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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2696 DELLA COMMISSIONE, 4 dicembre 2023

G.U.U.E. 5 dicembre 2023, Serie L

Regolamento che istituisce le procedure da seguire e il modello da usare per lo svolgimento delle indagini presso i beneficiari del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro in conformità del regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 25 dicembre 2023

Applicabile dal: 25 dicembre 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

sentito il comitato sul FEG istituito dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/691,

considerando quanto segue:

1) Al fine di assicurare il monitoraggio dei risultati e agevolare le valutazioni del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), gli Stati membri sono invitati a sostenere la Commissione nello svolgimento di un'indagine presso i beneficiari dopo l'attuazione di ciascun contributo finanziario a titolo del FEG in conformità dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/691.

2) Per assicurare l'efficacia dell'utilizzo di indagini a fini di valutazione, è necessario stabilire disposizioni uniformi per lo svolgimento delle indagini, nonché un modello comune che consenta di aggregare i dati a livello dell'Unione.

3) Per assicurare un'analisi efficace delle indagini per finalità di monitoraggio e valutazione, è necessario sfruttare pienamente i vantaggi degli strumenti elettronici per condurre le indagini, mantenendo al contempo la sicurezza degli scambi e garantendo l'integrità, l'autenticità e la riservatezza delle informazioni, in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. E' pertanto opportuno che la Commissione progetti uno strumento online per lo svolgimento delle indagini presso i beneficiari su EUSurvey, il sistema di gestione delle indagini online della Commissione.

4) Gli Stati membri dovrebbero sostenere la Commissione informando i beneficiari dell'indagine che sarà svolta e incoraggiandoli a partecipare mediante l'invio di un invito a partecipare e di almeno un sollecito. Poiché la Commissione si occupa della gestione delle indagini, gli Stati membri dovrebbero informarla non appena sono inviati gli inviti o i solleciti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre incoraggiare i beneficiari a mantenere i propri dati di contatto aggiornati fino all'avvio dell'indagine, nonché fornire assistenza durante l'accesso all'indagine online.

5) In qualità di titolare del trattamento dei dati la Commissione dovrebbe usare le informazioni quantitative e qualitative raccolte solamente a fini di monitoraggio e valutazione.

6) Lo Stato membro interessato potrebbe richiedere di ricevere i risultati aggregati di un'indagine a fini di monitoraggio e valutazione a livello nazionale. Qualora lo Stato membro interessato volesse aggiungere domande che ritiene utili a fini di monitoraggio o valutazione a livello nazionale, la Commissione dovrebbe essere abilitata ad aggiungere tali domande all'indagine da svolgere, purché sia garantita l'integrità del modello,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 153 del 3.5.2021. 

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce le procedure da seguire e il modello da usare per lo svolgimento delle indagini presso i beneficiari di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/691.

Art. 2

Procedure per lo svolgimento dell'indagine presso i beneficiari

1. La Commissione pubblica l'indagine su un sistema di gestione delle indagini online nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato, usando il modello di cui all'articolo 3. Il link all'indagine è inviato allo Stato membro interessato entro e non oltre i cinque mesi successivi alla fine del periodo di attuazione del contributo finanziario pertinente.

2. Lo Stato membro interessato avvia l'indagine durante il sesto mese successivo alla fine del periodo di attuazione in conformità dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/691, inviando un invito a partecipare all'indagine a ciascun beneficiario dell'assistenza del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG). La Commissione mantiene aperta l'indagine per almeno quattro settimane dalla data di avvio.

3. Lo Stato membro interessato informa la Commissione in merito a possibili periodi festivi o altre circostanze che potrebbero influire sul tasso di partecipazione. In tal caso l'indagine potrebbe essere programmata per un periodo prolungato fino a otto settimane.

4. Lo Stato membro interessato invia un sollecito ai beneficiari una settimana prima della fine prevista dell'indagine.

5. In caso di tassi di partecipazione bassi la Commissione e lo Stato membro interessato potrebbero accordarsi su un'estensione del periodo di indagine. Se è concordata un'estensione del periodo di indagine, lo Stato membro interessato invia un sollecito aggiuntivo ai beneficiari indicando la durata dell'estensione.

6. Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione in merito agli sforzi profusi per incoraggiare la partecipazione e la informa non appena è avviata l'indagine e non appena è inviato qualsiasi sollecito.

7. Lo Stato membro interessato informa i beneficiari in merito all'indagine futura non appena questi richiedono l'assistenza e li invita a mantenere i dati di contatto aggiornati fino all'avvio dell'indagine. Gli Stati membri forniscono assistenza ai beneficiari ai fini dell'accesso al sistema di gestione delle indagini online.

Art. 3

Modello per le indagini presso i beneficiari

1. Le indagini presso i beneficiari di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/691 sono svolte usando il modello riportato nell'allegato.

2. La Commissione rende disponibile il modello in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

3. Lo Stato membro interessato può richiedere di aggiungere domande al modello a fini di monitoraggio e valutazione a livello nazionale, a condizione che il modello in quanto tale non venga alterato. Le domande aggiuntive suggerite devono essere inviate alla Commissione nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro entro e non oltre i due mesi successivi alla fine del periodo di attuazione. La Commissione decide in merito all'aggiunta di tali domande.

Art. 4

Uso dei dati dell'indagine

1. La Commissione è il titolare del trattamento dei dati raccolti. La Commissione usa le informazioni quantitative e qualitative raccolte solamente a fini di monitoraggio e valutazione.

2. La Commissione rende disponibili, su richiesta, i risultati aggregati dell'indagine allo Stato membro interessato a fini di monitoraggio e valutazione a livello nazionale.

Art. 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN