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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 10 novembre 2023, n. 624108

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste pubblicato nella G.U.R.I. 29 dicembre 2023, n. 302

FEAMPA 2021/2027 - Decreto Direttoriale recante individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al Decreto Ministeriale n. 70970 del 15 febbraio 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente all'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, recante "Organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017 "Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo del 19 agosto 2016 n. 177;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019, recante "Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97";

VISTO il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, recante "Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

VISTA la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, approvata con DM n. 29419 del 20 gennaio 2023 registrata alla Corte dei Conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 2023, con il quale è stato conferito al dott. Stefano Scalera l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni;

VISTA la direttiva generale del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, approvata con Decreto prot. n. 107781 del 17/02/2023 per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla "Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023" del 20 gennaio 2023, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09/03/2023, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 92 del 16/3/2023 e dalla Corte dei Conti al n. 434 del 13/4/2023, con il quale è stato conferito al Dr. Francesco Saverio Abate l'incarico di Direttore generale della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

VISTA la Direttiva Direttoriale n. 193516 del 05 aprile 2023 recante "Disposizioni per assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione per il 2023 e per assegnare le risorse agli uffici dirigenziali non generali" in corso di registrazione presso gli Organi di controllo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii;

VISTO il decreto ministeriale n. 16741 del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

VISTO il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e n. 1224/2009 del Consiglio, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera j);

VISTO il regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/90 del Consiglio del 28 gennaio 2021 che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero;

VISTA la raccomandazione CGPM /43/2019/5 che istituisce un piano di gestione pluriennale per la pesca demersale sostenibile nel Mare Adriatico GSA 17 e18;

VISTO il decreto direttoriale n. 9045682 del 6 agosto 2020 con il quale è approvato l'elenco provvisorio delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali, mediante l'impiego di attrezzi da traino, nell'ambito giurisdizionale delle GSA 9, 10 e 11;

VISTO il decreto direttoriale n. 9141513 del 17 settembre 2020 con il quale è approvato l'elenco provvisorio delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nel Mar Adriatico (GSA 17 e 18);

VISTO il decreto direttoriale n. 914154 del 17 settembre 2020 con il quale è approvato l'elenco provvisorio delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21);

VISTO il decreto direttoriale n. 9141534 del 17 settembre 2020 con il quale è approvato l'elenco provvisorio delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27);

VISTO il decreto direttoriale n. 9141500 del17 settembre 2020 con il quale è approvato l'elenco provvisorio delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nello Stresso di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16);

VISTO il decreto direttoriale n. 9045689 del 6 agosto 2020 recante "Attuazione dell'art. 6, comma 1 del D.M. n. 13128 del 31.12.2019 - Individuazione delle zone vietate alla pesca professionale esercitata con gli attrezzi "rete a strascico a divergenti", "sfogliara rapido", "reti gemelle a divergenti", "reti da traino pelagiche a coppia", "reti da traino pelagiche a divergenti" e "draghe tirate da natanti (ex traino per molluschi) nelle GSA 9, 10 e 11 ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Reg. (UE) n. 1022/2019";

VISTO il decreto ministeriale n. 70970 del 15 febbraio 2022 recante Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati "reti a strascico a divergenti (OTB)", "reti gemelle a divergenti (OTT)" e/o "sfogliare - rapidi (TBB)" - annualità 2022 e modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2017 recante "Misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e riordino della disciplina nazionale afferente le procedure per l'ottenimento del cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale.";

VISTO il decreto assessoriale n. 6/2022/Gab. del 16 marzo 2022 della Regione Siciliana recante disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca per l'anno 2022;

VISTO il decreto assessoriale n. 26/Gab/2022. del 25 luglio 2022 della Regione Siciliana che integra il decreto assessoriale 6/2022/Gab.

VISTO il decreto n. 2412/DecA/48 del 21 luglio 2021 della Regione Sardegna recante "Arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca delle unità autorizzate all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di attrezzi trainati "reti a strascico a divergenti (OTB)", "reti gemelle a divergenti (OTT)" e/o "sfogliare-rapidi (TBB)". Anno 2022";

VISTA la Relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia nel 2021 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca in ottemperanza art. 22 Reg. (CE) n. 1380/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

VISTO in particolare l'articolo 21 "Arresto temporaneo delle attività di pesca" del regolamento (UE) 2021/1139;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;

VISTO il Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021/2027 CCI 2021IT14MFPR001 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022;

CONSIDERATO che nel citato Programma Operativo sono stati assegnati alla Priorità 1 "Promuovere la pesca sostenibile nonché il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche", obiettivo specifico 1.3 "Promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca in caso di arresto definitivo delle attività di pesca e contribuire a un tenore di vita equo in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca" codice 4, in particolare per la misura di cui all'articolo 21 "arresto temporaneo dell'attività di pesca" del regolamento (UE) n. 2021/1139, complessivamente euro 42.000.000,00;

VISTO il decreto ministeriale n. 667224 del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 205 del 16 febbraio 2023 con il quale è stata designata Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027 la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022 recante ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;

VISTO l'atto di repertorio prot. 7621 del 14/11/2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta;

VISTO l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027" approvato con decreto ministeriale n. 0221703 del 2023;

CONSIDERATO che l'attuazione dell'intervento di cui alla Priorità 1, Obiettivo specifico 1.3, codice 4 di cui all'articolo 21 del regolamento 2021/11369 [N.d.R. recte: regolamento 2021/1139] Arresto temporaneo dell'attività di pesca, ai sensi di quanto previsto nella Tabella 2 del predetto Accordo Multiregionale è di competenza dell'Autorità di gestione;

RITENUTO di dare attuazione all'art. 21 del suddetto regolamento (UE) n. 2021/1139 per l'anno 2022 individuando le risorse ed i criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che hanno effettuato l'arresto temporaneo dell'attività di pesca ai sensi del decreto ministeriale n. 70970 del 15 febbraio 2022, dei decreti 6/2022/Gab del 16 marzo 2022 e 26/Gab/2022 del 25 luglio 2022 della Regione Siciliana e del decreto n. 2412/DecA/48 del 21 luglio 2022 della Regione Sardegna;

CONSIDERATO che ai sensi del citato Programma Operativo l'aiuto in favore delle imprese di pesca, deve essere determinato in funzione della stazza dell'imbarcazione e del numero dei giorni di pesca effettivamente oggetto di arresto temporaneo calcolati nel rispetto dei massimali della tabella ivi previsti;

VISTI i criteri di selezione e di ammissibilità delle operazioni del PO FEAMPA 2021/2027 relativi alla misura cod. 113104 Arresto temporaneo dell'attività di pesca - art. 21 del regolamento (UE) n. 2021/1139 approvati dal Comitato di Sorveglianza tramite procedura di consultazione per iscritto conclusasi in data 10 maggio 2023 con nota n. 243640;

VISTA la Circolare n. 618694 del 01 dicembre 2022 "FEAMPA 2021/2027 - art. 21 Arresto temporaneo obbligatorio anno 2022 - Reg. (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 - Manifestazione di interesse;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 0378943 del 19 luglio 2023 che approva l'Organigramma FEAMPA 2021/2027;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 385093 del 21 luglio 2023 con il quale è approvato il documento "SIGECO-Sistema di gestione e controllo" relativo al Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027 per assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria;

VISTA la Scheda di intervento "Arresto temporaneo dell'attività di pesca" approvata dal Tavolo Istituzionale del FEAMPA 2021/2027 con procedura scritta conclusasi con nota n. 399789 del 28 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1

Aiuto alle imprese

1. Per le imprese di pesca, autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema "strascico" includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare e rapidi, le reti gemelle a divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale n. 70970 del 15 febbraio 2022, ai decreti della Regione Sardegna e Regione Siciliana, rispettato le misure tecniche effettuate alla data del 31 dicembre 2022, è erogato un aiuto con le modalità indicate nel presente decreto;

2. All'onere derivante dall'attuazione della misura di fermo obbligatorio di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza massima di Euro 8.000.000,00, fatta salva l'assegnazione di ulteriori risorse resesi disponibili, si provvede con le specifiche assegnazioni della Priorità 1 "Promuovere la pesca sostenibile nonché il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche", obiettivo specifico 1.3 "Promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca in caso di arresto definitivo delle attività di pesca e contribuire a un tenore di vita equo in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca" codice 4 di cui alla misura dell'articolo 21 "Arresto temporaneo dell'attività di pesca" del regolamento (UE) n. 2021/1139;

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in applicazione dell'art. 21, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura;

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono corrisposti nella misura indicata nella tabella allegata (allegato 1) al presente decreto, e sono calcolati per il numero di giorni lavorativi di fermo effettuati, riferiti ai primi 30 giorni consecutivi di arresto temporaneo obbligatorio, ricadenti nei periodi stabiliti dall'art. 1 del decreto ministeriale n. 70970 del 15 febbraio 2022 in conformità a quanto disposto nella Scheda di intervento "Arresto temporaneo dell'attività di pesca" approvata dal Tavolo Istituzionale del FEAMPA 2021/2027 in data 28 luglio 2023;

5. Non accedono agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che non abbiano rispettato le misure tecniche effettuate alla data del 31 dicembre 2022 e/o che abbiano sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto di cui al presente decreto che pertanto avrà diritto all'aiuto;

6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 63, par. 6, del regolamento (UE) n. 2021/1060 l'impresa di pesca autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema "strascico" includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che attua il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale n. 70970 del 15 febbraio 2022 per la corresponsione dell'aiuto di cui al presente articolo, deve aver presentato, entro e non oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio ovvero delle misure tecniche e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2022, apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato della Circolare n. 618694 del 01 dicembre 2022;

7. L'aiuto previsto dal presente articolo non sarà corrisposto alle imprese che rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 11 del regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 e del relativo regolamento delegato (UE) 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022;

8. Gli eventuali aiuti concessi alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea, disposta con provvedimento regionale ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 70970 del 15 febbraio 2022 gravano in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato.

Art. 2

Modalità di integrazione alla manifestazione di interesse

1. L'Armatore autorizzato all'esercizio della pesca marittima con il sistema strascico, il quale comprende le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale n. 70970 del 15 febbraio 2022 e che ha presentato alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV - Via XX Settembre, 20 00187 Roma per il tramite dell'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione, apposita manifestazione di interesse di cui all'Allegato della Circolare n. 618694 del 01 dicembre 2022 deve trasmettere, entro e non oltre il 08 febbraio 2024, l'integrazione alla manifestazione di interesse redatta sulla base del modello di cui all'allegato 2 del presente decreto. Il portale informatico dedicato alla procedura di inoltro telematico dell'integrazione alla manifestazione di interesse sarà disponibile dalle ore 10:00 del 08.01.2024 fino alle ore 24:00 del 08.02.2024.

2. L'integrazione alla manifestazione di interesse sarà trasmessa alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura esclusivamente accedendo alla piattaforma online che verrà attivata sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dal 08 gennaio 2024 e dovrà contenere:

a) l'indicazione delle coordinate bancarie intestate al beneficiario sulle quali si intende ricevere l'aiuto;

b) copia della comunicazione scritta presentata all'Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art. 8, comma 2 del decreto ministeriale n. 70970 del 15 febbraio 2022).

3. Sono considerate irricevibili le manifestazioni di interesse di cui all'allegato della Circolare n. 618694 del 01 dicembre 2022, se depositate all'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio, ovvero delle misure tecniche e comunque oltre il termine del 31 dicembre 2022.

4. Sono considerate inammissibili le manifestazioni di interesse per le quali l'integrazione di cui al è presente articolo non è trasmessa tramite la piattaforma online di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 3

Requisiti di ammissibilità

Al fine di ottenere l'aiuto di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere soddisfatti, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento:

- il beneficiario non deve rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 11 del regolamento (UE) 2021/1139 (ai sensi del paragrafo 6 del medesimo articolo); La gravità dell'infrazione è determinata ai sensi di quanto previsto dall'Allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022 e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

- il beneficiario non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del regolamento (UE) 2018/1046 solo per le operazioni superiori a 15.000,00 euro;

- il beneficiario deve essere in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;

- l'unità deve essere regolarmente armata ed equipaggiata alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;

- l'unità deve aver effettuato un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;

- l'unità deve aver rispettato l'intero periodo di arresto temporaneo obbligatorio definito dall'art. 1 del decreto ministeriale n. 70970 del 15 febbraio 2022 e dai Decreti della Regione Sardegna e Sicilia;

- l'unità deve aver rispettato le misure tecniche effettuate al 31 dicembre 2022, di cui al Decreto Ministeriale n. 70970 del 15 febbraio 2022 ed ai Decreti della Regione Sardegna e Sicilia;

- l'unità deve aver rispettato l'interruzione temporanea obbligatoria non continuativa prevista all'articolo 2 del decreto ministeriale 70970 del 15 febbraio 2022;

- l'unità deve essere in possesso, alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità ed essere autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con uno degli attrezzi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale decreto ministeriale n. 70970 del 15 febbraio 2022.

- l'armatore non deve aver sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto.

Art. 4

Attestazione del periodo di arresto

1. Entro 45 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione, trasmette alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo arrestotemporaneo@pec.masaf.gov.it (l'oggetto della mail dovrà, obbligatoriamente, iniziare con al seguente dicitura DDTEMP2022 e riportare nome M/P numero UE e Matricola) per ciascuna unità, la seguente documentazione:

- la manifestazione di interesse ricevuta ai sensi della Circolare n. 618694 del 01 dicembre 2022 corredata dal documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e dagli eventuali allegati;

- un'attestazione, predisposta secondo lo schema in allegato al presente decreto (Allegato 3), che certifichi il deposito dei documenti di bordo nei termini indicati all'art. 1 del decreto ministeriale del 70970 del 15 febbraio 2022, l'effettivo rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto, nonché i controlli effettuati per l'accertamento degli stessi.

2. All'attestazione di cui allegato 3 del presente decreto dovrà essere allegata, a cura dell'Autorità marittima, la seguente documentazione:

- Copia della licenza di pesca o Attestazione provvisoria in corso di validità alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;

- Certificato di iscrizione al RIP;

- Estratto dei RR.NN.MM e GG. o delle Matricole che riporti le date di nomina di armamento e di proprietà dell'imbarcazione alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio. Qualora alla data di compilazione dell'allegato 3 le informazioni relative all'armamento e alla proprietà avessero subito cambiamenti, l'estratto dovrà riportare anche le date di chiusura.

Art. 5

Ulteriori casi di Inammissibilità

1. L'unità che ha usufruito dell'opzione di cui all'art. 8, comma 4 del decreto ministeriale n. 70970 del 15 febbraio 2022 non è ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 6

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 3, dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 20121/1139 [N.d.R. recte: regolamento (UE) n. 2021/1139] per tutto il periodo di attuazione dell'intervento, vale a dire per tutto il periodo di arresto temporaneo obbligatorio ovvero delle misure tecniche di cui al decreto ministeriale n. 70970 del 15 febbraio 2022 effettuate al 31 dicembre 2022 e per un periodo di cinque anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario.

Art. 7

Rettifiche finanziarie e recupero del contributo erogato

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 44 del regolamento (UE) n. 2021/1139 e dall'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060 la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura procede a rettifiche finanziarie nel caso in cui il beneficiario non rispetti gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2021/1139.

2. Nei casi di rettifiche finanziarie di cui al suddetto comma 1, la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura stabilisce l'ammontare della rettifica finanziaria, che è proporzionata tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione della violazione o del reato da parte del beneficiario, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 2021/1139.

Art. 8

Modalità di istruttoria dell'istanza

1. Il Ministero, acquisita la documentazione di cui agli articoli 2 e 4 e verificata la disponibilità finanziaria, provvede a redigere, in base agli esiti dei controlli effettuati dall'Amministrazione e dalle competenti Autorità marittime una graduatoria tenuto conto dei criteri di selezione di cui al successivo art. 9.

2. La graduatoria sarà approvata con decreto direttoriale con il quale si assume l'impegno complessivo di spesa per il pagamento in favore dei soggetti beneficiari dell'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del presente decreto, trasmessa al competente organo di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. L'aiuto calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto è erogato in un'unica soluzione previo controllo di 1° livello effettuato dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

4. Pubblicata la graduatoria ed effettuati i controlli di 1° livello, il Ministero predispone i decreti di pagamento.

Art. 9

Criteri di selezione

1. La selezione delle richieste di arresto temporaneo tiene conto dei seguenti criteri:

a) Maggior potenza istallata a bordo dell'imbarcazione espressa in numero di kW;

b) Maggior stazza dell'imbarcazione espressa in Grosse Tonnage GT;

c) Maggiore valore dell'indice SHI, relativo alla relazione annuale (art. 22 del Regolamento (CE) n. 1380/2013) delle imbarcazioni oggetto di arresto temporaneo.

secondo la tabella di seguito riportata:

Descrizione Classe Coefficiente C Peso PS Punteggio P=CxPs
KW 0<x<25 C=0,15 30  
25≤x<50 C=0,30
50≤x<100 C=0,45
100≤x<250 C=0,60
250≤x<500 C=0,75
x≥500 C=1
GT 0<x<25 C=0,15 30  
25≤x<50 C=0,30
50≤x<100 C=0,45
100≤x<250 C=0,60
250≤x<400 C=0,75
x≥400 C=1
SHI 0≤x<1 C=1 40  
1≤x<2 C=0,75
2≤x<3 C=0,50
x≥3 C=0,25
TOTALE 100  

.

Art. 10

Ulteriori disposizioni

Il presente decreto si applica anche alle unità iscritte nei compartimenti della Regione Sardegna e Siciliana che effettuano il periodo di interruzione obbligatoria sulla base dei decreti regionali così come previsto all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 70970 del 15 febbraio 2022.

Il presente provvedimento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché affisso all'albo delle Capitanerie di porto.

Roma,

FRANCESCO SAVERIO ABATE

Il Dirigente

ELEONORA IACOVONI