
DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2023, n. 205
G.U.R.I. 23 dicembre 2023, n. 299
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021» e, in particolare, l'articolo 18;
Visto il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante «Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;
Acquisito, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 21 settembre 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo reca le disposizioni volte all'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, nonchè, in attuazione dell'articolo 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127, le disposizioni sul divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus, provenienti da linee di allevamento per la produzione di uova non destinate alla cova.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009, nonchè le seguenti:
a) situazione di emergenza: interruzione imprevista del funzionamento dei macchinari utilizzati per determinare il sesso dell'embrione;
b) macerazione: metodo utilizzato per la eliminazione dei pulcini maschi previsto all'allegato I, Capo 1, Tabella 1, numero 4, al regolamento (CE) n. 1099/2009;
c) incubatoio: lo stabilimento di cui all'articolo 4, punto 47), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
Divieto di abbattimento selettivo di pulcini
1. A decorrere dal 31 dicembre 2026, è vietato l'abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus, provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica:
a) con riferimento ai pulcini per i quali non sia stato possibile rilevare in tempo utile il sesso;
b) in caso di identificazioni erronee del sesso legate alla sensibilità e alla percentuale di affidabilità della tecnologia impiegata («errori di sessaggio»);
c) quando ricorre una situazione di emergenza, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a);
d) nei casi in cui, nel piano di azione adottato dall'autorità competente responsabile ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1099/2009, è contemplato lo spopolamento;
e) quando l'abbattimento dei pulcini si rende necessario in osservanza della disciplina afferente alle malattie animali ovvero, in casi particolari, per motivi connessi alla protezione degli animali o della salute e sicurezza delle persone;
f) quando all'abbattimento si procede nel corso di esperimenti scientifici svolti sotto il controllo delle Autorità competenti, come individuate dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.
3. In ogni caso, a decorrere dal 31 dicembre 2026, l'abbattimento dei pulcini maschi è effettuato esclusivamente mediante metodi, alternativi alla macerazione, previsti dall'allegato I al regolamento (CE) n. 1099/2009.
4. L'applicazione dei metodi alternativi alla macerazione di cui al comma 3 avviene sotto la vigilanza e il controllo del medico veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale, di seguito denominata «ASL», competente per territorio.
Tecnologie per il sessaggio
1. Gli incubatoi, al fine di osservare le disposizioni di cui all'articolo 3, sono dotati di strumenti che consentono di determinare il sesso dell'embrione quanto prima possibile e, comunque, non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione.
Misure per implementare le tecnologie per il sessaggio
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite:
a) linee guida per promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, secondo le più avanzate tecnologie, il prima possibile e comunque non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione;
b) linee guida per sostenere il sessaggio in ovo, attraverso la promozione del miglioramento tecnologico e il monitoraggio dei risultati, con particolare riguardo ai tempi di rilevazione del sesso dell'embrione e alla percentuale di errore di sessaggio;
c) sentite le associazioni nazionali di categoria, linee guida per favorire l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili più avanzate, volte ad evitare l'abbattimento dei pulcini maschi.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le linee guida per promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoprodotti, attraverso un adeguato sistema di etichettatura («labelling»).
Disposizioni in materia di reinserimento o utilizzo dei pulcini maschi
1. Nei casi indicati all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), i pulcini possono essere:
a) affidati ad enti e associazioni, non aventi scopo di lucro, ivi compresi quelli aventi ad oggetto la protezione degli animali, i cui requisiti sono individuati, con provvedimento del Ministero della salute da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) utilizzati per l'alimentazione animale.
Vigilanza sugli incubatoi e accertamento degli illeciti
1. Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le ASL, nell'ambito delle rispettive competenze, costituiscono le autorità competenti designate:
a) ad effettuare il controllo e la vigilanza sugli incubatoi, anche attraverso ispezioni volte alla verifica della osservanza delle disposizioni del presente decreto;
b) all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. E' fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti commessi in connessione obiettiva con un reato.
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 dicembre 2023
MATTARELLA
MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri
FITTO, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
SCHILLACI, Ministro della salute
LOLLOBRIGIDA, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
NORDIO, Ministro della giustizia
TAJANI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
PICHETTI FRATIN, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
CALDEROLI, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
GIORGETTI, Ministro dell'economia e delle finanze
URSO, Ministro delle imprese e del made in Italy
Visto, il Guardasigilli: NORDIO