
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2606 DELLA COMMISSIONE, 22 novembre 2023
G.U.U.E. 23 novembre 2023, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1001 recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del Fondo per la modernizzazione che sostiene gli investimenti finalizzati a modernizzare i sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica di determinati Stati membri.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 13 dicembre 2023
Applicabile dal: 1° gennaio 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10 quinquies, paragrafo 12,
considerando quanto segue:
1) La direttiva 2003/87/CE ha istituito un fondo per sostenere gli investimenti finalizzati a modernizzare i sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica di determinati Stati membri («Fondo per la modernizzazione»). Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1001 della Commissione (2) stabilisce norme dettagliate sul funzionamento del Fondo per la modernizzazione.
2) La direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato sotto diversi aspetti l'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE, che istituisce il Fondo per la modernizzazione. Tra le altre cose, la gamma degli investimenti prioritari è stata ampliata per includere le infrastrutture per una mobilità a zero emissioni e il sostegno del Fondo per la modernizzazione è stato esteso a Grecia, Portogallo e Slovenia. E' pertanto opportuno allineare le norme dettagliate sul funzionamento del Fondo per la modernizzazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1001 alla direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/959.
3) La direttiva 2003/87/CE specifica quali entrate del Fondo per la modernizzazione possono essere utilizzate per investimenti riguardanti combustibili fossili gassosi. Essa specifica inoltre quali proventi devono essere utilizzati conformemente ai criteri «non arrecare un danno significativo» di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), laddove tali proventi siano utilizzati per un'attività economica per la quale sono stati definiti criteri di vaglio tecnico a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento per determinare se l'attività economica arrechi un danno significativo a uno o più obiettivi ambientali pertinenti. Per garantire il rispetto di questi obblighi è opportuno effettuare una distinzione, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1001, tra diverse categorie e sottocategorie di entrate del Fondo per la modernizzazione nelle procedure per la presentazione e la valutazione delle proposte di investimento.
4) Per rafforzare la sana gestione finanziaria del Fondo per la modernizzazione, i progetti per i quali il sostegno richiesto nell'ambito del Fondo supera i 70 000 000 EUR («progetti su larga scala»), e che pertanto potrebbero ragionevolmente essere attuati in un arco temporale più lungo o in fasi, dovrebbero essere oggetto di esborsi scaglionati sulla base di un calendario proposto dallo Stato membro beneficiario. Le norme relative al primo esborso e a quelli successivi che si applicano ai regimi dovrebbero applicarsi anche ai progetti su larga scala. Nel richiedere gli esborsi successivi, lo Stato membro beneficiario dovrebbe fornire informazioni sull'attuazione del progetto su larga scala.
5) Per migliorare la trasparenza dei finanziamenti del Fondo per la modernizzazione, i portatori di interessi dovrebbero essere consultati in merito alle proposte di investimento relative a progetti e regimi su larga scala per i quali il sostegno totale richiesto supera i 100 000 000 EUR («regimi su larga scala») prima che tali progetti e regimi siano presentati alla Banca europea per gli investimenti («BEI») e al comitato per gli investimenti. E' opportuno che gli Stati membri beneficiari stabiliscano la procedura da seguire per la consultazione.
6) Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del Fondo per la modernizzazione per i regimi che possono comportare un gran numero di piccoli investimenti attuati nell'arco di diversi anni, nel richiedere gli esborsi successivi lo Stato membro beneficiario dovrebbe fornire informazioni sull'attuazione di tali regimi. Inoltre, perché i regimi a lungo termine continuino a conseguire gli obiettivi del Fondo per la modernizzazione, è opportuno limitarne la durata a un massimo di cinque anni, al termine dei quali gli Stati membri beneficiari che desiderano portare avanti il regime possono presentare una nuova proposta di investimento, che dovrebbe essere oggetto di una valutazione completa.
7) Ai fini della certezza del diritto per i regimi confermati dalla BEI o di cui il comitato per gli investimenti ha raccomandato il finanziamento prima del 5 giugno 2023 (vale a dire prima dell'entrata in vigore della direttiva (UE) 2023/959, che ha inserito l'articolo 10 septies nella direttiva 2003/87/CE), è opportuno stabilire che gli esborsi successivi per tali regimi non dipendono dalla conformità del regime all'articolo 10 septies della direttiva 2003/87/CE. Gli esborsi per gli investimenti confermati dalla BEI o di cui il comitato per gli investimenti ha raccomandato il finanziamento il 5 giugno 2023 o dopo tale data devono invece essere conformi a detto articolo.
8) Per promuovere l'uso efficiente delle risorse del Fondo per la modernizzazione ed evitare che rimangano destinate a investimenti non attuati, è opportuno migliorare le norme applicabili agli investimenti interrotti. Un investimento dovrebbe essere considerato interrotto se, dopo un certo periodo, non ha portato a un impegno giuridico vincolante tra lo Stato membro o l'autorità di gestione del regime e il destinatario finale delle risorse del Fondo per la modernizzazione, o se non ha ottenuto nessun sostegno, a meno che lo Stato membro beneficiario non possa dimostrare che l'investimento è in corso di attuazione.
9) Le norme che disciplinano il funzionamento del comitato per gli investimenti dovrebbero essere aggiornate per tenere conto dell'ampliamento della composizione del comitato, che ora comprende i rappresentanti dei nuovi Stati membri beneficiari.
10) Per migliorare la coerenza degli investimenti finanziati dal Fondo per la modernizzazione e fare sì che contribuiscano agli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia, gli Stati membri beneficiari dovrebbero trasmettere la panoramica degli investimenti previsti insieme alla relazione annuale. La relazione annuale dovrebbe illustrare il rapporto tra gli investimenti previsti e i piani nazionali per l'energia e il clima di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). I portatori di interessi dovrebbero essere consultati in merito alla prima stesura della panoramica degli investimenti previsti. E' opportuno che gli Stati membri beneficiari stabiliscano la procedura da seguire per la consultazione.
11) Per migliorare la valutazione delle proposte di investimento e il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti in corso, è opportuno fornire ulteriori informazioni sulle proposte e gli investimenti. In particolare, per fornire informazioni esaustive sul potenziale di decarbonizzazione di ciascun investimento, tutte le proposte di investimento dovrebbero contenere informazioni sul potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sui relativi costi di abbattimento. Le panoramiche degli investimenti previsti e le proposte di investimento dovrebbero altresì indicare se all'investimento è stato attribuito un marchio di qualità previsto dal diritto dell'Unione dopo aver ricevuto una valutazione positiva nell'ambito di un programma di finanziamento a gestione diretta.
12) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/1001.
13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 275 del 25.10.2003.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1001 della Commissione, del 9 luglio 2020, recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del Fondo per la modernizzazione che sostiene gli investimenti finalizzati a modernizzare i sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica di determinati Stati membri (GU L 221 del 10.7.2020).
Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023).
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020).
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018).
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1001
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1001 è così modificato:
1) all'articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:
«6) "regime su larga scala", il regime per il quale il sostegno totale richiesto nell'ambito del Fondo per la modernizzazione è superiore a 100 000 000 EUR;
7) "progetto su larga scala", l'investimento, diverso da un regime, per il quale il sostegno totale richiesto nell'ambito del Fondo per la modernizzazione è superiore a 70 000 000 EUR;
8) "categoria di fondi", una delle seguenti categorie di fondi a disposizione di uno Stato membro beneficiario:
a) fondi generati dalla messa all'asta delle quote a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE;
b) fondi generati dalla messa all'asta delle quote a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2003/87/CE;
c) fondi generati dalla messa all'asta delle quote trasferite al Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE;
9) "sottocategoria di fondi", una delle seguenti sottocategorie di fondi generati dalla messa all'asta delle quote trasferite al Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE:
a) fondi generati prima del 31 dicembre 2027;
b) fondi generati tra il 31 dicembre 2027 e il 30 dicembre 2028;
c) fondi generati dopo il 30 dicembre 2028.»;
2) l'articolo 3 è soppresso;
3) l'articolo 4 è così modificato:
a) al paragrafo 1, primo comma, i termini «alla BEI» sono sostituiti dai seguenti: «alla Banca europea per gli investimenti ("BEI")»;
b) sono inseriti i paragrafi seguenti:
«2 bis. Se un investimento riguarda un progetto su larga scala, lo Stato membro beneficiario presenta una proposta conformemente al paragrafo 1.
Nel presentare la proposta, lo Stato membro beneficiario specifica l'importo richiesto come primo esborso a favore del progetto su larga scala e presenta un calendario di attuazione del progetto e un calendario di esborso corrispondente.
Dopo che la Commissione ha deciso in merito al primo esborso a favore del progetto su larga scala in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, ogni esborso successivo richiede una proposta distinta dello Stato membro beneficiario, che specifica l'importo da esborsare e contiene le informazioni aggiornate sul progetto, secondo il caso. Lo Stato membro beneficiario fornisce inoltre informazioni sull'attuazione del progetto rispetto al calendario di attuazione presentato.
2 ter. Gli Stati membri beneficiari consultano i portatori di interessi in merito ai progetti di proposte di investimento per progetti su larga scala e regimi su larga scala, conformemente alle pertinenti disposizioni unionali o nazionali sulla protezione delle informazioni riservate. Gli Stati membri beneficiari fissano termini ragionevoli entro cui i portatori di interessi devono essere informati ed esprimere il loro parere prima della presentazione delle proposte di investimento alla BEI.»
;
4) l'articolo 5 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«Il rendiconto dei fondi disponibili specifica le categorie e sottocategorie di fondi a disposizione dello Stato membro beneficiario, secondo il caso.»;
b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Per ciascuna categoria e sottocategoria di fondi, il rendiconto dei fondi disponibili specifica:»;
5) l'articolo 6 è così modificato:
a) il paragrafo 7 è così modificato:
i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) lo Stato membro beneficiario dispone di fondi sufficienti nella pertinente categoria o sottocategoria di fondi in base al rendiconto dei fondi disponibili di cui all'articolo 5, paragrafo 1, previa deduzione degli importi da esborsare per gli investimenti già confermati in conformità del paragrafo 9 del presente articolo;»;
ii) alla lettera c), il secondo trattino è sostituito dal seguente:
«- è esente dalla notifica per gli aiuti di Stato in conformità delle norme applicabili in materia;»;
iii) è inserita la lettera seguente:
«c bis) lo Stato membro beneficiario ha dimostrato che l'investimento è conforme all'articolo 10 septies della direttiva 2003/87/CE, se necessario;»;
iv) è aggiunta la lettera seguente:
«f) se la proposta riguarda un regime, la durata dello stesso non supera i cinque anni. Questa condizione non impedisce allo Stato membro di presentare una nuova proposta di investimento per la prosecuzione del regime in conformità dell'articolo 4.»;
b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Se la proposta riguarda un esborso successivo per un regime o un progetto su larga scala confermato dalla BEI in conformità del paragrafo 9 precedentemente al primo esborso e il regime o il progetto su larga scala non sono stati modificati, la BEI può confermare che la proposta costituisce un investimento prioritario, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'investimento soddisfa gli obblighi precisati al paragrafo 7, lettere b) e c);
b) l'investimento soddisfa l'obbligo precisato al paragrafo 7, lettera c bis), ad eccezione dei regimi confermati dalla BEI in conformità del paragrafo 9 prima del 5 giugno 2023;
c) lo Stato membro beneficiario fornisce informazioni sull'attuazione del regime o del progetto su larga scala conformemente all'allegato I, punto 4.2.»
;
c) è aggiunto il paragrafo seguente:
«11. Una proposta di investimento sostanzialmente identica a una proposta precedente che non è stata confermata dalla BEI è inammissibile.»
;
6) l'articolo 7 è così modificato:
a) il paragrafo 7 è così modificato:
i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) lo Stato membro beneficiario dispone di fondi sufficienti nella pertinente categoria o sottocategoria di fondi in base al rendiconto dei fondi disponibili di cui all'articolo 5, paragrafo 1, previa deduzione degli importi da esborsare in base alle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 10, e sulla base delle raccomandazioni già formulate in conformità del paragrafo 9 del presente articolo;»;
ii) alla lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«se l'investimento proposto deve essere finanziato con le entrate derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE o delle quote trasferite al Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies, paragrafo 4, di detta direttiva, la quota dei fondi stanziati per gli investimenti prioritari è pari ad almeno l'80 % delle entrate derivanti dalle quote di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, e dalle quote trasferite al Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE utilizzate dallo Stato membro beneficiario, compresi i seguenti fondi:»;
iii) è inserita la lettera seguente:
«c bis) se l'investimento proposto deve essere finanziato con le entrate derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui all'articolo 10, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2003/87/CE, la quota dei fondi stanziati per gli investimenti prioritari è pari ad almeno il 90 % delle entrate derivanti dalle quote di cui all'articolo 10, paragrafo 1, quarto comma utilizzate dallo Stato membro beneficiario, compresi i seguenti fondi:
- fondi già esborsati per investimenti prioritari e non prioritari;
- fondi ancora da esborsare in base alle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 10;
- fondi ancora da esborsare conformemente a una raccomandazione già formulate a norma del paragrafo 9;
- fondi richiesti per la proposta di investimento oggetto della valutazione;»;
iv) alla lettera e), il secondo trattino è sostituito dal seguente:
«- è esente dalla notifica per gli aiuti di Stato in conformità delle norme applicabili in materia;»;
v) è inserita la lettera seguente:
«e bis) lo Stato membro beneficiario ha dimostrato che l'investimento è conforme all'articolo 10 septies della direttiva 2003/87/CE, se necessario;»;
vi) è aggiunta la lettera seguente:
«h) se la proposta riguarda un regime, la durata dello stesso non supera i cinque anni. Questa condizione non impedisce allo Stato membro di presentare una nuova proposta di investimento per la prosecuzione del regime.»;
b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Se la proposta riguarda un esborso successivo per un regime o un progetto su larga scala di cui il comitato per gli investimenti ha raccomandato il finanziamento in conformità del paragrafo 9 precedentemente al primo esborso e il regime o il progetto su larga scala non sono stati modificati, il comitato per gli investimenti può raccomandare di finanziare la proposta, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'investimento soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 7, lettere da b) a e);
b) l'investimento soddisfa l'obbligo di cui al paragrafo 7, lettera e bis), ad eccezione dei regimi di cui il comitato per gli investimenti ha raccomandato il finanziamento in conformità del paragrafo 9 prima del 5 giugno 2023;
c) lo Stato membro beneficiario fornisce informazioni sull'attuazione del regime o del progetto su larga scala conformemente all'allegato I, punto 4.2.»
;
c) è aggiunto il paragrafo seguente:
«11. Una proposta di investimento sostanzialmente identica a una proposta precedente di cui il comitato per gli investimenti non ha raccomandato il finanziamento è inammissibile.»
;
7) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione notifica la decisione di esborso agli Stati membri beneficiari interessati e ne informa la BEI, il comitato per gli investimenti e, ove opportuno, gli Stati membri non beneficiari in cui è situata la regione frontaliera limitrofa dell'Unione ove avviene l'investimento.»
;
8) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Investimenti interrotti
1. Fatta salva la relazione annuale presentata dallo Stato membro beneficiario a norma dell'articolo 13, un investimento è considerato interrotto qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
a) lo Stato membro beneficiario o l'autorità di gestione del regime non ha sottoscritto, entro due anni dall'ultima trasmissione dei fondi da parte della BEI a norma dell'articolo 9, un impegno giuridico a finanziare l'investimento con il promotore del progetto o con uno dei destinatari finali del regime;
b) lo Stato membro beneficiario o l'autorità di gestione del regime non ha concesso alcun sostegno all'investimento per più di due anni dall'assunzione dell'impegno giuridico a finanziare l'investimento con il promotore del progetto o con uno dei destinatari finali del regime, a meno che lo Stato membro beneficiario non possa dimostrare che l'investimento è in corso di attuazione e che il sostegno sarà concesso entro un termine ragionevole.
2. Nella decisione adottata in conformità dell'articolo 8, la Commissione modifica l'importo già esborsato per l'investimento interrotto detraendo ogni importo non ancora oggetto di impegno giuridico, se l'investimento è interrotto ai sensi del paragrafo 1, lettera a), o non ancora concesso, se l'investimento è interrotto ai sensi del paragrafo 1, lettera b). Questi importi aumentano le risorse nel Fondo per la modernizzazione a disposizione dello Stato membro conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e sono compensati con qualsiasi futuro pagamento della BEI allo Stato membro interessato a norma dell'articolo 9. La Commissione informa la BEI della necessità di compensare l'importo.
3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, prima della data di chiusura del rendiconto dei fondi disponibili fissata all'articolo 5, paragrafo 3, lo Stato membro beneficiario può informare la Commissione in merito a un investimento interrotto e chiedere la modifica della decisione di esborso in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. La richiesta può riguardare gli importi non ancora oggetto di impegno giuridico o non ancora pagati al promotore del progetto o ai destinatari finali del sostegno del Fondo per la modernizzazione e gli importi già pagati al promotore del progetto o ai destinatari finali del sostegno del Fondo per la modernizzazione, ma successivamente recuperati dallo Stato membro beneficiario. Lo Stato membro beneficiario fornisce le prove documentali che giustificano la richiesta.
Il paragrafo 2 si applica alla modifica della decisione di esborso, all'aumento delle risorse nel Fondo per la modernizzazione a disposizione dello Stato membro interessato e alla compensazione dell'importo restituito al Fondo con qualsiasi pagamento futuro da parte della BEI allo Stato membro.»
;
9) all'articolo 11 sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3 bis. Se la proposta di investimento deve essere finanziata esclusivamente con le entrate derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE o delle quote trasferite al Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies, paragrafo 4, di detta direttiva, i rappresentanti degli Stati membri beneficiari che hanno diritto di decisione e di voto sono solo quelli specificati nell'allegato II ter, parte A, della direttiva 2003/87/CE.
3 ter. Se una proposta di investimento riguarda una regione frontaliera limitrofa dell'Unione situata in uno Stato membro non beneficiario che è rappresentato presso il comitato per gli investimenti e il rappresentante della BEI non ne approva il finanziamento, il rappresentante dello Stato membro non beneficiario in questione non ha diritto di voto sulla proposta.»
;
10) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La BEI elabora orientamenti di gestione delle attività per gestire le entrate provenienti dal Fondo per la modernizzazione, per fare in modo che tali entrate siano gestite conformemente agli obiettivi della direttiva 2003/87/CE e del regolamento interno della BEI.»
;
11) l'articolo 13 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Monitoraggio, comunicazione e pianificazione a cura degli Stati membri »;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La relazione annuale di cui al paragrafo 1 è corredata da una panoramica degli investimenti in relazione ai quali lo Stato membro beneficiario intende presentare proposte di investimento nei due anni civili successivi, con una previsione fino al 2030, e da informazioni aggiornate sugli investimenti descritti nelle eventuali panoramiche precedenti.»
;
c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«3. La panoramica e, per quanto possibile, la previsione fino al 2030 di cui al paragrafo 2 contengono le informazioni specificate nell'allegato III.
4. Le informazioni incluse nella panoramica di cui al paragrafo 2 non sono vincolanti per lo Stato membro beneficiario al momento della presentazione delle proposte di investimento a norma dell'articolo 4.
5. Gli Stati membri beneficiari provvedono affinché i portatori di interessi siano consultati in merito alla prima stesura della panoramica di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri beneficiari fissano termini ragionevoli entro cui i portatori di interessi devono essere informati ed esprimere il loro parere prima della presentazione della panoramica alla Commissione.»
;
12) è inserito il seguente articolo:
«Articolo 13 bis
Monitoraggio e comunicazione a cura degli Stati membri non beneficiari in merito agli investimenti che interessano le regioni frontaliere limitrofe dell'Unione
Se lo Stato membro beneficiario usa le risorse assegnategli per finanziare investimenti che interessano una regione frontaliera limitrofa dell'Unione, lo Stato membro non beneficiario in cui è situata tale regione fornisce allo Stato membro beneficiario tutte le informazioni e prove documentali necessarie affinché lo Stato membro beneficiario si conformi all'articolo 13.»
;
13) l'articolo 14 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) il numero di proposte di investimento ricevute e il numero di quelle confermate, compresa l'indicazione del settore di investimento e gli importi corrispondenti;
b) il numero di raccomandazioni formulate, le conclusioni sintetiche di ciascuna raccomandazione e gli importi assegnati agli investimenti raccomandati;»;
ii) è aggiunta la lettera seguente:
«e) i principali dati e conclusioni riguardanti le relazioni annuali presentate dagli Stati membri beneficiari a norma dell'articolo 13, paragrafo 1.»;
b) al paragrafo 2, la data «15 marzo» è sostituita dalla data «15 novembre»;
14) all'articolo 15, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;
15) l'articolo 16 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«La BEI prepara i conti annuali del Fondo per la modernizzazione per ciascun esercizio, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.»;
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri beneficiari provvedono affinché ogni due anni abbia luogo un audit sull'utilizzo degli importi provenienti dal Fondo per la modernizzazione pagati dallo Stato membro beneficiario o dall'autorità di gestione del regime al promotore del progetto o ai destinatari finali del sostegno del Fondo per la modernizzazione. Lo Stato membro beneficiario trasmette senza indebito ritardo la relazione di audit alla Commissione e alla BEI.»
;
16) l'articolo 17 è così modificato:
a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Stati membri beneficiari mettono a disposizione del pubblico, sui siti web dei servizi competenti delle rispettive amministrazioni, le informazioni sugli investimenti sostenuti a norma del presente regolamento, al fine di informare il pubblico in merito al ruolo e agli obiettivi del Fondo per la modernizzazione. Tali informazioni comprendono un'apposita etichetta in conformità dell'articolo 30 quaterdecies, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/87/CE.
2. Gli Stati membri beneficiari provvedono affinché i destinatari finali del sostegno del Fondo per la modernizzazione rispettino i requisiti relativi alla visibilità dei finanziamenti derivanti dai proventi delle aste dell'EU ETS di cui all'articolo 30 quaterdecies della direttiva 2003/87/CE. A tal fine, gli Stati membri beneficiari o le autorità di gestione del regime includono gli obblighi pertinenti negli accordi con i destinatari finali del sostegno del Fondo per la modernizzazione e monitorano il rispetto di tali obblighi, anche verificando i materiali pubblicitari usati dai destinatari finali.»
;
b) il paragrafo 3 è soppresso;
17) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
18) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
19) il testo che figura nell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato III.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Informazioni sulle proposte di investimento da presentare alla BEI e al comitato per gli investimenti
1. Tutte le proposte di investimento
1.1. indicazione del settore di investimento conformemente all'articolo 10 quinquies, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2003/87/CE, secondo il caso;
1.2. descrizione generale dell'investimento, compresi gli obiettivi e il o i beneficiari interessati, la tecnologia (ove pertinente), la capacità (ove pertinente) e la durata stimata dell'investimento;
1.3. informazioni sull'eventuale attribuzione all'investimento di un marchio di qualità previsto dal diritto dell'Unione dopo una valutazione positiva in un programma di finanziamento a gestione diretta;
1.4. giustificazione del sostegno del Fondo per la modernizzazione, compresa la conferma della conformità dell'investimento con l'articolo 10 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE;
1.5. specificazione dei costi che il Fondo per la modernizzazione deve coprire e conferma del fatto che essi sono necessari per conseguire gli obiettivi del Fondo per la modernizzazione;
1.6. descrizione dello o degli strumenti di sostegno utilizzati;
1.7. importo richiesto del finanziamento del Fondo per la modernizzazione, compresa l'indicazione della o delle categorie o sottocategorie di fondi destinati al finanziamento dell'investimento proposto, secondo il caso;
1.8. contributo o contributi di altri strumenti dell'Unione e nazionali;
1.9. esistenza di aiuti di Stato (ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e indicazione dei seguenti elementi, secondo il caso:
a) riferimento alla decisione della Commissione che autorizza la misura di aiuto nazionale;
b) riferimento con il quale la misura oggetto di esenzione per categoria è stata registrata (numero dell'aiuto di Stato attribuito dal sistema di notifica elettronica della Commissione);
c) data prevista per la notifica alla Commissione della misura di aiuto;
1.10. dichiarazione dello Stato membro di conformità della normativa applicabile dell'Unione e nazionale;
1.11. se l'investimento riguarda la transizione giusta nelle regioni dipendenti dal carbonio nello Stato membro beneficiario, informazioni sulla coerenza con le azioni pertinenti previste dallo Stato membro nel suo piano territoriale per una transizione giusta in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera k), del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio [1] e sul contributo a tali azioni, ove opportuno;
1.12. stima della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, espressa in tCO2, e le ipotesi alla base della stima;
1.13. stima dei costi di abbattimento, espressa in EUR/tCO2, e le ipotesi alla base della stima;
1.14. informazioni sull'eventuale inclusione dell'investimento in una precedente panoramica degli investimenti a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e in caso affermativo, indicazione di tale panoramica;
1.15. per i progetti su larga scala e i regimi su larga scala: informazioni sull'esito della consultazione dei portatori di interessi;
1.16. dal 1° gennaio 2025, dimostrazione da parte dello Stato membro che l'investimento è conforme all'articolo 10 septies della direttiva 2003/87/CE, ove necessario.
2. Informazioni aggiuntive sui regimi
2.1. nome dell'autorità di gestione;
2.2. indicazione se la proposta riguarda un regime esistente;
2.3. volume totale del regime.
3. Informazioni aggiuntive su proposte diverse dai regimi
3.1. nome del promotore del progetto;
3.2. ubicazione del progetto;
3.3. totale dei costi di investimento;
3.4. fase di sviluppo del progetto (dalla fattibilità al funzionamento);
3.5. calendario e descrizione delle tappe intermedie previste fino al completamento del progetto;
3.6. elenco dei permessi obbligatori ottenuti o da ottenere;
3.7. data prevista di entrata in esercizio del progetto.
4. Informazioni aggiuntive sui progetti su larga scala o sui regimi esistenti
4.1. prima presentazione di un progetto su larga scala: calendario di attuazione e relativo calendario di esborso;
4.2. esborsi successivi - informazioni sullo stato di attuazione:
a) per i regimi: informazioni sugli aspetti seguenti, secondo i casi: inviti a presentare proposte, selezione dei progetti, accordi conclusi con i destinatari finali del sostegno del Fondo per la modernizzazione, trasferimenti effettuati ai destinatari finali. In assenza di progressi, o in caso di ritardi significativi rispetto alla precedente decisione di esborso, informazioni sui motivi della mancanza di progressi o dei ritardi significativi nonché sul calendario delle eventuali azioni correttive e di attuazione;
b) per i progetti su larga scala: informazioni sulle tappe intermedie raggiunte dalla precedente decisione di esborso. Se pertinente: cambiamenti individuati o previsti dei costi ammissibili, della tecnologia applicata o dei risultati dell'investimento. In assenza di progressi, o in caso di ritardi significativi rispetto alla precedente decisione di esborso, informazioni sui motivi della mancanza di progressi o dei ritardi significativi nonché sul calendario delle eventuali azioni correttive e di attuazione.
5. Informazioni aggiuntive sulle proposte non prioritarie
5.1. dati quantitativi sulle fasi di costruzione e funzionamento, compreso il contributo della proposta agli obiettivi del Fondo per la modernizzazione, del quadro dell'Unione per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e dell'accordo di Parigi;
5.2. previsioni finanziarie certificate, compreso il contributo finanziario previsto da fonti private;
5.3. descrizione di ogni altro indicatore specifico di prestazione, come richiesto dalla BEI;
5.4. altre informazioni pertinenti relative al promotore del progetto, all'investimento, alle condizioni generali del mercato e alle questioni ambientali;
5.5. per i regimi: informazioni su un progetto rappresentativo del regime;
5.6. studio di fattibilità.
»
_____________
[1] Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021).
ALLEGATO II
«ALLEGATO II
Informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro beneficiario nella relazione annuale alla Commissione
1. Panoramica degli investimenti
1.1. numero di investimenti finanziati dal Fondo per la modernizzazione alla data di riferimento;
1.2. numero di investimenti in corso, completati e interrotti;
1.3. rapporto complessivo tra i finanziamenti concessi agli investimenti prioritari e quelli concessi agli eventuali investimenti non prioritari nello Stato membro beneficiario.
2. Informazioni su ogni investimento
2.1. costi totali di investimento/volume totale del regime (IVA inclusa ed esclusa) (EUR);
2.2. sostegno totale dal Fondo per la modernizzazione previsto per l'investimento (EUR);
2.3. sostegno totale dal Fondo per la modernizzazione confermato/raccomandato per l'investimento (EUR);
2.4. importo totale oggetto di un impegno giuridico tra lo Stato membro beneficiario/l'autorità di gestione e il promotore del progetto/i destinatari finali del sostegno del Fondo per la modernizzazione (data limite: 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della relazione) (per i regimi: dati aggregati);
2.5. importo totale pagato dallo Stato membro beneficiario/dall'autorità di gestione del regime al promotore del progetto/ai destinatari finali del sostegno del Fondo per la modernizzazione (data limite: 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della relazione) (per i regimi: dati aggregati);
2.6. eventuali importi che lo Stato membro beneficiario ha recuperato dal promotore del progetto o dall'autorità di gestione del regime e relative date di recupero;
2.7. valutazione del valore aggiunto dell'investimento in termini di efficienza energetica e modernizzazione del sistema energetico, comprese informazioni sui seguenti aspetti (per i regimi: dati aggregati):
a) risparmio di energia (in MWh):
- al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della relazione;
- cifra cumulativa prevista entro la fine della vita degli investimenti;
b) riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (in tCO2):
- al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della relazione;
- cifra cumulativa prevista entro la fine della vita degli investimenti;
c) capacità aggiuntiva di energia da fonti rinnovabili installata, ove applicabile:
- al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della relazione;
- cifra cumulativa prevista entro la fine della vita degli investimenti;
d) costi di abbattimento (in EUR/tCO2) (se applicabile data la natura dell'investimento):
- al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della relazione;
- cifra cumulativa prevista nel corso di tutta la durata di vita degli investimenti;
2.8 conferma del fatto che l'investimento è stato menzionato in una precedente panoramica degli investimenti a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, e in caso affermativo, indicazione di tale panoramica.
3. Informazioni aggiuntive sull'attuazione degli investimenti
3.1. tappe intermedie raggiunte dalla precedente relazione annuale; (per i regimi, esse possono includere, ad esempio, informazioni sugli inviti a presentare proposte, sulla selezione dei progetti, sugli accordi conclusi con i destinatari finali del sostegno del Fondo per la modernizzazione);
3.2. per gli investimenti diversi dai regimi: entrata in funzionamento prevista;
3.3. ritardi di attuazione individuati o previsti;
3.4. per gli investimenti diversi dai regimi: cambiamenti individuati o previsti dei costi ammissibili, della tecnologia applicata o dei risultati dell'investimento.
4. Informazioni aggiuntive sugli investimenti non prioritari
4.1. conferma del cofinanziamento da fonti private.
5. Informazioni aggiuntive sull'audit e sulla tutela degli interessi finanziari del Fondo per la modernizzazione
5.1. sintesi dei risultati degli audit effettuati a livello nazionale.
6. Informazioni aggiuntive sul coinvolgimento dei portatori di interessi
6.1. per i progetti su larga scala e i regimi su larga scala, nella prima relazione in merito al progetto o al regime: panoramica delle consultazioni svolte.
»
ALLEGATO III
«ALLEGATO III
Informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro beneficiario nella panoramica degli investimenti previsti nei due anni civili successivi e, ove possibile, nelle previsioni fino al 2030
1. Informazioni su ogni investimento:
1.1. il nome del promotore del progetto o dell'autorità di gestione del regime;
1.2. l'ubicazione specifica dell'investimento o la portata geografica del regime;
1.3. una stima del costo totale dell'investimento;
1.4. il settore di investimento e una descrizione sintetica dell'investimento;
1.5. lo stato di qualsiasi valutazione degli aiuti di Stato riguardante l'investimento, se del caso;
1.6. una stima del finanziamento proveniente dal Fondo per la modernizzazione e una descrizione delle proposte di finanziamento previste;
1.7. informazioni sulla relazione tra l'investimento e il piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi, i traguardi, le politiche e le misure e l'investimento necessario come specificato all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c) di detto regolamento;
1.8. informazioni sull'eventuale attribuzione all'investimento di un marchio di qualità previsto dal diritto dell'Unione dopo una valutazione positiva in un programma di finanziamento a gestione diretta.
2. Informazioni sull'esito della consultazione dei portatori di interessi sulla prima stesura della panoramica degli investimenti a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, comprese informazioni sulle date e la forma in cui è stata effettuata la consultazione, sui tipi di portatori di interessi consultati, sul numero di risposte ricevute e una sintesi delle risposte.
»