
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 dicembre 2023
G.U.R.I. 18 gennaio 2024, n. 14
Modalità e termini di attuazione dei Progetti utili alla collettività.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che, all'art. 4, comma 15, istituisce i progetti a titolarità dei comuni utili alla collettività, cui i beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti ad offrire la propria disponibilità a partecipare;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 ottobre 2019, definito ai sensi del citato art. 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, di definizione delle forme e delle caratteristiche, nonchè delle modalità di attuazione dei progetti utili alla collettività (PUC);
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e in particolare l'art. 1, comma 318, ove si dispone che «A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e, in particolare, l'art. 6 che, tra l'altro: al comma 1 condiziona l'erogazione del beneficio all'adesione da parte dei nuclei familiari, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti; al comma 5-bis, stabilisce che nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Stabilisce, altresì, che equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento.
Rilevato che il medesimo art. 6, comma 5-bis, rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, la definizione delle modalità ed i termini di attuazione dei progetti utili alla collettività (PUC);
Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e, in particolare, l'art. 12, comma 1, in base al quale tra le misure del supporto per la formazione ed il lavoro rientrano anche i progetti utili alla collettività, così come definiti ai sensi del citato art. 6, comma 5-bis;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2023 in materia di sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, in attuazione dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
Acquisita in data 6 dicembre 2023 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «AdI»: Assegno di inclusione di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
b) «SFL»: Supporto per la formazione ed il lavoro di cui all'art. 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
c) «PUC»: i Progetti a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni cui è data possibilità ai beneficiari ADI di partecipare nell'ambito del percorso personalizzato ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che rientrano anche nelle misure del SFL;
d) «Patto di attivazione digitale»: il patto sottoscritto dai richiedenti l'AdI o il SFL di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
e) «Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa»: il percorso cui sono tenuti a aderire i nuclei familiari beneficiari dell'AdI una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
f) «Patto di inclusione»: il patto sottoscritto dai nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
g) «Patto di servizio personalizzato»: il patto sottoscritto ai sensi dell'art. 4, comma 5, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dai componenti del nucleo familiare beneficiario avviati ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
h) «Fondo povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
i) «Fondi europei»: Fondi europei con finalità compatibili con quelle delle misure AdI e SFL, afferenti a programmi a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali quali: il Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approvato con decisione della Commissione C(2022) n. 9029 il 1° dicembre 2022; il Programma operativo nazionale «Inclusione», approvato con decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, come successivamente riprogrammato; il Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione «Inclusione 2014-2020» (Delibera n. 40/2021);
j) «SIISL»: il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
k) «Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa»: la piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro definita ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, cui sono tenuti a registrarsi i beneficiari di ADI e SFL;
l) «Piattaforma GEPI»: la piattaforma per la gestione dei patti per l'inclusione sociale che opera in interoperabilità con il SIISL, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Forme e caratteristiche dei PUC
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023, nell'ambito del percorso personalizzato definito con i nuclei familiari beneficiari dell'AdI, può essere previsto l'impegno alla partecipazione ai progetti utili alla collettività, da svolgere presso il comune di residenza, ovvero, previo accordo sottoscritto tra le parti, presso i comuni facenti capo al medesimo ambito territoriale. La mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell'AdI, tenuti agli obblighi, nel caso in cui l'impegno sia previsto nel patto di inclusione sociale ovvero nel patto di servizio, comporta la decadenza dal beneficio, a norma dell'art. 8, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 48 del 2023. La partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi connessi all'AdI, i quali possono aderire volontariamente nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei comuni/ambiti territoriali sociali. Equivale alla partecipazione ai PUC, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento previsti per i PUC. Le persone tenute alla partecipazione ai PUC sono meglio specificate nell'allegato 1, contenente indicazioni operative ulteriori rispetto a quanto indicato nel presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
2. L'amministrazione titolare dei PUC è il comune, o altra amministrazione pubblica a tale fine convenzionata con il comune, che può avvalersi della collaborazione di enti del terzo settore o di altri enti pubblici, nelle modalità individuate nell'allegato 1. I PUC sono progettati e svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, secondo le modalità individuate, quanto a caratteristiche e struttura dei progetti, anche a titolo esemplificativo, nell'allegato 1.
3. I PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo di sedici ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle otto ore settimanali può essere sviluppata sia su uno o più giorni della settimana sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l'obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento. L'applicazione della flessibilità prevista dal presente comma non può essere contemplata nelle situazioni di ampliamento dell'impegno oltre le otto ore settimanali, a seguito di accordi tra il beneficiario ed i servizi. In tali casi devono essere svolte settimanalmente il complesso delle ore concordate.
4. Lo svolgimento delle attività previste nell'ambito dei PUC è a titolo gratuito e non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Nell'ambito del supporto alla formazione e al lavoro la partecipazione al PUC determina l'accesso a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 48 del 2023.
5. I soggetti obbligati non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico proponente o dall'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dall'ente del terzo settore. I medesimi soggetti obbligati non possono altresì ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti, nè possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro.
6. Non possono essere oggetto dei PUC le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto, ovvero attività sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal comune o dall'ente.
Modalità attuative
1. Il catalogo dei PUC attivati dai comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche convenzionate e delle loro caratteristiche, per ambito di attività e numero di posti disponibili, nonchè delle attività di volontariato promosse dagli enti del terzo settore, come definite d'intesa con il comune, è comunicato dal comune nell'apposita sezione della piattaforma GEPI, nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Le informazioni sui PUC di cui al primo periodo sono altresì messe a disposizione, mediante apposite procedure di colloquio tra le piattaforme che compongono il sistema informativo, non solo agli operatori sociali già accreditati, ma anche agli operatori dei CPI territorialmente competenti e dei servizi accreditati per il lavoro e agli stessi beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa (AdI e SFL). Agli operatori dei servizi di contrasto alla povertà è reso altresì disponibile il catalogo delle attività di volontariato presso enti del terzo settore, disponibili per i beneficiari dell'AdI.
2. I beneficiari dell'AdI e del SFL tramite la piattaforma digitale loro dedicata, denominata «Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa», accedono alle informazioni e proposte su PUC adeguati alle proprie caratteristiche e competenze. La piattaforma agevola le attività degli operatori di abbinamento dei beneficiari ai PUC, consentendo di tenere conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di progetti utili alla collettività oltre che delle alternative opportunità di lavoro e di partecipazione ad interventi di politica attiva. Per i beneficiari dell'AdI le informazioni e proposte riguardano anche le attività di volontariato promosse dagli enti del terzo settore, come definite d'intesa con il comune, per le quali la partecipazione può essere gestita al di fuori della piattaforma GePI.
3. I possibili abbinamenti tra i posti disponibili nei PUC e i beneficiari dell'AdI che sottoscrivono il solo patto per l'inclusione sociale sono comunicati dagli operatori del servizio sociale dei comuni attraverso la piattaforma GePI, mentre gli abbinamenti che riguardano i beneficiari del SFL e i beneficiari AdI tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa che sottoscrivono anche il patto di servizio sono comunicati dai responsabili dei centri per l'impiego o dei servizi per il lavoro attraverso le piattaforme di riferimento. Il coordinamento tra i centri per l'impiego o i servizi per il lavoro ed i servizi competenti dei comuni è facilitato, nelle modalità di cui all'allegato 1, dalla interoperabilità delle citate piattaforme, che costituiscono il sistema informativo dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione ed il lavoro.
4. Nel caso il numero di posizioni disponibili fosse inferiore al numero dei beneficiari, tenuti agli obblighi, per i quali costituirebbe uno strumento adeguato di attivazione, con riferimento ai beneficiari AdI è favorita la partecipazione di almeno un componente per nucleo familiare, tra quelli tenuti agli obblighi.
5. Il comune o altra amministrazione pubblica titolare del PUC istituisce preventivamente per ogni progetto un apposito registro che potrà essere cartaceo o elettronico. Se cartaceo è numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale dell'amministrazione o da un suo delegato. Nel registro sono riportati tutti i dati indicati al punto IV dell'allegato 1, relativamente alla struttura del progetto nonchè, in un'apposita sezione dedicata alla registrazione delle presenze giornaliere dei beneficiari dell'AdI o del SFL, l'ora inizio e fine dell'attività. Fatta salva l'affidabilità e la verificabilità delle informazioni riportate, possono essere adottate modalità di istituzione e tenuta del registro in forma telematica. Il soggetto attuatore del progetto cura ed è responsabile della tenuta e del costante aggiornamento del registro cartaceo o elettronico, oltre che della veridicità dei dati riportati. La verifica della effettiva partecipazione al PUC è in capo al comune o alla amministrazione pubblica che ne è titolare sulla base dei registri tenuti dal soggetto attuatore. I dati riportati nel registro rilevano anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'art. 4. Il soggetto titolare delle attività è tenuto ad allegare, in caso di infortunio o malattia professionale, l'estratto del predetto registro ai fini del riscontro dell'occasione di lavoro. Le assenze per malattia o per motivi personali e familiari devono essere giustificate e opportunamente documentate. Le assenze non giustificate sono oggetto di richiamo nelle modalità di cui all'allegato 1, salvo l'eventuale recupero delle ore non prestate concordato con il soggetto attuatore. In caso di mancato rispetto da parte del beneficiario dell'impegno di partecipazione al progetto, secondo le modalità individuate dallo stesso, e comunque in caso di assenze non giustificate per complessive ventiquattro ore, è disposta, previa segnalazione mediante la piattaforma GEPI, la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 48 del 2023.
6. L'attestazione delle presenze dei partecipanti ai PUC è necessaria per finalità di verifica e monitoraggio ed anche quale strumento giustificativo da presentare per gli eventuali casi di denuncia infortunio a INAIL. Pertanto, se per l'attuazione del progetto esiste una convenzione con il comune titolare del PUC, quest'ultimo è tenuto a comunicare le eventuali sanzioni o denunce di infortunio per conto del soggetto attuatore. Nel caso in cui titolare e attuatore del PUC è un'altra pubblica amministrazione il registro presenze e l'eventuale denuncia di infortunio sono curati dall'ente titolare del PUC. Le comunicazioni a INAIL per l'attivazione delle polizze avvengono tramite la piattaforma GePI, laddove le denunce di infortuni sono gestite dall'ente titolare fuori piattaforma. Nel caso di infortunio nel corso di attività di volontariato presso ente del terzo settore, la denuncia dell'evento deve essere comunicata dall'ente stesso alla compagnia di assicurazione con la quale è stata sottoscritta la polizza contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato.
7. A seguito di esigenze sopravvenute ovvero di criticità evidenziate nello svolgimento del progetto, anche al fine di migliorare l'abbinamento, è facoltà del soggetto attuatore richiedere la sostituzione del beneficiario obbligato.
Obblighi in materia di salute e sicurezza
1. Ai beneficiari dell'AdI o del SFL impegnati nei PUC a titolarità dei comuni o di altre pubbliche amministrazioni, soggetti con rapporto assicurativo presso INAIL, si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'art. 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonchè le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Ai beneficiari dell'AdI impegnati in attività di volontariato presso enti del terzo settore a titolarità degli stessi, per la particolare natura delle attività di volontariato, si applicano le tutele previste dal codice del terzo settore e, in particolare, dall'art. 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017.
3. I comuni e le altre amministrazioni pubbliche titolari, eventualmente per il tramite dei comuni, attivano, mediante la piattaforma GePI, in favore dei soggetti coinvolti nei PUC idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività previste dal PUC, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.
4. Ai fini della assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è fissato, con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'INAIL, un premio speciale unitario, a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
5. Agli oneri per le coperture assicurative si provvede a valere sulle risorse del Fondo povertà e dei Fondi europei, secondo le indicazioni fornite nei relativi atti di riparto o di gestione. La copertura finanziaria degli oneri assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso terzi sostenuti dagli enti del terzo settore presso operatori economici privati per gli infortuni e le malattie professionali è riconosciuta entro il limite massimo del premio speciale unitario fissato con il decreto di cui al comma 3.
Disposizioni finali
1. Agli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC per i beneficiari AdI e per i beneficiari del SFL, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti, come meglio specificati nell'allegato 1, nonchè agli oneri per le coperture assicurative ed eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del terzo settore per la partecipazione dei beneficiari AdI alle attività di volontariato, si provvede con le risorse del Fondo povertà, nei limiti delle risorse assegnate agli ambiti territoriali e secondo le indicazioni contenute nei decreti di riparto del fondo medesimo, oltre che con il concorso delle risorse afferenti ai Fondi europei, secondo le modalità individuate negli atti di gestione dei programmi. Alle altre attività di cui al presente decreto tutte le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. In esito ad un primo periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle eventuali criticità e delle segnalazioni emerse nell'ambito della cabina di regia di cui all'art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023 e delle sue articolazioni tecniche, è possibile procedere all'introduzione di eventuali correttivi in merito alle modalità di attuazione dei PUC.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 15 dicembre 2023
Il Ministro: CALDERONE
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 14
ALLEGATO 1
Premessa
I Progetti utili alla collettività (PUC) sono stati previsti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2019, n. 26 [N.d.R. recte: legge 28 marzo 2019, n. 26], istitutivo del reddito di cittadinanza. Il decreto ministeriale 22 ottobre 2019 ha approvato la definizione, le forme, le caratteristiche e le modalità di attuazione dei PUC, previa intesa in Conferenza unificata.
Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, istitutivo delle due nuove misure di contrasto alla povertà - assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro - prevede, nell'ambito dei percorsi personalizzati, la partecipazione dei beneficiari ai PUC. Le modalità ed i termini di attuazione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Il presente provvedimento rappresenta l'aggiornamento alla nuova misura delle precedenti linee guida, originariamente definite con riferimento ai beneficiari del reddito di cittadinanza.
I. Persone coinvolte nello svolgimento delle attività in progetti utili alla collettività
Il decreto-legge n. 48/2023 distingue due tipologie di beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa:
a) I beneficiari dell'assegno di inclusione (AdI);
b) I beneficiari del supporto per la formazione ed il lavoro (SFL).
a) I beneficiari dell'assegno di inclusione
Nell'ambito del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, per i beneficiari dell'assegno di inclusione può essere previsto l'impegno alla partecipazione a PUC.
Pertanto, se previsto nel progetto di inclusione sociale, sono tenuti ad offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività nell'ambito dei PUC i beneficiari dell'assegno di inclusione, siano essi sottoscrittori del solo patto di inclusione, in quanto in carico presso i servizi sociali, siano essi sottoscrittori anche del patto di servizio personalizzato, in quanto in carico ai centri per l'impiego per l'attivazione lavorativa.
La partecipazione ai progetti può essere estesa anche alle persone non tenute agli obblighi connessi all'assegno di inclusione, le quali possono aderire volontariamente nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei comuni/ambiti territoriali sociali.
Si ricorda che sono tenuti all'obbligo di adesione al percorso personalizzato previsto nel patto di inclusione tutti i componenti ad esclusione delle persone con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere che possono comunque richiedere l'adesione volontaria.
Possono altresì essere esclusi specificamente dall'obbligo di adesione ai PUC:
le persone occupate;
le persone frequentanti un regolare corso di studi;
i beneficiari dell'AdI titolari di pensione diretta;
i componenti affetti da patologie oncologiche;
i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE.
Si considerano altresì esclusi, in quanto non beneficiari della misura, i componenti per i quali è prevista la possibilità di richiedere il supporto per la formazione (adulti che non esercitano responsabilità genitoriali e sono esclusi dalla scala di equivalenza).
Al fine di promuovere un coinvolgimento più ampio della società civile e della comunità locale, all'interno dei PUC potrà essere prevista la presenza di persone non beneficiarie dell'assegno di inclusione. In via generale, gli eventuali oneri connessi ai partecipanti ai PUC non beneficiari non potranno essere posti a carico del Fondo povertà, ovvero dei Fondi europei, salvo diversa previsione nei relativi documenti di programmazione.
Si ricorda che la mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell'assegno di inclusione, tenuti agli obblighi, nel caso in cui l'impegno sia previsto nel patto di inclusione sociale ovvero nel patto di servizio, comporta la decadenza dal beneficio, a norma dell'art. 8, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 48 del 2023, con obbligo di segnalazione per il tramite della piattaforma digitale «GEPI» ovvero della «piattaforma SIU per i beneficiari AdI e SFL» nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Si ricorda, infine, che cessano gli obblighi relativi ai PUC quando si realizzano le condizioni di esonero e/o di esclusione, ovvero quando termina il progetto oppure quando termina o decade il beneficio. Resta ferma la facoltà, sopra richiamata, di aderire volontariamente ai progetti nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei comuni/ambiti territoriali sociali. In altri termini, al ricorrere delle condizioni sopra richiamate, la partecipazione ai progetti si qualifica in ogni caso nei termini di attività di volontariato, tenuto comunque conto delle posizioni disponibili.
b) I beneficiari del supporto per la formazione ed il lavoro (SFL)
L'art. 12 del decreto-legge n. 48 del 2023 istituisce, dal 1° settembre 2023, il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) quale misura di attivazione mediante la partecipazione a progetti formativi, di qualificazione e riqualificazione professionale.
Nelle misure del SFL è prevista la partecipazione dei beneficiari a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, comunque denominate.
Nelle misure del supporto rientrano il servizio civile universale e i PUC.
A seguito della presentazione della domanda, il richiedente deve registrarsi sul sistema informativo per l'inclusione sociale (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale (PAD), autorizzando la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego (CPI), alle agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione, nonchè ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
All'esito della verifica positiva della richiesta da parte dell'INPS e della sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PAD), il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato.
Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi ovvero la partecipazione ai PUC, anche a seguito di autonoma scelta.
Per tutto il periodo di partecipazione a programmi formativi e a PUC, per una durata massima di dodici mensilità, è attribuito un beneficio economico quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari a un importo mensile di 350 euro, erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS. La mancata partecipazione senza giustificato motivo comporta la decadenza.
II. Chi organizza i PUC
Titolarità dei progetti utili alla collettività
Il citato art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede due possibilità:
a) la titolarità dei comuni dei PUC, ferma restante la possibilità di svolgerli in gestione associata. Questo implica che i comuni, singoli o associati e raccordandosi a livello di ambito territoriale per una ordinata gestione di tutte le attività, sono responsabili della approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti posti in essere, anche con l'apporto di altri soggetti pubblici e del privato sociale. In tal contesto, le procedure amministrative da attuare dovranno prevedere un atto di approvazione, con l'indicazione delle attività, delle tempistiche, delle risorse necessarie e dei soggetti da coinvolgere.
b) La titolarità di altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, a tale fine convenzionate con i comuni.
In questa fattispecie, possono rientrare anche le società partecipate dai comuni, a condizione che:
il capitale sia interamente pubblico;
la società si qualifichi come società in house ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera o), e seguenti del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e della normativa comunitaria e nazionale successivamente sopravvenuta;
la natura di società in house risulti dall'apposito elenco ANAC e faccia capo al comune e al suo territorio geografico;
l'ente abbia conseguentemente adottato le procedure di trasparenza previste dalla normativa per le società in house;
laddove venga meno la natura di società in house ovvero la concessione o il contratto di servizio, viene meno la possibilità di considerare in capo alla stessa l'attuazione del PUC;
l'attività oggetto del PUC deve essere prevista nel contratto di servizio;
l'affidamento dei servizi sociali non deve essere originato da un appalto ma dalla natura di società in house.
I beneficiari di AdI o SFL impegnati nei progetti non possono svolgere mansioni in sostituzione di personale dipendente, non possono ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione, non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro, così pure essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro.
Possibile coinvolgimento di altri soggetti
Il citato art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede che equivale alla partecipazione ai PUC, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, da parte dei soli beneficiari dell'AdI, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento previsti per i PUC (ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni). A tale scopo, si ritiene necessaria l'attivazione di una procedura pubblica per la definizione dei soggetti partner e l'approvazione di specifico accordo e delle attività da svolgere, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. Si ricorda che gli enti di terzo settore, come definiti dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e comprendono organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore. Ai sensi dell'art. 101, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017, fino all'operatività del registro unico nazionale del terzo settore, sono considerati enti del terzo settore le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri.
Si sottolinea che la possibilità di considerare equivalente alla partecipazione ai PUC lo svolgimento di attività di volontariato si applica esclusivamente ai beneficiari dell'assegno di inclusione. Ai beneficiari dell'AdI impegnati in attività di volontariato presso enti del terzo settore si applicano le tutele previste dal codice del terzo settore ed in particolare dall'art. 18 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017 recante «assicurazione obbligatoria». La citata norma prevede che «Gli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi».
III. Caratteristiche dei PUC
Il citato art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede che siano previsti ed attuati progetti a titolarità dei comuni ovvero a titolarità di altre pubbliche amministrazioni convenzionate con i comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.
L'utilizzo da parte del legislatore del termine «progetto» presuppone l'organizzazione di attività non strettamente legate alla ordinarietà, bensì alla individuazione di uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie. Il progetto può riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un'attività esistente.
Il principio cardine dei PUC è che le attività previste nell'ambito dei progetti non sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo, trattandosi di attività - contemplate nello specifico del patto di servizio o del patto per l'inclusione sociale - che il beneficiario dell'assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro è tenuto a prestare, in quanto inserito, quale impegno nei patti medesimi, e che, pertanto, non danno luogo ad alcun ulteriore diritto.
Gli stessi principi riguardano anche le attività di volontariato presso gli enti del terzo settore e a titolarità degli stessi.
I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di empowerment delle persone coinvolte. A tal riguardo le attività previste nei PUC devono intendersi evidentemente complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai comuni e dagli enti pubblici coinvolti.
Ne consegue, in particolare, che le attività progettate dai comuni/ambiti territoriali sociali in collaborazione con i soggetti di terzo settore e di altri enti pubblici non devono prevedere il coinvolgimento in lavori/opere pubbliche nè le persone coinvolte possono svolgere mansioni in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico (o dell'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi) o dal soggetto del privato sociale. Inoltre, le persone coinvolte non possono ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro, così pure essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro. Allo stesso modo, le attività previste dai PUC non possono essere sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal comune.
Per esemplificare, una persona con competenze acquisite nell'ambito dell'assistenza domiciliare alle persone anziane non può svolgere le azioni proprie di un operatore qualificato, ma, eventualmente, potrà costituire un supporto per un potenziamento del servizio con attività ausiliarie, quali la compagnia o l'accompagnamento presso servizi.
Ancora, sempre a titolo esemplificativo, nell'ambito della manutenzione del verde pubblico, dovranno essere previste forme di supporto agli operatori degli enti locali o dei soggetti affidatari dei servizi, che mantengono la responsabilità delle attività.
L'identificazione dei bisogni della comunità e l'individuazione di progetti ad essi adeguati, con le caratteristiche sopra descritte, implica che con una certa frequenza i progetti potranno assumere carattere temporaneo. In altri termini, le attività progettuali vanno intese come occasioni di arricchimento che, a seconda delle finalità e degli obiettivi da perseguire e tenuto conto della flessibilità nell'utilizzo delle ore settimanali, possono avere una durata limitata nel tempo (si pensi all'organizzazione da parte del comune di un evento pubblico). Ma anche in progetti che prevedono maggiore continuità nel tempo può essere appropriata la rotazione delle persone coinvolte, sia nell'interesse delle medesime per favorire lo sfruttamento delle diverse opportunità, sia per migliorare il matching. Ciò presuppone la partecipazione possibile a più progetti da parte della medesima persona nel corso del periodo in cui è beneficiario dell'assegno di inclusione.
A titolo esemplificativo e per connotare maggiormente la potenzialità di questa norma, si riportano alcune esperienze ed iniziative:
ambito culturale: supporto nella organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi: le attività possono riguardare la predisposizione e distribuzione di materiale informativo (manifesti, volantini, brochure...), il supporto alla segreteria organizzativa, la semplice messa in opera delle attrezzature, la pulizia degli ambienti, la collaborazione nella rendicontazione; supporto nella apertura di biblioteche, centri di lettura, videoteche: le attività possono riguardare sia il controllo delle sale, il riordino del patrimonio librario compresa la ricopertura dei libri destinati al prestito, del materiale informativo (quotidiani e periodici, riviste, CD) sia l'assistenza informativa agli utenti dei servizi sia il supporto nella apertura con un potenziamento dell'orario e delle attività di custodia e vigilanza; supporto all'organizzazione di momenti di aggregazione ed animazione; catalogazione e digitalizzazione di documenti; distribuzione di materiale informativo sulle attività...
ambito sociale: attività di supporto domiciliare alle persone anziane e/o con disabilità con il trasporto o l'accompagnamento a servizi sanitari (prelievi, visite mediche), per la spesa e l'attività di relazione, ma anche il recapito della spesa e la consegna di medicinali; piccole manutenzioni domestiche, quali la pulizia straordinaria di ambienti, la tinteggiatura di ambienti e la riparazione di piccoli guasti; supporto nella organizzazione di escursioni e gite per anziani, supporto nella gestione di centri diurni per persone con disabilità e per persone anziane, attività di controllo all'uscita delle scuole, accompagnamento sullo scuolabus degli alunni della scuola infanzia e della scuola primaria, accompagnamento dei minori a scuola in bicicletta o a piedi,...
ambito artistico: supporto nella organizzazione di mostre o nella gestione di strutture museali: le attività possono prevedere, oltre alla predisposizione e distribuzione di materiale informativo ed il supporto alla segreteria organizzativa, la presenza attiva nelle giornate di apertura, con il supporto, previa formazione, al personale dell'ente o della struttura; catalogazione di patrimonio artistico locale; supporto nella costruzione di piattaforme per la messa in rete di documentazione relativa al patrimonio artistico; accompagnamento nelle visite guidate di monumenti e musei...
ambiente: riqualificazione di percorsi paesaggistici, supporto nella organizzazione e gestione di giornate per la sensibilizzazione dei temi ambientali, riqualificazione di aree (parchi, aree verdi, litorali, spiagge, luoghi di sosta e transito) mediante la raccolta di rifiuti abbandonati, la pulizia degli ambienti ed il posizionamento di attrezzature; manutenzione e cura di piccole aree verdi e di aree naturalistiche, manutenzione dei percorsi collinari e montani, supporto nella organizzazione di eventi di educazione ambientale, informazione nei quartieri sulla raccolta differenziata...
ambito formativo: supporto nella organizzazione e gestione di corsi; supporto nella gestione dei doposcuola per tutti gli ordini di istruzione, prevedendo la collaborazione per il supporto agli alunni ed agli studenti sulla base delle competenze acquisite nel corso del percorso scolastico delle persone coinvolte; supporto nella gestione di laboratori professionali, fruendo delle competenze specifiche eventualmente possedute...
ambito tutela dei beni comuni: manutenzione giochi per bambini nei parchi e nelle aree attrezzate (riparazione, verniciatura), restauro e mantenimento di barriere in muratura e staccionate, pulizia dei cortili scolastici, rimozione di tag e graffiti dagli edifici pubblici e dai luoghi di transito, tinteggiatura di locali scolastici, pulizia e riordino di ambienti...
I PUC potranno eventualmente riguardare altresì attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come definite dall'art. 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017 - «Codice del terzo settore». Ai fini della identificazione dell'ambito di intervento, si procederà per analogia con uno degli ambiti previsti dalla normativa.
Pertanto, le iniziative dei comuni, anche con il coinvolgimento attivo di altri enti pubblici e dei soggetti di Terzo settore, come individuati dall'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, «Codice del terzo settore», dovranno essere relative a più settori della vita comunitaria e non limitate ad un unico ambito (ad esempio, solo manutenzione del verde e/o degli edifici ovvero mere attività di pulizia di ambienti).
IV. La struttura dei progetti
Nella definizione dei Progetti dovranno essere previste e sviluppate le seguenti componenti:
a) identificativo/titolo del progetto;
b) servizio/soggetto promotore/attuatore;
c) luogo e data di inizio;
d) luogo e data di fine;
e) descrizione delle attività;
f) finalità (evidenziando quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale);
g) numero dei beneficiari di AdI/SFL necessari per lo svolgimento (ai fini di una programmazione);
h) abilità e competenze delle persone coinvolte;
i) modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti;
j) materiali e strumenti di uso personale;
k) materiali e strumenti di uso collettivo;
l) costi da sostenere, compresi quelli relativi alle coperture assicurative ed al coordinamento;
m) responsabile e supervisore del progetto.
Nell'intendimento di facilitare l'attuazione dei PUC, verranno messi a disposizione dei comuni/ambiti territoriali sociali dei formati/modelli di:
manifestazione di interesse (avviso, schema di adesione);
scheda di progetto;
procedure/convenzioni con enti promotori.
V. Assegnazione dei beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa ai PUC
Ai fini della partecipazione ai PUC, si deve prevedere una coerenza tra le caratteristiche dei progetti (definiti dai comuni/ambiti territoriali sociali o dalle pubbliche amministrazione) o delle attività di volontariato presso gli enti del terzo settore e le competenze del beneficiario - incluse quelle acquisite in esperienze lavorative precedenti, oltre che in ambito formale, non formale e informale - nonchè gli interessi e le propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego o i servizi accreditati al lavoro ovvero presso i servizi sociali dei comuni. A tale riguardo, dovrà essere posta particolare attenzione, nel corso dell'analisi preliminare svolta dai servizi dei comuni, ovvero della valutazione svolta dagli operatori dei CPI e dei servizi accreditati al lavoro, alla raccolta di tali informazioni, nonchè alle eventuali difficoltà ostative che possano pregiudicare o influire sulla partecipazione ai progetti. A regime potranno inoltre essere valorizzate le informazioni raccolte e/o elaborate tramite la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, cui accedono i beneficiari dell'AdI e del SFL. La piattaforma agevola le attività degli operatori di abbinamento dei beneficiari ai PUC, consentendo di tenere conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di progetti utili alla collettività oltre che delle alternative opportunità di lavoro e di partecipazione ad interventi di politica attiva. Nel caso di componenti il nucleo familiare per i quali è prevista anche la sottoscrizione del patto di servizio, l'eventuale attivazione del PUC verrà realizzata nell'ambito di tale patto anzichè del patto di inclusione.
I comuni/ambiti territoriali sociali dovranno rendere disponibile tramite la piattaforma GEPI, nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, il «catalogo» dei progetti e delle loro caratteristiche, aggiornato mensilmente, nonchè delle attività di volontariato promosse dagli enti del terzo settore, come definite d'intesa con il comune. Al fine di agevolare l'incrocio tra le caratteristiche dei beneficiari e i PUC attivati potrà essere definito uno schema sintetico, da inserire nel patto di servizio e nel patto per l'inclusione, attraverso cui l'operatore del CPI o del servizio del comune può registrare le competenze possedute dal beneficiario sulla base di un elenco di competenze predefinito e riferito agli ambiti in cui possono essere progettati i PUC. L'elenco predefinito dovrà essere preso a riferimento sia nella indicazione delle propensioni dell'individuo sia nella definizione dei progetti, con particolare riferimento alla indicazione delle abilità e competenze richieste di cui al paragrafo IV, lettera h). A regime queste informazioni saranno integrate con le informazioni amministrative sulle esperienze educative, formative e lavorative del beneficiario e l'abbinamento sarà agevolato da algoritmi di intelligenza artificiale implementati nella piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa.
Al fine di facilitare sia il rispetto dell'obbligo da parte dei beneficiari ad offrire la disponibilità a partecipare ai PUC, nel caso in cui l'impegno sia inserito nel patto di inclusione ovvero nel patto di servizio, sia l'orientamento a favorire le propensioni individuali nella scelta dei progetti, i beneficiari possono fornire le proprie preferenze in riferimento alle aree di intervento dei progetti medesimi. Si ricorda, infatti, che gli ambiti dei progetti sono molteplici e spaziano dal sociale, al culturale, all'ambientale, sino alla tutela dei beni comuni. Gli operatori dei servizi presentano ai beneficiari tenuti agli obblighi le caratteristiche dei progetti disponibili nell'area prescelta ovvero in altre aree, limitandosi a quelli maggiormente adatti al loro profilo, richiedendo una o più indicazioni, con la eventuale specifica delle preferenze.
Ove vi sia disponibilità di posizioni, le preferenze espresse saranno tenute in debito conto in sede di abbinamento.
VI. Coordinamento tra comuni, centri per l'impiego e i soggetti accreditati per i servizi al lavoro
Tenuto conto del fatto che sono coinvolti nei PUC sia i beneficiari AdI che sottoscrivono il solo patto per l'inclusione sociale che i beneficiari AdI e SFL che sottoscrivono (anche o esclusivamente) il patto di servizio, attraverso il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono rese disponibili sia ai centri per l'impiego (CPI) e ai servizi accreditati per il lavoro che ai comuni, rispettivamente competenti con riferimento alle due tipologie di patto, le opportunità di partecipazione ai progetti.
Le piattaforme che compongono il sistema informativo dialogano in maniera che il «catalogo» dei PUC con posti vacanti disponibili in ciascun comune, aggiornato dinamicamente, sia reso disponibile dalla piattaforma GEPI, non solo agli operatori sociali già accreditati, ma anche agli operatori dei CPI territorialmente competenti e dei servizi accreditati per il lavoro e agli stessi beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa (assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro). Agli operatori dei servizi di contrasto alla povertà è altresì reso disponibile il catalogo delle attività di volontariato presso enti del terzo settore, disponibili per i beneficiari dell'AdI. In tal modo, in sede di redazione del patto, sia l'operatore del servizio per il lavoro che quello dei servizi di contrasto alla povertà potrà individuare, sulla base delle posizioni esistenti, il possibile accoppiamento (cfr. oltre, sezione IV, per quanto concerne l'assegnazione ai progetti). L'elenco delle posizioni vacanti è reso disponibile all'inizio di ciascun mese; nel corso del mese sono dinamicamente aggiornati tenendo conto degli accoppiamenti che man mano si realizzano.
Non è detto che siano immediatamente attivabili da parte di tutti i comuni un numero di progetti adeguato al fabbisogno. In tale caso, ai beneficiari del SFL, sulla base delle esigenze territoriali, è riservata una quota variabile dalla metà ai due terzi dei posti previsti dal progetto.
In via generale, nel caso il numero di posizioni disponibili fosse inferiore al numero dei beneficiari, tenuti agli obblighi, per i quali costituirebbe uno strumento adeguato di attivazione, con riferimento ai beneficiari AdI andrebbe favorita la partecipazione di almeno un componente per nucleo familiare, tra quelli tenuti agli obblighi;
Pertanto, nei casi in parola, per ciascun nucleo sarà necessario individuare un solo componente cui richiedere la partecipazione ai progetti.
VII. Attività di verifica e monitoraggio della partecipazione ai PUC, anche in relazione agli impegni assunti
Nell'ambito delle attività di monitoraggio prevista nel patto di servizio e nel patto per l'inclusione sociale circa il rispetto degli impegni assunti, dovranno essere previste verifiche atte a riscontrare la reale partecipazione ai progetti, ponendo in evidenza eventuali criticità e/o negligenze che possano comportare segnalazione all'INPS, per i provvedimenti di decadenza dal beneficio, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera c, del citato decreto-legge n. 48/2023, in assenza di un giustificato motivo. Al riguardo, sarà cura del soggetto attuatore del progetto rilevare la presenza dei beneficiari o attraverso un foglio firma ovvero utilizzando altre modalità in coerenza con la propria organizzazione. L'attestazione delle presenze dei partecipanti ai progetti utili alla collettività è necessaria per finalità di verifica e monitoraggio ed anche quale strumento giustificativo da presentare per gli eventuali casi di denuncia infortunio a INAIL.
Si ricorda che il beneficiario non è passibile di decadenza dal beneficio qualora, data la sua disponibilità a partecipare ai PUC, gli stessi non siano stati attivati nel suo comune di residenza.
Se invece il beneficiario non aderisce al progetto proposto, pur avendo sottoscritto l'impegno nell'ambito del patto è disposta la decadenza. L'adesione al progetto va intesa non solo al momento dell'assegnazione, ma anche in itinere. In particolare, appare opportuno qui definire quando la mancata partecipazione con continuità al progetto può definirsi come mancato rispetto dell'impegno. Ferma restando la flessibilità di partecipazione, definita nell'ambito del patto, ai fini del rispetto degli impegni assunti, va qualificato come mancato rispetto dell'impegno non solo il rifiuto ad iniziare le attività, ma anche l'assenza ingiustificata reiterata. A tal proposito, dopo una o più assenze ingiustificate per un numero complessivo di ore uguale o superiore ad otto - previa contestazione e assegnazione di termine per produrre giustificazione idonea - il beneficiario verrà richiamato. In caso di assenze non giustificate per un totale di ventiquattro ore complessive, verrà inviata da parte del comune la segnalazione all'INPS del mancato rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato, e di conseguenza verrà disposta la decadenza dal beneficio.
In relazione al giustificato motivo per le assenze dalle attività dei PUC, si richiama la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 marzo 2016, n. 39/0003374, con la quale si evidenzia che ricorre la situazione di giustificato motivo in caso di: documentato stato di malattia o di infortunio; servizio civile o servizio di leva o richiamo alle armi; stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge; citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato; gravi motivi familiari documentati e/o certificati; casi di limitazione legale della mobilità personale; ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo. Le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabiliti per l'inizio delle attività relative ai PUC e, comunque, entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena la segnalazione prevista.
La comunicazione sulla piattaforma GEPI non riguarderà i singoli richiami, ma soltanto il mancato rispetto degli impegni assunti, con la conseguente segnalazione all'INPS ai fini della disposizione della decadenza.
Nell'ambito degli accordi con le pubbliche amministrazioni e con gli enti del terzo settore, i comuni dovranno prevedere le modalità di comunicazione di eventuali assenze ai fini delle segnalazioni previste.
Nel caso di motivazioni che possono giustificare l'interruzione della partecipazione al progetto (ad esempio la non coerenza tra progetto e persone segnalate dai servizi), gli operatori valuteranno la rotazione su altri progetti.
VIII. Indicazioni circa l'utilizzo del fondo povertà/PON inclusione
Gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC possono essere posti a carico del Fondo povertà e dei Fondi europei. Si tratta, in particolare, dei seguenti oneri:
a) copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL;
b) assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi - estendere la copertura RCT già in essere;
c) i costi derivanti dalle assicurazioni obbligatorie in virtù dell'art. 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017 recante «assicurazione obbligatoria» previsti per i beneficiari AdI impegnati in attività di volontariato presso enti del terzo settore nonchè per la responsabilità civile verso i terzi;
d) visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex decreto legislativo n. 81 del 2008 - rimborsabili su QSFP solo quelle obbligatoriamente previste dalla normativa (a titolo esemplificativo: movimentazione manuale dei carichi - art. 168; utilizzo videoterminali - art. 176; rumore - art. 196; vibrazioni - art. 204). Si ricorda che l'attivazione di PUC ed il conseguente utilizzo dei beneficiari delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa - AdI e SFL - devono essere contemplati nel documento di valutazione dei rischi (DVR), in quanto anche i «volontari» rientrano a pieno titolo nell'art. 21 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai sensi dell'art. 13-bis del citato decreto legislativo n. 81 del 2008;
d) formazione di base sulla sicurezza; al riguardo, si specifica che l'art. 3, comma 12-bis, del decreto legislativo n. 80 del 2008, distingue due situazioni: a) soggetti che svolgono la prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Stante il tenore della norma, i comuni e gli altri enti pubblici, per le attività svolte nei propri servizi devono organizzare i corsi di formazione. Questo dovrebbe riguardare anche soggetti del terzo settore che siano anche datori di lavoro. b) nel caso di soggetti che svolgono la prestazione in altri ambiti - organizzazioni di volontariato, associazioni, ecc., che non siano datori di lavoro, il secondo comma dell'art. 21, in relazione alla formazione, prevede che le persone coinvolte hanno la facoltà e con oneri a loro carico di a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte. In questo caso non sussiste alcun obbligo da parte delle organizzazioni di attivare percorsi di formazione, fatta salva la necessità di una informazione di carattere generale sui rischi a cura della organizzazione stessa.
e) formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l'attuazione dei progetti;
f) la fornitura di eventuali dotazioni antinfortunistiche e presidi - assegnati in base alla normativa sulla sicurezza;
g) la fornitura di materiale e strumenti per l'attuazione dei progetti;
h) rimborso delle spese pasto e di trasporto su mezzi pubblici;
i) l'attività di tutoraggio;
j) l'attività di coordinamento e di supervisione nell'ambito dei singoli progetti;
k) oneri connessi agli accordi/convenzioni con soggetti di terzo settore.
Nell'ambito degli accordi con le pubbliche amministrazioni, titolari di PUC, e con gli enti del terzo settore dovranno essere disciplinate sia le spese ammissibili sia le modalità di presentazione della rendicontazione, ai fini del rimborso delle spese sostenute.
L'art. 6, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 48 del 2023, individua nelle risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale nonchè nelle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, la copertura degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi dei partecipanti nonchè quelli derivanti dall'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e per responsabilità civile verso terzi dei partecipanti AdI alle attività di volontariato presso enti del terzo settore. Risulta di particolare importanza prevedere un costante monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni programmate, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi sia ai fini dell'attribuzione di nuove risorse (Fondo povertà delle varie annualità).
La rendicontazione degli oneri sostenuti segue le medesime modalità previste per le altre voci di spesa, come individuato negli atti di riparto o di gestione dei fondi.