
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2155 DELLA COMMISSIONE, 17 ottobre 2023
G.U.U.E. 18 ottobre 2023, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione per le informazioni relative al FEAGA in forma elettronica.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 21 ottobre 2023
Applicabile dal: 21 ottobre 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l'articolo 92,
considerando quanto segue:
1) Gli obblighi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. E' tuttavia importante razionalizzare tali obblighi per far sì che soddisfino l'obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi.
2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda, tra l'altro, il controllo delle operazioni.
3) L'articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce norme relative alle modalità di presentazione del piano di controllo e della relazione di controllo di cui allo stesso articolo. Tale obbligo dovrebbe essere pertanto semplificato mediante un sistema informatico in linea con la comunicazione della Commissione «Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030» (3).
4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.
5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 435 del 6.12.2021.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030» [COM(2023) 168 final].
All'articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le informazioni da presentare a norma del presente articolo sono comunicate in forma elettronica mediante un sistema informatico.».
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN