali, individuandone i percorsi formativi e di aggiornamento, le modalità di riconoscimento dei titoli ed esercitando i connessi poteri di accertamento e controllo previsti dalla normativa vigente;
d) cura le iniziative per l'accrescimento del livello professionale nel turismo, l'inserimento nel mercato del lavoro, il rafforzamento delle competenze degli operatori del settore, la riqualificazione del personale già occupato nel settore, l'erogazione di prestazioni collegate a progetti di servizio civile e la formazione di nuove figure professionali, anche attraverso percorsi formativi, nonchè per l'ampliamento dell'offerta di lavoro;
e) predispone gli atti necessari al monitoraggio dell'applicazione e alla revisione periodica degli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche;
f) amministra e gestisce, in raccordo con la Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo, l'elenco nazionale delle guide turistiche, le banche dati per l'assistenza e la catalogazione delle imprese di viaggio e turismo nonchè la banca dati di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
g) cura, nelle materie di competenza, in raccordo con la Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo, le attività del Ministero in materia di piani di carattere generale o straordinario, anche di interesse sovranazionale, in attuazione degli indirizzi del Ministro e delle disposizioni del Segretario generale;
h) provvede all'acquisto di beni e servizi strumentali alle esigenze del Ministero, fatta eccezione per quelli di competenza della Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica, gestendo anche gli adempimenti del responsabile unico del progetto (RUP);
i) gestisce il patrimonio e ne regolamenta l'utilizzo, curando anche la manutenzione dei beni mobili e immobili, degli impianti a corredo e delle relative attrezzature tecniche e assicurando l'erogazione dei servizi comuni e dei servizi tecnici;
l) cura la gestione unificata delle spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero;
m) fornisce supporto alle attività del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia;
n) elabora direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale;
o) fornisce supporto alla Direzione generale personale e affari legali in relazione alla trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale, comunicando gli elementi di competenza;
p) fornisce supporto agli Uffici di diretta collaborazione ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo;
q) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica, che cura la gestione del sito internet.
Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo
1. La Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.
2. La Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo, in particolare:
a) esercita le attività di controllo analogo nei confronti di ENIT S.p.A. e, in particolare, cura, in collaborazione con la medesima società e con le regioni e le province autonome, la creazione e la promozione di un'immagine unitaria e coordinata del turismo italiano e del made in Italy;
b) promuove iniziative, raccordandosi con la Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche e con ENIT S.p.A., per l'attrazione di investimenti nel settore e per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualità e lo sviluppo dell'offerta dei servizi turistici e ricettivi, ivi inclusi quelli relativi ai grandi eventi, all'enogastronomia, al sistema fieristico e al comparto MICE;
c) promuove azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varietà delle destinazioni turistiche italiane, promuovendo percorsi e destinazioni identitari in aree di montagna, di collina e costiere, in chiave di sostenibilità economica, sociale e ambientale, di destagionalizzazione, ampliamento e diversificazione dell'offerta turistica, anche mediante la promozione e lo sviluppo di cammini, di vie ciclabili, di nuovi percorsi turistici, del turismo delle radici, in raccordo con le altre amministrazioni competenti;
d) cura l'elaborazione del Piano strategico di sviluppo per il turismo, il suo aggiornamento e la sua attuazione, in raccordo con le regioni e le province autonome;
e) programma e gestisce interventi e progetti di innovazione in favore del settore turistico e ricettivo, sia su fondi nazionali, tra cui il fondo unico nazionale per il turismo, sia in riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione europea, curando anche l'integrazione tra programmi regionali e nazionali nell'ambito del turismo e progetti di innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali;
f) cura la programmazione strategica e la partecipazione a programmi cofinanziati da fondi strutturali europei e nazionali nell'ambito della politica di coesione nonchè opera la verifica degli interventi per lo sviluppo dei territori;
g) segue la realizzazione degli investimenti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero, ai sensi della normativa vigente, fatta eccezione per la riforma dell'ordinamento professionale delle guide turistiche e per la realizzazione dell'hub del turismo digitale;
h) gestisce i rapporti con regioni, province autonome ed enti locali nell'ambito del coordinamento e della integrazione dei programmi operativi internazionali, nazionali e locali;
i) promuove la realizzazione di prodotti e servizi turistici innovativi, supportando il territorio e il sistema imprenditoriale e turistico, per la realizzazione di strumenti integrati di commercializzazione in tutto il territorio nazionale;
l) elabora programmi e promuove iniziative, in raccordo con la Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche, finalizzate all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale materiale o immateriale dell'umanità, in raccordo con le altre amministrazioni competenti e nel rispetto delle competenze del Ministero della cultura;
m) definisce, supporta e realizza, in attuazione degli indirizzi strategici e degli atti programmatori approvati dal Ministro, progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e alla mitigazione del fenomeno del sovraffollamento delle destinazioni turistiche, in raccordo con le altre amministrazioni competenti, e delle iniziative di promozione turistica finalizzate a valorizzare le identità territoriali e le radici culturali delle comunità locali;
n) elabora programmi e promuove iniziative finalizzate a sensibilizzare un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale, delle comunità locali, delle eccellenze nazionali, dell'ambiente e dell'ecosistema;
o) cura la gestione delle misure e dei programmi statali di incentivazione e di sostegno delle imprese di settore e delle fiere, ivi compresa la concessione di crediti di imposta e il Fondo buoni vacanze di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
p) cura i progetti di finanziamento di attività turistiche con attivazione di fondi agevolati, anche destinati alla concessione di contributi in conto interessi e di garanzie su finanziamenti, per infrastrutture di interesse pubblico;
q) attua iniziative per favorire, nel settore turistico e in quelli correlati, il partenariato pubblico-privato, anche mediante reti di impresa;
r) elabora direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale;
s) fornisce supporto alla Direzione generale personale e affari legali in relazione alla trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale, comunicando gli elementi di competenza;
t) fornisce supporto agli Uffici di diretta collaborazione ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo;
u) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica, che cura la gestione del sito internet.
Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica
1. La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale.
2. La Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica, in raccordo con la Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo, in particolare:
a) cura la promozione dei principi dell'amministrazione digitale e degli open data e fornisce supporto alla definizione degli indirizzi per la digitalizzazione, in coerenza con le linee strategiche dell'Agenda digitale italiana di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) attua le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'accesso telematico e al riutilizzo dei dati del Ministero nonchè all'accessibilità ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e successive modificazioni;
c) cura il coordinamento strategico, la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche del Ministero;
d) cura la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, il coordinamento e la gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi e dei flussi informativi del Ministero in raccordo con le altre Direzioni generali, inclusi la protezione dei dati, la sicurezza, la riservatezza, la formazione e il monitoraggio informatico nonchè la transizione digitale;
e) fornisce supporto tecnologico e informatico alle altre unità organizzative del Ministero;
f) cura i rapporti con gli organismi incaricati delle attività informatiche e di cybersicurezza nella pubblica amministrazione;
g) cura l'indirizzo, lo sviluppo e la gestione tecnica del portale internet istituzionale, della rete intranet, dei social su cui è presente il Ministero;
h) promuove, anche attraverso l'implementazione di servizi e piattaforme, un ecosistema digitale volto ad innovare e connettere digitalmente l'offerta e la promozione turistica dell'intero ecosistema turistico, nell'ambito dell'investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza concernente la realizzazione del portale del turismo digitale, curando lo sviluppo e la gestione del portale del turismo digitale, del sito italia.it e il connesso impiego dell'intelligenza artificiale;
i) formula al Ministro proposte, anche in base agli indirizzi del Segretario generale e in raccordo con le Direzioni generali di cui agli articoli 17 e 18, in materia di strategia nazionale di turismo elettronico;
l) definisce e gestisce l'architettura delle banche dati di settore;
m) acquista beni e servizi per le materie di pertinenza;
n) cura il coordinamento, in raccordo con l'Osservatorio Nazionale del Turismo, le regioni, le province autonome e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico;
o) elabora i dati statistici ed economici di interesse per il settore turistico, acquisiti in autonomia o con il contributo dell'Osservatorio Nazionale del Turismo, delle regioni e dell'Istituto nazionale di statistica, e formula proposte normative e amministrative;
p) definisce e gestisce il trattamento economico e retributivo del personale, anche in quiescenza, del Ministero e ne cura la liquidazione per quanto di competenza, in raccordo con la Direzione generale personale e affari legali che gestisce le attività relative al trattamento giuridico del personale anche per gli aspetti pensionistici;
q) elabora, in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro e atteso il coordinamento con il Segretariato generale, il piano di comunicazione annuale e ne cura l'implementazione, il rispetto dei tempi, delle modalità di attuazione e delle risorse economiche e finanziarie assegnate;
r) elabora direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale;
s) fornisce supporto alla Direzione generale personale e affari legali in relazione alla trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale, comunicando gli elementi di competenza;
t) fornisce supporto agli Uffici di diretta collaborazione ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo.
Organismi che operano presso il Ministero
1. Il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo e il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, operano e hanno sede nell'ambito del Ministero, che ne supporta le rispettive attività.
Ruolo del personale e dotazioni organiche
1. La dotazione organica del personale del Ministero è individuata nella Tabella A, allegata al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.
2. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale, di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti fino a due incarichi di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso il Segretariato generale e le Direzioni generali.
3. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale non generale, di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti fino a due incarichi di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso il Segretariato generale e le Direzioni generali.
4. Il personale dirigenziale, generale e non generale, del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero del turismo.
5. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero del turismo.
Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, è abrogato.
2. Con decreto del Ministro di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede all'individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, ciascuna Direzione generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. (1)
3. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad avere efficacia gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso. Restano, poi, validi ed efficaci gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 25, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74.
4. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalità ed efficienza anche ai fini della sua eventuale revisione.
5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 ottobre 2023
Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI
Il Ministro del turismo
GARNERO SANTANCHE'
Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO
Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI
Visto, il Guardasigilli: NORDIO
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1539
In attuazione del comma annotato, si rimanda al D.M. Turismo 20 settembre 2024.