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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2497 DELLA COMMISSIONE, 15 novembre 2023

G.U.U.E. 16 novembre 2023, Serie L

Regolamento che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 6 dicembre 2023

Applicabile dal: 1° gennaio 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

1) Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (3) concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo sugli appalti pubblici modificato («l'accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L'accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell'accordo stesso («soglie») ed espressi in diritti speciali di prelievo.

2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per garantire che la soglia delle concessioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE corrisponda alla soglia delle concessioni stabilita nell'accordo, è necessario rivedere la soglia stabilita in tale direttiva.

3) L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2024 e 2025 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2024.

4) Per motivi di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1° settembre. A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali degli Stati membri dell'UE devono essere pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre. Alla luce di quanto precede e al fine di rispettare il termine sopra indicato, la Commissione ricorre alla procedura d'urgenza per l'adozione del presente regolamento.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/23/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 94 del 28.3.2014.

(2)

Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014).

(3)

GU L 68 del 7.3.2014.

Art. 1

All'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 382 000 EUR» è sostituito da «5 538 000 EUR».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN