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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2449 DELLA COMMISSIONE, 6 novembre 2023

G.U.U.E. 7 novembre 2023, Serie L

Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni, dei documenti di conformità e delle relazioni a livello di società, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 27 novembre 2023

Applicabile dal: 1° gennaio 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione (2) stabilisce i modelli e le norme tecniche per la presentazione dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757.

2) Il regolamento (UE) 2023/957 (3) ha modificato il regolamento (UE) 2015/757 al fine di prevedere l'inclusione delle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea («EU ETS») e il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di metano (CH4) e protossido di azoto (N2O), nonché delle emissioni di ulteriori tipi di navi. Ha inoltre introdotto l'obbligo per le società di comunicare i dati aggregati sulle emissioni a livello di società («relazioni a livello di società»). Ha altresì introdotto l'obbligo per la Commissione di stabilire le regole tecniche per la trasmissione automatizzata dei modelli per la presentazione dei piani di monitoraggio.

3) E' opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 alla luce di tali modifiche e, data l'entità delle modifiche necessarie, ripubblicare il testo integralmente. E' dunque opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2016/1927 e sostituirlo con il presente regolamento.

4) Il piano di monitoraggio dovrebbe contenere almeno gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757 e in conformità all'articolo 10, ultimo comma, del medesimo regolamento, il piano di monitoraggio dovrebbe consentire il monitoraggio e la comunicazione del consumo di combustibile e delle emissioni di gas a effetto serra sulla base di altri criteri facoltativi.

5) Nel fornire le informazioni sugli elementi e sulle procedure facenti parte del piano di monitoraggio a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757, le società dovrebbero poter fare riferimento anche a procedure o sistemi che sono già efficacemente attuati nell'ambito dei loro sistemi di gestione esistenti, quali il codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM) (4) e il piano di gestione per l'efficienza energetica delle navi (SEEMP) (5), o a sistemi e controlli contemplati da norme armonizzate di qualità, tutela ambientale o gestione dell'energia, quali le norme EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 o EN ISO 50001:2011. In questi casi o quando le procedure pertinenti, ai sensi delle norme sul monitoraggio delle emissioni di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) 2015/757, sono già descritte in procedure scritte stabilite, i piani di monitoraggio dovrebbero poter includere una breve descrizione o una sintesi di tali procedure.

6) Per facilitare il monitoraggio, è opportuno consentire l'uso di valori predefiniti per il livello di incertezza associato al monitoraggio del combustibile, tenendo conto degli orientamenti elaborati dalla Commissione.

7) E' necessario stabilire le specifiche del modello elettronico per le relazioni sulle emissioni. Ciò al fine di garantire che le relazioni sulle emissioni verificate siano presentate per via elettronica e contengano informazioni aggregate annuali complete e standardizzate.

8) La relazione sulle emissioni dovrebbe contenere almeno le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757, inclusi i risultati del monitoraggio annuale. Dovrebbe inoltre consentire la comunicazione di informazioni supplementari che possano contribuire alla comprensione degli indicatori operativi medi di efficienza energetica comunicati su base volontaria.

9) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757, in caso di cambiamento di società in relazione a una nave, la società precedente presenta una relazione a livello di nave contenente gli stessi elementi della relazione annuale sulle emissioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, ma limitata al periodo corrispondente alle attività svolte sotto la sua responsabilità («relazione parziale sulle emissioni»). Le specifiche del modello elettronico per le relazioni sulle emissioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/757 dovrebbero applicarsi anche alle relazioni parziali sulle emissioni.

10) Le norme che istituiscono un modello elettronico per i documenti di conformità dovrebbero essere modificate al fine di allinearle alle modifiche apportate alle informazioni sulla società e ai dettagli di identificazione della nave nei modelli per i piani di monitoraggio.

11) A norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757, a decorrere dal 2025 le società sono tenute a trasmettere i dati aggregati sulle emissioni a livello di società («relazioni a livello di società») all'autorità di riferimento responsabile. Al fine di garantire che tali relazioni contengano informazioni standardizzate che consentono un'attuazione armonizzata degli obblighi di comunicazione a livello di società, è necessario stabilire le specifiche del corrispondente modello elettronico.

12) Le relazioni a livello di società dovrebbero contenere almeno quanto previsto all'articolo 11 bis del regolamento (UE) 2015/757. Dovrebbero includere inoltre gli elementi necessari per la comunicazione delle emissioni verificate al registro dell'Unione a norma dell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione (6).

