
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 14 dicembre 2023
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 27 gennaio 2024, n. 22
Riparto dell'incremento di 150 milioni di euro, per l'anno 2023, disposto dall'art. 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del fondo di cui all'art. 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 - al netto dei conguagli 2022 - per il concorso al maggiore onere dei comuni delle regioni a statuto ordinario per l'aggiornamento delle indennità di sindaci ed amministratori locali.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO il decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 583, della citata legge n. 234 del 2021, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:
a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
VISTO il successivo comma 584, il quale dispone che, in sede di prima applicazione, l'indennità di funzione di cui al citato comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583 e che, a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
VISTO, inoltre, il comma 585 dell'articolo 1 della stessa legge n. 234 del 2021, il quale stabilisce che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, come incrementate per effetto di quanto previsto dai ripetuti commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;
VISTO l'articolo 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il cui comma 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione del previsto incremento dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 luglio 2020, con il quale si è proceduto a ripartire il predetto fondo;
CONSIDERATO che il comma 586 dell'articolo 1 della citata legge n. 234 del 2021, al fine di concorrere alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai richiamati commi 583, 584 e 585, incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, il fondo istituito dal richiamato articolo 57-quater;
CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 587 prevede che le risorse di cui al menzionato comma 586 sono ripartite, tra i comuni interessati, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario deve essere riversato dal comune beneficiario ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;
VISTO l'articolo 1, comma 20-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il quale stabilisce che fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 maggio 2022, con il quale è stato ripartito per l'anno 2022 l'incremento di 100 milioni di euro del fondo di cui al richiamato articolo 57 quater;
RILEVATO che, per le motivazioni esplicitate nella Nota metodologica allegata al presente provvedimento, è stata riscontrata l'esigenza di rettificare in aumento per n. 10 comuni le risorse assegnate per l'anno 2022 con il citato decreto del 30 maggio 2022;
ACCERTATO che la richiamata esigenza di rettifica discende da alcuni errori materiali contenuti nelle tabelle di quantificazione degli incrementi delle indennità e dell'ammontare del contributo a carico dello Stato contenute nella relazione tecnica al disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (A.S. n. 2448), poi trasfusi negli allegati al decreto del 30 maggio 2022;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, con il presente provvedimento, a valere sull'incremento di 150 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo in argomento:
- ad assegnare, con carattere di priorità, ai 10 comuni interessati dai predetti errori materiali, a titolo di conguaglio, la differenza tra il minore importo già corrisposto per l'anno 2022 e quello effettivamente spettante per la medesima annualità;
- a ripartire l'importo dell'incremento del Fondo per l'anno 2023, al netto dei conguagli di cui al precedente periodo, tra i comuni destinatari;
ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2023;
Decreta:
Utilizzo dell'importo di euro 718.160,51 a valere sull'incremento del Fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come incrementato dall'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno 2023, per l'assegnazione di conguagli a seguito di verifiche delle risorse assegnate nell'anno 2022
1. A favore dei comuni per i quali, in sede di verifica tecnica, è stata riscontrata l'esigenza di rettificare le risorse assegnate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2022, si provvede all'attribuzione, a titolo di conguaglio, della differenza tra il minore importo già corrisposto per l'anno 2022 e quello effettivamente spettante per la medesima annualità.
2. Le risorse finanziarie destinate alla assegnazione dei conguagli di cui al comma 1, sono prededotte dalla dotazione finanziaria dell'incremento del Fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, per l'anno 2023, per un importo complessivo pari ad euro 718.160,51, e sono assegnate agli enti e nelle misure pro-quota indicati nell'allegato A "Conguagli anno 2022".
Riparto dell'incremento del Fondo di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come incrementato dall'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al netto dei conguagli 2022
1. A titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'incremento dell'indennità di funzione di cui ai commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'incremento del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, al netto dei conguagli di cui all'articolo 1, è ripartito secondo i criteri definiti nell'allegato C "Nota metodologica anno 2023", e assegnato agli enti e nelle misure indicate nell'allegato B "Piano di riparto anno 2023" per l'importo complessivo di euro 149.281.839,49.
2. Per i comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, le misure delle assegnazioni di cui al comma 2 sono aggiuntive alle risorse attribuite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 luglio 2020.
Modalità di impiego delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
1. Le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono utilizzabili dai comuni beneficiari esclusivamente per la copertura del maggiore onere sostenuto per l'incremento dell'indennità di funzione di cui ai commi 583, 584 e 585.
2. Per l'anno 2023, le risorse ripartite ai sensi del precedente comma, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per le finalità di cui al comma 1.
3. I comuni beneficiari sono tenuti a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno" - articolo 03 "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari" l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario 2023 per la copertura del maggior onere di cui al comma 1.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e della pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2023
Il Ministro dell'Interno
PIANTEDOSI
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
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