
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2496 DELLA COMMISSIONE, 15 novembre 2023
G.U.U.E. 16 novembre 2023, Serie L
Regolamento che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 6 dicembre 2023
Applicabile dal: 1° gennaio 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
1) Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (3) concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo sugli appalti pubblici modificato («l'accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L'accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell'accordo stesso («soglie») ed espressi in diritti speciali di prelievo.
2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE è consentire agli enti aggiudicatori che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per garantire che le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione di cui all'articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2014/25/UE corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo, è necessario rivedere le soglie stabilite in tale direttiva.
3) L'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2024 e 2025 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2024.
4) Per motivi di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1° settembre. A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali degli Stati membri dell'UE devono essere pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre. Alla luce di quanto precede e al fine di rispettare il termine sopra indicato, la Commissione ricorre alla procedura d'urgenza per l'adozione del presente regolamento.
5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/25/UE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 94 del 28.3.2014.
Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014).
GU L 68 del 7.3.2014.
L'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:
1) alla lettera a), «431 000 EUR» è sostituito da «443 000 EUR»;
2) alla lettera b), «5 382 000 EUR» è sostituito da «5 538 000 EUR».
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN