Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 13 settembre 2023

G.U.R.I. 12 gennaio 2024, n. 9

Integrazione dell'elenco dei Centri di competenza di cui al decreto 24 luglio 2013, come integrato dai decreti 15 aprile 2014, 24 maggio 2016 e 19 giugno 2018 con l'ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione). 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 21 concernente l'articolazione del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all' Ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Rilevato che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022 all'ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 «Protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» ed in particolare l'art. 21, comma 1 che prevede che nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali centri di competenza;

Visto l'art. 50, comma 1, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che dispone che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal citato decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allenamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, con il quale sono stati individuati i centri di competenza;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 maggio 2016, n. 1692, con il quale sono stati individuati ulteriori centri di competenza;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 giugno 2018, n. 2616, con il quale sono stati rettificati e integrati i Centri di competenza individuati con i decreti 24 luglio 2013, rep. n. 3152, 15 aprile 2014, rep. n. 1349, e 24 maggio 2016, rep. n. 1692;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi dei centri di competenza potranno essere integrati con ulteriori centri di competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012;

Considerato che costituiscono requisiti per l'individuazione dei centri di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 e dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il ruolo di università, dipartimenti universitari, centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico-scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;

Vista la nota prot. 0007641 del 13 dicembre 2022 nella quale il direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) chiede che l'Ispettorato sia individuato quale Centro di competenza del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 e dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli uffici del Dipartimento per gli aspetti di contenuto tecnico e amministrativo, che le caratteristiche dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione e le motivazioni esposte nella richiamata nota costituiscano i presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta di qualificazione della citata istituzione quale centro di competenza del Servizio nazionale della protezione civile e che, pertanto, occorre integrare l'elenco dei centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152 e successive modifiche e integrazioni;

Su proposta del direttore dell'Ufficio per le attività tecnico scientifiche per la prevenzione e la previsione dei rischi;

Decreta:

Art. 1

Integrazione dei Centri di competenza

1. A far data dal presente decreto, l'elenco dei Centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, come integrato dai decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 aprile 2014, n. 1349, 24 maggio 2016, n. 1692 e 19 giugno 2018, n. 2616, è integrato con il centro specificato nell'allegato al presente atto.

2. Nell'allegato di cui al comma 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, è riportata l'indicazione dei requisiti soggettivi e degli ambiti disciplinari di competenza.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

Roma, 13 settembre 2023

Il Capo del Dipartimento

CURCIO

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3250

ALLEGATO

Centro di Competenza Requisiti soggettivi, Leggi, provvedimenti normativi e regolamentari - fini istituzionali Compiti e Funzioni
ISIN Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 45 Supporto tecnico alle Autorità di Protezione Civile in materia di gestione delle emergenze nucleari e radiologiche e nelle situazioni di esposizioni prolungate. Elaborazione della previsione dell'impatto radio logico sul territorio nazionale a seguito della dispersione dei radionuclidi rilasciati accidentalmente in atmosfera. Effettuazione delle valutazioni delle analisi incidentali per la predisposizione dei piani di emergenza. Attività di controllo della radioattività ambientale sul territorio italiano. Concorso al sistema nazionale di allertamento attraverso le proprie reti di pronto allarme. Partecipazione in rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione Europea in materia di rischio radiologico e nucleare. Partecipazione alle attività dei comitati di pianificazione nella predisposizione dei piani di emergenza nazionali e locali. Autorità nazionale competente nell'ambito dei sistemi comunitari e delle convenzioni internazionali per la pronta notifica in caso di un incidente nucleare o di una emergenza radiologica. Coordinamento del Centro di Elaborazione e Valutazione Dati (CEVaD)- art 184 del decreto legislativo n. 101/2020, quale organo tecnico di supporto al Dipartimento della protezione civile. Attivazione e coordinamento della Rete Nazionale di Sorveglianza della Radioattività Ambientale (RES ORAD). Raccolta e gestione dei dati radiometrici prodotti nel corso dell'emergenza. Coordinamento del Centro emergenze nucleari (CEN), dotato dei sistemi tecnici e delle capacità operative atte ad assicurare il necessario supporto nella gestione delle emergenze nucleari e radiologiche.

.