
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2450 DELLA COMMISSIONE, 25 luglio 2023
G.U.U.E. 30 ottobre 2023, Serie L
Regolamento che integra la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo un elenco di servizi essenziali. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 19 novembre 2023
Applicabile dal: 19 novembre 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) La direttiva (UE) 2022/2557 mira a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno e ad aumentare la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi.
2) A tal fine, e a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per stabilire un elenco non esaustivo di servizi essenziali nei settori e sottosettori di cui all'allegato della direttiva. L'elenco sarà utilizzato dalle attività competenti per effettuare una valutazione del rischio e successivamente sarà utilizzato per individuare i soggetti critici.
3) L'elenco dei servizi essenziali dovrebbe essere redatto in modo generico, per tener conto delle specificità degli Stati membri quali le dimensioni, la densità di popolazione o l'ubicazione geografica. Tuttavia, dovrebbe riguardare solo i servizi essenziali delle categorie di soggetti di cui all'allegato della direttiva (UE) 2022/2557. A tal fine, solo i servizi forniti da soggetti che rientrano in dette categorie dovrebbero essere considerati servizi essenziali ai sensi dell'articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2022/2557.
4) In generale, l'elenco dei servizi essenziali dovrebbe essere utilizzato alla luce di tutte le pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2022/2557. Ciò comprende la definizione di servizi essenziali come servizi fondamentali per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubblica o dell'ambiente, la definizione di ente della pubblica amministrazione e le disposizioni sull'ambito di applicazione di tale direttiva. A norma dell'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2022/2557, sono esclusi gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'attività di contrasto, compresi l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati.
5) Di conseguenza le attività economiche elencate, su base non esaustiva, nel presente regolamento delegato dovrebbero essere considerate servizi essenziali ai fini del presente regolamento delegato e della direttiva (UE) 2022/2557 solo se si qualificano come servizi essenziali ai sensi di tale direttiva,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 333 del 27.12.2022.
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, un elenco non esaustivo di servizi essenziali quali definiti all'articolo 2, punto 5, di tale direttiva, nei settori e sottosettori di cui all'allegato della direttiva stessa.
Elenco non esaustivo di servizi essenziali
L'elenco non esaustivo di servizi essenziali di cui all'articolo 1 è il seguente:
1. Settore energia:
a) sottosettore dell'energia elettrica:
i) fornitura di energia elettrica (imprese elettriche);
ii) gestione, manutenzione e sviluppo di un sistema di distribuzione dell'energia elettrica (gestori del sistema di distribuzione);
iii) gestione, manutenzione e sviluppo di un sistema di trasmissione dell'energia elettrica (gestori dei sistemi di trasmissione);
iv) produzione di energia elettrica (produttori);
v) servizio di gestione designato del mercato dell'energia elettrica (gestori del mercato elettrico designati);
vi) gestione della domanda (partecipanti al mercato dell'energia elettrica);
vii) aggregazione dell'energia elettrica (partecipanti al mercato dell'energia elettrica);
viii) stoccaggio dell'energia (partecipanti al mercato dell'energia elettrica);
b) sottosettore teleriscaldamento e teleraffrescamento: fornitura di teleriscaldamento o teleraffrescamento (gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento);
c) sottosettore petrolio:
i) oleodotti (gestori di oleodotti);
ii) produzione di petrolio (gestori di impianti di produzione);
iii) raffinazione e trattamento di petrolio (gestori di impianti di raffinazione e trattamento di petrolio);
iv) deposito di petrolio (gestori di impianti di deposito di petrolio);
v) gestione delle scorte petrolifere, comprese le scorte di sicurezza e le scorte specifiche (organismi centrali di stoccaggio);
d) sottosettore gas:
i) fornitura di gas (imprese fornitrici);
ii) distribuzione di gas (gestori del sistema di distribuzione);
iii) trasporto di gas (gestori del sistema di trasporto);
iv) stoccaggio di gas (gestori dell'impianto di stoccaggio);
v) gestione di un sistema di gas naturale liquefatto (GNL) (gestori del sistema GNL);
vi) produzione di gas naturale (imprese di gas naturale);
vii) acquisto di gas naturale (imprese di gas naturale);
viii) raffinazione e trattamento di gas naturale (gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale);
e) sottosettore idrogeno:
i) produzione di idrogeno (gestori di impianti di produzione di idrogeno);
ii) stoccaggio di idrogeno (gestori di impianti di stoccaggio di idrogeno);
iii) trasporto di idrogeno (gestori di impianti di trasporto di idrogeno).
2. Settore trasporti:
a) sottosettore trasporto aereo:
i) servizi di trasporto aereo utilizzati a fini commerciali (passeggeri e merci) (vettori aerei);
ii) esercizio, gestione e manutenzione degli aeroporti e delle infrastrutture della rete aeroportuale (gestori aeroportuali);
iii) servizi di controllo del traffico aereo (operatori attivi nel controllo della gestione del traffico);
b) sottosettore trasporto ferroviario:
i) servizi di trasporto ferroviario (passeggeri e merci) (imprese ferroviarie);
ii) esercizio, gestione e manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, comprese le stazioni passeggeri, gli scali merci, i cantieri ferroviari e i centri di controllo del traffico (gestori dell'infrastruttura);
iii) esercizio, gestione e manutenzione degli impianti di servizio ferroviario (operatori degli impianti di servizio);
iv) esercizio, gestione e manutenzione della gestione del traffico ferroviario, del controllo-comando e del segnalamento, nonché degli impianti e dei sistemi di telecomunicazione utilizzati per il controllo-comando e il segnalamento (gestori dell'infrastruttura);
c) sottosettore trasporto per vie d'acqua:
i) servizi di trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero (passeggeri e merci) (compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci);
ii) esercizio, gestione e manutenzione dei porti e degli impianti portuali e gestione dei lavori e delle attrezzature all'interno dei porti, compresi il bunkeraggio, la movimentazione del carico, l'ancoraggio, i servizi passeggeri, la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, il pilotaggio e i servizi di rimorchio (organi di gestione dei porti e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti);
iii) servizi di assistenza al traffico marittimo (gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo);
d) sottosettore trasporto su strada:
i) controllo della gestione del traffico, compresi gli aspetti relativi ai servizi di pianificazione, controllo e gestione della rete stradale, ad esclusione della gestione del traffico o del funzionamento di sistemi di trasporto intelligenti quando non costituiscono una parte essenziale dell'attività generale degli enti pubblici (autorità stradali);
ii) servizi correlati a sistemi di trasporto intelligenti (gestori di sistemi di trasporto intelligenti);
e) sottosettore trasporto pubblico: servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su strada (operatori di servizio pubblico).
3. Settore bancario:
i) raccolta di depositi (enti creditizi);
ii) prestiti (enti creditizi).
4. Settore infrastrutture dei mercati finanziari:
i) gestione di una sede di negoziazione (gestori di sedi di negoziazione);
ii) gestione dei sistemi di compensazione (controparti centrali).
5. Settore salute:
i) prestazione di servizi di assistenza sanitaria (prestatori di assistenza sanitaria);
ii) analisi effettuate da un laboratorio di riferimento dell'Unione europea (laboratori di riferimento dell'UE);
iii) ricerca e sviluppo di medicinali (soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali);
iv) produzione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici di base (soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici);
v) produzione di dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica (soggetti che fabbricano dispositivi medici);
vi) distribuzione di medicinali (soggetti titolari di un'autorizzazione di distribuzione).
6. Settore acqua potabile: fornitura di acqua potabile e distribuzione di acqua potabile, esclusa la distribuzione di acqua destinata al consumo umano qualora tale servizio costituisca una parte non essenziale dell'attività generale dei distributori di altri prodotti di base e beni (fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano).
7. Settore acque reflue: raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue, esclusi la raccolta, lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue urbane, delle acque reflue domestiche o delle acque reflue industriali qualora costituiscano una parte non essenziale delle attività generali delle imprese (imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, acque reflue domestiche o acque reflue industriali).
8. Settore infrastrutture digitali:
i) fornitura e gestione di servizi di punti di interscambio Internet (fornitori di punti di interscambio Internet);
ii) fornitura di servizi di sistema dei nomi di dominio (DNS), esclusi i servizi relativi ai server dei nomi radice (fornitori di servizi DNS);
iii) esercizio e gestione dei registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) (registri dei nomi di dominio di primo livello);
iv) fornitura di servizi di cloud computing (fornitori di servizi di cloud computing);
v) fornitura di servizi di data center (fornitori di servizi di data center);
vi) fornitura di reti per la distribuzione dei contenuti (fornitori di reti di distribuzione di contenuti);
vii) prestazione di servizi fiduciari (prestatori di servizi fiduciari);
viii) fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (fornitori di servizi di comunicazione elettronica);
ix) fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica (fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica).
9. Settore enti della pubblica amministrazione: servizi forniti da enti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, punto 10, della direttiva (UE) 2022/2557, delle amministrazioni centrali, come definiti dagli Stati membri conformemente al diritto nazionale (enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali).
10. Settore spazio: esercizio di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica (operatori di infrastrutture terrestri).
11. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (imprese alimentari impegnate esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all'ingrosso nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala):
i) produzione e trasformazione di prodotti alimentari industriali su larga scala;
ii) servizi della filiera alimentare, compresi lo stoccaggio e la logistica;
iii) distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN