
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2476 DELLA COMMISSIONE, 9 novembre 2023
G.U.U.E. 15 novembre 2023, Serie L
Regolamento che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 18 novembre 2023
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 3
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, l'articolo 5 bis, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafo 3, terzo e quarto comma,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione (2) stabilisce le soglie di dimensione economica per Stato membro nell'allegato I, il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione della rete d'informazione contabile agricola nell'allegato II e il modello per la presentazione dei dati contabili nell'allegato VIII.
2) La Finlandia ha chiesto di modificare la soglia di dimensione economica e il numero di aziende contabili a causa di cambiamenti strutturali nel proprio settore agricolo, che hanno portato a una diminuzione complessiva del numero di aziende, in particolare di quelle più piccole. L'applicazione della revisione della soglia di dimensione economica e l'adeguamento del numero di aziende contabili a partire dall'esercizio contabile 2024 concederebbero tempo sufficiente alla Finlandia per attuare tali modifiche.
3) A seguito delle modifiche alla denominazione delle sovvenzioni della politica agricola comune, all'allegato VIII, tabella E, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220, la denominazione del codice 60 dovrebbe essere adattata per tenere conto di tali modifiche.
4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2499 della Commissione (3). Nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/2499 la colonna Y2 delle righe 10, 20, 30 e 70 della seconda tabella C dell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è stata chiusa involontariamente per la comunicazione dei dati. E' pertanto opportuno rettificare tale errore.
5) L'applicazione delle rettifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2015/220, allegato VIII, tabella C già per l'esercizio contabile 2023 garantirebbe la continuità nelle serie di dati nel 2023 e l'applicazione delle modifiche alla tabella E di tale allegato per l'esercizio contabile 2023 consentirebbe di adattare tale tabella contemporaneamente al primo anno di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
6) E' pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.
7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la rete di informazione contabile agricola,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 328 del 15.12.2009.
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 46 del 19.2.2015).
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2499 della Commissione, del 12 dicembre 2022, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 325 del 20.12.2022).
Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021).
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220
Gli allegati I, II e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 sono così modificati:
1) l'allegato I è modificato conformemente al punto 1 dell'allegato I del presente regolamento;
2) l'allegato II è modificato conformemente al punto 2 dell'allegato I del presente regolamento;
3) l'allegato VIII è modificato conformemente al punto 3 dell'allegato I del presente regolamento.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220
L'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è rettificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punti 1 e 2, si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2024.
L'articolo 1, punto 3, e l'articolo 2 si applicano a decorrere dall'esercizio contabile 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO I
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/220
Gli allegati I, II e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 sono così modificati:
1) nell'allegato I, la voce relativa alla Finlandia è sostituita dalla seguente:
«Finlandia | 15 000»; |
.
2) nell'allegato II, la voce relativa alla Finlandia è sostituita dalla seguente:
«Finlandia | ||
670 | Etelä-Suomi | 324 |
675 | Pohjanmaa, Sisä-and Pohjois-Suomi | 326 |
Totale Finlandia | 650»; |
.
3) l'allegato VIII è così modificato:
a) nella sezione relativa alla tabella C, nella parte della nota esplicativa delle colonne della tabella C, «Percentuale di lavoro per le AAL in % del tempo di lavoro annuale (colonna Y2)» è sostituita dalla seguente:
«Percentuale di lavoro per le AAL in % del tempo di lavoro annuale (colonna Y2)
La percentuale di lavoro per le AAL in termini di tempo di lavoro va obbligatoriamente indicata per tutte le categorie di manodopera. Per tutte le categorie (10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70) è indicata in % di ore lavorate durante l'esercizio contabile.»;
b) la sezione relativa alla tabella E (Quote e altri diritti) è così modificata:
i) Nella seconda tabella E, la descrizione del codice 60 è sostituita dalla seguente:
«Diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico e diritti all'aiuto nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità»;
ii) nella nota esplicativa della tabella E, il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:
«Devono essere utilizzate le categorie seguenti:
50. Concime organico
60. Diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico e diritti all'aiuto nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità»;
iii) nella nota esplicativa della tabella E, la sezione «E.QQ. Quantitativo» è sostituita dalla seguente:
«E.QQ. Quantitativo (da registrare unicamente nelle colonne N, I e O)
Le unità da utilizzare sono:
- categoria 50 (concime organico): numero di animali convertiti con i fattori di conversione standard per lo smaltimento degli effluenti;
- categoria 60 (regime di pagamento unico e sostegno di base al reddito per la sostenibilità): numero di diritti all'aiuto».
ALLEGATO II
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220
Nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220, la seconda tabella C (Manodopera) è sostituita dalla seguente:
«Codice (*) | Descrizione | Gruppo | P | G | B | T | Y1 | W1 | Y2 |
10 | Conduttore(i)/capo(i) azienda | UR | - | ||||||
20 | Conduttore(i)/non capo(i) azienda | UR | - | - | |||||
30 | Capo(i) azienda/non conduttore(i) | UR | - | ||||||
40 | Coniuge(i)/partner del (dei) conduttore(i) | UR | - | - | - | ||||
50 | Altro | UR, PR | - | - | - | ||||
60 | Lavoro occasionale | UC, PC | - | - | - | - | ». | ||
70 | Capo azienda salariato | PR | - |
.