
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 dicembre 2023
G.U.R.I. 7 febbraio 2024, n. 31
Riparto, per l'annualità 2023, delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E IL MINISTRO PER LE DISABILITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravità della condizione di disabilità, e l'art. 4, che ne definisce le modalità di accertamento;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e, in particolare, l'art. 14, concernente i progetti individuali per le persone disabili;
Vista la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e, in particolare, l'art. 3, che definisce i principi generali e l'art. 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella società;
Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989 n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», e in particolare:
l'art. 2, comma 2, che prevede che, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono, con proprio decreto, obiettivi di servizio per le prestazioni previste dalla legge, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della stessa legge;
l'art. 3, comma 1, che istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
l'art. 3, comma 2, ai sensi del quale «l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del medesimo Fondo»;
l'art. 4, che stabilisce le finalità del predetto Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè in materia di famiglia e disabilità», e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l'art. 89, comma 1, che stabilisce che, ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte del Ministero medesimo della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione, e che le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione;
Visti i commi 2 e 2-bis dell'art. 89 del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo i quali, ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi e si stabilisce, inoltre, che i servizi previsti all'art. 22, comma 4 della legge n. 328 del 2000, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Vista la legge 20 dicembre 2021, n. 227 [N.d.R. recte: legge 22 dicembre 2021, n. 227], recante «Delega al Governo in materia di disabilità»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 novembre 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 112 del 2016;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, recante il riparto del Fondo per le persone con disabilità grave prive dell'assistenza familiare per l'annualità 2019, secondo il quale «a decorrere dal 2021, le regioni rilevano le informazioni di cui al comma 1 nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, avendo come unità di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto. L'erogazione è condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione».
Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, di costituzione dell'attuale Governo;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022 e del 12 novembre 2022, con i quali, rispettivamente, al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli è stato conferito l'incarico per le disabilità e sono state delegate le relative funzioni in materia;
Visto il decreto interministeriale del 22 ottobre 2021, recante «Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali 2021-2023 e adozione dei Capitoli 1 e 2 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147»;
Vista le legge 30 dicembre 2021, n. 234 che, all'art. 1, comma 170, in sede di prima applicazione, definisce tra i leps, i progetti per il «Dopo di noi» e per la Vita indipendente;
Visto il decreto interministeriale del 21 dicembre 2022, recante «Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2022»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, concernente la «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023 - 2025» ed in particolare, la tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha assegnato al capitolo di spesa 3553 «Fondo per l'assistenza alla persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», una disponibilità per gli anni 2023-2025, pari a euro 76.100.000;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 12 del 8 febbraio 2023, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al n. 77 del 22 febbraio 2023, che assegna le risorse finanziarie per l'anno 2023 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero medesimo, attribuite ai capitoli delle missioni e programmi di spesa della citata tabella 4, di cui fa parte la Missione 3 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (24) - Programma 3.2 «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva» (24.12) - CDR 9 «Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale»;
Accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo 3553, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2023;
Visto il decreto direttoriale del 14 luglio 2023, n. 231, che ha costituito il Tavolo tecnico di revisione dei criteri di riparto del fondo «Dopo di noi»;
Ritenuto necessario provvedere alla ripartizione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2023, che utilizza i medesimi criteri finora stabiliti, nelle more dei lavori del Tavolo tecnico appositamente costituito per la ridefinizione di criteri di riparto e mantenendo ferme le altre previsioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 6 dicembre 2023;
Decretano:
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2023
1. Le risorse assegnate al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3, comma 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112, per l'anno 2023, pari complessivamente a euro 76.100.000,00 sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016. A ciascuna regione è attribuita una quota di risorse come indicato nella colonna C della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione residente.
2. Sono specificamente destinati al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016, 15 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1, in vista del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio volto all'attivazione a favore di tali persone delle progettualità previste dal Fondo, ovvero di analoghe progettualità, anche finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% delle richieste di beneficio presentate, con riferimento alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo budget di progetto di cui all'art. 2 del predetto decreto 23 novembre 2016, nell'ottica della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 giugno 2016, n. 112, e dell'art. 5, comma 5, del medesimo decreto 23 novembre 2016. La colonna D della Tabella 1 riporta, per ciascuna regione, le risorse specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma.
3. Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali, le relative informazioni di cui all'Allegato A che forma parte integrante del presente decreto, devono essere inserite nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, SIOSS, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del decreto medesimo.
Programmazione degli interventi
1. Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016, per l'annualità 2023, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e nelle forme di confronto con le autonomie locali individuate in ciascuna regione e provincia autonoma, prevedendo comunque il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonchè nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con i relativi decreti di riparto.
2. Gli indirizzi di programmazione, inseriti nel Sistema SIOSS e redatti secondo le indicazioni dell'allegato B, che forma parte integrante del presente decreto, devono contenere:
a) il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione sociosanitaria;
b) le modalità di individuazione dei beneficiari;
c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati;
d) la programmazione delle risorse finanziarie;
e) le modalità di monitoraggio degli interventi.
3. La programmazione di cui al comma 1 del presente articolo è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione della Corte dei conti del presente decreto. Successivamente il Ministero medesimo procede all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione per l'anno 2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 1, una volta valutata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio di ministri, mediante l'inserimento all'interno delle commissioni di valutazione per la programmazione regionale di un componente designato dal Ministro per la disabilità, entro trenta giorni dalla data di abilitazione nel sistema SIOSS da parte della regione, la coerenza del programma attuativo con le finalità di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016.
Erogazione e monitoraggio
1. L'erogazione delle risorse di ciascuna annualità del Fondo di cui all'art. 1 è condizionata alla rendicontazione sugli utilizzi di almeno il 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente su base regionale, ed eventuali somme non rendicontate dovranno comunque essere esposte entro la successiva erogazione secondo le modalità di cui al successivo comma 2 del presente articolo. In caso di mancata trasmissione della rendicontazione nel termine assegnato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trova applicazione l'art. 8, comma 3, lettera o), della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Gli ambiti rilevano le informazioni di cui al comma 1 nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del decreto medesimo.
3. Ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, gli ambiti territoriali rilevano il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento, nonchè le soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza, al 31 dicembre di ciascun anno, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, e inseriscono tali informazioni nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali. Le informazioni di cui al presente comma vengono validate dalle regioni.
4. In ragione delle esigenze legate all'epidemia Covid-19 e in attuazione di quanto previsto dall'art. 89, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, possono includerle nella rendicontazione indipendentemente dall'annualità di riferimento e la documentazione prevista è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate, ove non già rendicontate ai fini del comma 3 dell'art. 104 del medesimo decreto-legge.
Disposizioni finali
1. Resta ferma la disciplina recata dal decreto interministeriale 23 novembre 2016, fatto salvo quanto diversamente disciplinato nel presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 22 dicembre 2023
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE
Il Ministro per le disabilità
LOCATELLI
Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI
Il Ministro della salute
SCHILLACI
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 218