
DECISIONE DI ESECUZIONE (EU) 2023/2199 DELLA COMMISSIONE, 17 ottobre 2023
G.U.U.E. 19 ottobre 2023, Serie L
Decisione che concede deroghe a determinati Stati membri per quanto riguarda la trasmissione di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia. [notificata con il numero C(2023) 6856] (I testi in lingua spagnola, tedesca, greca, francese, neerlandese, rumena, slovacca, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Otto Stati membri hanno chiesto che siano loro concesse deroghe alla trasmissione di determinate statistiche nazionali per sviluppare nuove metodologie, nuove rilevazioni di dati e nuovi sistemi informatici, avere accesso a nuove fonti di dati e ampliare le strutture di dati tra le autorità federali e regionali o tra le amministrazioni centrali, autonome e locali.
2) Il Regno del Belgio deve adeguare i propri sistemi amministrativi e statistici federali e nazionali, il che richiederà tre anni per due sottodomini statistici.
3) La Repubblica federale di Germania deve avere accesso a nuove fonti di dati e sviluppare nuovi modelli statistici, il che richiederà tre anni per due sottodomini statistici.
4) La Repubblica ellenica deve sviluppare nuove rilevazioni di dati e nuovi sistemi informatici, il che richiederà da due a tre anni per cinque sottodomini statistici.
5) Il Regno di Spagna deve ampliare le strutture esistenti per lo scambio di dati tra le amministrazioni centrali, autonome e locali, nonché sviluppare nuove fonti di dati e nuovi modelli statistici, il che richiederà da uno a tre anni per tre sottodomini statistici.
6) La Repubblica di Cipro deve avere accesso a nuove fonti di dati e sviluppare nuovi sistemi informatici, il che richiederà da uno a tre anni per tre sottodomini statistici.
7) La Romania deve sviluppare nuove metodologie, nuove indagini statistiche e nuovi sistemi informatici, il che richiederà da due a tre anni per nove sottodomini statistici.
8) La Repubblica slovacca deve sviluppare nuove metodologie e nuove indagini statistiche, il che richiederà da uno a tre anni per tre sottodomini statistici.
9) La Repubblica di Finlandia deve avere accesso a nuove fonti di dati e adottare nuove metodologie, il che richiederà da uno a due anni per quattro sottodomini statistici.
10) La Commissione (Eurostat) ha analizzato la giustificazione fornita da tali Stati membri per ciascuna delle loro richieste di deroga e ha concluso che dette deroghe dovrebbero essere concesse in quanto la raccolta di tali statistiche allo stato attuale e senza le azioni preparatorie proposte comporterebbe un onere eccessivo per i rispondenti in detti Stati membri.
11) Gli obblighi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. E' tuttavia importante razionalizzare tali obblighi per far sì che soddisfino l'obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi.
12) Le deroghe di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 304 del 14.11.2008.
Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009).
Le deroghe al regolamento (CE) n. 1099/2008 di cui all'allegato della presente decisione sono concesse agli Stati membri ivi indicati.
Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica di Cipro, la Romania, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2023
Per la Commissione
PAOLO GENTILONI
Membro della Commissione