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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2157 DELLA COMMISSIONE, 17 ottobre 2023

G.U.U.E. 18 ottobre 2023, Serie L

Regolamento che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 per quanto riguarda la descrizione della struttura dei codici di bilancio nonché il tipo e il formato delle informazioni da comunicare ai fini del monitoraggio e della valutazione dei piani strategici della PAC.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 25 ottobre 2023

Applicabile dal: 25 ottobre 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l'articolo 133 e l'articolo 134, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) Il numero di cifre attribuito al codice bilancio all'allegato IV, punto 2, lettera a), punto iv), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione (2) si è rivelato insufficiente per rispondere alle esigenze degli Stati membri circa il numero di importi unitari per gli interventi della PAC. A fini di chiarezza e coerenza, dovrebbe pertanto essere eliminato il riferimento al numero di cifre nella descrizione del codice di bilancio da comunicare e dovrebbe essere modificato di conseguenza il punto 2, lettera a), punto iv), di detto allegato.

2) L'allegato V, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 disciplina la comunicazione annuale delle informazioni di mercato per gli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115. Per consentire di valutare il tasso di organizzazione nel settore dei prodotti ortofrutticoli, nel settore del luppolo e nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, e quindi di valutare meglio la copertura della politica agricola comune, è opportuno raccogliere dati sulla superficie complessiva destinata alla produzione di ortofrutticoli, alla produzione di luppolo e alla produzione di olio di oliva e di olive da tavola dai produttori riuniti in organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori. Per assicurare la raccolta di tali dati è opportuno modificare il «Modulo A.7.» di cui al punto 7 di detto allegato.

3) Per assicurare la raccolta di dati sul bilancio dei gruppi operativi transfrontalieri/transnazionali e sulla dotazione complessiva dei gruppi operativi diversi da quelli che fruiscono del sostegno del FEASR, gli Stati membri dovrebbero fornire dati supplementari sui finanziamenti non nazionali integrativi o contributi privati. E' pertanto opportuno modificare l'allegato VI, punto 1, lettera n), punto iv), e lettera p), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475.

4) L'articolo 2, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 impone agli Stati membri di svolgere se del caso, nell'ambito della valutazione dei piani strategici della PAC, la valutazione di specifici interventi o argomenti dei piani strategici della PAC. L'allegato II, punto 4, lettera b), di detto regolamento di esecuzione contiene un riferimento errato all'articolo 2, lettera e), dello stesso regolamento di esecuzione, quando dovrebbe rimandare alla lettera d) di detto articolo. A fini di chiarezza e coerenza, è opportuno rettificare di conseguenza il punto 4, lettera b), di detto allegato.

5) E' inoltre necessario rettificare alcuni errori materiali nelle disposizioni relative alle diciture delle variabili di cui agli allegati II, IV e VI del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475.

6) E' pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475.

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 435 del 6.12.2021.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione, del 6 settembre 2022, recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione (GU L 232 del 7.9.2022).

Art. 1

Disposizioni modificative

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 è così modificato:

1) all'allegato IV, punto 2, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv) M040: codice di bilancio

Questo campo contiene il codice di bilancio, che comprende la nomenclatura di bilancio, il tipo di intervento, il settore e il sottosettore, l'indicatore di output, l'intervento, l'importo unitario, la riduzione del tasso di pagamento o di partecipazione e l'anno civile;»;

2) all'allegato V, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. Modulo A.7.

Questo modulo riguarda i settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, nonché gli altri settori di cui all'articolo 42, lettere a) e da d) a f), del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali gli Stati membri comunicano ogni anno le seguenti informazioni di mercato per l'anno civile precedente:

a) superficie complessiva (in ettari) destinata alla produzione ortofrutticola da organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori (esclusi i funghi);

b) superficie complessiva (in ettari) destinata alla produzione di luppolo da organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori;

c) superficie complessiva (in ettari) destinata alla produzione di olio di oliva e di olive da tavola da organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori;

d) per gli altri settori:

- per i settori delle colture di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e) e lettere h), k) e m), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i settori comprendenti i prodotti elencati nell'allegato VI del regolamento (UE) 2021/2115, la superficie complessiva (in ettari) interessata e/o il volume (in tonnellate) prodotto da organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori;

- per i settori zootecnici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da o) a t) e lettera w), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i settori comprendenti i prodotti elencati nell'allegato VI del regolamento (UE) 2021/2115, il numero totale di animali e/o il volume (in tonnellate) prodotto da organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori.»;

3) all'allegato VI, il punto 1 è così modificato:

a) alla lettera n), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv) bilancio per ciascuno Stato membro/ciascuna regione che fa parte del progetto, in termini di spesa pubblica, sommando tutti i contributi (FEASR, cofinanziamento nazionale, finanziamento nazionale integrativo e altri finanziamenti se del caso)»;

b) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) dotazione complessiva: contributi totali al progetto (FEASR, cofinanziamento nazionale, finanziamento nazionale integrativo e altri finanziamenti se del caso);».

Art. 2

Disposizioni rettificative

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 è così rettificato:

1) all'allegato II, punto 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) se del caso, le valutazioni di specifici temi di cui all'articolo 2, lettera d);»;

2) l'allegato IV è così rettificato:

a) al punto 2, lettera b), punto i), la voce «M050: importo totale pagato (fondi UE)» è sostituita dalla seguente: 

«M050: importo totale dei fondi UE»;

b) (non riguarda la versione italiana);

3) all'allegato VI, punto 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) stato del progetto: in corso, portato a termine, annullato;».

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN