
DELIBERA CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2023
G.U.R.I. 30 dicembre 2023, n. 303
Autorizzazione all'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, recante: «Disposizioni in merito alla fase transitoria, della durata di tre anni, dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 99 - PNRR-M4C1, Riforma 1.2 "Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)"».
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 28 dicembre 2023
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 17, comma 3 laddove prevede che «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali» ed in particolare l'art. 3, comma 3 dello stesso, laddove prevede che «Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato - regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata»;
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99 - «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare, l'art. 10, commi 2 e 3, e gli articoli 11, 12, 13 e 14, comma 6;
Visto il regolamento UE n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm») e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visto il regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;
Vista, in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next generation EU;
Considerato che detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»;
Vista la milestone europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;
Visto l'accordo ref. Ares (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Vista la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 - «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e, in particolare, l'art. 28, commi 1 e 4;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «Academy», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS Academy presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative» e, in particolare, l'art. 24, comma 6-bis;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri 14 Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 87, recante «Disposizioni in merito alla costituzione e al funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy, nonchè definizione dei criteri e modalità di partecipazione dei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 88, recante «Disposizioni in merito ai criteri e alle modalità per la costituzione e i compensi delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy); alle indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, nonchè ai modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89, recante la definizione dello schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, recante «definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonchè dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203, recante «Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 novembre 2023, n. 217, recante «Definizione dei criteri per autorizzare un ITS Academy ad operare in una o più aree tecnologiche in deroga alle condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 5, della legge n. 99/2022»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 novembre 2023, n. 228, recante «Norme di attuazione dell'art. 13, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS Academy di quinto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento», in corso di registrazione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 novembre 2023, n. 229, recante «Norme di attuazione dell'art. 13, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n 99, concernente il nuovo Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore», in corso di registrazione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 5 dicembre 2023, n. 235, recante «Norme di attuazione dell'art. 13, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS Academy di sesto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento», in corso di registrazione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 dicembre 2023, n. 236, recante «Disposizioni in merito alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'art. 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99», in corso di registrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo degli articoli 5, comma 1, lettera b), e 8, comma 2, lettera d), della legge 15 luglio 2022, n. 99;
Visto il parere del Consiglio Superiore della pubblica istruzione nella seduta plenaria n. 116 del 4 dicembre 2023;
Tenuto conto dell'avviso tecnico favorevole alla conclusione dell'intesa espresso dalle regioni all'esito dell'incontro tecnico tenutosi in data 6 dicembre 2023 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2023, ha espresso la mancata intesa «sullo schema di decreto in esame, per il voto contrario della Regione Campania»;
Preso atto che, nella medesima seduta del 20 dicembre 2023, «le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano [...] hanno rappresentato che il Governo, considerata l'urgenza, può comunque procedere senza attendere il decorso del termine previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997» e che «la richiesta di non attendere il decorso del termine è stata condivisa all'unanimità dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano»;
Vista la nota prot. n. 146924 del 22 dicembre 2023, con la quale il Ministero dell'istruzione e del merito ha chiesto, per le motivazioni sopra espresse, di procedere all'adozione del predetto decreto, trasmettendo la relativa documentazione;
Considerata l'urgenza dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessa alla scadenza della milestone PNRR di dicembre 2023 e la necessità di effettuare una ricognizione delle disposizioni transitorie già presenti nei decreti attuativi della legge n. 99 del 2022;
Ritenuto di superare la mancata intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito recante «Disposizioni in merito alla fase transitoria, della durata di tre anni, dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022 n. 99 del 2022», espressa nella seduta del 20 dicembre 2023 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per il voto contrario della Regione Campania;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito;
Delibera:
Articolo Unico
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di autorizzare l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito recante «Disposizioni in merito alla fase transitoria, della durata di tre anni, dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022 n. 99 del 2022 - PNRR-M4C1, Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)», secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.
La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
TAJANI
Il Ministro dell'istruzione e del merito
VALDITARA
ALLEGATO
Disposizioni in merito alla fase transitoria della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 99
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99 - «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare, l'art. 14, commi 3, 4 e 6;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'art. 6;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile»;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 - «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e, in particolare, l'art. 28, commi 1 e 4;
Visto il regolamento UE 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;
Visto il regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;
Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Considerato che detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»;
Vista la milestone europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;
Visto l'accordo Ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Vista la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «Academy», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS Academy presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri 14 Istituti Tecnologici Superiori «ITS Academy» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 87, recante «Disposizioni in merito alla costituzione e al funzionamento del Comitato Nazionale ITS Academy, nonchè definizione dei criteri e modalità di partecipazione dei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 88, recante «Disposizioni in merito ai criteri e alle modalità per la costituzione e i compensi delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy); alle indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, nonchè ai modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5, comma 2 della legge 15 luglio 2022, n. 99;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89, recante la definizione dello schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti Tecnologici Superiori «ITS Academy» nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, concernente la definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, nonchè dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203, recante «Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 novembre 2023, n. 217, recante «Definizione dei criteri per autorizzare un ITS Academy ad operare in una o più aree tecnologiche in deroga alle condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 5, della legge n. 99/2022»,
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 novembre 2023, n. 229, recante «Norme di attuazione dell'art. 13, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99, concernente il nuovo Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore», in corso di registrazione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 novembre 2023, n. 228, recante «Norme di attuazione dell'art. 13, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS Academy di quinto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento», in corso di registrazione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 5 dicembre 2023, n. 235, recante «Norme di attuazione dell'art. 13, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS Academy di sesto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento», in corso di registrazione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 dicembre 2023, n. 236, recante «Disposizioni in merito alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'art. 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99», in corso di registrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo degli articoli 5, comma 1, lettera b), e 8, comma 2, lettera d), della legge n. 99/2022;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta plenaria n. 116 del 4 dicembre 2023;
Sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del made in Italy;
Considerata la mancata intesa all'esito dell'incontro politico in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 dicembre 2023 (Repertorio Atti n. 308/CSR), per il voto contrario della Regione Campania e, dunque, per la mancata unanimità, necessaria ai fini del raggiungimento dell'intesa;
Considerato che nel citato Atto rep. n. 308/CSR del 20 dicembre 2023, concernente la mancata intesa di cui sopra, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno rappresentato che il Governo, considerata l'urgenza, può comunque procedere senza attendere il decorso del termine previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerato che nel citato Atto rep. n. 308/CSR del 20 dicembre 2023, concernente la mancata intesa, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno inoltre sottolineato che la suindicata richiesta di non attendere il decorso del termine di cui sopra è stata condivisa all'unanimità dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
Considerata la necessità di effettuare una ricognizione delle disposizioni transitorie già presenti nei decreti attuativi della legge n. 99/2022 e di dare ulteriori indicazioni in merito alla fase transitoria della durata di tre anni dall'entrata in vigore della medesima legge;
Decreta:
Oggetto e finalità
1. Ai sensi dell'art. 14, commi 3, 4 e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, a garanzia del corretto e regolare funzionamento del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e al fine di orientare e agevolare una corretta e regolare transizione e attuazione delle modifiche apportate in sede di normazione primaria e secondaria, il presente decreto disciplina la fase transitoria della durata di tre anni a decorrere dal 27 luglio 2022, data di entrata in vigore della sopracitata legge n. 99/2022.
2. Ai sensi di quanto previsto nel comma 1, e nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui alla legge n. 99/2022, il presente decreto prevede:
a) le disposizioni transitorie già previste da altri decreti attuativi della legge n. 99/2022;
b) le disposizioni transitorie di cui all'art. 14, comma 4, della legge n. 99/2022.
Entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi della legge n. 99/2022
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per l'entrata in vigore dei decreti ministeriali emanati e da emanare in attuazione della legge n. 99/2022, fatte salve eventuali, differenti, specifiche previsioni ivi contenute, la fase di integrazione dell'efficacia si ritiene compiuta con la relativa pubblicazione integrale sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.
Capo II
Disposizioni transitorie previste da altri decreti attuativi della legge n. 99/2022
Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 88
1. Ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5, comma 2, della legge n. 99/2022, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 88, definisce:
a) i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99/2022;
b) i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni di cui alla lettera a);
c) le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei medesimi percorsi formativi;
d) i modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, con riferimento alle figure professionali definite a livello nazionale dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203, allo scopo di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del sopracitato decreto n. 88/2023, le relative disposizioni trovano applicazione per le prove di verifica finale dei percorsi formativi di quinto e sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) attivati a partire dall'anno formativo 2023/2024.
3. Nell'ambito del sopracitato decreto n. 88/2023, le disposizioni di cui all'art. 4, commi 9-10-11 e 12, concernenti, rispettivamente, il rilascio, da parte delle Fondazioni ITS Academy, su richiesta degli allievi, delle certificazione delle competenze complessive acquisite all'esito dei percorsi anche in caso di mancato completamento del percorso formativo o di mancato superamento delle prove di verifica finale, nonchè la validazione o certificazione da parte delle medesime Fondazioni delle competenze acquisite dagli allievi durante i tirocini formativi e l'attività lavorativa svolti al di fuori dei percorsi formativi, trovano applicazione già a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, coincidente con la data del 20 giugno 2023, e, pertanto, anche con riferimento ai percorsi formativi in corso di svolgimento.
4. Le disposizioni di cui all'art. 6 del sopracitato decreto n. 88/2023, concernenti i modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e di diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate nonchè il modello EUROPASS diploma supplement, di cui agli allegati 1, 2 e 3, del medesimo decreto, trovano applicazione a partire dall'entrata in vigore del decreto.
Pertanto, i nuovi modelli di diploma e di EUROPASS di cui al precedente periodo sono rilasciati per tutti i titoli conseguiti all'esito delle prove di verifica terminate a decorrere dal 20 giugno 2023.
Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 99/2022, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89, e il relativo allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, definiscono lo schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy. La conformità dello statuto di ciascuna Fondazione al suddetto schema costituisce standard minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS Academy, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della legge n. 99/2022.
2. Le disposizioni del sopracitato decreto n. 89/2023 e del relativo allegato trovano immediata applicazione a partire dalla sua entrata in vigore, ovvero il 10 luglio 2023.
3. Tutte le Fondazioni ITS Academy costituitesi dopo la data del 10 luglio 2023 rispettano quanto previsto nel sopracitato decreto n. 89/2023.
4. Al fine di garantire il corretto e regolare funzionamento delle Fondazioni ITS Academy già esistenti alla data di entrata in vigore del sopracitato decreto n. 89/2023, l'art. 3, comma 4, prevede che esse, entro dodici mesi dalla sua efficacia, ovvero entro il 10 luglio 2024, adeguano lo statuto rispetto a quanto previsto dal decreto e dal relativo allegato, concernente lo schema di statuto.
Fino alla data di entrata in carica dei nuovi organi nominati in conformità allo statuto adeguato nei termini sopra riportati, le Fondazioni, previa determinazione della Giunta esecutiva, possono prorogare la durata degli organi previgenti.
Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191
1. Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 99/2022, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre, n. 191, individua i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonchè i presupposti e le modalità di sospensione e di revoca dell'accreditamento.
2. L'art. 18 del sopracitato decreto n. 191/2023 prevede che le relative disposizioni si applicano a partire dalla sua entrata in vigore, ovvero a decorrere dal 19 ottobre 2023.
3. L'art. 16 del sopracitato decreto n. 191/2023 disciplina la fase transitoria secondo quanto nel seguito riportato:
a) per un periodo pari a tre anni dall'entrata in vigore del decreto, si intendono temporaneamente accreditate le Fondazioni ITS Academy di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e successive modifiche e integrazioni;
b) le Fondazioni ITS Academy non rientranti nel sopracitato art. 14, commi 1 e 2, ai fini dell'accreditamento, rispettano i requisiti e le procedure previste dal decreto;
c) entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, le regioni recepiscono, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, i requisiti e gli standard minimi definiti a livello nazionale, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per l'accreditamento degli ITS Academy costituiti e riconosciuti come Fondazioni di partecipazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che facciano riferimento ad un'area tecnologica tra quelle definite a livello nazionale, e che siano inclusi nella programmazione regionale dell'offerta formativa. Le regioni definiscono altresì le procedure per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;
d) all'esito degli adempimenti di cui alla lettera c), le regioni trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito l'atto di recepimento delle disposizioni del decreto nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione;
e) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), fino all'adozione di una propria disciplina per l'accreditamento degli ITS Academy da parte delle regioni, le Fondazioni costituite e riconosciute secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia presentano domanda di accreditamento alla regione di riferimento e al Ministero dell'istruzione e del merito. Entro sessanta giorni, la regione di riferimento verifica la sussistenza dei requisiti e degli standard minimi di accreditamento di cui al decreto n. 191/2023 e propone al Ministero dell'istruzione e del merito l'accoglimento o il rigetto della richiesta. Il Ministero dell'istruzione e del merito si esprime nei trenta giorni successivi.
Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203
1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione triennale dell'offerta formativa e delle priorità definite nei rispettivi documenti di programmazione economica, il decreto 20 ottobre 2023, n. 203, ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 4, della legge 15 luglio 2022, n. 99, individua, in relazione ai percorsi formativi di ciascun ITS Academy:
a) le aree tecnologiche di riferimento;
b) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale;
c) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, classificati in termini di macro-competenze in esito;
d) i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 99/2022 e fatto salvo il completamento dei percorsi formativi già avviati, l'art. 8 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203/2023, prevede che le relative disposizioni si applicano a partire dall'anno formativo 2024-2025.
3. Nelle more del recepimento, da parte delle regioni, di quanto disposto nel sopracitato decreto n. 203/2023, nei propri piani territoriali, le Fondazioni ITS Academy confluiscono nelle nuove aree tecnologiche e nei rispettivi ambiti di articolazione secondo quanto previsto nella tabella di confluenza contenuta nell'Allegato 3 al medesimo decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Con riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 7 del sopracitato decreto n. 203/2023 prevede che, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla legge n. 99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi, nel rispetto degli standard definiti per le figure professionali hanno la stessa validità nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso art. 7.
Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 novembre 2023, n. 217
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 99/2022, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 novembre 2023, n. 217, definisce i criteri in base ai quali, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia o nella medesima città metropolitana, non siano presenti ITS Academy operanti nella medesima area, nonchè a fare riferimento a più di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS Academy che operano nella medesima area.
2. L'art. 5 del sopracitato decreto n. 217/2023 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022 e dall'art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla sua entrata in vigore, in funzione della stipula di intese che producono effetti dall'anno formativo 2024-2025.
3. In combinato disposto con quanto previsto dal sopracitato art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 191/2023, le Fondazioni ITS Academy di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, che si trovano al di fuori delle condizioni previste in via generale dalla predetta legge per l'operatività su un'area tecnologica a livello provinciale e/o su più aree tecnologiche a livello regionale, sono temporaneamente accreditate a continuare ad operare sulla propria area o sulle aree tecnologiche di riferimento per un periodo pari a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 191/2023, come definita ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 2, comma 1, e 5, comma 2, del presente decreto. Decorso tale termine, a decorrere dall'anno formativo 2026-2027, le Fondazioni di cui al precedente periodo possono essere autorizzate ad operare sulla propria area o su più aree tecnologiche previo raggiungimento dell'intesa, secondo i criteri, le modalità e le procedure disciplinate dallo stesso decreto n. 217/2023.
4. Alla luce di quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo, per tutte le Fondazioni ITS Academy che non rientrano nell'ambito operativo di cui al comma 3 il decreto n. 217/2023 trova immediata applicazione e, pertanto, le intese dovranno essere raggiunte prima dell'inizio dell'anno formativo 2024-2025, in modo da garantirne l'attuazione e l'operatività per le attività formative da lì decorrenti.
5. Le intese hanno carattere permanente e tengono a riferimento le aree tecnologiche definite a livello nazionale dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203/2023.
5. Per l'anno formativo 2023-2024, per i relativi destinatari, si applica comunque l'art. 14, comma 2, della legge n. 99/2022, il quale, così come successivamente modificato e integrato, prevede che le Fondazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), che al 27 luglio 2022 fanno già riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle definite a livello nazionale, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per diciassette mesi dall'entrata in vigore della legge, ovvero sino al 27 dicembre 2023.
Disposizioni intertemporali in merito all'attivazione del Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.
1. I decreti del Ministro dell'istruzione e del merito nn. 229 e 228 del 30 novembre 2023, rispettivamente concernenti il nuovo Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS Academy di quinto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento, e il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 5 dicembre 2023, n. 235, concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS Academy di sesto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento, si applicano per le attività di monitoraggio e valutazione effettuate a decorrere dai percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2024.
2. Per le attività di monitoraggio e valutazione degli anni 2024 e 2025, rispettivamente relative ai percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023, si applicano le disposizioni di cui all'Accordo in Conferenza Unificata 5 agosto 2014, così come modificato e integrato dall'Accordo in Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, comunque tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 99/2022, con particolare riferimento all'art. 11, nonchè dall'art. 10 del presente decreto.
Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo degli articoli 5, comma 1, lettera b), e 8, comma 2, lettera d), della legge n. 99/2022.
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo degli articoli 5, comma 1, lettera b), e 8, comma 2, lettera d), della legge n. 99/2022, definisce:
a) le figure professionali nazionali di riferimento dei nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF degli ITS Academy;
b) le tabelle nazionali di corrispondenza tra le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e i percorsi di laurea e dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) per il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello.
2. In coerenza con quanto previsto all'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203/2023, le disposizioni relative alle figure professionali nazionali di cui al comma 1, lettera a), si applicano a partire dall'anno formativo 2024-2025. In via transitoria, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla legge n. 99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi, nel rispetto degli standard definiti per le figure professionali di cui al precedente periodo, hanno la stessa validità e gli stessi effetti di quelli rilasciati sul resto del territorio nazionale.
3. Le disposizioni relative alle tabelle nazionali di corrispondenza di cui al comma 1, lettera b), si applicano con decorrenza immediata dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo.
Capo III
Disposizioni transitorie sulle deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore e sui criteri per l'incremento graduale dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata ai tirocini formativi.
Deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore
1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 11, comma 7, della legge n. 99/2022, e nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 dicembre 2023, n. 236, in raccordo con l'art. 8, comma 2, del presente decreto, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la ripartizione delle risorse premiali spettanti alle Fondazioni individuate come beneficiarie secondo i criteri e le modalità previste nell'ambito del sopracitato decreto è effettuata utilizzando il ranking prodotto secondo gli Accordi in Conferenza Unificata del 4 agosto 2014 e 17 dicembre 2015, tenendo conto, ai fini dell'assegnazione di una quota fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo delle medesime risorse, del numero di studentesse iscritte e diplomate. Una ulteriore quota delle risorse premiali è assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali di cui all'art. 10, comma 2, lettera f), della legge n. 99/2022, e di forme di coordinamento e collaborazione tra Fondazioni.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, anche in raccordo con quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del presente decreto, la ripartizione delle risorse premiali di cui al comma 1 è effettuata sulla base di quanto previsto nei decreti del Ministro dell'istruzione e del merito nn. 229 e 228 del 30 novembre 2023, e nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 5 dicembre 2023, n. 235.
Criteri per l'incremento graduale dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata ai tirocini formativi
1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5, comma 4, e 14, comma 4, della legge n. 99/2022, ai fini del graduale incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata ai tirocini formativi obbligatori, le Fondazioni ITS Academy utilizzano i seguenti riferimenti:
a) per i percorsi formativi avviati dall'anno formativo 2024-2025, è garantita la quota almeno del 33 per cento del monte orario complessivo;
b) per i percorsi formativi avviati dall'anno formativo 2025-2026, è garantita la quota almeno del 35 per cento del monte orario complessivo.
Clausole di salvaguardia
1. La regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e le province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato da questo decreto, si rinvia a quanto disposto negli altri decreti emanati in attuazione della legge n. 99/2022, nonchè ai decreti e agli atti normativi eventualmente adottati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore
1. In raccordo con quanto previsto all'art. 2, comma 1, del presente decreto, e fatte salve le specifiche disposizioni previste nell'ambito dei singoli decreti ministeriali emanati e da emanare in attuazione della legge n. 99/2022, la fase di integrazione dell'efficacia del presente decreto si ritiene compiuta con la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.
Clausola finanziaria
1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle specifiche disposizioni finanziarie dei decreti attuativi della legge n. 99/2022, all'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro: VALDITARA