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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2599 DELLA COMMISSIONE, 22 novembre 2023

G.U.U.E. 23 novembre 2023, Serie L

Regolamento recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione delle società di navigazione da parte delle autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 26 novembre 2023

Applicabile dal: 26 novembre 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 3 octies septies, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) La direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), prevede l'inclusione delle emissioni del trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione («EU ETS»).

2) A norma della direttiva 2003/87/CE, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle società di navigazione, ognuna di esse è sotto la responsabilità di uno Stato membro. Conformemente a tale direttiva, lo Stato membro responsabile della gestione di una società di navigazione è denominato «autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione».

3) Nel diritto marittimo generale, la nozione di «società di navigazione» si riferisce al soggetto incaricato della gestione della nave e non è modificabile da un accordo bilaterale tra le parti. Tuttavia questo approccio generale non risulta il più appropriato nell'ambito dell'EU ETS, che è oggetto del presente atto. Nell'ambito specifico dell'EU ETS è necessario che gli obblighi incombano al soggetto più idoneo ad adottare le misure necessarie. Contrariamente a quanto previsto dal diritto marittimo generale, tale soggetto può differire da quello cui è affidato l'esercizio effettivo della nave. In considerazione di ciò, è necessario discostarsi, ai fini dell'EU ETS, dal significato di «società di navigazione» nel diritto marittimo generale per consentire alle parti di concordare contrattualmente l'identità del soggetto cui incombono gli obblighi derivanti dall'EU ETS.

4) Per assicurare la parità di trattamento delle società di navigazione, gli Stati membri dovrebbero seguire norme armonizzate per gestire quelle di cui sono responsabili. Ai fini della corretta applicazione dell'EU ETS e per tenere conto delle differenze intercorrenti tra questo e il diritto marittimo generale, se l'organizzazione o la persona che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave dall'armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) si è assunta anche la responsabilità di adempiere gli obblighi dell'EU ETS, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che tale organizzazione o persona sia stata debitamente incaricata dall'armatore di adempiere le misure nazionali di recepimento della direttiva 2003/87/CE, compreso l'obbligo di restituire quote a norma degli articoli 3 octies ter e 12 di tale direttiva. Nella misura in cui si discosta dalla prassi in relazione alla definizione di «società di navigazione» del diritto marittimo generale, tale obbligo è limitato all'assunzione di responsabilità nell'ambito dell'EU ETS.

5) Onde agevolare l'applicazione dell'EU ETS, l'organizzazione o la persona che ha assunto la responsabilità di adempiere gli obblighi previsti da tale sistema dovrebbe trasmettere all'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione informazioni sulle navi sotto la sua responsabilità.

6) I soggetti responsabili della conformità agli obblighi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e agli obblighi della direttiva 2003/87/CE devono essere chiaramente identificati in ogni momento. A tal fine e per garantire coerenza nella gestione e nell'applicazione, il regolamento (UE) 2015/757 prevede che il medesimo soggetto sia responsabile dell'adempimento di entrambe le categorie di obblighi.

7) L'articolo 3 octies septies, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2003/87/CE contiene le disposizioni che disciplinano l'attribuzione di ciascuna società di navigazione alla rispettiva autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione. Per assicurare la parità di trattamento delle società di navigazione, è necessario prevedere norme dettagliate armonizzate sulla loro attribuzione agli Stati membri. Le norme sull'attribuzione di una società di navigazione a uno Stato membro vertono anche sul paese di registrazione della società, che dovrebbe basarsi sulle informazioni registrate in THETIS MRV, l'apposito sistema di informazione dell'Unione sviluppato e gestito dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima che sostiene l'attuazione del regolamento (UE) 2015/757. L'attribuzione delle società di navigazione non registrate in uno Stato membro dovrebbe basarsi sui dati relativi agli scali in porto conservati nel sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) istituito dalla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). I dati relativi agli scali in porto possono essere integrati, se del caso, da quelli provenienti da altri sistemi di informazione.

8) E' altresì necessario stabilire norme di attribuzione dettagliate per le società di navigazione non registrate in uno Stato membro che non hanno effettuato tratte rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 octies bis della direttiva 2003/87/CE nei quattro anni di monitoraggio precedenti e la cui prima tratta nell'ambito di applicazione di tale direttiva avviene tra porti sotto la giurisdizione di due Stati membri, come pure per le società di navigazione non registrate in uno Stato membro che fanno il maggior numero di scali in porto in due o più Stati membri. Per agevolare l'attuazione dell'EU ETS, gli Stati membri dovrebbero scambiarsi informazioni in caso di cambiamento dell'autorità di riferimento nei confronti di una determinata società di navigazione.

9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 275 del 25.10.2003.

(2)

Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023).

(3)

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (GU L 64 del 4.3.2006).

(4)

Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015).

(5)

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002).

Art. 1

1. Se l'organizzazione o la persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave dall'armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio si è assunta anche la responsabilità di adempiere le misure nazionali di recepimento della direttiva 2003/87/CE e l'obbligo di restituzione delle quote a norma degli articoli 3 octies ter e 12 di tale direttiva (gli «obblighi della direttiva ETS»), gli Stati membri si assicurano che tale organizzazione o persona sia stata debitamente incaricata dall'armatore di adempiere gli obblighi della direttiva ETS.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'organizzazione o la persona fornisce all'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione un documento che indichi con chiarezza che è stata debitamente incaricata dall'armatore di adempiere gli obblighi della direttiva ETS.

Il documento è firmato sia dall'armatore che dall'organizzazione o dalla persona.

Se il documento è redatto in una lingua diversa dalla lingua ufficiale di uno Stato membro o dall'inglese, è fornita una traduzione in inglese.

Se si tratta di una copia, il documento è autenticato come copia conforme da un notaio o da altra persona analoga designata dall'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione. Se la copia certificata è rilasciata al di fuori dello Stato membro dell'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione, essa è autenticata, salvo diversa disposizione del diritto nazionale.

3. Il documento di cui al paragrafo 2 contiene le informazioni seguenti:

a) il nome dell'organizzazione o della persona incaricata dall'armatore e il relativo numero di identificazione unico IMO (Organizzazione marittima internazionale) della società e del proprietario registrato;

b) il paese di registrazione dell'organizzazione o della persona incaricata dall'armatore nel regime IMO relativo al numero di identificazione unico della società e del proprietario registrato;

c) il nome dell'armatore e il relativo numero di identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato;

d) le seguenti informazioni relative al referente presso l'armatore:

i) nome;

ii) cognome;

iii) funzione;

iv) indirizzo professionale;

v) numero di telefono professionale;

vi) indirizzo di posta elettronica professionale;

e) la data di applicazione dell'incarico conferito dall'armatore all'organizzazione o alla persona;

f) il numero di identificazione IMO di ciascuna nave rientrante nell'ambito di applicazione dell'incarico.

4. Se l'organizzazione o la persona di cui al paragrafo 1 non è in grado di fornire all'autorità di riferimento il documento di cui al paragrafo 2, l'armatore è considerato il soggetto responsabile di adempiere gli obblighi della direttiva ETS.

Art. 2

1. Se il soggetto che ha assunto la responsabilità di adempiere gli obblighi della direttiva ETS è l'armatore, l'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione provvede affinché l'armatore le fornisca un documento contenente l'elenco delle navi per le quali egli ha assunto la responsabilità di adempiere gli obblighi della direttiva ETS e le cui emissioni rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, come pure il numero di identificazione IMO delle navi.

2. In caso di modifica dell'elenco di cui al paragrafo 1, l'armatore informa senza indugio l'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione e le fornisce un documento aggiornato, unitamente al nome della nuova società di navigazione per ciascuna nave non più di sua responsabilità e al relativo numero di identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato.

Art. 3

1. Ai fini dell'attribuzione di una società di navigazione all'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione a norma dell'articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE, il paese di registrazione della società di navigazione di cui al predetto articolo è il paese registrato in THETIS MRV, l'apposito sistema di informazione dell'Unione che sostiene l'attuazione del regolamento (UE) 2015/757.

2. Ai fini dell'attribuzione di una società di navigazione non registrata in uno Stato membro all'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione a norma dell'articolo 3 octies septies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, i dati relativi agli scali in porto si basano sui dati conservati nel sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) istituito dalla direttiva 2002/59/CE.

Se i dati registrati in SafeSeaNet sono insufficienti ai fini dell'attribuzione della società di navigazione non registrata in uno Stato membro all'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione, la Commissione può utilizzare dati complementari conservati in altri sistemi di informazione, come quelli del sistema di identificazione automatica.

Art. 4

Se la prima tratta di una nave della società di navigazione non registrata in uno Stato membro di cui all'articolo 3 octies septies, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/87/CE è iniziata da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e terminata in un porto di scalo sotto la giurisdizione di un altro Stato membro, l'autorità di riferimento nei confronti di tale società di navigazione è lo Stato membro in cui ha avuto inizio la tratta.

Art. 5

Nel caso in cui la società di navigazione non registrata in uno Stato membro abbia fatto il maggior numero di scali in porto in due o più Stati membri, l'autorità di riferimento nei confronti di tale società di navigazione è lo Stato membro in cui la società di navigazione ha fatto il primo scalo in porto nelle tratte iniziate o terminate in detti Stati membri col medesimo numero di scali in porto e percorse durante i periodi di riferimento pertinenti.

La data e l'ora di partenza o di arrivo sono calcolate secondo l'ora di Greenwich (GMT/UTC).

Art. 6

1. In caso di cambiamento dell'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione, la nuova autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione ha accesso a tutte le informazioni pertinenti su tale società. Ciò comprende l'accesso al piano di monitoraggio di ciascuna nave sotto la responsabilità della società di navigazione, alle precedenti relazioni sulle emissioni a livello di nave e alle relazioni a livello di nave da presentare in caso di cambiamento della società di ciascuna nave sotto la responsabilità della società di navigazione, nonché ai dati aggregati sulle emissioni a livello di società dei periodi di monitoraggio precedenti.

2. L'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione responsabile prima del cambiamento di cui al paragrafo 1 esercita la dovuta diligenza per fornire alla nuova autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione, dietro sua richiesta, qualsiasi altro documento o informazione riguardante la società di navigazione interessata.

3. L'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione responsabile prima del cambiamento di cui al paragrafo 1 ha accesso, se del caso, alle informazioni relative al periodo durante cui la società di navigazione era sotto la sua responsabilità, in particolare ai fini del trattamento delle procedure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE e del trattamento delle sanzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della medesima direttiva.

Art. 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN