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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2450 DELLA COMMISSIONE, 25 luglio 2023

G.U.U.E. 30 ottobre 2023, Serie L

Regolamento che integra la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo un elenco di servizi essenziali. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 19 novembre 2023

Applicabile dal: 19 novembre 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) La direttiva (UE) 2022/2557 mira a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno e ad aumentare la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi.

2) A tal fine, e a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per stabilire un elenco non esaustivo di servizi essenziali nei settori e sottosettori di cui all'allegato della direttiva. L'elenco sarà utilizzato dalle attività competenti per effettuare una valutazione del rischio e successivamente sarà utilizzato per individuare i soggetti critici.

3) L'elenco dei servizi essenziali dovrebbe essere redatto in modo generico, per tener conto delle specificità degli Stati membri quali le dimensioni, la densità di popolazione o l'ubicazione geografica. Tuttavia, dovrebbe riguardare solo i servizi essenziali delle categorie di soggetti di cui all'allegato della direttiva (UE) 2022/2557. A tal fine, solo i servizi forniti da soggetti che rientrano in dette categorie dovrebbero essere considerati servizi essenziali ai sensi dell'articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2022/2557.

4) In generale, l'elenco dei servizi essenziali dovrebbe essere utilizzato alla luce di tutte le pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2022/2557. Ciò comprende la definizione di servizi essenziali come servizi fondamentali per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubblica o dell'ambiente, la definizione di ente della pubblica amministrazione e le disposizioni sull'ambito di applicazione di tale direttiva. A norma dell'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2022/2557, sono esclusi gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'attività di contrasto, compresi l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati.

5) Di conseguenza le attività economiche elencate, su base non esaustiva, nel presente regolamento delegato dovrebbero essere considerate servizi essenziali ai fini del presente regolamento delegato e della direttiva (UE) 2022/2557 solo se si qualificano come servizi essenziali ai sensi di tale direttiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 333 del 27.12.2022.

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, un elenco non esaustivo di servizi essenziali quali definiti all'articolo 2, punto 5, di tale direttiva, nei settori e sottosettori di cui all'allegato della direttiva stessa.

Art. 2

Elenco non esaustivo di servizi essenziali

L'elenco non esaustivo di servizi essenziali di cui all'articolo 1 è il seguente:

1. Settore energia:

a) sottosettore dell'energia elettrica:

i) fornitura di energia elettrica (imprese elettriche);

ii) gestione, manutenzione e sviluppo di un sistema di distribuzione dell'energia elettrica (gestori del sistema di distribuzione);

iii) gestione, manutenzione e sviluppo di un sistema di trasmissione dell'energia elettrica (gestori dei sistemi di trasmissione);

iv) produzione di energia elettrica (produttori);

v) servizio di gestione designato del mercato dell'energia elettrica (gestori del mercato elettrico designati);

vi) gestione della domanda (partecipanti al mercato dell'energia elettrica);

vii) aggregazione dell'energia elettrica (partecipanti al mercato dell'energia elettrica);

viii) stoccaggio dell'energia (partecipanti al mercato dell'energia elettrica);

b) sottosettore teleriscaldamento e teleraffrescamento: fornitura di teleriscaldamento o teleraffrescamento (gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento);

c) sottosettore petrolio:

i) oleodotti (gestori di oleodotti);

ii) produzione di petrolio (gestori di impianti di produzione);

iii) raffinazione e trattamento di petrolio (gestori di impianti di raffinazione e trattamento di petrolio);

iv) deposito di petrolio (gestori di impianti di deposito di petrolio);

v) gestione delle scorte petrolifere, comprese le scorte di sicurezza e le scorte specifiche (organismi centrali di stoccaggio);

d) sottosettore gas:

i) fornitura di gas (imprese fornitrici);

ii) distribuzione di gas (gestori del sistema di distribuzione);

iii) trasporto di gas (gestori del sistema di trasporto);

iv) stoccaggio di gas (gestori dell'impianto di stoccaggio);

v) gestione di un sistema di gas naturale liquefatto (GNL) (gestori del sistema GNL);

vi) produzione di gas naturale (imprese di gas naturale);

vii) acquisto di gas naturale (imprese di gas naturale);

viii) raffinazione e trattamento di gas naturale (gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale);

e) sottosettore idrogeno:

i) produzione di idrogeno (gestori di impianti di produzione di idrogeno);

ii) stoccaggio di idrogeno (gestori di impianti di stoccaggio di idrogeno);

iii) trasporto di idrogeno (gestori di impianti di trasporto di idrogeno).

2. Settore trasporti:

a) sottosettore trasporto aereo:

i) servizi di trasporto aereo utilizzati a fini commerciali (passeggeri e merci) (vettori aerei);

ii) esercizio, gestione e manutenzione degli aeroporti e delle infrastrutture della rete aeroportuale (gestori aeroportuali);

iii) servizi di controllo del traffico aereo (operatori attivi nel controllo della gestione del traffico);

b) sottosettore trasporto ferroviario:

i) servizi di trasporto ferroviario (passeggeri e merci) (imprese ferroviarie);

ii) esercizio, gestione e manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, comprese le stazioni passeggeri, gli scali merci, i cantieri ferroviari e i centri di controllo del traffico (gestori dell'infrastruttura);

iii) esercizio, gestione e manutenzione degli impianti di servizio ferroviario (operatori degli impianti di servizio);

iv) esercizio, gestione e manutenzione della gestione del traffico ferroviario, del controllo-comando e del segnalamento, nonché degli impianti e dei sistemi di telecomunicazione utilizzati per il controllo-comando e il segnalamento (gestori dell'infrastruttura);

c) sottosettore trasporto per vie d'acqua:

i) servizi di trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero (passeggeri e merci) (compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci);

ii) esercizio, gestione e manutenzione dei porti e degli impianti portuali e gestione dei lavori e delle attrezzature all'interno dei porti, compresi il bunkeraggio, la movimentazione del carico, l'ancoraggio, i servizi passeggeri, la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, il pilotaggio e i servizi di rimorchio (organi di gestione dei porti e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti);

iii) servizi di assistenza al traffico marittimo (gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo);

d) sottosettore trasporto su strada:

i) controllo della gestione del traffico, compresi gli aspetti relativi ai servizi di pianificazione, controllo e gestione della rete stradale, ad esclusione della gestione del traffico o del funzionamento di sistemi di trasporto intelligenti quando non costituiscono una parte essenziale dell'attività generale degli enti pubblici (autorità stradali);

ii) servizi correlati a sistemi di trasporto intelligenti (gestori di sistemi di trasporto intelligenti);

e) sottosettore trasporto pubblico: servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su strada (operatori di servizio pubblico).

3. Settore bancario:

i) raccolta di depositi (enti creditizi);

ii) prestiti (enti creditizi).

4. Settore infrastrutture dei mercati finanziari:

i) gestione di una sede di negoziazione (gestori di sedi di negoziazione);

ii) gestione dei sistemi di compensazione (controparti centrali).

5. Settore salute:

i) prestazione di servizi di assistenza sanitaria (prestatori di assistenza sanitaria);

ii) analisi effettuate da un laboratorio di riferimento dell'Unione europea (laboratori di riferimento dell'UE);

iii) ricerca e sviluppo di medicinali (soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali);

iv) produzione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici di base (soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici);

v) produzione di dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica (soggetti che fabbricano dispositivi medici);

vi) distribuzione di medicinali (soggetti titolari di un'autorizzazione di distribuzione).

6. Settore acqua potabile: fornitura di acqua potabile e distribuzione di acqua potabile, esclusa la distribuzione di acqua destinata al consumo umano qualora tale servizio costituisca una parte non essenziale dell'attività generale dei distributori di altri prodotti di base e beni (fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano).

7. Settore acque reflue: raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue, esclusi la raccolta, lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue urbane, delle acque reflue domestiche o delle acque reflue industriali qualora costituiscano una parte non essenziale delle attività generali delle imprese (imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, acque reflue domestiche o acque reflue industriali).

8. Settore infrastrutture digitali:

i) fornitura e gestione di servizi di punti di interscambio Internet (fornitori di punti di interscambio Internet);

ii) fornitura di servizi di sistema dei nomi di dominio (DNS), esclusi i servizi relativi ai server dei nomi radice (fornitori di servizi DNS);

iii) esercizio e gestione dei registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) (registri dei nomi di dominio di primo livello);

iv) fornitura di servizi di cloud computing (fornitori di servizi di cloud computing);

v) fornitura di servizi di data center (fornitori di servizi di data center);

vi) fornitura di reti per la distribuzione dei contenuti (fornitori di reti di distribuzione di contenuti);

vii) prestazione di servizi fiduciari (prestatori di servizi fiduciari);

viii) fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (fornitori di servizi di comunicazione elettronica);

ix) fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica (fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica).

9. Settore enti della pubblica amministrazione: servizi forniti da enti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, punto 10, della direttiva (UE) 2022/2557, delle amministrazioni centrali, come definiti dagli Stati membri conformemente al diritto nazionale (enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali).

10. Settore spazio: esercizio di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica (operatori di infrastrutture terrestri).

11. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (imprese alimentari impegnate esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all'ingrosso nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala):

i) produzione e trasformazione di prodotti alimentari industriali su larga scala;

ii) servizi della filiera alimentare, compresi lo stoccaggio e la logistica;

iii) distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN