
DECISIONE n. 1/2023 DEL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO PER LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI IVA E IL RECUPERO CREDITI DA DAZI E IMPOSTE ISTITUITO DALL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA, 19 ottobre 2023
G.U.U.E. 9 novembre 2023, Serie L
Decisione sulla procedura per la conclusione di un accordo sui livelli dei servizi. [2023/2472]
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 19 ottobre 2023
Entrata in vigore il: 19 ottobre 2023
IL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO,
visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (1), in particolare il protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti («protocollo»), in particolare l'articolo PIVA.39, paragrafo 2, lettera k),
considerando quanto segue:
1. A norma dell'articolo PIVA.5 del protocollo, deve essere concluso un accordo sui livelli dei servizi che garantisca la quantità e la qualità tecnica dei servizi per il funzionamento dei sistemi di comunicazione e scambio di informazioni secondo la procedura stabilita dal comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte («comitato commerciale specializzato»).
2. E' necessario adottare modalità pratiche per l'attuazione dell'articolo PIVA.5 del protocollo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 149 del 30.4.2021.
1. E' concluso l'accordo sui livelli dei servizi che figura nell'allegato della presente decisione.
2. Esso è vincolante per le parti del protocollo a decorrere dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del comitato commerciale specializzato.
3. Ciascuna parte del protocollo può chiedere una revisione dell'accordo sui livelli dei servizi inviando una richiesta ai copresidenti del comitato commerciale specializzato. Finché il comitato commerciale specializzato non abbia deciso in merito alle modifiche proposte, restano in vigore le disposizioni contenute nell'ultima versione del pertinente accordo sui livelli dei servizi concluso.