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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2155 DELLA COMMISSIONE, 17 ottobre 2023

G.U.U.E. 18 ottobre 2023, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione per le informazioni relative al FEAGA in forma elettronica.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 21 ottobre 2023

Applicabile dal: 21 ottobre 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l'articolo 92,

considerando quanto segue:

1) Gli obblighi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. E' tuttavia importante razionalizzare tali obblighi per far sì che soddisfino l'obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi.

2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda, tra l'altro, il controllo delle operazioni.

3) L'articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce norme relative alle modalità di presentazione del piano di controllo e della relazione di controllo di cui allo stesso articolo. Tale obbligo dovrebbe essere pertanto semplificato mediante un sistema informatico in linea con la comunicazione della Commissione «Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030» (3).

4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.

5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 435 del 6.12.2021.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022).

(3)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030» [COM(2023) 168 final].

Art. 1

All'articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le informazioni da presentare a norma del presente articolo sono comunicate in forma elettronica mediante un sistema informatico.».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN