
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2701 DELLA COMMISSIONE, 4 dicembre 2023
G.U.U.E. 5 dicembre 2023, Serie L
Regolamento che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «EuLA hydra-lime 23» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 25 dicembre 2023
Applicabile dal: 25 dicembre 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
1) Il 29 marzo 2018 la European Lime Association aisbl ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione dell'Unione per un biocida singolo denominato «EuLA hydra-lime 23», dei tipi di prodotto 2 e 3, quali descritti nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente della Francia aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-JR038510-32.
2) Il principio attivo contenuto in «EuLA hydra-lime 23» è il diidrossido di calcio (calce idrata), che è inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 2 e 3.
3) Il 13 dicembre 2021 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso, conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all'Agenzia.
4) Il 5 luglio 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il suo parere (2), il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «EuLA hydra-lime 23» e la relazione di valutazione finale sul biocida singolo, conformemente all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
5) Nel parere si conclude che «EuLA hydra-lime 23» è un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, che è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e che, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di detto regolamento.
6) Il 18 luglio 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di SPC in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, in conformità all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
7) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per «EuLA hydra-lime 23».
8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 167 del 27.6.2012.
Parere dell'ECHA del 14 giugno 2022 sull'autorizzazione dell'Unione di «EULA HYDRA-LIME 23» (ECHA/BPC/341/2022), https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation.
Alla European Lime Association aisbl è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione con il numero di autorizzazione EU-0028954-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida singolo «EuLA hydra-lime 23», in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.
L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 25 dicembre 2023 al 30 novembre 2033.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN