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DECISIONE DI ESECUZIONE (EU) 2023/2199 DELLA COMMISSIONE, 17 ottobre 2023

G.U.U.E. 19 ottobre 2023, Serie L

Decisione che concede deroghe a determinati Stati membri per quanto riguarda la trasmissione di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia. [notificata con il numero C(2023) 6856] (I testi in lingua spagnola, tedesca, greca, francese, neerlandese, rumena, slovacca, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 17 ottobre 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) Otto Stati membri hanno chiesto che siano loro concesse deroghe alla trasmissione di determinate statistiche nazionali per sviluppare nuove metodologie, nuove rilevazioni di dati e nuovi sistemi informatici, avere accesso a nuove fonti di dati e ampliare le strutture di dati tra le autorità federali e regionali o tra le amministrazioni centrali, autonome e locali.

2) Il Regno del Belgio deve adeguare i propri sistemi amministrativi e statistici federali e nazionali, il che richiederà tre anni per due sottodomini statistici.

3) La Repubblica federale di Germania deve avere accesso a nuove fonti di dati e sviluppare nuovi modelli statistici, il che richiederà tre anni per due sottodomini statistici.

4) La Repubblica ellenica deve sviluppare nuove rilevazioni di dati e nuovi sistemi informatici, il che richiederà da due a tre anni per cinque sottodomini statistici.

5) Il Regno di Spagna deve ampliare le strutture esistenti per lo scambio di dati tra le amministrazioni centrali, autonome e locali, nonché sviluppare nuove fonti di dati e nuovi modelli statistici, il che richiederà da uno a tre anni per tre sottodomini statistici.

6) La Repubblica di Cipro deve avere accesso a nuove fonti di dati e sviluppare nuovi sistemi informatici, il che richiederà da uno a tre anni per tre sottodomini statistici.

7) La Romania deve sviluppare nuove metodologie, nuove indagini statistiche e nuovi sistemi informatici, il che richiederà da due a tre anni per nove sottodomini statistici.

8) La Repubblica slovacca deve sviluppare nuove metodologie e nuove indagini statistiche, il che richiederà da uno a tre anni per tre sottodomini statistici.

9) La Repubblica di Finlandia deve avere accesso a nuove fonti di dati e adottare nuove metodologie, il che richiederà da uno a due anni per quattro sottodomini statistici.

10) La Commissione (Eurostat) ha analizzato la giustificazione fornita da tali Stati membri per ciascuna delle loro richieste di deroga e ha concluso che dette deroghe dovrebbero essere concesse in quanto la raccolta di tali statistiche allo stato attuale e senza le azioni preparatorie proposte comporterebbe un onere eccessivo per i rispondenti in detti Stati membri.

11) Gli obblighi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. E' tuttavia importante razionalizzare tali obblighi per far sì che soddisfino l'obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi.

12) Le deroghe di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 304 del 14.11.2008.

(2)

Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009).

Art. 1

Le deroghe al regolamento (CE) n. 1099/2008 di cui all'allegato della presente decisione sono concesse agli Stati membri ivi indicati.

Art. 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica di Cipro, la Romania, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2023

Per la Commissione

PAOLO GENTILONI

Membro della Commissione