Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 28 dicembre 2023

- Allegato al Comunicato Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 7 febbraio 2024, n. 31

Piano preventivo dei costi e delle tariffe del Registro pubblico delle opposizioni per l'anno 2024. 

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274, che ha modificato l'art. 130 del codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) prevedendo, in deroga all'art. 129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi di contraenti, mediante l'impiego del telefono, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni (cd. regime di opting out);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2010, n. 156;

Visto l'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha sancito la modifica del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178 al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2019, n. 16, che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, in accordo all'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

Visto l'art. 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, che ha sancito di apportare le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro pubblico delle opposizioni per ricomprendere le numerazioni non pubblicate negli elenchi di contraenti di cui all'art. 129 del D. Lgs. n. 196/2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, che ha sostituito e abrogato il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in accordo all'art. 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, secondo cui il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro; Considerato l'obbligo di consultazione del registro delle opposizioni da parte degli operatori stabilito dall'art. 1, comma 12, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, che prevede la consultazione mensile, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, del registro delle opposizioni e l'aggiornamento delle liste nella disponibilità degli operatori;

Ritenuto che la dimensione della lista di ogni operatore sia rappresentata dalla quantità dei diversi contatti che l'operatore invia, nel corso dell'anno, almeno una volta al registro pubblico delle opposizioni;

Considerato l'utilizzo da parte degli operatori del registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, il quale ha individuato, ai sensi dell'art. 130, comma 3-ter, lettera a), del citato codice in materia di protezione di dati personali il Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico), quale ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia cui attribuire l'istituzione e la gestione del suddetto registro;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, in base al quale il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto opportuno, per la complessità organizzativa, tecnica e gestionale, che il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvalga per la realizzazione e gestione del citato registro di un soggetto terzo dotato di adeguata competenza tecnico-operativa nel settore delle comunicazioni;

Vista la determina direttoriale della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali dell'allora Ministero dello sviluppo economico del 6 maggio 2019, con cui sono state affidate in concessione alla Fondazione Ugo Bordoni le funzioni di realizzazione, gestione e manutenzione del suddetto registro;

Visto il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro per l'anno 2024, inviato il 5 dicembre 2023 dal gestore del registro, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 e le valutazioni, in merito alle attività programmate e alla congruità dei relativi costi, operate dalla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali del Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini della definizione del piano tariffario per l'anno 2024, in ragione anche dei volumi dei numeri sottoposti a verifica nel 2023 e degli esiti della consultazione del mercato svolta nel settembre 2023;

Vista la necessità di procedere a regolamentare il periodo di transizione fino all'entrata in vigore del presente decreto, garantendo la continuità del servizio e del relativo piano tariffario, in ragione del termine del 31 dicembre 2023 previsto all'art. 2, comma 10, del decreto ministeriale del 12 maggio 2023;

Ritenuto di approvare il citato piano dei costi per il 2024, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26;

Decreta:

Art. 1

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26.

2. E' approvato il piano preventivo dei costi di funzionamento e di manutenzione del registro e delle tariffe annuali per il relativo accesso al registro da parte degli operatori.

Art. 2

1. Le tariffe annuali per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori per il 2024 sono indicate nella tabella seguente, che riporta le tipologie di abbonamento annuale in funzione della dimensione massima della lista di numerazioni a disposizione.

Fascia abbonamento Numerazioni uniche a disposizione Costo annuale abbonamento (IVA esclusa)
1 10.000 92,00 €
2 100.000 873,00 €
3 500.000 4.150,00 €
4 1.000.000 7.880,00 €
5 2.000.000 14.980,00 €
6 3.000.000 21.330,00 €
7 4.000.000 27.040,00 €
8 5.500.000 35.310,00 €
9 6.500.000 39.650,00 €
10 7.500.000 43.425,00 €
11 9.000.000 49.500,00 €
12 10.500.000 54.915,00 €
13 12.500.000 62.125,00 €
14 15.000.000 70.823,00 €

.

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono maggiorate del 10% per gli operatori a cui, nei cinque anni precedenti rispetto alla richiesta di acquisto, siano state comminate sanzioni per la violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal relativo regolamento. Ogni operatore, al quale nel quinquennio siano state comminate le predette sanzioni per la violazione del diritto di opposizione, prima della richiesta di acquisto, è tenuto a comunicare al gestore la data dell'ultima sanzione ricevuta.

3. Ogni operatore invia al gestore del registro le numerazioni nella sua disponibilità al fine di verificare l'esercizio del diritto di opposizione espresso dai contraenti al trattamento dei dati di cui all'art. 129, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea, e al fine di osservare i diritti e gli obblighi sanciti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 5.

4. Ogni operatore per consultare il registro acquista, in modalità prepagata e secondo quanto previsto dal contratto con il gestore del servizio, una delle tipologie di abbonamento annuali di cui al comma 1.

5. Gli importi indicati al comma 1 sono relativi ai costi di accesso al servizio fino al termine dell'anno di riferimento e non possono essere frazionati per periodi inferiori di tempo, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 3, comma 4, del presente decreto.

6. Ogni tipologia di abbonamento annuale consente di inviare fino al 31 dicembre dell'anno di applicazione delle tariffe di cui al comma 1, secondo gli eventuali limiti imposti dal gestore del servizio, una lista di numerazioni con dimensione massima corrispondente all'abbonamento acquistato.

7. La dimensione della lista è costituita dalla quantità di numerazioni a disposizione dell'operatore sottomesse a verifica almeno una volta con il registro delle opposizioni dal primo utilizzo dell'abbonamento e sino al 31 dicembre dell'anno di applicazione delle tariffe di cui al comma 1.

8. Ogni volta che l'operatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 12, della legge 11 gennaio 2018, n. 5 e nei limiti dimensionali della fascia di abbonamento a cui ha aderito, invia al gestore del registro una nuova numerazione che non ha ancora sottomesso a verifica dal primo utilizzo dell'abbonamento, il gestore la computa decurtandola dalla quantità di numerazioni acquistate dall'operatore con la fascia di abbonamento.

9. Dopo l'acquisto di un abbonamento di cui al comma 1, in caso di necessità di ulteriori numerazioni oltre la soglia consentita da tale fascia, l'operatore può aderire a un abbonamento superiore, che consente la verifica di una quantità maggiore di numerazioni, corrispondendo al gestore la differenza di prezzo tra le due fasce, in aggiunta a quanto già dovuto per l'acquisto della fascia di abbonamento acquistata in precedenza.

10. Le verifiche possono avvenire fino al 31 dicembre dell'anno di applicazione delle tariffe di cui al comma 1 e nei limiti dimensionali della lista e delle verifiche massime consentite, qualora il gestore abbia stabilito vincoli sulla quantità di verifiche mensili o annuali. Alla scadenza, eventuali numerazioni residue non potranno essere inviate al registro oltre il 31 dicembre dell'anno di applicazione delle tariffe di cui al comma 1 e non determinano per l'operatore stesso un credito, con obbligo di rimborso da parte del Ministero o del gestore.

11. In caso di cessazione della validità dell'iscrizione al registro da parte dell'operatore, l'eventuale presenza di numerazioni residue, non ancora sottoposte al registro, non determina per l'operatore stesso un credito, con obbligo di rimborso da parte del Ministero o del gestore.

12. Le tariffe di cui comma 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2024, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 3.

Art. 3

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, del decreto ministeriale del 12 maggio 2023, l'efficacia del suddetto decreto è prorogata su base mensile fino all'entrata in vigore del nuovo provvedimento tariffario per l'anno 2024

2. Il credito acquistato sulla base delle tariffe dell'anno 2023 è utilizzabile fino all'ultimo giorno del mese di entrata in vigore del presente decreto. Alla scadenza, eventuali numerazioni residue non possono essere inviate al registro e non determinano per l'operatore stesso un credito, con obbligo di rimborso da parte del Ministero o del gestore.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale del 12 maggio 2023, le quantità di verifiche acquistate prima del suddetto decreto possono essere utilizzate fino all'entrata in vigore del presente provvedimento.

4. Nel caso in cui entro il 31 dicembre non sia stato emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, restano in vigore le tariffe al momento vigenti fino all'entrata in vigore del nuovo decreto per frazioni temporali oppure per l'intero anno successivo a quello di applicazione delle precedenti tariffe.

Art. 4

1. Il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro pubblico delle opposizioni per il 2024 è definito nella tabella seguente e comprende:

a) costi per la gestione dei contraenti, comprensivi dei costi relativi alla gestione delle diverse modalità di iscrizione, rinnovo e revoca dell'iscrizione da parte dei contraenti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, esclusa quella mediante contact center inclusa nella lettera c);

b) costi per la gestione degli operatori, comprensivi dei costi relativi alla gestione dei servizi offerti agli operatori di cui agli artt. 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 e ai gestori telefonici che inviano le numerazioni fisse per l'iscrizione di default nel registro pubblico delle opposizioni secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 10, del citato decreto del Presidente della Repubblica;

c) costi per la gestione del contact center, di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, comprensivi dei costi degli operatori di contact center;

d) costi per la manutenzione del sistema informatico, comprensivi di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei costi di turnazione necessari per la garanzia del livello di qualità del servizio stabilito;

e) costi per housing, canoni e licenze, comprensivi dei costi per l'affitto dei locali dedicati all'infrastruttura tecnologica, per la connettività, per le numerazioni telefoniche, incluso il numero verde, e per l'utilizzo della base di dati unica dei contraenti di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

f) costi per il monitoraggio statistico-economico sull'utilizzo del servizio, comprensivi dei costi per l'analisi dell'utilizzo del servizio da parte degli operatori, per i modelli di previsione del consumo e per la proposta tariffaria;

g) costi per la comunicazione esterna e istituzionale, comprensivi dei costi per la comunicazione esterna del progetto, ivi comprese le attività di supporto al Ministero delle imprese e del made in Italy e alle pubbliche amministrazioni competenti;

h) costi per l'attività di controllo legale-amministrativo, comprensivi dei costi per la gestione degli aspetti legali e amministrativi legati alla gestione del servizio;

i) costi per l'evoluzione dell'infrastruttura tecnologica, comprensivi delle attività di analisi, progettazione, sviluppo, testing e collaudo della piattaforma necessarie per adempiere a obblighi derivanti dalla normativa vigente e per introdurre ottimizzazioni del sistema anche al fine di rendere più efficiente la gestione del servizio.

Piano preventivo dei costi di gestione 2024

.

Tipologia attività Costi (IVA esclusa)
Gestione contraenti € 180.000,00
Gestione operatori € 250.000,00
Gestione contact center € 220.000,00
Manutenzione sistema informatico € 150.000,00
Housing, canoni e licenze € 125.000,00
Monitoraggio statistico-economico sull'utilizzo del servizio € 45.000,00
Comunicazione esterna e istituzionale € 80.000,00
Attività di controllo legale-amministrativo € 115.000,00
Evoluzione dell'infrastruttura tecnologica € 185.000,00
TOTALE € 1.350.000,00

.

Art. 5

1. Il presente decreto è efficace a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy, dandone comunicazione mediante avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro

ADOLFO URSO