
DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2023, n. 188
G.U.R.I. 15 dicembre 2023, n. 292
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 14;
Visto l'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto l'articolo 2 della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, commi da 515 a 518, ai sensi dei quali è stato istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità (Agricat);
Visto l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
Visto il regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/891 del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
Visto il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027), notificato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021, come modificato il 15 novembre 2022;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
Considerato che i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027, differentemente dalla scorsa programmazione, dispongono che anche per gli interventi settoriali le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nel Piani Strategici Nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata;
Considerata, pertanto, la necessità di stabilire le sanzioni amministrative, sotto forma di riduzioni dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti PAC, anche per gli interventi settoriali;
Considerata la necessità di stabilire disposizioni per il recupero degli importi indebitamente percepiti dall'impresa agricola beneficiaria a titolo di indennizzo a seguito di una denuncia di sinistro per eventi catastrofali, comunicati dal Fondo mutualistico nazionale AgriCat;
Considerata la necessità di disciplinare il recupero di pagamenti indebiti, precedentemente regolato a livello unionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023;
Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Emana
il seguente decreto-legislativo:
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti:
«o-bis) provvedimento di riconoscimento: il provvedimento adottato dalle regioni e province autonome, necessario ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dal Piano Strategico della PAC (PSP) per l'intervento della distillazione dei sottoprodotti;
o-ter) criteri di riconoscimento: disposizioni di cui al regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e di cui alle disposizioni nazionali attuative, che stabiliscono le norme sul riconoscimento, sulle dimensioni minime, sul controllo democratico e sul valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore dell'ortofrutta e delle patate.».
Introduzione articolo 1-bis del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, al capo II, all'articolo 2, è anteposto il seguente:
«Art. 1-bis (Recupero di pagamenti indebiti e interessi applicabili). - 1. La restituzione di un pagamento indebito è richiesta entro diciotto mesi dall'accertamento delle irregolarità sanzionabili.
2. I soggetti delegati e gli enti preposti all'accertamento dell'indebito, se competenti, richiedono al beneficiario la restituzione in favore dell'Organismo pagatore di quanto indebitamente percepito; se non competenti a richiedere la restituzione, trasmettono tempestivamente all'Organismo pagatore le relazioni di controllo o i documenti analoghi e le segnalazioni di irregolarità ricevute. In quest'ultimo caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di approvazione o, in mancanza, di ricevimento dei predetti documenti da parte dell'Organismo pagatore competente.
3. Non si procede al recupero se i costi già sostenuti e i costi prevedibili per il recupero dell'indebito sono complessivamente superiori all'importo da recuperare e comunque se l'importo da recuperare, esclusi gli interessi, non supera cento euro.
4. Il termine di pagamento concesso al beneficiario per la restituzione dell'indebito non può essere superiore a sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di recupero. Salvo diversa previsione del presente decreto, gli interessi sulle somme da restituire sono calcolati con decorrenza dal termine assegnato al debitore nel provvedimento che dispone il recupero dell'indebito, ovvero, in caso di malafede, dalla data di percepimento dell'aiuto.».
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora a carico dei soggetti di cui al comma 1 sia stato disposto il sequestro preventivo dell'azienda nell'ambito di un procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, l'autorità giudiziaria ne dà immediata comunicazione agli Organismi pagatori che sospendono l'erogazione dei benefici fino alla revoca della misura cautelare, salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuità dell'azienda.»;
b) il comma 2 è abrogato.
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. All'articolo 3, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In base alla gravità dell'infrazione, definita con i criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25, la riduzione è pari al 3 per cento, 5 per cento o 10 per cento dell'importo dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1. Si applica, in ogni caso, la percentuale del 10 per cento, ove l'infrazione riguardi un numero di lavoratori superiore a 8.»;
b) al comma 3 le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
c) al comma 4 le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 dopo il comma 4, è aggiunto, infine, il seguente:
«4-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 4, alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini.».
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. All'articolo 6, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, dopo le parole «non si riscontrino più di tre capi non accertati;» sono aggiunte le seguenti: «oppure, per gli interventi di sviluppo rurale per animali di specie ovina e caprina, limitatamente alle aree montane individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per consistenze degli allevamenti superiori ai tredici capi e inferiori a quaranta capi, non si riscontrino più del 30 per cento di capi non accertati rispetto al totale dei capi per i quali si chiede il contributo».
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, le parole: «sono eseguiti i controlli previsti dalla condizionalità rafforzata», sono sostituite dalle seguenti: «si applicano gli obblighi della condizionalità rafforzata e sono eseguiti i relativi controlli».
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per l'anno 2023, è sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, a condizione che l'infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024.».
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dopo le parole: «Violazione degli impegni» sono inserite le seguenti: «e degli altri obblighi»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per gli interventi per lo sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. Nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previsti dal Piano strategico della PAC, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.»;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I beneficiari, che richiedono nella domanda di aiuto un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.».
Modifica del Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. Il Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, è sostituito dal seguente:
«Capo VII - Sanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell'ortofrutta e del settore delle patate e del settore olivicolo
Art. 18 (Inosservanza dei criteri di riconoscimento). - 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate che non rispetta uno o più dei criteri di riconoscimento, è soggetta alla sanzione della revoca del riconoscimento.
Art. 19 (Frodi). - 1. Fatte salve eventuali altre sanzioni applicabili ai sensi del diritto nazionale e del diritto dell'Unione europea, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate che commette una frode finalizzata all'indebito conseguimento degli aiuti è soggetta cumulativamente alle seguenti sanzioni:
a) revoca del riconoscimento;
b) recupero degli aiuti già erogati da parte dell'Organismo pagatore;
c) esclusione del riconoscimento per l'anno successivo a quello in cui è stata commessa la frode.
2. Quando pervengono da parte di organismi di accertamento e di controllo notizie circostanziate inerenti ai fatti di cui al comma 1, nei confronti delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori sono sospesi i pagamenti di cui al Titolo III, Capo III, Sezioni 2, 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/2115, finchè i fatti non sono accertati e, per lo stesso periodo, è sospeso il riconoscimento.
Art. 20 (Pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni). - 1. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori o altri operatori, rimborsano gli aiuti indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi.
2. Gli interessi sono calcolati:
a) a decorrere dal ricevimento del pagamento indebito;
b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.
Art. 21 (Sanzioni per gli importi non ammissibili nel settore dell'ortofrutta e delle patate). - 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazione di produttori, che richiede nella domanda di aiuto un importo superiore al 3 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo pagatore competente è soggetto ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che siano risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.
2. Se il valore della produzione commercializzata è dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, gli importi di cui al comma 1 sono stabiliti tenendo conto rispettivamente del valore dichiarato e di quello approvato.
Art. 22 (Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro nel settore dell'ortofrutta e delle patate). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazione di produttori che viola le norme di commercializzazione o non rispetta i requisiti minimi di cui al Titolo II del regolamento di esecuzione (UE) 2011/543 in materia di operazioni di ritiro dal mercato di cui all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la distribuzione gratuita è soggetta alle seguenti sanzioni:
a) se i quantitativi non conformi sono inferiori al 10 per cento di quelli ritirati, la sanzione è pari all'aiuto dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi dei prodotti ritirati non conformi;
b) se i quantitativi non conformi sono compresi tra il 10 per cento e il 25 per cento di quelli ritirati, la sanzione è pari al doppio dell'importo dell'aiuto dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi dei prodotti ritirati non conformi;
c) se i quantitativi non conformi superano il 25 per cento di quelli ritirati, la sanzione è pari all'importo dell'aiuto dell'Unione per l'intero quantitativo comunicato.
Art. 23 (Sanzioni applicabili per la violazione delle regole nelle operazioni di ritiro nel settore dell'ortofrutta e delle patate). - 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che effettua lo smaltimento dei prodotti di cui all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2022/126 in modo non conforme a quanto stabilito dall'autorità nazionale competente, non è ammessa alle spese per le operazioni di ritiro, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 21.
2. Alla medesima sanzione è soggetta l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazione di produttori che abbia provocato un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative nello svolgimento delle operazioni di cui al comma precedente.
Art. 24 (Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato nel settore dell'ortofrutta e delle patate). - 1. I destinatari dei prodotti ritirati dal mercato che violano le condizioni previste dall'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2022/126 sono soggetti all'esclusione dal diritto di ricevere i prodotti ritirati dal mercato per il periodo di un anno e sono tenuti al versamento di una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto.
Art. 24-bis (Inosservanza dell'obbligo di informazione nel settore dell'ortofrutta e delle patate). - 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che non fornisce, entro i termini previsti, le informazioni richieste dalla Regione, dall'Organismo pagatore o dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è soggetta alla revoca del riconoscimento.
2. Nel caso previsto dal comma 1, sono revocati anche eventuali contributi o benefici concessi. Gli eventuali contributi ancora da erogare non sono versati e quelli erogati sono recuperati.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche e delle basi sociali.
Art. 24-ter (Sanzioni amministrative in relazione alla raccolta verde e alla mancata raccolta nel settore dell'ortofrutta previste dall'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126). - 1. Fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 21, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è soggetta a una sanzione pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici oggetto di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la raccolta verde quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) la superficie comunicata per la raccolta verde non è ammissibile alla misura;
b) la superficie non è stata interamente sottoposta a raccolta o la produzione non è stata denaturata;
c) si verifica un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative.
2. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è soggetta a una sanzione pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici oggetto di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la mancata raccolta quanto ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) la superficie comunicata per la mancata raccolta non è ammissibile alla misura;
b) la raccolta è stata comunque effettuata, in tutto o in parte, salvo che l'intervento non abbia ad oggetto piante ortofrutticole che hanno un periodo di raccolta superiore ad un mese;
c) si verifica un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative.
Art. 24-quater (Sanzione a fronte della presentazione tardiva della domanda di aiuto). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che opera nei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate e che presenta una domanda di aiuto oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento, è soggetta ad una sanzione pari alla riduzione dell'1 per cento dell'importo dell'aiuto riconosciuto, per ogni giorno di ritardo nella presentazione della domanda.
Art. 24-quinquies (Sanzioni per infrazione della determinazione del valore della produzione commercializzata per il settore olivicolo). - 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore olivicolo che, ai fini del conseguimento del pertinente aiuto, dichiara un valore della produzione commercializzata di cui agli articoli 30, 31 e 32 del regolamento delegato (UE) 2022/126, diverso da quella accertato, è soggetta alle seguenti sanzioni:
a) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è minore del 5 per cento, il valore preso a riferimento ai fini del conseguimento dell'aiuto è ridotto in misura corrispondente;
b) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è superiore al 5 per cento ma inferiore al 20 per cento, il valore preso a riferimento ai fini del conseguimento dell'aiuto è ridotto nella medesima misura, con una ulteriore riduzione del 5 per cento;
c) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è superiore o uguale al 20 per cento, il riconoscimento è revocato per l'anno di competenza.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'Organismo pagatore compensa l'importo residuo dell'aiuto da erogare con l'importo indebitamente percepito e, per l'eventuale eccedenza, procede all'escussione della polizza fideiussoria. Nel caso di cui alla lettera c), l'Organismo pagatore escute la polizza fideiussoria al fine di ottenere la restituzione integrale di quanto erogato.».
Inserimento dei Capi VII-bis e VII-ter al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, dopo il Capo VII sono inseriti i seguenti:
«Capo VII-bis - Sanzioni per la violazione delle disposizioni del settore vitivinicolo
Art. 24-sexies (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti). - 1. I beneficiari dell'aiuto previsto per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, che non realizzano sull'intera superficie l'intervento oggetto della domanda di aiuto, sono soggetti alle seguenti sanzioni:
a) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda approvata è di minima entità e comunque non superiore al 20 per cento, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
b) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda di aiuto supera il 20 per cento ma è uguale o inferiore al 50 per cento, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
c) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda è superiore al 50 per cento, l'aiuto è negato e, se già concesso, è integralmente restituito.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale, ai beneficiari che dimostrano di aver raggiunto l'obiettivo generale dell'operazione è riconosciuto un aiuto pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata, salvo il recupero di quanto ricevuto a titolo di anticipo per la parte non attuata.
3. I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 che hanno ricevuto l'anticipo previsto dall'articolo 49 del regolamento (UE) 2016/1149 sono esclusi per tre anni dall'accesso ai contributi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e si procede all'incameramento della fideiussione nelle seguenti ipotesi:
a) se realizzano l'intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata in misura superiore al 50 per cento;
b) se rinunciano all'intervento o sono soggetti a revoca dell'aiuto concesso;
c) se presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito;
d) se non presentano la domanda di pagamento del saldo finale.
4. I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 che non hanno ricevuto l'anticipo del contributo sono esclusi per un anno dall'accesso all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle seguenti ipotesi:
a) presentazione delle domande di pagamento del saldo oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito;
b) mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo;
c) presentazione della rinuncia al contributo concesso, successivamente al trentesimo giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo.
Art. 24-septies (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di vendemmia verde). - 1. I beneficiari dell'aiuto previsto per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano l'intervento sull'intera superficie oggetto della domanda sono soggetti alle seguenti sanzioni:
a) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è di minima entità e comunque non supera il 20 per cento, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
b) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda di aiuto è superiore al 20 per cento ma è uguale o inferiore al 50 per cento, l'aiuto è erogato sulla base della superficie realizzata e ridotto del doppio della differenza;
c) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda supera il 50 per cento, l'aiuto è negato e, se già concesso, è restituito. In tale ipotesi il beneficiario è escluso dall'intervento per i successivi tre anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Art. 24-octies (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali). - 1. I beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non utilizzano un anticipo ricevuto sono soggetti alle seguenti sanzioni:
a) un anno di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso è superiore al 10 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento dell'anticipo erogato;
b) due anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso è superiore al 30 per cento ma inferiore al 50 per cento dell'anticipo erogato;
c) tre anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso è superiore o uguale al 50 per cento dell'anticipo erogato.
2. In caso di mancato utilizzo dell'anticipo versato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento (UE) 2022/128.
3. I beneficiari del contributo che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti o che rinunciano al contributo dopo aver percepito l'anticipo sono soggetti alla sanzione dell'esclusione dall'aiuto per tre anni.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, nel settore vitivinicolo, i beneficiari del contributo che presentano la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato, sono soggetti ad una sanzione pari all'1 per cento del contributo riconosciuto per ogni giorno di ritardo. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto non possono essere accolte e sono respinte.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1-bis, qualora, all'esito dei controlli, risulta che l'importo del contributo versato è superiore all'importo dovuto, si procede al recupero dell'aiuto indebitamente versato.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, non si applica alcuna sanzione:
a) in caso di approvazione di modifiche al progetto iniziale o qualora l'anticipo non sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia nei trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo;
b) se l'importo non speso è inferiore al 10 per cento dell'anticipo erogato.
Art. 24-novies (Sanzione a carico del distillatore dei sottoprodotti della vinificazione). - 1. Il distillatore che viola gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2021/2115, in materia di distillazione dei sottoprodotti, è soggetto alla revoca del provvedimento di riconoscimento ed al diniego di accesso agli aiuti comunitari previsti per l'anno successivo all'accertamento della violazione.
Art. 24-decies (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi). - 1. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili, a seguito dei controlli effettuati dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), risultano inferiori al 50 per cento del valore del progetto approvato perdono il diritto all'aiuto e non possono presentare o partecipare a domande di contributo per tale misura per i due esercizi finanziari comunitari successivi.
2. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 50 per cento e inferiori al 75 per cento del valore del progetto approvato, sono soggetti alla sanzione pari all'importo del contributo ritenuto non ammissibile e non possono presentare o partecipare a domande di contributo per tale misura per l'esercizio finanziario comunitario successivo.
3. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 75 per cento e inferiori al 90 per cento del valore del progetto approvato, sono soggetti alla sanzione pecuniaria pari al valore delle spese non rendicontate escludendo quelle in economia, e non ritenute ammissibili.
Capo VII-ter - Sanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell'apicoltura
Art. 24-undecies (Inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti previsti al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del regolamento (UE) 2021/2115). - 1. I beneficiari dei finanziamenti per l'acquisto dei beni, previsti dall'articolo 55, comma 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, il cui uso e utilità economica non si esauriscono entro un anno, quando non rispettano il periodo minimo di mantenimento di tali beni in azienda, sono soggetti al recupero degli aiuti.
2. La medesima sanzione si applica in caso di violazione dei vincoli territoriali di mantenimento del materiale biologico finanziato, di cui all'articolo 55, comma 1, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) 2021/2115, nonchè in caso di violazione delle regole stabilite dalla legislazione nazionale sull'identificazione del predetto materiale biologico.
3. Nel caso in cui le condotte di cui ai commi 1 e 2 siano realizzate intenzionalmente o con colpa grave, i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, sono soggetti ad una ulteriore sanzione pari all'importo percepito.».
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la cifra «12», le parole: «, comma 2» sono soppresse;
2) dopo la cifra «15», le parole «, comma 2» sono soppresse;
3) sono inserite, in fine, le seguenti «, 21 e 23»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono disciplinate le modalità di esecuzione dei controlli finalizzati all'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 22 e 24.»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fatta salva l'applicazione delle riduzioni previste dai Capi VII. VII-bis e VII-ter, le riduzioni dei pagamenti previste nel presente decreto si applicano nell'ordine seguente:
a) le riduzioni previste ai Capi III, V e VI;
b) all'importo risultante dall'applicazione della lettera a), si applicano le riduzioni previste al Capo IV;
c) all'importo risultante dall'applicazione della lettera b), si applicano le riduzioni previste al Capo II.»;
d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Quando a seguito di comunicazione del Fondo mutualistico nazionale AgriCat agli organismi pagatori, effettuata mediante iscrizione nel registro debitori nazionale da parte di Agea, risulta che l'impresa agricola beneficiaria degli aiuti ha indebitamente percepito importi a titolo di indennizzo a seguito di una denuncia di sinistro per eventi catastrofali, l'Organismo pagatore compensa l'importo dell'aiuto da erogare con gli importi indebitamente percepiti.».
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 novembre 2023
MATTARELLA
MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri
FITTO, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
NORDIO, Ministro della giustizia
LOLLOBRIGIDA, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: NORDIO