
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2649 DELLA COMMISSIONE, 28 novembre 2023
G.U.U.E. 29 novembre 2023, Serie L
Regolamento che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Hokoex» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 19 dicembre 2023
Applicabile dal: 19 dicembre 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
1) Il 12 dicembre 2017 la società Hokochemie GmbH ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per un biocida singolo denominato «Hokoex», del tipo di prodotto 18 quale descritto nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente della Svizzera aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-TH035808-24.
2) Il principio attivo contenuto nell'«Hokoex» è la ciromazina, che è inserita nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 18.
3) Il 25 marzo 2021 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso, conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all'Agenzia.
4) Il 4 novembre 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il suo parere (2), il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida («SPC») per l'«Hokoex» e la relazione di valutazione finale sul biocida singolo, in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
5) Nel parere si conclude che l'«Hokoex» rientra nella definizione di «biocida singolo» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di SPC, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento.
6) Il 2 dicembre 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di SPC in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, in conformità all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
7) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per l'«Hokoex».
8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 167 del 27.6.2012.
Parere dell'ECHA del 14 ottobre 2021 sull'autorizzazione dell'Unione per il biocida «Hokoex» (ECHA/BPC/297/2021), https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation.
Alla società Hokochemie GmbH è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida singolo «Hokoex» con il numero di autorizzazione EU-0027471-0000 in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.
L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 19 dicembre 2023 al 30 novembre 2033.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN