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AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 25 ottobre 2023, n. 266

G.U.R.I. 6 dicembre 2023, n. 285

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023, per le attività di prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023. (Delibera n. 266/23/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 25 ottobre 2023;

Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481 [N.d.R. recte: legge 14 novembre 1995, n. 481], recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» (di seguito, anche LDA);

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recante «Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno»;

Vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante «modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato»;

Vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 «sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato» (di seguito «TUSMA»);

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[...] le spese di funzionamento [...] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.»;

Visto il successivo comma 66 dell'art. 1 della legge n. 206/2005, che prevede che «[...] eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65 [...]»;

Vista la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica»;

Viste le nuove competenze attribuite all'Autorità ai sensi degli articoli 2, 5 e 6 della suddetta legge n. 93/2023;

Visto l'art. 7, comma 1, della medesima legge, ai sensi del quale «In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità [...], la relativa pianta organica è incrementata di dieci unità, di cui una unità di livello dirigenziale, otto unità di ruolo di funzionari della carriera direttiva e una unità di impiegati della carriera operativa, con deliberazione della medesima Autorità, adottata secondo la procedura di cui all'art. 1, comma 543, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto l'art. 7, comma 2, della medesima legge, ai sensi del quale «Agli oneri derivanti dal comma 1 [...] si provvede mediante un contributo ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico dei seguenti soggetti:

a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche;

b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;

c) titolari dei diritti su format televisivi;

d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;

e) fornitori di servizi di media;

f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;

Visto l'art. 7, comma 3, della medesima legge, ai sensi del quale «L'Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento del contributo di cui al comma 2 e determina l'entità minima e massima della contribuzione entro i limiti indicati al comma 4, assicurando l'integrale copertura degli oneri di cui al comma 2. Per l'anno 2023 la deliberazione di cui al primo periodo è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il relativo versamento deve essere previsto entro i successivi trenta giorni»;

Visto l'art. 7, comma 4, della medesima legge, ai sensi del quale «Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, l'entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei relativi diritti. Per i soggetti di cui alla citata lettera d) l'entità del contributo è definita tenendo conto di quanto eventualmente già versato ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Per i soggetti di cui alla lettera e) del comma 2, l'entità massima del contributo previsto dall'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 3 per mille solo per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 2, l'entità massima del contributo di cui al medesimo comma 2 è stabilita entro il limite del 3 per mille dei ricavi. Ai fini dell'applicazione del presente comma, per «ricavi» si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione»;

Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

Vista la delibera n. 396/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante «Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno»;

Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello»;

Vista la delibera n. 410/22/CONS del 24 novembre 2022, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media»;

Vista la delibera n. 415/22/CONS del 24 novembre 2022, recante «Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 per l'anno 2023 (stagione sportiva 2021/2022)»;

Tenuto conto che l'Autorità, ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, è chiamata a individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facoltà di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attività vincolata e non discrezionale;

Rilevato, pertanto, che ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge n. 93/2023 sono tenuti all'obbligo contributivo i seguenti soggetti: a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche; b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali; c) titolari dei diritti su format televisivi; d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi; e) fornitori di servizi di media; f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

Considerato che alcuni titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi, sono tenuti anche al versamento del contributo dovuto all'Autorità ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e che, pertanto, per tale categoria di soggetti, l'entità del contributo viene definita, tenendo conto di quanto eventualmente già versato. In particolare, per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 2 della delibera n. 415/22/CONS, i soggetti organizzatori di competizioni sportive professionistiche a squadre (ossia, per i campionati di pallacanestro, la Lega società di pallacanestro serie A e Legadue di basket e, per i campionati di calcio, la Lega nazionale professionisti serie A, la Lega nazionale professionisti serie B e la Lega italiana calcio professionistico) versano un contributo pari allo 0,49 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2021/2022;

Considerato che, ai fini dell'individuazione della misura del contributo in questione, occorre rapportare il fabbisogno economico necessario per sostenere gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative nell'anno 2023 ai ricavi complessivi dei soggetti contribuenti risultanti dai bilanci relativi all'anno 2022 o comunque approvati prima della presente deliberazione (cd. base imponibile);

Considerato che, in linea con quanto stabilito al medesimo art. 7, comma 4, della legge n. 93/2023, il contributo è determinato sulla base dei ricavi «realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione»;

Considerato che, ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva, è possibile stimare, sulla base dell'analisi delle informazioni disponibili e dei dati contabili acquisiti dall'Autorità ed illustrati nell'allegato A alla presente delibera, il valore complessivo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti tutelati dalla legge, nella misura di 6,6 miliardi di euro;

Rilevato che l'entità massima del contributo è stabilita dall'art. 7, comma 4, della legge n. 93/2023 entro il limite del 3 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti di ciascun soggetto;

Considerato che i soggetti di cui all'art. 7, comma 2, lettera e) della succitata legge n. 93/2023 (fornitori di servizi media), sono tenuti anche al versamento all'Autorità del contributo ai sensi dall'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e che, pertanto, per tale categoria di soggetti, l'entità massima del contributo è elevata, ai sensi del successivo comma 4, al 3 per mille «solo per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento»;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 della delibera n. 410/22/CONS, ai fornitori di servizi media è già richiesta una contribuzione per l'anno 2023 pari al 2 per mille dei ricavi a copertura del fabbisogno dell'Autorità relativo al settore media. Pertanto, in ossequio al sopra richiamato tetto massimo contributivo fissato all'art. 7, comma 4 della legge n. 93/2023, per tali soggetti l'aliquota applicata ai sensi della presente delibera non può superare il valore massimo dell'ulteriore 1 per mille dei soli ricavi derivanti dalle offerte televisive a pagamento;

Rilevato che il limite massimo per gli oneri da finanziare è fissato per l'anno 2023 dall'art. 7, comma 2, della legge n. 93/2023 ed è pari a 1.012.545 euro per le spese di personale, 250.000 euro per la piattaforma tecnologica e 780.527 euro per gli ulteriori oneri, per un totale complessivo di 2.043.072 euro;

Considerato che gli oneri da finanziare sono individuati, valorizzando i costi relativi alle attività programmate per l'anno 2023 (dettagliatamente riportate nell'allegato A alla presente delibera) derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite dalla legge n. 93/2023;

Ritenuto opportuno quantificare tali costi attraverso l'allocazione e la conseguente valorizzazione delle risorse umane e strumentali impiegate per lo svolgimento delle attività nell'ultimo quadrimestre dell'anno. Applicando tale metodologia, il fabbisogno finanziario da coprire mediante il contributo in questione risulta pari a 0,65 milioni di euro, come dettagliato nel citato allegato A alla presente delibera;

Rilevato che il valore di fabbisogno così determinato rispetta il sopra richiamato tetto fissato per l'anno 2023 dall'art. 7, comma 2, della legge n. 93/2023, anche se rapportato al quadrimestre;

Ritenuto, dunque, di individuare, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 93/2023, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno e della complessiva valorizzazione della base imponibile, l'aliquota contributiva da applicare nella misura del 0,1 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

Rilevato che il valore di aliquota così determinato rispetta i sopra richiamati limiti massimi, fissati dall'art. 7, comma 4, della legge n. 93/2023, per tutte le categorie di soggetti ivi inclusi i fornitori di servizi media e i titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;

Ritenuto di esonerare per l'anno 2023 dal versamento del contributo: i) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo; ii) le imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; iii) le imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2023;

Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;

Preso atto che l'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 prevede che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento»;

Udita la relazione del commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 7, comma 2, della legge 14 luglio 2023, n. 93, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera, i seguenti soggetti:

a) i titolari dei diritti delle opere cinematografiche;

b) i titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;

c) i titolari dei diritti su format televisivi;

d) i titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;

e) i fornitori di servizi di media;

f) gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le seguenti definizioni:

a) «titolare dei diritti delle opere cinematografiche»: ogni soggetto titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi con riferimento alle opere cinematografiche;

b) «titolare dei diritti delle opere audiovisive e musicali»: ogni soggetto titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi con riferimento alle opere audiovisive o musicali;

c) «titolare dei diritti su format televisivi»: ogni soggetto titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi con riferimento ai format televisivi;

d) «titolare dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi»: ogni soggetto titolare di diritti audiovisivi relativi ad eventi, manifestazioni e competizioni sportive individuali o a squadre, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, che licenzia i diritti nel territorio italiano;

e) «fornitore di servizi di media;»: i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d, del TUSMA «la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalità di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi»;

f) «organismo di gestione collettiva»: i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 «un soggetto, ivi compresa la società italiana degli autori ed editori (SIAE) disciplinata dagli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti:

a. è detenuto o controllato dai propri membri;

b. non persegue fini di lucro»;

g) «entità di gestione indipendente»: i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 «un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti:

a. non è detenuta nè controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti;

b. persegue fini di lucro».

3. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

Art. 2

Misura della contribuzione

1. Per le imprese di cui al precedente art. 1, la contribuzione è fissata in misura pari allo 0,1 per mille dei ricavi. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) la percentuale si applica sui ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti. Per i soggetti di cui alla lettera e), sui soli ricavi derivanti dalle offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui alla lettera f), sui ricavi derivanti dalla gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

2. Ai fini del precedente comma 1, per ricavi si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.

3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2023.

Art. 3

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito, per quanto stabilito all'art. 7, comma 3, della legge 14 luglio 2023, n. 93, entro il giorno 25 novembre 2023, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nella dichiarazione «Contributo CPO - Anno 2023». In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorità.

3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Art. 4

Dichiarazione telematica

1. Entro il giorno 25 novembre 2023 i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2. A tal fine deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico «Contributo CPO - Anno 2023» di cui al successivo art. 5.

2. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i soggetti il cui ricavo complessivo (voce A1 del bilancio o voce equivalente) sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it

4. La mancata o tardiva dichiarazione nonchè l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5

Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo

1. Ai fini del versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023 sono approvati i seguenti documenti:

a) modello telematico «Contributo CPO - Anno 2023» (allegato B in facsimile);

b) «Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 per le attività di prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023» (allegato C).

Art. 6

Disposizioni finali

1. Gli allegati A, B e C sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. La presente delibera è pubblicata nel sito web dell'Autorità, con l'indicazione della data di esecutività.

Il Presidente

LASORELLA

Il commissario relatore

CAPITANIO

Il Segretario generale

GAMBA

__________

Avvertenza:

Gli allegati alla delibera n. 266/231/CONS sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

N.d.R.: Si riportano di seguito gli allegati della presente delibera tratti dal sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C