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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2742 DELLA COMMISSIONE, 30 novembre 2023

G.U.U.E. 6 dicembre 2023, Serie L

Regolamento relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2024 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 26 dicembre 2023

Applicabile dal: 1° gennaio 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

1) Il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973 (3) («accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia») e il protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») (4), modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001, del 23 novembre 2001, che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell'accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli (5), fissano il regime degli scambi tra l'Unione e il Regno di Norvegia per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.

2) Il protocollo n. 3 dell'accordo SEE dispone l'applicazione di un dazio pari a zero alle acque con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404, classificate con il codice NC 2202 90 10.

3) Dal 1° gennaio 2017 il codice NC 2202 90 è stato sostituito dai codici NC 2202 91 00 e 2202 99. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai prodotti di cui ai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99.

4) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea ed il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (6) («accordo in forma di scambio di lettere») sospende temporaneamente il regime di franchigia applicato in base al protocollo n. 2 alle merci di cui ai codici NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 (altre bevande non alcoliche con aggiunta di zucchero) sostituiti dai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99. In conformità dell'accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni in franchigia doganale di tali merci originarie della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi. Le importazioni che superano tale contingente esente da dazi sono soggette a dazio.

5) L'accordo in forma di scambio di lettere stabilisce inoltre che, se il contingente tariffario non è stato esaurito entro il 31 ottobre di un dato anno, i prodotti in questione beneficiano di un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

6) Il contingente annuale per il 2022 per i prodotti in questione, aperto a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2169 della Commissione (7), non è stato esaurito entro il 31 ottobre 2022. Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2515 della Commissione (8) ha disposto pertanto che il regime di dazi stabilito nell'accordo in forma di scambio di lettere non si applicasse alle importazioni nell'Unione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, consentendo alle merci interessate un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione.

7) L'accordo in forma di scambio di lettere prescrive che il contingente esente da dazi per i prodotti in questione sia nuovamente aperto per il 2024. L'ultimo contingente annuale per questi prodotti è stato aperto per il 2022 dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2169. Poiché per l'anno 2023 non è stato aperto alcun contingente annuale, è opportuno fissare il volume del contingente per il 2024 al medesimo livello del 2022.

8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 150 del 20.5.2014, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/510/oj?locale=it.

(2)

GU L 370 del 17.12.2004, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2004/859/oj?locale=it.

(3)

GU L 171 del 27.6.1973, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_internation/1973/1691/oj?locale=it.

(4)

GU L 1 del 3.1.1994, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj?locale=it.

(5)

GU L 22 del 24.1.2002, ELI: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:22001D0140

(6)

GU L 370 del 17.12.2004, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_internation/2004/859/oj?locale=it.

(7)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2169 della Commissione, del 2 dicembre 2021, che apre un contingente tariffario per l'anno 2022 applicabile all'importazione nell'Unione di talune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L438 dell'8.12.2021, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2169/oj?locale=it).

(8)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2515 della Commissione, del 15 dicembre 2022, relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione per l'anno 2023 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 21.12.2022, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2515/oj?locale=it).

Art. 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 il contingente tariffario esente da dazi fissato nell'allegato è aperto per le merci originarie della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.

2. Alle merci che figurano nell'allegato del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui al protocollo n. 3 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

3. Alle quantità importate che superano il volume del contingente fissato nell'allegato si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro.

Art. 2

Il contingente tariffario esente da dazi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (1).

(1)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj?locale=it#). 

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

THIERRY BRETON

Membro della Commissione

ALLEGATO

Contingente tariffario esente da dazi applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia

N. d'ordine Codice NC Codice TARIC Designazione delle merci    Volume del contingente
09.0709 2202 10 00    - Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti    23,029 milioni di litri
ex 2202 91 00 10 - Birra non alcolica contenente zucchero   
ex 2202 99 11

11

19

- Bevande a base di soia con contenuto proteico pari ad almeno il 2,8 % in peso contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) Non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404
ex 2202 99 15

11

19

- Bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8 % in peso; bevande a base di frutta a guscio di cui al capitolo 8 della tariffa doganale comune, di cereali di cui al capitolo 10 della tariffa doganale comune o di semi di cui al capitolo 12 della tariffa doganale comune, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)
ex 2202 99 19

11

19

- Altre bevande non alcoliche contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

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