13) Le emissioni di gas a effetto serra del trasporto marittimo saranno incluse nell'EU ETS a partire dal periodo di riferimento avente inizio il 1° gennaio 2024; analogamente le emissioni di metano e protossido di azoto saranno incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 a partire dal periodo di riferimento avente inizio il 1° gennaio 2024. L'applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere differita a tale data.

14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 123 del 19.5.2015.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (GU L 299 del 5.11.2016).

(3)

Regolamento (UE) 2023/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 al fine di prevedere l'inclusione delle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea e il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di ulteriori gas a effetto serra e delle emissioni di ulteriori tipi di navi (GU L 130 del 16.5.2023).

(4)

Adottato dall'Assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) mediante la risoluzione A.741(18).

(5)

Allegato VI, regola 22, della convenzione MARPOL.

(6)

Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (GU L 177 del 2.7.2019).

Art. 1

Modello elettronico del piano di monitoraggio

1. Ai fini della presentazione dei piani di monitoraggio a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/757, le società utilizzano la versione elettronica del modello disponibile nel sistema di informazione automatizzato dell'Unione THETIS MRV, gestito dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

2. La versione elettronica del modello di piano di monitoraggio di cui al paragrafo 1 deve contenere le informazioni stabilite all'allegato I.

Art. 2

Modello elettronico della relazione sulle emissioni e della relazione parziale sulle emissioni

1. Ai fini della presentazione della relazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/757 («relazione sulle emissioni») e della relazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo («relazione parziale sulle emissioni»), le società utilizzano la versione elettronica del modello disponibile nel sistema THETIS MRV.

2. La versione elettronica del modello di relazione sulle emissioni e di relazione parziale delle emissioni contiene le informazioni stabilite all'allegato II.

Art. 3

Modello elettronico del documento di conformità

1. Ai fini del rilascio di un documento di conformità a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/757, il verificatore fornisce i dati pertinenti utilizzando la versione elettronica del modello disponibile in THETIS MRV.

2. La versione elettronica del modello di documento di conformità di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni stabilite all'allegato III.

Art. 4

Modello elettronico di relazione a livello di società

1. Ai fini della trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società a norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757 («relazione a livello di società»), le società utilizzano la versione elettronica del modello disponibile in THETIS MRV.

2. La versione elettronica del modello di relazione a livello di società contiene le informazioni stabilite all'allegato IV.

Art. 5

Abrogazione

1. Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2. I riferimenti al regolamento (UE) 2016/1927 si intendono fatti al presente regolamento.

Art. 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO II

MODELLO DI RELAZIONE SULLE EMISSIONI E LA RELAZIONE PARZIALE SULLE EMISSIONI

PARTE A

Dati di identificazione della nave e della società 

1. Nome della nave. 

2. Numero d'identificazione IMO della nave. 

3. Periodo di riferimento interessato (o periodo durante il quale la nave era sotto la responsabilità della società durante il periodo di riferimento, per le relazioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757). 

4. Porto:

a) porto di immatricolazione; oppure

b) porto di origine (se diverso dal porto di immatricolazione). 

5. Categoria della nave [menu a tendina: «nave passeggeri», «nave ro-ro», «nave portacontainer», «nave petroliera», «nave chimichiera», «nave metaniera», «nave gasiera», «nave portarinfuse», «nave da carico», «nave frigorifera», «trasportatore di veicoli», «vettore misto», «nave ro-pax», «nave portacontainer/ro-ro», «altri tipi di nave». Nella categoria «nave passeggeri» può essere selezionata, se applicabile, la sottocategoria «nave da crociera». Nella categoria «altri tipi di nave» può essere selezionata, se applicabile, la sottocategoria «nave offshore»].

6. Classe ghiaccio della nave (obbligatoria solo se inclusa nel piano di monitoraggio o se la società intende beneficiare della deroga per le navi di classe ghiaccio prevista all'articolo 12, paragrafo 3 -sexies, della direttiva 2003/87/CE) [menu a tendina: classe polare PC1 - PC7, classe ghiaccio finlandese-svedese IC, IB, IA o IA Super]. 

7. Indicare se l'impresa intende beneficiare della deroga prevista all'articolo 12, paragrafo 3 -sexies, della direttiva 2003/87/CE [riquadro sì o no]. 

8. Per le navi portacontainer, indicare (facoltativo) se durante il periodo di riferimento la nave ha effettuato viaggi con scalo intermedio in un porto elencato negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 3 octies bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE [riquadro sì o no]. 

9. Efficienza tecnica della nave:

a) indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) o indice di efficienza energetica delle navi esistenti (EEXI), ove richiesti, rispettivamente, dall'allegato VI, capo 4, regola 22 o 23, della convenzione MARPOL, espresso in grammi di CO2/tonnellata-miglio nautico; OPPURE

b) valore stimato dell'indice (EIV), calcolato in base alla risoluzione dell'IMO MEPC.215 (63), espresso in grammi di CO2/tonnellata-miglio nautico. 

10. Nome dell'armatore. 

11. Proprietario registrato: numero d'identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato. 

12. Indirizzo dell'armatore: indirizzo, città, stato/provincia/regione, CAP, paese [1]. 

13. Sede principale di attività dell'armatore. 

14. Nome della società (solo se diversa dall'armatore). 

15. Società (solo se diversa dall'armatore): numero d'identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato. 

16. Indirizzo della società (solo se diversa dall'armatore): indirizzo, città, stato/provincia/regione, CAP, paese [2]. 

17. Sede principale di attività della società (solo se diversa dall'armatore). 

18. Referente della società:

a) nome: titolo, nome, cognome, nome della società, funzione;

b) indirizzo professionale: indirizzo, città, stato/provincia/regione, CAP, paese;

c) numero di telefono professionale;

d) indirizzo di posta elettronica professionale.

PARTE B

Verifica 

1. Nome del verificatore. 

2. Indirizzo del verificatore e sede principale di attività: indirizzo, città, stato/provincia/regione, CAP, paese. 

3. Numero di accreditamento. 

4. Organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore. 

5. Dichiarazione del verificatore.

PARTE C

Informazioni sul metodo di monitoraggio utilizzato e sul relativo livello di incertezza 

1. Riferimento e numero di versione del più recente piano di monitoraggio valutato e, se applicabile, approvato e data a partire dalla quale è applicabile, nonché riferimento e numero di versione di tutti gli altri piani di monitoraggio pertinenti per l'anno oggetto di comunicazione. 

2. Fonte di emissione [menu a tendina: «motori principali», «motori ausiliari», «turbine a gas», «caldaie», «generatori di gas inerte», «celle a combustibile», «inceneritori di rifiuti», «altro»]. 

3. Metodo o metodi di monitoraggio utilizzati (per fonte di emissione) [menu a tendina: «Metodo A: BDN e rilevamenti periodici del combustibile presente nei serbatoi»; «Metodo B: monitoraggio dei serbatoi a bordo»; «Metodo C: flussimetri per i processi di combustione applicabili»; «Metodo D: misurazione diretta delle emissioni di gas a effetto serra»]. 

4. Livello di incertezza, espresso in % (per metodo di monitoraggio utilizzato). 

5. Coefficiente di perdita utilizzato (per fonte di emissione), se applicabile.

PARTE D

Risultati del monitoraggio annuale dei parametri a norma dell'articolo 10

CONSUMO DI COMBUSTIBILE ED EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA 

1. Quantità e fattore di emissione per ogni tipo di combustibile consumato in totale:

a) Tipo di combustibile [menù a tendina: «olio combustibile pesante (HFO)», «olio combustibile leggero (LFO)», «diesel/gasolio (MDO/MGO)», «gas naturale liquefatto (GNL)», «gas di petrolio liquefatto (butano, GPL)», «gas di petrolio liquefatto (propano, GPL)», «H2 (fossile)», «NH3 (fossile)», «metanolo (fossile)», «etanolo», «biodiesel», «olio vegetale idrotrattato (HVO)», «biometano liquefatto come carburante per il trasporto (bio-GNL)», «biometanolo», «altri biocarburanti», «bio-H2», «e-diesel», «e-metanolo», «e-GNL», «e-H2», «e-NH3», «e-GPL», «e-dimetiletere», «altri combustibili non fossili»];

b) Fattore di emissione di CO2, espresso in g CO2/g combustibile;

c) Fattore di emissione di N2O, espresso in g N2O/g combustibile;

d) Fattore di emissione di CH4, espresso in g CH4/g combustibile;

e) Consumo totale di combustibile, espresso in tonnellate di combustibile. 

2. Totale aggregato dei gas a effetto serra emessi nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757, espresso in tonnellate di CO2 equivalente e disaggregato per gas a effetto serra. 

3. Emissioni aggregate dei gas a effetto serra risultanti da tutte le tratte effettuate tra i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregate per gas a effetto serra. 

4. Emissioni aggregate di gas a effetto serra risultanti da tutte le tratte effettuate in partenza dai porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregate per gas a effetto serra. 

5. Emissioni aggregate di gas a effetto serra risultanti da tutte le tratte effettuate verso porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregate per gas a effetto serra.  

6. Emissioni di gas a effetto serra nei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro verificatesi all'ormeggio, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregate per gas a effetto serra. 

7. Emissioni di gas a effetto serra nei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregate per gas a effetto serra.

8. Consumo totale di combustibile ed emissioni totali aggregate di gas a effetto serra assegnate al trasporto di passeggeri (per navi ro-pax), espressi in tonnellate di combustibile e in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregati per gas a effetto serra. 

9. Consumo totale di combustibile ed emissioni totali aggregate di gas a effetto serra assegnate al trasporto merci (per navi ro-pax), espressi in tonnellate di combustibile e in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregati per gas a effetto serra. 

10. Consumo totale di combustibile ed emissioni totali aggregate di gas a effetto serra nelle tratte con carico (facoltativo), espressi in tonnellate di combustibile e in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregati per gas a effetto serra. 

11. Consumo totale di combustibile per il riscaldamento del carico (facoltativo per navi chimichiere), espresso in tonnellate di combustibile.

12. Consumo totale di combustibile per il posizionamento dinamico (facoltativo per le navi petroliere e «altri tipi di nave»), espresso in tonnellate di combustibile.

DISTANZA PERCORSA, TEMPO TRASCORSO IN MARE E ATTIVITA' DI TRASPORTO 

1. Distanza totale percorsa, espressa in miglia nautiche. 

2. Distanza totale percorsa durante la navigazione fra i ghiacci (facoltativo), espressa in miglia nautiche. 

3. Tempo totale trascorso in mare, espresso in ore. 

4. Tempo totale trascorso in mare durante la navigazione fra i ghiacci (facoltativo), espresso in ore. 

5. Attività di trasporto totale, espressa in:

a) passeggeri-miglia nautiche (per le navi passeggeri);

b) tonnellate-miglia nautiche (per navi ro-ro, portacontainer, petroliere, chimichiere, gasiere, portarinfuse, frigorifere, trasportatori di veicoli, vettori misti);

c) metri cubi-miglia nautiche (per navi metaniere, portacontainer/ro-ro);

d) tonnellate di portata lorda-miglia nautiche (per le navi da carico);

e) passeggeri-miglia nautiche E tonnellate-miglia nautiche (per le navi ro-pax);

f) tonnellate-miglia nautiche OPPURE tonnellate di portata lorda-miglia nautiche (per altri tipi di nave). 

6. Secondo parametro per l'attività di trasporto totale (facoltativo), espresso in:

a) tonnellate-miglia nautiche (per le navi da carico);

b) tonnellate di portata lorda-miglia nautiche (per i trasportatori di veicoli). 

7. Densità media dei carichi trasportati nel periodo di riferimento (facoltativo per le navi chimichiere, portarinfuse e vettori misti), espressa in tonnellate per metro cubo.

EFFICIENZA ENERGETICA 

1. Efficienza energetica media:

a) consumo di combustibile per distanza percorsa, espresso in chilogrammi per miglio nautico;

b) consumo di combustibile per attività di trasporto, espresso in grammi per passeggero-miglio nautico, grammi per tonnellata-miglio nautico, grammi per metro cubo-miglio nautico, grammi per tonnellata di portata lorda-miglio nautico o grammi per passeggero-miglio nautico E grammi per tonnellata-miglio nautico, secondo quanto applicabile alla categoria della nave;

c) emissioni di gas a effetto serra per distanza percorsa, espresse in chilogrammi di CO2 per miglio nautico e in chilogrammi di CO2 equivalente per miglio nautico;

d) emissioni di gas a effetto serra per attività di trasporto, espresse in grammi di CO2 e grammi di CO2 equivalente per passeggero-miglio nautico, grammi di CO2 e grammi di CO2 equivalente per tonnellata-miglio nautico, grammi di CO2 e grammi di CO2 equivalente per metro cubo-miglio nautico, grammi di CO2 e grammi di CO2 equivalente per tonnellata di portata lorda-miglio nautico o grammi di CO2 e grammi di CO2 equivalente per passeggero-miglio nautico E grammi di CO2 e grammi di CO2 equivalente per tonnellata-miglio nautico, secondo quanto applicabile alla categoria della nave;

e) consumo di combustibile per tempo trascorso in mare, espresso in tonnellate/ora (facoltativo);

f) emissioni di gas a effetto serra per tempo trascorso in mare, espresse in tonnellate di CO2 e tonnellate di CO2 equivalente/ora (facoltativo). 

2. Secondo parametro per l'efficienza energetica media per l'attività di trasporto (facoltativo), espresso in:

a) grammi per tonnellata-miglio nautico e grammi di CO2 e grammi di CO2 equivalente per tonnellata-miglio nautico (per navi da carico);

b) grammi per tonnellata di portata lorda-miglio nautico e grammi di CO2 e grammi di CO2 equivalente per tonnellata di portata lorda-miglio nautico (per trasportatori di veicoli). 

3. Efficienza energetica media differenziata (consumo di combustibile ed emissioni di CO2) delle tratte con carico (facoltativo), espressa in:

a) chilogrammi per miglio nautico;

b) grammi per tonnellata-miglio nautico, grammi per metro cubo-miglio nautico, grammi per tonnellata di portata lorda-miglio nautico o grammi per passeggero-miglio nautico, secondo quanto applicabile alla categoria della nave;

c) chilogrammi di CO2 e chilogrammi di CO2 equivalente per miglio nautico;

d) grammi di CO2 e grammi di CO2 equivalente per tonnellata-miglio nautico, grammi di CO2 e grammi di CO2 equivalente per metro cubo-miglio nautico, grammi di CO2 e grammi di CO2 equivalente per tonnellata di portata lorda-miglio nautico o grammi di CO2 e grammi di CO2 equivalente per passeggero-miglio nautico, secondo quanto applicabile alla categoria della nave. 

4. Informazioni supplementari per facilitare la comprensione degli indicatori operativi medi di efficienza energetica della nave comunicati (facoltativo).

PARTE E

Risultati del monitoraggio annuale a norma dell'articolo 10, lettera k), del regolamento (UE) 2015/757

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI 

1. Quantità e fattore di emissione per ogni tipo di combustibile consumato in totale, compresa, se applicabile, per ciascun combustibile ammissibile, la quantità di combustibile che beneficia di una deroga a norma dell'allegato II, parte C, punto 1.2, del regolamento (UE) 2015/757:

a) tipo di combustibile [menù a tendina: «olio combustibile pesante (HFO)», «olio combustibile leggero (LFO)», «diesel/gasolio (MDO/MGO)», «gas naturale liquefatto (GNL)», «gas di petrolio liquefatto (butano, GPL)», «gas di petrolio liquefatto (propano, GPL)», «H2 (fossile)», «NH3 (fossile)», «metanolo (fossile)», «etanolo», «biodiesel», «olio vegetale idrotrattato (HVO)», «biometano liquefatto come carburante per il trasporto (bio-GNL)», «biometanolo», «altri biocarburanti», «bio-H2», «e-diesel», «e-metanolo», «e-GNL», «e-H2», «e-NH3», «e-GPL», «e-dimetiletere», «altri combustibili non fossili»];

b) fattore di emissione di CO2, espresso in g CO2/g combustibile;

c) fattore di emissione di N2O, espresso in g N2O/g combustibile;

d) fattore di emissione di CH4, espresso in g CH4/g combustibile;

e) consumo totale di combustibile, espresso in tonnellate di combustibile;

f) emissioni di CO2 che beneficiano di una deroga a norma dell'allegato II, parte C, punto 1.2, del regolamento (UE) 2015/757

2. Emissioni totali aggregate di gas a effetto serra da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate conformemente all'allegato II, parte C, punto 1.1, del regolamento (UE) 2015/757, per tutte le tratte effettuate tra porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregate per gas a effetto serra. 

3. Emissioni totali aggregate di gas a effetto serra da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate conformemente all'allegato II, parte C, punto 1.1, del regolamento (UE) 2015/757, per tutte le tratte effettuate in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregate per gas a effetto serra. 

4. Emissioni totali aggregate di gas a effetto serra da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate conformemente all'allegato II, parte C, punto 1.1, del regolamento (UE) 2015/757, per tutte le tratte effettuate verso porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregate per gas a effetto serra. 

5. Emissioni totali aggregate di gas a effetto serra da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate conformemente all'allegato II, parte C, punto 1.1, del regolamento (UE) 2015/757, nei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregate per gas a effetto serra. 

6. Emissioni totali aggregate di gas a effetto serra da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate conformemente all'allegato II, parte C, punto 1.1, del regolamento (UE) 2015/757, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregate per gas a effetto serra. 

7. Emissioni totali aggregate di gas a effetto serra da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate conformemente all'allegato II, parte C, punti 1.1 e 1.2, del regolamento (UE) 2015/757, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregate per gas a effetto serra. 

8. Emissioni totali aggregate di gas a effetto serra da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate conformemente all'allegato II, parte C, punti 1.1, 1.2 e 1.3, del regolamento (UE) 2015/757, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregate per gas a effetto serra.  

9. Emissioni totali aggregate di gas a effetto serra da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate conformemente all'allegato II, parte C, punti da 1.1 a 1.4, del regolamento (UE) 2015/757, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregate per gas a effetto serra. 

10. Emissioni totali aggregate di gas a effetto serra da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate conformemente all'allegato II, parte C, punti da 1.1 a 1.5, del regolamento (UE) 2015/757, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregate per gas a effetto serra. 

11. Emissioni totali aggregate di gas a effetto serra da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate conformemente all'allegato II, parte C, punti da 1.1 a 1.6, del regolamento (UE) 2015/757, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregate per gas a effetto serra.

12. Emissioni totali aggregate di gas a effetto serra da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate conformemente all'allegato II, parte C, punti da 1.1 a 1.7, del regolamento (UE) 2015/757, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregate per gas a effetto serra.

_______________

[1] Il paese deve coincidere con il paese di registrazione nel regime IMO relativo al numero d'identificazione unico della società e del proprietario registrato.

[2] Il paese deve coincidere con il paese di registrazione nel regime IMO relativo al numero d'identificazione unico della società e del proprietario registrato.

ALLEGATO III

Modello di documento di conformità

Si certifica che la relazione sulle emissioni relativa alla nave «NOME» per il periodo di riferimento «ANNO N-1» è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/757.

Il presente documento di conformità è stato rilasciato il «GIORNO/MESE/ANNO N».

Il presente documento di conformità è legato alla relazione sulle emissioni n. «NUMERO» ed è valido fino al 30 giugno «ANNO N+1».

1. Dati della nave 

1.1. Nome della nave. 

1.2. Numero d'identificazione IMO della nave. 

1.3. Porto:

a) porto di immatricolazione; oppure

b) porto di origine (se diverso dal porto di immatricolazione). 

1.4. Categoria della nave [menu a tendina: «nave passeggeri», «nave ro-ro», «nave portacontainer», «nave petroliera», «nave chimichiera», «nave metaniera», «nave gasiera», «nave portarinfuse», «nave da carico», «nave frigorifera», «trasportatore di veicoli», «vettore misto», «nave ro-pax», «nave portacontainer/ro-ro», «altri tipi di nave». Nella categoria «nave passeggeri» può essere selezionata, se applicabile, la sottocategoria «nave da crociera». Nella categoria «altri tipi di nave» può essere selezionata, se applicabile, la sottocategoria «nave offshore»]. 

1.5. Stato di bandiera/immatricolazione. 

1.6. Stazza lorda.

2. Informazioni sull'armatore 

2.1. Nome dell'armatore e relativo numero d'identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato. 

2.2. Indirizzo dell'armatore: indirizzo, città, stato/provincia/regione, CAP, paese [1]. 

2.3. Sede principale di attività.

3. Informazioni sulla società che ottempera agli obblighi del regolamento (UE) 2015/757 (facoltativo) 

3.1. Nome della società e relativo numero d'identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato. 

3.2. Natura della società [menu a tendina: «Armatore», «Società ISM distinta dall'armatore»]. 

3.3. Indirizzo della società: indirizzo, città, stato/provincia/regione, CAP, paese [2]. 

3.4. Sede principale di attività.

4. Verificatore 

4.1. Numero di accreditamento. 

4.2. Nome del verificatore.

4.3. Indirizzo del verificatore e sede principale di attività: indirizzo, città, stato/provincia/regione, CAP, paese.

_______________

[1] Il paese deve coincidere con il paese di registrazione nel regime IMO relativo al numero d'identificazione unico della società e del proprietario registrato.

[2] Il paese deve coincidere con il paese di registrazione nel regime IMO relativo al numero d'identificazione unico della società e del proprietario registrato.

ALLEGATO IV

Modello di relazione a livello di società

PARTE A

Dati che identificano la società e le navi sotto la sua responsabilità ai fini dell'ETS 

1. Nome della società. 

2. Natura della società [menu a tendina: «Armatore», «Società ISM distinta dall'armatore»]. 

3. Numero d'identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato. 

4. Paese di registrazione [il paese di registrazione deve coincidere con il paese di registrazione nel regime IMO relativo al numero d'identificazione unico della società e del proprietario registrato]. 

5. Indirizzo della società: indirizzo, città, stato/provincia/regione, CAP, paese. 

6. Referente:

a) Nome: titolo, nome, cognome, funzione;

b) Indirizzo professionale: indirizzo, città, stato/provincia/regione, CAP, paese.

c) Numero di telefono professionale;

d) Indirizzo di posta elettronica professionale. 

7. Autorità di riferimento responsabile. 

8. Elenco delle navi le cui emissioni di gas a effetto serra rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che sono sotto la responsabilità della società durante il periodo di riferimento, compresi, per ciascuna nave:

- numero d'identificazione IMO della nave;

- proprietario registrato: numero d'identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato;

- periodo durante il quale la nave era sotto la responsabilità della società.

PARTE B

Verifica 

1. Nome del verificatore della relazione di cui all'articolo 11 bis. 

2. Indirizzo del verificatore: indirizzo, città, stato/provincia/regione, CAP, paese. 

3. Numero di accreditamento. 

4. Organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore. 

5. Dichiarazione del verificatore.

PARTE C

Dati aggregati sulle emissioni a livello di società

RISULTATI DELL'AGGREGAZIONE A LIVELLO DI SOCIETA' DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DA COMUNICARE A NORMA DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

1. Somma delle emissioni totali aggregate di gas a effetto serra di tutte le navi da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate conformemente all'allegato II, parte C, punto 1.1, del regolamento (UE) 2015/757, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregate per gas a effetto serra. 

2. Somma delle emissioni totali aggregate di gas a effetto serra di tutte le navi da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate conformemente all'allegato II, parte C, punti 1.1 e 1.2, del regolamento (UE) 2015/757, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregate per gas a effetto serra. 

3. Somma delle emissioni totali aggregate di gas a effetto serra di tutte le navi da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate conformemente all'allegato II, parte C, punti 1.1, 1.2 e 1.3, del regolamento (UE) 2015/757, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregate per gas a effetto serra. 

4. Somma delle emissioni totali aggregate di gas a effetto serra di tutte le navi da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate conformemente all'allegato II, parte C, punti da 1.1 a 1.4, del regolamento (UE) 2015/757, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregate per gas a effetto serra.

RISULTATI AI FINI DELLA TRASMISSIONE AL REGISTRO DELL'UNIONE 

5. Somma delle emissioni totali aggregate di gas a effetto serra di tutte le navi da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate conformemente all'allegato II, parte C, punti da 1.1 a 1.5, del regolamento (UE) 2015/757, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregate per gas a effetto serra ed espresse sia in tonnellate che in CO2 equivalente. 

6. Somma delle emissioni totali aggregate di gas a effetto serra di tutte le navi da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate conformemente all'allegato II, parte C, punti da 1.1 a 1.6, del regolamento (UE) 2015/757, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregate per gas a effetto serra ed espresse sia in tonnellate che in CO2 equivalente. 

7. Somma delle emissioni totali aggregate di gas a effetto serra di tutte le navi da comunicare a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate conformemente all'allegato II, parte C, punti da 1.1 a 1.7, del regolamento (UE) 2015/757, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, e disaggregate per gas a effetto serra ed espresse sia in tonnellate che in CO2 equivalente.

PARTE D

Metodologia utilizzata per l'aggregazione dei dati sulle emissioni a livello di società

Descrizione della metodologia utilizzata dalla società per raccogliere e aggregare i propri dati ai fini della presente relazione, comprese le modifiche della metodologia a rispetto al periodo di riferimento precedente.