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DECISIONE DELEGATA (UE) 2023/2424 DELLA COMMISSIONE, 28 luglio 2023

G.U.U.E. 31 ottobre 2023, Serie L

Decisione che specifica il contenuto e il formato delle domande e stabilisce la serie aggiuntiva di domande predefinite per il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) a norma dell'articolo 17, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 28 luglio 2023

Entrata in vigore il: 20 novembre 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l'articolo 17, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2018/1240 ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne. Il regolamento ha stabilito le condizioni e le procedure per il rilascio o il rifiuto di un'autorizzazione ai viaggi.

2) Nel modulo di domanda ETIAS che deve essere compilato da ciascun richiedente, questi deve fornire informazioni su eventuali condanne penali e soggiorni in specifiche zone di guerra o di conflitto, dichiarare se è stato soggetto a provvedimenti di espulsione o decisioni di rimpatrio e rispondere a domande aggiuntive in proposito. La presente decisione dovrebbe specificare il contenuto e il formato delle domande in questione.

3) Se risponde affermativamente a una delle domande di cui sopra, il richiedente è tenuto a rispondere a una serie aggiuntiva di domande predefinite. La presente decisione dovrebbe stabilire il contenuto e il formato delle serie aggiuntive di domande e risposte, in cui le risposte devono essere selezionate da un elenco predefinito.

4) L'elenco relativo al soggiorno in una specifica zona di guerra o di conflitto dovrebbe basarsi su dati affidabili e comunemente riconosciuti su specifiche zone subnazionali di guerra o di conflitto. A questo scopo, l'elenco dovrebbe essere stabilito sulla base di dati pubblicati da istituti indipendenti e riconosciuti a livello internazionale che si dedicano alla diffusione delle conoscenze sull'emergere, sull'andamento e sulla soluzione dei conflitti politici.

5) I moduli di domanda dovrebbero essere formulati in modo tale che i familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, non debbano rispondere alle domande relative ai provvedimenti di espulsione e alle decisioni di rimpatrio.

6) La presente decisione non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE e dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (3).

7) Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'acquis di Schengen, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione.

8) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

10) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

11) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE (10).

12) Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005.

13) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato il 7 luglio 2022 e ha espresso un parere il 3 agosto 2022,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 236 del 19.9.2018.

(2)

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004).

(3)

Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020).

(4)

La presente decisione non rientra nell'ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002).

(5)

GU L 176 del 10.7.1999.

(6)

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999).

(7)

GU L 53 del 27.2.2008.

(8)

Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008).

(9)

GU L 160 del 18.6.2011.

(10)

Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011).

Art. 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce il formato e il contenuto delle domande e delle risposte da includere nel modulo di domanda ai fini dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240 e la serie aggiuntiva di domande e risposte predefinite di cui all'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

Art. 2

Contenuto e formato delle domande e della serie predefinita di domande e risposte relative ai reati da dichiarare nel modulo di domanda

1. Al richiedente sono poste le seguenti domande:

a) «Negli ultimi 15 anni è stato condannato per uno o più dei reati elencati di seguito?»; e

b) «Negli ultimi 25 anni è stato condannato per reati di terrorismo?».

In relazione alla lettera a), è contemporaneamente presentato al richiedente l'elenco dei reati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2018/1240. Il richiedente deve selezionare la risposta alle domande relative a ciascun reato da un elenco predefinito comprendente i campi «sì» e «no». Il richiedente ha inoltre la possibilità di rispondere in una sola volta «no» per tutti i reati elencati in relazione alla lettera a).

In relazione alla domanda di cui alla lettera b), il richiedente deve selezionare la risposta da un elenco predefinito comprendente i campi «sì» e «no».

2. Al richiedente che risponde affermativamente alle domande di cui al paragrafo 1 è presentato quanto segue:

a) l'istruzione seguente: «Indicare il paese di condanna e la data di ciascuna condanna e rispondere alle domande aggiuntive.»;

b) un elenco predefinito di paesi;

c) un campo a formato prefissato per l'inserimento della data (giorno, se disponibile/mese in lettere/anno); e

d) un elenco predefinito di domande aggiuntive.

Ai fini della lettera c), non è possibile inserire una data di condanna precedente di oltre 15 anni alla data della domanda, o di oltre 25 anni per i reati di terrorismo. Il richiedente è inoltre informato del fatto che per «data della condanna» si intende la data della sentenza ufficiale emessa da un organo giurisdizionale.

Per ciascuna categoria di reati, il richiedente deve essere in grado di registrare più condanne, paesi e date.

3. L'elenco predefinito di domande aggiuntive di cui al paragrafo 2, lettera d), è il seguente:

a) «La condanna è definitiva?»; e

b) «Ha scontato la condanna?».

Il richiedente deve selezionare la risposta alle domande di cui alle lettere a) e b) da un elenco predefinito comprendente i campi «sì» e «no».

Ai fini della lettera a), il richiedente è informato del fatto che per «definitiva» si intende una condanna che non può essere soggetta a ulteriore appello a livello nazionale.

4. Per l'elenco predefinito di paesi si applica la norma ISO 3166-1 (o una versione più recente), compresi paesi che non esistono più ma sono esistiti negli ultimi 25 anni.

Art. 3

Contenuto e formato delle domande e della serie predefinita di domande e risposte relative a soggiorni in specifiche zone di guerra o di conflitto da dichiarare nel modulo di domanda

1. Al richiedente è presentato quanto segue:

a) la domanda seguente: «Ha soggiornato in una o più delle zone seguenti negli ultimi 10 anni?»;

b) un elenco predefinito di paesi in cui sono situate le specifiche zone di guerra o di conflitto, redatto conformemente agli allegati I e II, contenente, per ciascun paese, i campi selezionabili «sì» e «no»; e

c) per ciascun paese per cui la risposta è «sì», un elenco predefinito di specifiche zone di guerra o di conflitto situate all'interno del paese, redatto conformemente agli allegati I e II e contenente, per ciascuna zona di guerra o conflitto, i campi selezionabili «sì» e «no».

Al richiedente è inoltre offerta la possibilità di rispondere in una sola volta «no» per tutti i paesi elencati in relazione alla lettera b) o per tutte le specifiche zone di guerra o di conflitto elencate in relazione alla lettera c). Se il richiedente risponde in una sola volta «no» per tutti i paesi elencati in relazione alla lettera b), il sistema d'informazione ETIAS risponde automaticamente «no» per tutte le specifiche zone di guerra o di conflitto elencate in relazione alla lettera c).

2. Al richiedente che risponde affermativamente alla domanda di cui al paragrafo 1 è presentato quanto segue:

a) l'istruzione seguente: «Per ciascuna zona per cui la risposta è«sì», indicare il periodo o i periodi e i motivi principali di ciascun soggiorno. Rispondere alle domande aggiuntive laddove richiesto.»;

b) un campo a formato prefissato per l'inserimento delle date di inizio e fine del periodo (giorno, se disponibile/mese in lettere/anno) per ciascuna zona selezionata, con la possibilità di inserire più periodi; e

c) motivi e sotto-motivi di ciascun soggiorno.

Ai fini della lettera b), non è possibile inserire una data di inizio precedente di oltre 10 anni alla data della domanda. Il richiedente è informato del fatto che, se il soggiorno è iniziato in una data precedente di oltre 10 anni alla data della domanda, ma è terminato nel corso del decennio in questione, deve scegliere la prima data applicabile come data di inizio del soggiorno.

Sulla base della risposta il sistema d'informazione ETIAS determina automaticamente se il richiedente era presente in una determinata zona in un periodo durante il quale era considerata una specifica zona di guerra o di conflitto, conformemente all'allegato II della presente decisione. Ai fini del modulo di domanda, il sistema d'informazione ETIAS registra solo i periodi di soggiorno pertinenti.

3. Gli eventuali motivi e sotto-motivi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono:

a) residenza permanente o cittadinanza;

b) visita a familiari:

i) genitori;

ii) nonni;

iii) figli;

iv) nipoti;

v) fratelli/sorelle;

vi) coniuge/partner;

vii) altro;

c) visita ad amici;

d) turismo;

e) motivi professionali:

i) lavoro per un ente governativo;

ii) assistenza umanitaria;

iii) organizzazione internazionale;

iv) giornalismo;

v) missione militare;

vi) lavoro distaccato;

vii) viaggio di lavoro/congresso/conferenza;

viii) altro;

f) altro.

E' obbligatorio selezionare almeno un motivo e, se disponibile, almeno un sotto-motivo.

E' possibile selezionare più motivi e sotto-motivi.

4. Per ciascuna selezione effettuata a norma del presente articolo, al richiedente sono presentate le domande aggiuntive seguenti:

a) «Prevede di recarsi altre volte in questa zona nel corso dei prossimi tre anni?»

b) «Con quale frequenza?».

La risposta alla domanda di cui alla lettera a) deve essere selezionata da un elenco predefinito comprendente i campi «sì» e «no».

Se risponde «sì» alla domanda di cui alla lettera a), il richiedente è tenuto a selezionare una risposta alla domanda di cui alla lettera b) dal seguente elenco predefinito di risposte:

i) più volte alla settimana;

ii) una volta alla settimana;

iii) più di due volte al mese;

iv) due volte al mese;

v) una volta al mese;

vi) più di tre volte all'anno;

vii) tre volte all'anno;

viii) due volte all'anno;

ix) una volta all'anno;

x) più di due volte nei prossimi tre anni;

xi) due volte nei prossimi tre anni; e

xii) una volta nei prossimi tre anni.

Art. 4

Contenuto e formato delle domande e della serie predefinita di domande e risposte relative a provvedimenti di espulsione o decisioni di rimpatrio emessi nei confronti del richiedente da dichiarare nel modulo di domanda

1. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1240, al richiedente sono presentate le domande seguenti:

a) «Negli ultimi 10 anni è stato oggetto di una o più decisioni di rimpatrio emesse da uno Stato membro dell'UE o da un paese terzo?» e

b) «Negli ultimi 10 anni è stato oggetto di uno o più provvedimenti di espulsione emessi da uno Stato membro dell'UE o da un paese terzo che figura nell'elenco seguente?».

Il richiedente deve selezionare la risposta alle domande di cui alle lettere a) e b) da un elenco predefinito comprendente i campi «sì» e «no».

Ai fini della lettera a), il richiedente è informato del fatto che il termine «decisione di rimpatrio» è inteso conformemente all'articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Ai fini della lettera b), il richiedente è informato del fatto che per «provvedimento di espulsione» si intende qualsiasi decisione o atto amministrativo o giudiziario, diverso da una decisione di rimpatrio, che impone di lasciare il territorio di uno Stato membro dell'UE o di un paese terzo.

2. Al richiedente che risponde affermativamente alla domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), è presentato quanto segue:

a) l'istruzione seguente: «Specificare il paese e la data della decisione e rispondere alle domande aggiuntive.»;

b) un elenco predefinito di paesi comprendente: gli Stati membri; i paesi terzi elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 (2); e l'elenco dei paesi della norma ISO 3166-1 (o versione più recente), compresi i paesi che hanno cessato di esistere nel corso dei 10 anni precedenti alla data della domanda; e

c) un campo a formato prefissato per l'inserimento della data (giorno, se disponibile/mese in lettere/anno), in cui non è possibile inserire una data di inizio precedente di oltre 10 anni alla data della domanda.

3. Al richiedente che risponde affermativamente alla domanda di cui al paragrafo 1, lettera b), è presentato quanto segue:

a) l'istruzione seguente: «Specificare il paese e la data del provvedimento e rispondere alle domande aggiuntive.»;

b) un elenco predefinito di paesi comprendente gli Stati membri e i paesi terzi elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (3); e

c) un campo a formato prefissato per l'inserimento della data (giorno, se disponibile/mese in lettere/anno), in cui non è possibile inserire una data di inizio precedente di oltre 10 anni alla data della domanda.

4. Al richiedente che risponde affermativamente a una o entrambe le domande di cui al paragrafo 1 è presentata, per ciascuna risposta affermativa, la domanda aggiuntiva seguente: «E' rimasto in quel territorio o paese dopo che è stato emesso il provvedimento?».

Il richiedente deve selezionare la risposta alla domanda di cui al presente paragrafo da un elenco predefinito comprendente i campi «sì» e «no».

(1)

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008).

(2)

Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018).

(3)

Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001).

Art. 5

Modifiche degli elenchi predefiniti

In caso di modifica degli elenchi predefiniti di cui agli articoli da 2 a 4:

a) eu-LISA apporta senza indugio le necessarie modifiche agli elenchi predefiniti;

b) l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera modifica le schede informative di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240 e le informazioni al pubblico di cui all'articolo 71 del medesimo regolamento, se necessario;

c) 20 giorni prima che le modifiche degli elenchi predefiniti diventino effettive, eu-LISA le comunica all'unità centrale e alle unità nazionali;

d) la data in cui la modifica diventa effettiva è registrata nel sistema centrale.

Art. 6

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Metodologia per stabilire l'elenco delle specifiche zone di guerra e di conflitto [di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)]

Il presente allegato definisce la metodologia per stabilire l'elenco delle specifiche zone di guerra e di conflitto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b). La metodologia si articola nelle fasi seguenti:

a) estrazione annuale di dati dalle banche dati dello Heidelberg Institute for International Conflict Research (HIIK) [1] secondo i seguenti criteri cumulativi:

- conflitti politici corrispondenti ai livelli di intensità 4 (guerra limitata) e 5 (guerra), fatta eccezione per i conflitti che oppongono esclusivamente cartelli di droga o organizzazioni del narcotraffico;

- conflitti che si sono svolti a livello subnazionale al di fuori dell'UE;

- conflitti che si sono svolti nei 10 anni precedenti;

b) presentazione dei dati estratti, sotto forma di elenco, al sottogruppo ETIAS del gruppo di esperti sui sistemi d'informazione per le frontiere e la sicurezza («sottogruppo ETIAS») per consultazione;

c) adozione dell'elenco da parte della Commissione, previa consultazione del sottogruppo ETIAS, quale allegato II;

d) entro il mese di marzo dell'anno successivo all'entrata in funzione dell'ETIAS e in seguito ogni anno qualora siano necessarie modifiche, revisione dell'elenco secondo le fasi di cui alle lettere a), b) e c).

_____________

[1] https://hiik.de/data-and-maps/datasets/?lang=en