
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2429 DELLA COMMISSIONE, 17 agosto 2023
G.U.U.E. 3 novembre 2023, Serie L
Regolamento che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane, e che abroga il regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 della Commissione.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 23 novembre 2023
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 11
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 2, l'articolo 76, paragrafo 4, e l'articolo 89,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio istituisce un'organizzazione comune dei mercati agricoli che disciplina anche i settori degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane. Il regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione relativi alle norme di commercializzazione per questi settori.
2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2) stabilisce modalità di applicazione nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, e prevede norme di commercializzazione per tutti gli ortofrutticoli freschi e modalità di applicazione relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 della Commissione (3) stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana. Il regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione (4) stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda le caratteristiche minime di commercializzazione di talune varietà di uve secche. Tali regolamenti sono stati adottati sulla base del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Nel frattempo il regolamento (CE) n. 1234/2007 è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, che contiene deleghe di poteri basate sul quadro giuridico pertinente introdotto dal trattato di Lisbona.
3) Al fine di armonizzare e semplificare le disposizioni relative alle norme di commercializzazione, ai controlli di conformità e alle notifiche per i settori summenzionati, di integrare le modifiche necessarie alla luce dell'esperienza acquisita e di allineare le norme ai poteri conferiti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno fonderle in un unico insieme di norme contenute in un regolamento delegato e in un regolamento di esecuzione e abrogare il regolamento (CE) n. 1666/1999 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011.
4) A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione può stabilire norme di commercializzazione rispettivamente per i prodotti ortofrutticoli freschi, i prodotti ortofrutticoli trasformati e le banane. A norma dell'articolo 76, paragrafo 1, di detto regolamento, i prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati solo se sono di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine. Per uniformare l'applicazione di tale disposizione, è opportuno precisarla in dettaglio e fissare una norma di commercializzazione generale per tutti gli ortofrutticoli freschi.
5) E' opportuno mantenere norme di commercializzazione specifiche per gli ortofrutticoli soggetti all'applicazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, sulla base di una valutazione della loro pertinenza, tenendo conto, in particolare, dei prodotti che continuano ad essere i più commercializzati in termini di valore secondo i dati contenuti nella banca dati di riferimento di Eurostat per le statistiche dettagliate sul commercio internazionale di merci, Comext.
6) I prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e le banane mature non sono contemplati dall'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 né da una norma di commercializzazione specifica. Tuttavia, l'indicazione dell'origine nell'etichettatura è pertinente e necessaria per il consumatore nel contesto della comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (6) («strategia "Dal produttore al consumatore"»), che mira anche a dare al consumatore gli strumenti necessari per compiere scelte alimentari consapevoli e sostenibili e che dovrebbe pertanto essere obbligatoria anche per i prodotti destinati al consumo diretto dopo operazioni semplici quali l'essiccazione o la maturazione.
7) Data l'ampia varietà di banane commercializzate nell'Unione e di pratiche di commercializzazione, è opportuno mantenere norme minime per le banane verdi non maturate. E' tuttavia opportuno allineare la norma di commercializzazione per le banane al Codex Alimentarius ed estenderla a un numero maggiore di varietà per evitare inutili ostacoli agli scambi. Al fine di ridurre gli sprechi e le perdite alimentari nel contesto della strategia «Dal produttore al consumatore», in particolare migliorando la flessibilità per la porzionatura, è opportuno non tenere conto del minimo di quattro frutti per mano o frammento di mano stabilito nel Codex Alimentarius. In considerazione degli obiettivi perseguiti, è opportuno consentire agli Stati membri produttori di banane di applicare norme nazionali alla propria produzione all'interno del loro territorio, purché tali norme non siano in conflitto con le norme dell'Unione e non ostacolino la libera circolazione delle banane nell'Unione.
8) E' opportuno tenere conto del fatto che i fattori climatici rendono difficili le condizioni di produzione nelle regioni di Madera, delle Azzorre, dell'Algarve, delle Isole Canarie, di Creta, di Lakonia e di Cipro. Di conseguenza, alcune banane prodotte in tali zone geografiche non raggiungono la lunghezza minima prevista dalla norma internazionale. In tali casi è opportuno consentire la commercializzazione di tali banane.
9) Al fine di evitare inutili ostacoli agli scambi, qualora occorra definire norme di commercializzazione specifiche per determinati prodotti, tali norme dovrebbero corrispondere a quelle adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). In mancanza di norme di commercializzazione specifiche adottate a livello dell'Unione, i prodotti dovrebbero essere considerati conformi alla norma di commercializzazione generale se il detentore è in grado di dimostrarne la conformità ad una norma UNECE vigente.
10) Al fine di tenere conto della strategia «Dal produttore al consumatore» e degli interessi del consumatore, è opportuno che le norme di commercializzazione per tutti i settori contemplati dal presente regolamento mantengano requisiti di qualità elevata che consentano di raggiungere un consenso internazionale incoraggiando nel contempo usi alternativi al fine di evitare perdite e sprechi alimentari quando la norma non è rispettata. Ciò dovrebbe valere per tutti i prodotti che non soddisfano i requisiti della classe II delle norme di commercializzazione UNECE ma che sono comunque commestibili. E' pertanto opportuno prevedere esenzioni dall'applicazione delle norme di commercializzazione per alcuni prodotti destinati alla trasformazione o venduti dal produttore direttamente al consumatore.
11) Alcuni prodotti ortofrutticoli possono presentare caratteristiche non conformi alle norme di commercializzazione applicabili. Nondimeno, tali prodotti possono essere oggetto di una consolidata tradizione di coltivazione e di consumo a livello locale. Per garantire che i prodotti ritenuti idonei al consumo dalle comunità locali ma non conformi alle norme di commercializzazione dell'Unione non siano esclusi dalla commercializzazione locale, è opportuno esonerare tali prodotti dalle norme di commercializzazione dell'Unione, a meno che tale esenzione sia tale da impedire o falsare la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o da compromettere il libero scambio o il conseguimento di uno degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.
12) Diversi prodotti ortofrutticoli possono beneficiare di una deroga alle norme di commercializzazione al fine di ridurre gli oneri amministrativi sia per gli operatori sia per le autorità che effettuano i controlli a norma dell'articolo 76, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tuttavia, l'indicazione dell'origine nell'etichettatura è necessaria per il consumatore e, in linea con l'orientamento politico della strategia «Dal produttore al consumatore» di fornire maggiori informazioni per consentire al consumatore di compiere una scelta più consapevole, l'indicazione del paese di origine dovrebbe essere obbligatoria per tali prodotti.
13) Le norme di commercializzazione relative ai prodotti destinati alle donazioni dovrebbero essere semplificate al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori senza incidere sulla qualità. A condizione che il prodotto sia chiaramente etichettato per informare che è destinato alla donazione, altre indicazioni relative alla marcatura dovrebbero essere facoltative. Esso dovrebbe tuttavia essere conforme alla norma di commercializzazione generale relativa alla qualità, al fine di proteggere il beneficiario della donazione.
14) Per garantire che i controlli possano essere effettuati in modo adeguato ed efficace, le fatture e i documenti di accompagnamento diversi da quelli destinati al consumatore dovrebbero recare alcune informazioni di base previste dalle norme di commercializzazione.
15) Le indicazioni esterne previste dalle norme di commercializzazione dovrebbero figurare sull'imballaggio e/o sull'etichetta in modo ben visibile. Al fine di evitare frodi e di non indurre in errore il consumatore, le indicazioni prescritte dalle norme di commercializzazione dovrebbero essere disponibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche nel caso delle vendite a distanza, per le quali l'esperienza ha evidenziato rischi di frode e di elusione della tutela del consumatore prevista dalle norme.
16) Al fine di evitare di indurre in errore il consumatore riguardo alla categoria, le indicazioni esterne richieste nella fase della vendita al minuto non dovrebbero includere termini quali «supreme», «premium» o termini simili che non sono regolamentati per definire un'effettiva qualità del prodotto, nonostante la possibilità di visualizzare altre informazioni quali «trasporto aereo» o informazioni fattuali analoghe che non inducono in errore il consumatore.
17) Per evitare di indurre in errore il consumatore circa l'origine dei prodotti, l'indicazione del paese d'origine dovrebbe essere maggiormente visibile rispetto all'indicazione del paese dell'imballatore.
18) Gli imballaggi contenenti miscugli di prodotti o specie di prodotti diversi contemplati dal presente regolamento stanno diventando più comuni sul mercato in risposta alla domanda di alcuni consumatori. La lealtà commerciale implica che i prodotti o le specie di prodotti venduti in uno stesso imballaggio siano di qualità omogenea. Per i prodotti per i quali non vigono norme stabilite dall'Unione, tale omogeneità può essere garantita ricorrendo alle disposizioni generali. Per i miscugli di prodotti o di specie di prodotti nello stesso imballaggio è opportuno stabilire disposizioni in materia di etichettatura. Esse dovrebbero essere meno rigorose di quelle previste dalle norme di commercializzazione, in quanto l'etichettatura dei miscugli è più onerosa e la loro applicazione rischia di ostacolare la commercializzazione di tali prodotti.
19) Le importazioni di prodotti ortofrutticoli in provenienza dai paesi terzi devono essere conformi alle norme di commercializzazione o a norme per lo meno equivalenti. Pertanto è opportuno stabilire le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello di conformità equivalente alle norme di commercializzazione dell'Unione.
20) Al fine di concedere agli operatori e alle amministrazioni nazionali tempo sufficiente per adeguarsi alle modifiche introdotte dal presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2025.
21) Dato il legame sostanziale tra i poteri conferiti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di commercializzazione, i requisiti minimi di qualità per i prodotti del settore ortofrutticolo e la conformità dei prodotti importati alle norme di commercializzazione dell'Unione, è opportuno stabilire tali disposizioni nello stesso atto delegato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, che stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana (GU L 336 del 20.12.2011).
Regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda le caratteristiche minime di commercializzazione di talune varietà di uve secche (GU L 197 del 29.7.1999).
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007).
COM (2020) 381 final.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di commercializzazione di cui all'articolo 75, paragrafo 1, di tale regolamento, i requisiti minimi per la commercializzazione dei prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita come prodotti freschi di cui all'articolo 76 del medesimo regolamento e la conformità dei prodotti importati alle norme di commercializzazione dell'Unione di cui all'articolo 89 di detto regolamento.
2. Il presente regolamento si applica ai settori e prodotti seguenti:
a) il settore dei prodotti ortofrutticoli, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b) i frutti secchi di cui ai codici NC 0804 20 90, 0806 20 ed ex 0813 elencati nell'allegato I, parte X, di tale regolamento;
c) le banane di cui al codice NC 0803 90 10 elencate nell'allegato I, parte XI, di tale regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento il paese di origine di un prodotto è determinato conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013).
Norma di commercializzazione generale per gli ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)
1. I requisiti di cui all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 costituiscono la norma di commercializzazione generale per gli ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a).
Gli ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), devono essere conformi a tale norma di commercializzazione generale, a meno che non siano soggetti a una norma di commercializzazione specifica.
La norma di commercializzazione generale è descritta dettagliatamente nell'allegato I, parte A, del presente regolamento.
2. Se il detentore di ortofrutticoli di cui al paragrafo 1 è in grado di dimostrare che i prodotti sono conformi a una norma applicabile adottata dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), essi si considerano conformi alla norma di commercializzazione generale di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini del presente articolo per «detentore» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che sia in possesso fisico dei prodotti in questione o li metta in vendita a distanza o con qualsiasi mezzo digitale.
Indicazione dell'origine per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per le banane mature
I prodotti seguenti recano l'indicazione del paese d'origine:
a) frutta secca di cui al codice NC ex 0813, quale definita nell'allegato I, parte X, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b) fichi secchi di cui al codice NC 0804 20 90;
c) uve secche di cui al codice NC 0806 20;
d) banane mature di cui al codice NC 0803 90 10 risultanti dalla maturazione sul territorio dell'Unione.
Norme di commercializzazione specifiche per gli ortofrutticoli e le banane
1. I prodotti o settori seguenti devono essere conformi alle norme di commercializzazione specifiche di cui all'allegato I, parte B:
a) mele;
b) agrumi;
c) kiwi;
d) lattughe, indivie ricce e scarole;
e) pesche e pesche noci/nettarine;
f) pere;
g) fragole;
h) peperoni dolci;
i) uve da tavola;
j) pomodori;
k) banane.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera k), si applica quanto segue:
a) la norma di commercializzazione specifica per il settore delle banane è stabilita nell'allegato I, parte B, parte 11, per le banane delle varietà elencate nell'appendice di tale allegato, escluse le banane destinate alla trasformazione. Tale norma di commercializzazione si applica alla fase dell'immissione in libera pratica per le banane originarie dei paesi terzi, alla fase del primo scarico nell'Unione per le banane originarie dell'Unione o all'uscita dal capannone di confezionamento per le banane consegnate allo stato fresco al consumatore nelle regioni di produzione.
b) La norma di commercializzazione specifica di cui alla lettera a) non osta all'applicazione delle disposizioni nazionali adottate per successive fasi commerciali che:
i) non incidono sulla libera circolazione di prodotti originari dei paesi terzi o di altre regioni dell'Unione conformi alle norme di commercializzazione di cui al primo comma; e
ii) non sono contrarie alla norma di commercializzazione di cui al primo comma.
Esenzioni e deroghe all'applicazione delle norme di commercializzazione
1. In deroga all'articolo 76, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013:
a) non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione i prodotti seguenti:
i) i prodotti che sono chiaramente contrassegnati con la dicitura «destinati alla trasformazione» o «destinati all'alimentazione animale» o qualsiasi altra dicitura equivalente e che sono:
- destinati alla trasformazione industriale, o
- presentati per la vendita al minuto al consumatore per il fabbisogno personale e destinati alla trasformazione, o
- destinati alla preparazione dei prodotti di cui alla lettera b), punto xvii), del presente paragrafo, o
- destinati all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari;
ii) prodotti venduti dal produttore direttamente al consumatore per il fabbisogno personale nella loro azienda o, all'interno di una determinata zona di produzione definita dall'autorità competente:
- su un mercato locale in un luogo riservato soltanto ai produttori, o
- mediante consegna diretta;
iii) i prodotti commercializzati come germogli commestibili, dopo la germinazione di semi di piante classificate come ortofrutticoli elencate nell'allegato I, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
iv) i prodotti di una determinata regione venduti al minuto in tale regione in caso di consumo locale tradizionale consolidato o in casi eccezionali e debitamente giustificati, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo;
b) i prodotti seguenti non sono soggetti all'obbligo di conformità alla norma di commercializzazione, tranne per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine di cui all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013:
i) funghi non coltivati di cui ai codici NC da ex 0709 51 a ex 0709 56 e 0709 59;
ii) capperi di cui al codice NC 0709 99 40;
iii) mandorle amare di cui al codice NC 0802 11 10;
iv) mandorle sgusciate di cui al codice NC 0802 12;
v) nocciole sgusciate di cui al codice NC 0802 22;
vi) noci comuni sgusciate di cui al codice NC 0802 32;
vii) pistacchi sgusciati di cui al codice NC 0802 52;
viii) noci macadamia sgusciate di cui al codice NC 0802 62;
ix) pinoli sgusciati di cui al codice NC 0802 92;
x) noci di pecàn di cui al codice NC 0802 99 10;
xi) altra frutta a guscio di cui al codice NC 0802 99 90;
xii) banane plantano essiccate di cui al codice NC 0803 10 90;
xiii) agrumi secchi di cui al codice NC ex 0805;
xiv) miscugli di noci tropicali di cui al codice NC 0813 50 31;
xv) miscugli di altra frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 39;
xvi) zafferano di cui al codice NC 0910 20;
xvii) i prodotti classificati come ortofrutticoli elencati nell'allegato I, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sono stati sottoposti a operazioni che vanno oltre il grado di mondatura indicato nella norma specifica UNECE applicabile o che non sono intatti ai sensi della norma di commercializzazione generale e resi pronti per essere consumati direttamente freschi o cotti;
c) in caso di donazione, diversa dalla distribuzione gratuita oggetto degli accordi e delle decisioni di cui all'articolo 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o sostenuta nell'ambito di programmi operativi a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), i prodotti contemplati dal presente regolamento devono essere conformi alla norma di commercializzazione generale, tranne per quanto riguarda le disposizioni in materia di marcatura, a condizione che siano chiaramente contrassegnati con la dicitura «destinato alla donazione» o con una marcatura equivalente.
2. In deroga all'articolo 76, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti seguenti non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione all'interno di una determinata zona di produzione definita dallo Stato membro interessato, anche nel caso in cui tale zona di produzione sia una zona transnazionale definita dagli Stati membri interessati:
a) i prodotti venduti o consegnati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall'azienda del produttore verso tali centri;
b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio;
c) i prodotti originari dell'UE che non sono conformi alle norme di commercializzazione stabilite nel presente regolamento a causa di una circostanza di «forza maggiore» (2) che consente agli Stati membri di decidere che i prodotti possono essere commercializzati nel loro territorio alle condizioni da essi specificate.
3. Ai fini dell'applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e lettera c), e al paragrafo 2, gli operatori forniscono all'autorità competente dello Stato membro la prova che i prodotti contemplati soddisfano le condizioni stabilite in tali paragrafi, in particolare per quanto riguarda l'uso cui sono destinati.
4. Gli operatori possono applicare la deroga di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iv), solo se gli Stati membri hanno precedentemente adottato disposizioni per esentare tali prodotti. Le disposizioni non devono essere tali da impedire o falsare la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, né devono compromettere il libero scambio o il conseguimento di uno degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le disposizioni adottate in merito. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.
5. Le notifiche di cui al paragrafo 2, lettera c), e di cui al paragrafo 4 sono effettuate in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (3).
Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021).
Comunicazione C 1696 della Commissione relativa alla «Forza maggiore» del diritto agrario europeo (GU C 259 del 6.10.1988).
Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017).
Indicazioni nella catena di approvvigionamento
1. Le indicazioni previste dalle disposizioni relative alla marcatura di cui all'allegato I sono riportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nell'imballaggio o fissata ad esso e non inducono in errore.
2. Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.
3. Nel caso di contratti a distanza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le informazioni sono disponibili prima della conclusione dell'acquisto, compreso il paese di origine del prodotto effettivamente messo in vendita.
4. Le fatture e i documenti di accompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano il nome e il paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, la varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma di commercializzazione specifica, oppure indicano che il prodotto è destinato alla trasformazione.
5. La possibilità di indicare nell'etichettatura l'origine regionale o locale di cui all'allegato I, parte B, lascia impregiudicata la protezione concessa a determinate indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011).
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012).
Indicazioni per le merci vendute al minuto
1. Nella fase della vendita al minuto, le indicazioni previste dal presente regolamento sono presentate in modo chiaro e leggibile. I prodotti possono essere posti in vendita a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi, in caratteri chiari e leggibili, le informazioni relative al paese di origine e, se del caso, alla categoria, al calibro e alla varietà o al tipo commerciale in modo tale da non indurre in errore il consumatore.
Non possono essere inclusi termini aggiuntivi che suggeriscano una qualità migliore/superiore. In particolare l'etichetta non può contenere alcun descrittore di qualità ad eccezione delle informazioni specificate nel requisito relativo alla marcatura di cui all'allegato I.
Quando è indicato il paese dell'imballatore e/o dello speditore o quando la varietà indicata evoca un luogo, i caratteri che indicano il paese d'origine devono essere più grandi e visibili di quelli utilizzati per il paese dell'imballatore e/o dello speditore e per la varietà se diversa.
2. Per i prodotti preimballati ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), oltre a tutte le informazioni richieste dalle norme di commercializzazione, deve essere indicato il peso netto conformemente alle disposizioni di tale regolamento.
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011).
Miscugli
1. La commercializzazione di imballaggi di peso netto pari o inferiore a 10 kg contenenti miscugli di prodotti o specie di prodotti diversi oggetto del presente regolamento è autorizzata a condizione che:
a) i prodotti e le specie di prodotti siano omogenei per quanto riguarda la qualità e ciascun prodotto sia conforme alla norma di commercializzazione specifica pertinente o, in assenza di una norma di commercializzazione specifica per un determinato prodotto, alla norma di commercializzazione generale se del caso;
b) l'imballaggio sia etichettato conformemente al presente regolamento e alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1169/2011; e
c) il miscuglio di prodotti diversi non sia tale da indurre in errore il consumatore.
2. I requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applicano ai prodotti inclusi in un miscuglio diversi dai prodotti del settore ortofrutticolo, dai frutti secchi e dalle banane di cui all'articolo 1.
3. Se i prodotti presenti in un miscuglio di prodotti e specie di prodotti diversi oggetto del presente regolamento provengono da più di uno Stato membro o paese terzo, il nome completo dei paesi di origine può essere sostituito, secondo il caso, da una delle diciture seguenti:
a) «UE»;
b) «non UE»;
c) «UE e non UE».
Condizioni per considerare i prodotti importati come aventi un livello di conformità equivalente
1. Per il settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), su richiesta di un paese terzo, la Commissione può riconoscere i controlli di conformità alle norme di commercializzazione effettuati da tale paese terzo prima dell'importazione nell'Unione.
2. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 può essere concesso ai paesi terzi che rispettano le norme di commercializzazione dell'Unione, o norme almeno equivalenti, per i prodotti che esportano nell'Unione conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 della Commissione (1).
3. Il riconoscimento verte esclusivamente sui prodotti originari di tale paese terzo e può essere limitato a certi prodotti.
4. Per ottenere il riconoscimento di cui al paragrafo 1, gli organismi di controllo del paese terzo incaricati dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione devono:
a) essere organismi ufficiali o organismi ufficialmente riconosciuti dall'autorità competente di un paese terzo;
b) fornire garanzie soddisfacenti e disporre del personale, delle attrezzature e delle strutture necessari per effettuare i controlli secondo i metodi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 o secondo metodi equivalenti.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430 della Commissione, del 17 agosto 2023, che stabilisce disposizioni relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane (GU L, 2023/2430, 3.11.2023, ELI link: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2430/oj).
Abrogazione
I regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 e il regolamento (CE) n. 1666/1999 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2430, se del caso, e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025, ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), che si applica a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN