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REGOLAMENTO (UE) 2023/2667 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 22 novembre 2023

G.U.U.E. 7 dicembre 2023, Serie L

Regolamento che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 27 dicembre 2023

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 8

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

1) La politica comune dell'Unione in materia di visti forma parte integrante della creazione di uno spazio senza frontiere interne. La comunicazione della Commissione del 14 marzo 2018 dal titolo «Adattare la politica comune in materia di visti alle nuove sfide» ha trattato il concetto di «visti elettronici» e ha annunciato uno studio di fattibilità sulle procedure dei visti digitali e l'intenzione di valutare le opzioni e promuovere progetti pilota che preparino il terreno per proposte future. Nel rivedere il codice dei visti (3) nel 2019, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno esplicitamente formulato l'obiettivo di sviluppare in futuro una soluzione comune per consentire la presentazione delle domande di visto Schengen online, sfruttando appieno le recenti evoluzioni giuridiche e tecnologiche.

2) Il presente regolamento è coerente con la politica dell'Unione volta a incoraggiare la modernizzazione e la digitalizzazione dei servizi pubblici e con la comunicazione della Commissione del 9 marzo 2021 dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale». Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nel 2010 e l'entrata in funzione del sistema di informazione visti (VIS) nel 2011 a norma del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il contesto in cui si applica la politica in materia di visti è mutato notevolmente. Le significative evoluzioni tecnologiche offrono inoltre nuove opportunità di rendere più agevole ed efficace la procedura di domanda del visto Schengen per i cittadini di paesi terzi, nonché più efficiente sotto il profilo dei costi per gli Stati membri.

3) La pandemia di COVID-19 ha rallentato le operazioni relative ai visti Schengen in tutto in mondo, in parte a causa della difficoltà di ricevere i richiedenti il visto nei consolati e nei centri per la presentazione delle domande di visto, e questo ha indotto gli Stati membri a chiedere alla Commissione di accelerare i lavori di digitalizzazione delle procedure di visto.

4) Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, proposto dalla Commissione il 23 settembre 2020, ha stabilito l'obiettivo di rendere la procedura di rilascio dei visti completamente digitalizzata entro il 2025, con un visto digitale e la possibilità di presentare domande di visto online.

5) Sebbene il trattamento delle domande di visto sia già in parte digitalizzato, in quanto le domande e le decisioni sono registrate nel VIS, due fasi importanti rimangono in formato cartaceo: la presentazione della domanda e il rilascio del visto al richiedente mediante un visto adesivo. Le fasi che richiedono il formato cartaceo comportano un onere per tutti i portatori di interessi, in particolare per le autorità degli Stati membri competenti che rilasciano i visti e per i richiedenti il visto. Gli Stati membri sono consapevoli di tale onere e alcuni di essi ricorrono già a soluzioni digitali per offrire ai richiedenti una procedura di domanda moderna e di facile utilizzo e per migliorare l'efficienza del trattamento delle domande di visto.

6) E' opportuno sviluppare una soluzione tecnica unica, vale a dire la piattaforma per la domanda di visto dell'UE (EU Visa Application Platform - EU VAP), per consentire ai richiedenti il visto di presentare domanda di visto online, indipendentemente dallo Stato membro di destinazione. Tale strumento dovrebbe determinare automaticamente quale sia lo Stato membro competente per l'esame di una domanda, in particolare nei casi in cui il richiedente intende visitare più Stati membri. In tali casi gli Stati membri dovrebbero soltanto verificare se lo strumento abbia determinato correttamente lo Stato membro competente.

7) Una piattaforma digitale comune a tutti gli Stati membri contribuirebbe in modo significativo a migliorare l'immagine dell'Unione.

8) La piattaforma EU VAP dovrebbe fornire al richiedente informazioni aggiornate e facilmente accessibili e le condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri, in formati che tengano conto delle disabilità visive. Dovrebbe inoltre fornire uno strumento di orientamento tramite il quale il richiedente possa trovare tutte le informazioni necessarie riguardo ai requisiti e alle procedure, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, se sia necessario chiedere il visto e che tipo di visto, l'importo dei diritti per i visti, lo Stato membro competente per il trattamento della domanda, i documenti giustificativi richiesti, se sia necessario prendere appuntamento per il rilevamento degli identificatori biometrici e se sia possibile presentare la domanda online senza appuntamento. La piattaforma EU VAP dovrebbe fornire al richiedente documenti in formato stampabile e includere un meccanismo di comunicazione, come un chatbot, per rispondere alle domande dei richiedenti. Il chatbot non costituirà l'unico mezzo con cui il richiedente potrà ottenere informazioni sulla procedura di rilascio del visto. La piattaforma EU VAP dovrebbe altresì fornire informazioni sul trattamento dei dati personali nel contesto del VIS. Dovrebbe inoltre permettere una comunicazione elettronica sicura tra il richiedente e il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente, qualora fossero necessari documenti supplementari o un colloquio.

9) Gli Stati membri dovrebbero garantire che il servizio offerto al pubblico nel corso della procedura di domanda del visto sia di qualità elevata e conforme a una corretta prassi amministrativa. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il principio dello «sportello unico» sia applicato a tutti i richiedenti.

10) I richiedenti il visto dovrebbero avere la possibilità di presentare la domanda e fornire i dati richiesti nel modulo, una copia elettronica del documento di viaggio, documenti giustificativi e l'assicurazione sanitaria di viaggio in formato digitale tramite la piattaforma EU VAP. Per consentire ai richiedenti di salvare le informazioni relative alla domanda, la piattaforma EU VAP dovrebbe poter memorizzare temporaneamente i dati, rigorosamente solo per il tempo necessario al completamento delle varie fasi. Una volta che il richiedente abbia presentato la domanda online e gli Stati membri abbiano svolto le verifiche appropriate, il fascicolo di domanda dovrebbe essere trasferito al sistema nazionale dello Stato membro competente e ivi conservato. Spetta ai consolati o alle autorità centrali consultare le informazioni conservate a livello nazionale e inserire nel VIS centrale soltanto i dati richiesti.

11) Presentarsi di persona presso il consolato o il fornitore esterno di servizi dovrebbe essere obbligatorio, in linea di massima, solo per chi presenta la domanda per la prima volta, per i richiedenti che hanno ottenuto un nuovo documento di viaggio che dev'essere verificato e per il rilevamento degli identificatori biometrici. Tuttavia, in caso di dubbio in merito al documento di viaggio, ai documenti giustificativi o a entrambi, o in singoli casi di elevata incidenza di documenti fraudolenti in una sede particolare, gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere la possibilità di chiedere al richiedente di presentarsi di persona.

12) Coloro che reiterano la domanda dovrebbero poterlo fare integralmente online entro un periodo di 59 mesi dalla prima domanda, purché la presentino con lo stesso documento di viaggio. Una volta trascorso tale periodo, è opportuno che siano nuovamente rilevati gli identificatori biometrici, conformemente al regolamento (CE) n. 810/2009, che stabilisce che i dati biometrici debbano essere raccolti, in linea di principio, ogni 59 mesi a partire dalla data della prima raccolta.

13) Disposizioni specifiche si applicano ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto che sono familiari di cittadini dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o di cittadini di paesi terzi che godono di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE, o di cittadini del Regno Unito che beneficiano dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (7) (accordo di recesso UE-Regno Unito) in relazione allo Stato ospitante, quale definito nell'accordo di recesso UE-Regno Unito, e che non sono titolari di un documento di soggiorno a norma dell'accordo di recesso UE-Regno Unito.

14) In virtù dell'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. La direttiva 2004/38/CE stabilisce limiti e condizioni relativi a tali diritti. Come confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, i familiari dei cittadini dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE hanno il diritto non solo di entrare nel territorio degli Stati membri, ma anche di ottenere un visto d'ingresso a tal fine. Gli Stati membri sono tenuti ad accordare a tali persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari, che devono essere rilasciati gratuitamente il prima possibile in base a una procedura accelerata e nel dovuto rispetto delle garanzie procedurali applicabili. In tale contesto, tali familiari dovrebbero avere il diritto, in particolare, di presentare la domanda di visto, la domanda di conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio o la domanda di proroga del visto senza usare la piattaforma EU VAP, poiché ciò potrebbe agevolare la loro domanda di visto. In questo caso, essi dovrebbero poter scegliere di presentare la domanda di persona presso il consolato o il fornitore esterno di servizi. La piattaforma EU VAP dovrebbe inoltre tenere pienamente conto dei diritti e delle agevolazioni accordati ai beneficiari dell'acquis in materia di libera circolazione. Lo stesso vale per i familiari di cittadini del Regno Unito che sono beneficiari dell'accordo di recesso UE-Regno Unito in relazione allo Stato ospitante, quale definito nell'accordo di recesso UE-Regno Unito, in virtù dell'articolo 14, paragrafo 3, dello stesso.

15) Disposizioni particolari dovrebbero applicarsi per motivi umanitari, in singoli casi giustificati, in casi di forza maggiore, o ai capi di Stato o di governo e ai membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e ai membri della loro delegazione ufficiale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale, e ai sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale, e per visti richiesti alle frontiere esterne o che potrebbero essere estesi al territorio degli Stati membri.

16) Le disposizioni particolari da applicarsi per motivi umanitari potrebbero anche comprendere tutti i tipi di aspetti relativi all'accessibilità digitale, l'accesso limitato a Internet o l'assenza di diffusione di Internet o le scarse competenze digitali. E' opportuno prestare particolare attenzione alle persone con disabilità.

17) E' opportuno consentire a una terza persona debitamente autorizzata dal richiedente il visto, o autorizzata per legge a rappresentarlo, se del caso, di presentare domanda per conto del richiedente, purché l'identità della terza persona figuri nel modulo di domanda.

18) Il richiedente dovrebbe presentare tramite la piattaforma EU VAP un modulo di domanda compilato. Il modulo di domanda online, corredato di una dichiarazione di autenticità, completezza, esattezza e affidabilità dei dati presentati e di una dichiarazione di veridicità e affidabilità delle dichiarazioni rese, dovrebbe essere firmato elettronicamente spuntando la casella corrispondente all'interno del modulo. Il richiedente dovrebbe inoltre dichiarare di aver compreso le condizioni d'ingresso di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e di essere consapevole che potrebbe essere invitato a esibire i pertinenti documenti giustificativi all'atto di ciascun ingresso. I richiedenti dovrebbero confermare che accettano di ricevere comunicazioni tramite la piattaforma EU VAP. A tal fine dovrebbero accedere periodicamente alla piattaforma. I moduli di domanda per i minori dovrebbero essere presentati e firmati elettronicamente da una persona che esercita la responsabilità genitoriale in via permanente o temporanea o da un tutore legale.

19) All'atto della presentazione della domanda di visto, i richiedenti dovrebbero dare prova dei documenti giustificativi. Ai fini del presente regolamento, ciò comprende la presentazione sia digitale sia fisica di documenti. Tenuto conto della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito al rifiuto di un visto, un unico indirizzo IP segnalato o la potenziale duplicazione di indirizzi IP non deve essere rilevante ai fini dell'esame della domanda.

20) Il pagamento dei diritti per i visti dovrebbe essere effettuato mediante un portale collegato alla piattaforma EU VAP e sarebbe essere trasferito direttamente, nella sua interezza, allo Stato membro appropriato. I dati richiesti per garantire il pagamento elettronico non dovrebbero fare parte dei dati conservati nel VIS. Qualora non sia possibile un pagamento elettronico, i diritti per i visti dovrebbero essere riscossi dai consolati o dal fornitore esterno di servizi incaricato di tale compito.

21) La piattaforma EU VAP dovrebbe contenere anche uno strumento per fissare appuntamenti, di cui gli Stati membri possano avvalersi per gestire gli appuntamenti presso i loro consolati o i fornitori esterni di servizi. Anche se l'utilizzo di tale strumento dovrebbe rimanere facoltativo, in quanto potrebbe non essere adatto a tutte le sedi e a tutti i consolati, gli Stati membri dovrebbero comunque ricorrere alla cooperazione locale Schengen per discutere sull'opportunità che in paesi terzi o sedi specifiche sia seguito un approccio armonizzato riguardo a tale utilizzo.

22) La cooperazione locale Schengen dovrebbe inoltre determinare, in casi specifici, l'uso di lingue non ufficiali ampiamente parlate per la traduzione del modulo di domanda. La cooperazione locale Schengen dovrebbe altresì discutere le modalità di trasferimento di dati elettronici per i fornitori esterni di servizi o per gli Stati membri rappresentanti nei casi in cui la legislazione nazionale vieti a paesi terzi tali trasferimenti al di fuori del loro territorio.

23) La piattaforma EU VAP dovrebbe effettuare un accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità per verificare se le informazioni fornite dal richiedente soddisfino i requisiti di ricevibilità per il visto richiesto. La piattaforma dovrebbe avvisare il richiedente qualora manchino informazioni e offrirgli la possibilità di correggere la domanda.

24) La piattaforma EU VAP dovrebbe svolgere un accertamento preliminare automatizzato della competenza per stabilire in via preliminare lo Stato membro competente sulla base delle informazioni fornite dal richiedente. Tuttavia, il richiedente dovrebbe poter indicare che la domanda venga trattata da un altro Stato membro sulla base della finalità principale del soggiorno. Il consolato o le autorità centrali dell'altro Stato membro interessato dovrebbero quindi verificare se sono competenti per l'esame della domanda.

25) Ove constatino di essere competenti per l'esame della domanda, il consolato o le autorità centrali dello Stato membro dovrebbero accettare di esaminarla e i dati dovrebbero essere importati dallo spazio di memorizzazione temporanea nel sistema nazionale come stabilito dal regolamento VIS e, ad eccezione dei dati di contatto, essere cancellati da tale spazio di memorizzazione temporanea.

26) L'architettura della piattaforma EU VAP dovrebbe garantire la protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita, il rispetto del principio della minimizzazione dei dati e, non appena sarà operativa, l'attuazione di EU VAP nel rispetto dei diritti di accesso a norma del pertinente diritto in vigore a livello nazionale e dell'Unione.

27) Al fine di garantire il livello minimo necessario di qualità dei dati personali inseriti nella piattaforma EU VAP, è necessaria una procedura specifica per verificare la qualità di tali dati. E' importante disporre di un approccio uniforme dedicato al controllo della qualità non solo per assicurare un pari livello di qualità dei dati in tutti gli Stati membri, ma anche per garantire che i richiedenti siano trattati allo stesso modo, indipendentemente dall'autorità competente a cui si rivolgono.

28) E' necessario chiarire il ruolo e le responsabilità dei diversi attori coinvolti nel trattamento dei dati raccolti presso i richiedenti e i titolari di visto. Gli Stati membri saranno gli utilizzatori finali dei dati che devono essere raccolti dalla piattaforma EU VAP e adotteranno la decisione finale sulla base dei dati forniti dai richiedenti e dai titolari di visto. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fungere da contitolari del trattamento per il trattamento dei dati personali nell'ambito della memorizzazione temporanea conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Ciascuno Stato membro dovrebbe designare un'autorità competente che sia titolare del trattamento. Gli Stati membri dovrebbero comunicare tali autorità alla Commissione, all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e agli altri Stati membri. eu-LISA dovrebbe operare e fornire soluzioni tecniche per la piattaforma EU VAP e trattare i dati presentati dai richiedenti il visto per conto degli Stati membri che rilasciano i visti Schengen. eu-LISA dovrebbe pertanto fungere da responsabile del trattamento quale definito all'articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

29) Qualora vi siano nuove informazioni relative alla domanda o al visto, il richiedente dovrebbe essere informato tramite un messaggio elettronico. La decisione adottata conformemente ai regolamenti (CE) n. 810/2009 e (CE) n. 767/2008 dallo Stato membro competente che indica se il visto è rilasciato, rifiutato, confermato in un nuovo documento di viaggio, prorogato, annullato o revocato dovrebbe essere messa a disposizione del richiedente tramite un servizio di account sicuro sulla piattaforma EU VAP. L'accesso all'account sicuro sulla piattaforma EU VAP dovrebbe essere protetto con mezzi tecnici, ad esempio mediante un'autenticazione a più fattori.

30) Un principio consolidato della giurisprudenza è che la scadenza di un termine non deve pregiudicare alcun diritto qualora l'interessato dimostri l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore. Pertanto i diritti dei richiedenti non devono essere pregiudicati ove non sia possibile utilizzare l'account sicuro per motivi tecnici, a condizione che il richiedente interessato dimostri l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

31) Per ridurre i rischi per la sicurezza connessi agli utilizzi abusivi dei visti adesivi e ai visti adesivi contraffatti e rubati, è opportuno che il visto sia rilasciato in formato digitale e non più nella forma di un visto adesivo apposto sul documento di viaggio.

32) Per aumentare al massimo la sicurezza ed evitare contraffazioni e falsificazioni, è opportuno che la notifica del visto digitale assuma la forma di un codice a barre bidimensionale, con firma crittografata dell'autorità nazionale di certificazione (Country Signing Certificate Authority - CSCA) dello Stato membro di rilascio. Pertanto, in caso di indisponibilità del VIS, le verifiche potrebbero essere effettuate sulla base di tale codice a barre bidimensionale.

33) Qualora il documento di viaggio del titolare del visto sia smarrito, rubato o scaduto o sia stato annullato, ma il visto sia ancora valido, dovrebbe essere permesso al titolare di chiedere, tramite la piattaforma EU VAP, la conferma del visto valido in un nuovo documento di viaggio, a condizione che il nuovo documento di viaggio sia dello stesso tipo e rilasciato dallo stesso paese del documento di viaggio smarrito, rubato, scaduto o annullato. Il titolare del visto dovrebbe presentarsi di persona presso il consolato o il fornitore esterno di servizi per esibire il nuovo documento di viaggio e permettere di verificarne l'autenticità.

34) I dati conservati nella piattaforma EU VAP dovrebbero essere protetti con misure di attuazione volte a rafforzare la tutela della vita privata.

35) I fornitori esterni di servizi dovrebbero avere accesso alla piattaforma EU VAP soltanto per estrarre e riesaminare le domande, verificare i dati memorizzati temporaneamente (ad esempio, una scansione di un documento di viaggio), verificare e caricare i dati personali pertinenti dal chip del documento di viaggio, raccogliere e caricare identificatori biometrici, effettuare controlli di qualità sui documenti giustificativi caricati, confermare che la domanda è stata riesaminata e metterla così a disposizione del consolato per il successivo trattamento. I fornitori esterni di servizi non dovrebbero avere accesso ai dati conservati nel VIS.

36) E' necessario stabilire la data di entrata in funzione, compresa quella del visto digitale e della piattaforma EU VAP. E' opportuno prevedere un periodo di transizione, durante il quale dovrebbe essere possibile per uno Stato membro decidere di non avvalersi della piattaforma EU VAP. Tale periodo di transizione dovrebbe essere di 7 anni a decorrere dalla data di entrata in funzione. Tuttavia, dovrebbe essere possibile per uno Stato membro notificare alla Commissione e a eu-LISA l'intenzione di aderire alla piattaforma EU VAP prima della fine del periodo di transizione. Durante il periodo di transizione, ove uno Stato membro decida di non avvalersi della piattaforma EU VAP, i titolari di visto dovrebbero essere comunque in grado di verificare i visti digitali usando il servizio web della piattaforma EU VAP.

37) eu-LISA dovrebbe garantire capacità e funzionalità sufficienti della piattaforma EU VAP per consentire agli Stati membri di aderire alla piattaforma EU VAP durante il periodo di transizione. Lo sviluppo della piattaforma EU VAP da parte di eu-LISA dovrebbe tenere conto del futuro utilizzo della piattaforma EU VAP da parte degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen. La piattaforma EU VAP dovrebbe essere configurata in modo da consentire a tali Stati membri di collegarsi ad essa senza difficoltà e di utilizzarla agevolmente non appena sia stata adottata una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 o dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005. A tal fine eu-LISA dovrebbe tenere conto, in particolare, della capacità di archiviazione della piattaforma EU VAP e della sua interconnessione con i sistemi nazionali di informazione sui visti. Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero essere pienamente coinvolte nell'elaborazione della piattaforma EU VAP fin dall'inizio allo stesso modo delle autorità competenti degli altri Stati membri.

38) Uno Stato membro che non applichi integralmente l'acquis di Schengen dovrebbe poter chiedere a eu-LISA di introdurre collegamenti alla pertinente procedura nazionale di domanda dello Stato membro interessato mediante l'inclusione di un identificatore uniforme di risorse (Uniform Resource Locator - URL) nella piattaforma EU VAP.

39) La piattaforma EU VAP dovrebbe contenere una funzionalità che permetta ai richiedenti e ad altri soggetti, come datori di lavoro o università o enti locali, di verificare i visti digitali.

40) Per consentire l'applicazione della decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), la Bulgaria, Cipro e la Romania dovrebbero avere accesso in sola lettura ai visti digitali conservati nel VIS.

41) eu-LISA dovrebbe essere responsabile dello sviluppo tecnico e della gestione operativa della piattaforma EU VAP e dei suoi componenti, in quanto parti del VIS.

42) L'architettura di sistema della piattaforma EU VAP dovrebbe riutilizzare per quanto possibile i sistemi esistenti e futuri che fanno parte del nuovo quadro per l'interoperabilità, in particolare il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (European Travel Information and Authorisation System - ETIAS) e il sistema di ingressi/uscite (Entry-Exit System - EES), nel rispetto delle attuali limitazioni della tecnologia e degli investimenti già effettuati dagli Stati membri nei rispettivi sistemi nazionali.

43) Lo sviluppo da parte di eu-LISA della piattaforma EU VAP e la sua interconnessione con i sistemi nazionali di informazione sui visti e la gestione, compresa la manutenzione, da parte di eu-LISA, della piattaforma EU VAP dovrebbero essere finanziati a titolo del bilancio generale dell'Unione. Per quanto riguarda i necessari adeguamenti da parte degli Stati membri ai sistemi nazionali di informazione sui visti esistenti, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per finanziare questa categoria di costi.

44) La verifica dei visti digitali alla frontiera dovrebbe fondarsi sull'attuale e futura architettura del sistema dell'UE per la gestione delle frontiere e dovrebbe basarsi sulle informazioni relative al titolare del visto conservate nel VIS. Tali informazioni dovrebbero essere confrontate tramite dati biometrici dalle autorità degli Stati membri.

45) Il modello per i visti per soggiorni di breve durata stabilito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (13) è usato anche per i visti per soggiorni di lunga durata. E' quindi opportuno modificare la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (14) per consentire che anche i visti per soggiorni di lunga durata siano rilasciati in formato digitale.

46) I documenti di transito agevolato (Facilitated Transit Documents - FTD) e i documenti di transito ferroviario agevolato (Facilitated Rail Transit Documents - FRTD) sono documenti equivalenti ai visti di transito che autorizzano il titolare a entrare per transitare attraverso i territori degli Stati membri ai sensi delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative all'attraversamento delle frontiere esterne. FTD e FRTD sono rilasciati utilizzando un modello uniforme in seguito a una procedura di domanda in formato cartaceo. Per rispecchiare gli sviluppi della digitalizzazione, è opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 693/2003 (15) e (CE) n. 694/2003 (16) del Consiglio in modo da consentire la presentazione di domande digitali e il rilascio in formato digitale di FTD e FRTD.

47) Al fine di modificare determinati aspetti del regolamento (CE) n. 767/2008, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per specificare il contenuto dei moduli di domanda semplificati per la conferma di visti validi in un nuovo documento di viaggio e per la proroga dei visti. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (17). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

48) E' opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 810/2009 per l'adozione delle norme minime per la verifica dei documenti di viaggio e per il trattamento dei dati sul chip, nonché per l'adozione di norme per la compilazione dei campi di dati dei visti digitali. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

49) E' opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 767/2008 per stabilire le misure necessarie per l'attuazione tecnica delle funzionalità della piattaforma EU VAP, per adottare piani di emergenza tipo nel caso in cui sia tecnicamente impossibile accedere ai dati alle frontiere esterne e per specificare le responsabilità e le relazioni tra gli Stati membri in qualità di contitolari del trattamento per il trattamento dei dati personali nella piattaforma EU VAP, il rapporto tra i contitolari del trattamento e il responsabile del trattamento e le responsabilità del responsabile del trattamento a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1725. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

50) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia istituire la piattaforma EU VAP e introdurre il visto digitale, si basano su altre iniziative volte, da un lato, a snellire e armonizzare le procedure nel contesto della politica comune dei visti e, dall'altro, ad allineare alla nuova era digitale i requisiti di viaggio e di ingresso e le verifiche di frontiera all'interno dello spazio Schengen, le modifiche della relativa legislazione non possono essere realizzate se gli Stati membri agiscono da soli, ma possono essere realizzate soltanto a livello di Unione e nel quadro dell'acquis di Schengen. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

51) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE e della parte seconda dell'accordo di recesso UE-Regno Unito.

52) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'introduzione della piattaforma EU VAP e di un visto digitale rispetterà pienamente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, i diritti del minore e la protezione delle persone vulnerabili. Tutte le misure di salvaguardia dei diritti fondamentali previste dal regolamento (CE) n. 767/2008 rimarranno pienamente applicabili nel contesto della piattaforma EU VAP e del visto digitale, in particolare per quanto riguarda i diritti dei minori. La piattaforma EU VAP dovrà tenere conto delle prescrizioni della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) per garantire un accesso agevole alle persone con disabilità. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle persone con scarse competenze digitali e alle questioni relative all'accesso a Internet.

53) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

54) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (20); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

55) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (21) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (22).

56) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (23) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (24).

57) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (25) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (26).

58) Per quanto riguarda Cipro e la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.

59) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 21 giugno 2022 (27),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU C 75 del 28.2.2023.

(2)

Posizione del Parlamento europeo del 18 ottobre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 novembre 2023.

(3)

Regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 188 del 12.7.2019).

(4)

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009).

(5)

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008).

(6)

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004).

(7)

Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020).

(8)

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016).

(9)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).

(10)

Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018).

(11)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).

(12)

Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (GU L 157 del 27.5.2014).

(13)

Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995).

(14)

Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000).

(15)

Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003).

(16)

Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003).

(17)

GU L 123 del 12.5.2016.

(18)

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).

(19)

Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016).

(20)

Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002).

(21)

GU L 176 del 10.7.1999.

(22)

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999).

(23)

GU L 53 del 27.2.2008.

(24)

Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008).

(25)

GU L 160 del 18.6.2011.

(26)

Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011).

(27)

GU C 277 del 19.7.2022.

Art. 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 810/2009

Il regolamento (CE) n. 810/2009 è così modificato:

1) all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«c) i diritti di soggiorno di cui godono nello Stato ospitante, quale definito nell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (*1) ("accordo di recesso UE-Regno Unito"), i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari di tale accordo.

_______________

(*1) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020).»;"

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) il punto 6) è sostituito dal seguente:

«6. "visto digitale": un visto rilasciato nel formato digitale in conformità del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (*2);

_______________

(*2) Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995).»;"

b) è inserito il punto seguente:

«10 bis. "modulo di domanda": il modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto che figura nell'allegato I, disponibile online tramite la piattaforma di domanda EU Visa Application Platform (EU VAP) istituita conformemente al regolamento VIS o su carta;»;

c) il punto 13) è sostituito dal seguente:

«13. "firmato elettronicamente": la conferma dell'accordo online sulla piattaforma EU VAP tramite barratura dell'apposita casella nel modulo di domanda;»;

d) è aggiunto il punto seguente:

«14. "messaggio elettronico": una comunicazione inviata per via elettronica che notifica al destinatario che nel suo account sicuro sono disponibili nuove informazioni.»;

3) l'articolo 3, paragrafo 5, è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i cittadini di paesi terzi titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro che non partecipa all'adozione del presente regolamento o da uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell'acquis di Schengen e i cittadini di paesi terzi titolari di uno dei titoli di soggiorno validi menzionati nell'allegato V, rilasciati da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, che garantisca il ritorno incondizionato del titolare, o titolari di un permesso di soggiorno valido per uno o più paesi e territori d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba);»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i familiari di cittadini dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), i familiari di cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e i familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell'accordo di recesso UE-Regno Unito di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c);»;

4) all'articolo 8 è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. Gli accordi di rappresentanza bilaterali figurano nella piattaforma EU VAP.»

;

5) l'articolo 9 è così modificato:

a) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis. Fatti salvi gli articoli 33 e 35, le domande sono presentate tramite la piattaforma EU VAP.

1 ter. In deroga al paragrafo 1 bis, gli Stati membri possono autorizzare le seguenti categorie di persone a presentare la domanda senza usare la piattaforma EU VAP:

a) cittadini di paesi terzi per motivi umanitari;

b) cittadini di paesi terzi in casi individuali giustificati o in casi di forza maggiore;

c) capi di Stato o di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e membri della loro delegazione ufficiale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale, sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale.»

;

b) al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:

«d) da un'altra persona, se del caso, debitamente autorizzata dal richiedente, se la domanda è presentata tramite la piattaforma EU VAP.»;

6) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'atto della presentazione della domanda i richiedenti, ove richiesto a norma dell'articolo 13, si presentano di persona per fornire i loro identificatori biometrici.

I richiedenti si presentano di persona anche per la verifica del documento di viaggio in conformità dell'articolo 12.»

;

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis. Fatti salvi i paragrafi 1 e 1 ter, in caso di dubbio in merito al documento di viaggio, ai documenti giustificativi o a entrambi, o in singoli casi in una particolare sede e in casi di elevata incidenza di documenti fraudolenti, gli Stati membri possono esigere, sulla base di una valutazione preliminare della domanda, che il richiedente si presenti per esibire tale documento di viaggio o fornisca documenti giustificativi, o entrambi.

1 ter. I consolati, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, valutano l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 bis, per tenere conto delle circostanze locali.»

;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel presentare la domanda, il richiedente:

a) presenta un modulo di domanda di cui all'articolo 11;

b) fornisce una prova del possesso del documento di viaggio conformemente all'articolo 12;

c) consente che l'immagine del suo volto sia rilevata sul posto conformemente all'articolo 13 ovvero, qualora si applichino le esenzioni di cui all'articolo 13, paragrafo 7 bis, presenta una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95;

d) consente il rilevamento delle proprie impronte digitali conformemente all'articolo 13, ove applicabile;

e) paga i diritti per i visti conformemente all'articolo 16;

f) fornisce una prova dei documenti giustificativi conformemente all'articolo 14;

g) ove applicabile, dimostra di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio conformemente all'articolo 15.»

;

7) l'articolo 11 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il modulo di domanda è presentato e firmato elettronicamente. Nei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ter, il richiedente ha facoltà di presentare un modulo di domanda compilato manualmente o elettronicamente, che è firmato manualmente.

Le persone figuranti sul documento di viaggio del richiedente presentano moduli di domanda separati. I minori presentano un modulo di domanda firmato da una persona che esercita la potestà genitoriale permanente o temporanea o da un tutore legale del minore in questione.»

;

b) i paragrafi 1 bis e 1 ter sono soppressi;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«1 quater. Il richiedente presenta un modulo di domanda compilato e corredato di una dichiarazione di autenticità, completezza, esattezza e affidabilità dei dati presentati e di una dichiarazione di veridicità e affidabilità delle dichiarazioni rese. Il richiedente dichiara inoltre di aver compreso le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del codice frontiere Schengen e che può essere invitato a presentare i pertinenti documenti giustificativi all'atto di ciascun ingresso.»

;

d) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Se il modulo di domanda non è disponibile nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese ospitante, è resa disponibile separatamente ai richiedenti una traduzione in tale lingua o tali lingue e, se del caso, in una non ufficiale ampiamente parlata nel paese ospitante.

5. A norma dell'articolo 48, paragrafo 1 bis, lettera c), e qualora non esista ancora una traduzione comune nelle lingue pertinenti, la cooperazione locale Schengen garantisce una traduzione comune del modulo di domanda nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese ospitante e, ove la cooperazione locale Schengen lo ritenga necessario, in qualsiasi lingua non ufficiale ampiamente parlata nel paese ospitante.»

;

8) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Documento di viaggio

1. Il richiedente fornisce una prova del possesso di un documento di viaggio valido che soddisfi i criteri seguenti:

a) la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri o, in caso di più viaggi, dopo l'ultima data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. Tuttavia, in casi di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo;

b) è stato rilasciato nel corso dei 10 anni precedenti.

2. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 1 bis, il richiedente è tenuto a esibire il documento di viaggio di persona soltanto nel caso di una prima domanda con tale documento di viaggio, o se deve fornire identificatori biometrici.

3. Se richiesto a norma del paragrafo 2, l'autenticità, l'integrità e la validità dei documenti di viaggio sono controllate e verificate mediante la tecnologia appropriata.

4. Il consolato, le autorità centrali o il fornitore esterno di servizi verificano che il documento di viaggio esibito di persona conformemente al paragrafo 2 corrisponda alla copia elettronica della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio caricata dal richiedente.

Se la verifica è effettuata dal fornitore esterno di servizi, questo usa il portale per i fornitori esterni di servizi di cui all'articolo 7 septies del regolamento VIS.

5. Qualora nutra dubbi sull'identità del richiedente o sull'autenticità, l'integrità o la validità del documento di viaggio esibito, il fornitore esterno di servizi ne informa il consolato o le autorità centrali e invia il documento di viaggio al consolato per ulteriori verifiche.

6. Se il documento di viaggio esibito contiene un supporto di memorizzazione (chip), il consolato, le autorità centrali o il fornitore esterno di servizi leggono il chip e verificano l'autenticità e l'integrità dei dati ivi contenuti.

Sulla piattaforma EU VAP sono caricati i dati seguenti:

a) i pertinenti dati personali limitatamente a quelli inclusi nella zona a lettura ottica e alla fotografia;

b) i certificati elettronici; e

c) i protocolli del controllo.

7. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, norme minime relative alla tecnologia, ai metodi e alle procedure da utilizzare per il controllo e la verifica dei documenti di viaggio da parte del consolato, delle autorità centrali o del fornitore esterno di servizi onde garantire che il documento di viaggio fornito o esibito non sia falso, contraffatto o falsificato e relative alla tecnologia, ai metodi e alle procedure da utilizzare per il trattamento dei dati sul chip a norma del paragrafo 6 del presente articolo. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

8. In caso di dubbi sulla qualità della copia elettronica del documento di viaggio, in particolare sul fatto che essa corrisponda all'originale, il consolato competente o il fornitore esterno di servizi produce una nuova copia elettronica del documento di viaggio e la carica sulla piattaforma EU VAP.»;

9) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli identificatori biometrici sono rilevati da personale qualificato e debitamente autorizzato delle autorità competenti a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3. Sotto la supervisione dei consolati o delle autorità centrali, gli identificatori biometrici possono essere rilevati anche da personale qualificato e debitamente autorizzato di un fornitore esterno di servizi di cui all'articolo 43. In caso di dubbio, le impronte digitali rilevate dal fornitore esterno di servizi possono essere verificate presso il consolato.»

;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«7 quater. Se gli identificatori biometrici sono rilevati da un fornitore esterno di servizi conformemente all'articolo 43, il portale per i fornitori esterni di servizi di cui all'articolo 7 septies del regolamento VIS è utilizzato ai fini del caricamento degli identificatori biometrici di cui all'articolo 7 septies, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.»

;

10) all'articolo 14, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. All'atto della presentazione di una domanda di visto uniforme il richiedente fornisce:

a) prova dei documenti che indichino la finalità del viaggio;

b) prova dei documenti relativi all'alloggio o della disponibilità di risorse sufficienti per l'alloggio del richiedente;

c) prova dei documenti che indichino che il richiedente dispone di mezzi di sussistenza sufficienti o è in grado di acquisirli legalmente, a norma dell'articolo 6 del codice frontiere Schengen, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza del richiedente o per il transito verso un paese terzo nel quale il richiedente è sicuro di essere ammesso;

d) informazioni che consentano di valutare l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto che ha richiesto.

2. All'atto della presentazione di una domanda di visto di transito aeroportuale il richiedente fornisce:

a) una prova dei documenti relativi al proseguimento del viaggio verso la destinazione finale dopo il transito aeroportuale previsto;

b) informazioni che consentano di valutare l'intenzione del richiedente di non entrare nel territorio degli Stati membri.»

;

11) all'articolo 15, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Dovranno inoltre dichiarare, nel modulo di domanda, di essere consapevoli della necessità di avere un'assicurazione sanitaria di viaggio per i soggiorni successivi.»;

12) l'articolo 16 è così modificato:

a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. I diritti per i visti sono riscossi in euro, nella valuta nazionale del paese terzo o nella valuta solitamente utilizzata nel paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili, tranne nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 4, e all'articolo 19, paragrafo 3.

Lo strumento di pagamento di cui all'articolo 7 sexies del regolamento VIS è utilizzato per il pagamento dei diritti per i visti, tranne qualora non sia possibile un pagamento elettronico, nel qual caso i diritti per i visti possono essere riscossi dal consolato o dal fornitore esterno di servizi incaricato di tale compito.

Se riscosso in una valuta diversa dall'euro, l'importo dei diritti per i visti è determinato e riveduto periodicamente applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro fissato dalla Banca centrale europea. L'importo riscosso può essere arrotondato e deve essere assicurato, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, che siano riscossi diritti simili, a prescindere dallo Stato membro competente per il rilascio del visto.»

;

b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Ogni tre anni la Commissione valuta l'esigenza di rivedere l'importo dei diritti per i visti di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis del presente articolo, nonché agli articoli 32 bis e 33, tenendo conto di criteri obiettivi quali il tasso d'inflazione generale a livello dell'Unione pubblicato da Eurostat e la media ponderata delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri. Sulla base di tali valutazioni, se opportuno la Commissione adotta, secondo l'articolo 51 bis, atti delegati relativi alla modifica del presente regolamento per quanto riguarda l'importo dei diritti per i visti.»

;

13) l'articolo 18 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è soppresso;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Dopo la notifica, mediante la piattaforma EU VAP, del risultato combinato degli accertamenti preliminari automatizzati della competenza e della ricevibilità a norma dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 8, del regolamento VIS, il consolato o le autorità centrali dello Stato membro a cui la piattaforma EU VAP trasmette la notifica verificano se sono competenti a esaminare la domanda e a decidere in merito.

4. Se, dopo la verifica di cui al paragrafo 3, il consolato o le autorità centrali dello Stato membro a cui la piattaforma EU VAP trasmette la notifica constatano di non essere competenti a esaminare la domanda e a decidere in merito, ne informano senza indugio il richiedente tramite l'account sicuro del richiedente nella piattaforma EU VAP e indicano lo Stato membro o il consolato competente. La piattaforma EU VAP invia al richiedente un messaggio elettronico automatico.

Se, entro 15 giorni dall'invio di tale messaggio elettronico, il richiedente non presenta nuovamente la domanda allo Stato membro o al consolato competente, i dati relativi alla domanda, tra cui quelli biometrici, se del caso, sono automaticamente cancellati dallo spazio di memorizzazione temporanea conformemente all'articolo 7 quinquies del regolamento VIS e i diritti per i visti sono rimborsati.

5. Per le domande non presentate tramite la piattaforma EU VAP, il consolato o le autorità centrali verificano se sono competenti a esaminare la domanda e a decidere in merito, conformemente agli articoli 5 e 6. Se non sono competenti, il consolato o le autorità centrali in questione restituiscono senza indugio il modulo di domanda e tutti i documenti presentati dal richiedente, rimborsano i diritti per i visti, cancellano i dati biometrici e indicano lo Stato membro o il consolato competente.»

;

14) all'articolo 19 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Dopo la notifica dell'esito positivo dell'accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 8, del regolamento VIS, il consolato o le autorità centrali dello Stato membro a cui la piattaforma EU VAP trasmette la notifica svolgono senza indugio le verifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»

;

15) l'articolo 20 è soppresso;

16) l'articolo 21 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) che il documento di viaggio fornito non sia falso, contraffatto o alterato;»;

b) al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) che il documento di viaggio fornito non sia falso, contraffatto o alterato;»;

17) l'articolo 24 è così modificato:

a) al paragrafo 1, terzo comma, il riferimento all'«articolo 12, lettera a)» è sostituito dal riferimento all'«articolo 12, paragrafo 1, lettera a)»;

b) al paragrafo 2, primo comma, il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

«A condizione che il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen, i visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità sono rilasciati per i periodi di validità seguenti:»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis bis. La validità dei visti per ingressi multipli non è limitata dalla validità del documento di viaggio.»

;

d) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. Non appena l'autorità competente adotta la decisione sul rilascio di un visto e la mette a disposizione nell'account sicuro conformemente all'articolo 7 octies, paragrafo 2, del regolamento VIS, la piattaforma EU VAP invia un messaggio elettronico al richiedente conformemente all'articolo 7 octies, paragrafo 1, di tale regolamento.

La decisione è messa a disposizione del richiedente nell'account sicuro.

La notifica della decisione sul rilascio di un visto può essere effettuata con altri mezzi di notifica richiesti dal richiedente e autorizzati dallo Stato membro.

5. Per le domande non presentate tramite la piattaforma EU VAP, il rilascio di un visto è notificato ai richiedenti dalle autorità dello Stato membro di rilascio.»

;

18) all'articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Il rilascio di un visto in formato digitale lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento dei documenti di viaggio, tra cui quelli non riconosciuti da uno o più Stati membri, ma non da tutti.»

;

19) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 26 bis

Visti digitali

I visti sono rilasciati in formato digitale conformemente al regolamento (CE) n. 1683/95. I visti digitali sono registrati nel VIS e comportano un numero unico di visto.»;

20) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Compilazione dei campi di dati del visto digitale

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le regole per la compilazione dei campi di dati del visto digitale di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1683/95. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Gli Stati membri possono aggiungere menzioni nazionali nella zona «annotazioni» del visto a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera n), del regolamento VIS. Tali menzioni non duplicano le menzioni obbligatorie stabilite secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»;

21) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Annullamento di un visto adesivo già compilato

Se si individua un errore su un visto adesivo per un visto non rilasciato in formato digitale, il visto adesivo è annullato barrandolo con una croce decussata in inchiostro indelebile ed è rilasciato un visto digitale con i dati corretti.»;

22) all'articolo 32, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa, di cui all'allegato VI, sono messi a disposizione del richiedente nell'account sicuro. Tale decisione è redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e in un'altra lingua ufficiale dell'Unione. Gli Stati membri possono aggiungere documenti supplementari a sostegno della decisione in oggetto.

Non appena l'autorità competente adotta la decisione di rifiuto e la mette a disposizione nell'account sicuro conformemente all'articolo 7 octies, paragrafo 2, del regolamento VIS, la piattaforma EU VAP invia un messaggio elettronico al richiedente conformemente all'articolo 7 octies, paragrafo 1, dello stesso. Se un richiedente è rappresentato da un'altra persona, il messaggio elettronico in questione è inviato a entrambi.

Il termine per presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale avverso una decisione di rifiuto decorre dal momento in cui il richiedente accede alla decisione nell'account sicuro. Il termine è conteggiato in base al fuso orario della residenza del richiedente indicata nel modulo di domanda.

Si considera che il richiedente abbia avuto accesso alla decisione l'ottavo giorno successivo alla data di invio del messaggio elettronico che lo informa della disponibilità della decisione nel suo account sicuro. A decorrere da tale data si presume che la decisione sia stata notificata al richiedente.

La piattaforma EU VAP indica la data della notifica effettiva o presunta della decisione al richiedente. Nel caso di una notifica presunta, la piattaforma EU VAP invia al richiedente un messaggio elettronico automatico.

Se l'account sicuro non può essere utilizzato per motivi tecnici, i richiedenti possono contattare il consolato competente, le autorità centrali o il fornitore esterno di servizi.

La notifica delle decisioni di cui al presente paragrafo può essere effettuata con altri mezzi richiesti dal richiedente e autorizzati dallo Stato membro.

Per le domande non presentate tramite la piattaforma EU VAP nei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ter, e all'articolo 35, la decisione di rifiuto e i relativi motivi sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all'allegato VI nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.»

;

23) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 32 bis

Conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio

1. I titolari di visto il cui documento di viaggio è smarrito, rubato, scaduto o annullato e il cui visto è ancora valido chiedono la conferma del visto in un nuovo documento di viaggio, se desiderano continuare a utilizzare il visto. Il nuovo documento di viaggio è dello stesso tipo e rilasciato dallo stesso paese del documento di viaggio smarrito, rubato, scaduto o annullato. Il visto è confermato dall'autorità che ha rilasciato il visto o da un'altra autorità dello stesso Stato membro secondo le informazioni comunicate dallo Stato membro che ha rilasciato il visto.

2. I titolari di visto di cui al paragrafo 1 chiedono la conferma del visto in un nuovo documento di viaggio tramite la piattaforma EU VAP utilizzando un modulo di domanda semplificato. Essi forniscono i seguenti dati:

a) cognome, cognome alla nascita, nome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza;

b) numero del visto;

c) dati del documento di viaggio smarrito, rubato, scaduto o annullato;

d) dati del nuovo documento di viaggio;

e) copia elettronica della pagina dei dati anagrafici del nuovo documento di viaggio;

f) prova della perdita o del furto del documento di viaggio;

g) se del caso, i cambiamenti di identità avvenuti dopo il rilascio di tale visto.

3. Il titolare del visto paga diritti per la conferma del visto pari a 20 EUR.

4. Il titolare del visto è tenuto a presentarsi di persona secondo le modalità comunicate dallo Stato membro.

5. Il nuovo documento di viaggio è conforme alle condizioni di cui all'articolo 12 ed è verificato conformemente a tale articolo.

6. Fatti salvi i rispettivi diritti di consultazione, il consolato competente o le autorità centrali competenti dello Stato membro competente possono consultare le banche dati di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, del regolamento VIS quando è richiesta una conferma del visto.

7. Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente stabiliscono che un visto valido può essere confermato in un nuovo documento di viaggio, inseriscono i dati nel fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente all'articolo 12 bis del regolamento VIS.

8. Non appena l'autorità competente adotta una decisione sulla conferma di un visto in un nuovo documento di viaggio e la mette a disposizione nell'account sicuro conformemente all'articolo 7 octies, paragrafo 2, del regolamento VIS, la piattaforma EU VAP invia un messaggio elettronico al titolare del visto conformemente all'articolo 7 octies, paragrafo 1, di tale regolamento.

La decisione sulla conferma di un visto in un nuovo documento di viaggio è messa a disposizione del titolare del visto nell'account sicuro. Tale conferma è attestata da un numero di conferma.

9. Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente non possono stabilire se un visto valido possa essere confermato in un nuovo documento di viaggio, in particolare perché sussistono dubbi sull'identità del titolare del visto, essi rifiutano la conferma e revocano il visto valido, conformemente all'articolo 34.

10. Una decisione negativa in merito alla conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio non impedisce al titolare del visto di presentare una nuova domanda di visto. Ciò non pregiudica il diritto del richiedente di presentare ricorso a norma dell'articolo 34, paragrafo 7.»;

24) l'articolo 33 è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri possono consentire ai titolari di visto di chiedere la proroga di un visto tramite la piattaforma EU VAP utilizzando un modulo di domanda semplificato. In tali casi, i titolari di visto forniscono quanto segue:

a) i dati personali;

b) il numero del visto e il numero del documento di viaggio;

c) una copia elettronica dei documenti giustificativi comprovanti l'esistenza di motivi di forza maggiore, motivi umanitari o ragioni personali serie che impediscono loro di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità del visto o della durata del soggiorno da esso autorizzato.

Tali titolari di visto pagano diritti pari a 30 EUR solo nel caso di ragioni personali serie conformemente al paragrafo 2.»

;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. Non appena l'autorità competente adotta la decisione in merito alla richiesta di proroga del visto tramite la piattaforma EU VAP e la mette a disposizione nell'account sicuro conformemente all'articolo 7 octies, paragrafo 2, del regolamento VIS, la piattaforma EU VAP invia un messaggio elettronico al titolare del visto conformemente all'articolo 7 octies, paragrafo 1, dello stesso.

La decisione è messa a disposizione del titolare del visto nell'account sicuro. Gli Stati membri possono aggiungere documenti supplementari a sostegno della decisione.»

;

25) l'articolo 34 è così modificato:

a) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. In caso di annullamento o revoca di un visto non rilasciato in formato digitale, è apposto sul visto il timbro "ANNULLATO" o "REVOCATO" e l'elemento otticamente variabile del visto adesivo, l'elemento di sicurezza "effetto immagine latente" e la scritta "visto" sono annullati cancellandoli.

6. La decisione di annullamento o di revoca di un visto e i motivi su cui si basa sono emessi in formato digitale inserendo i dati nel VIS, conformemente all'articolo 13 del regolamento VIS.

La decisione di rifiuto o di revoca e i motivi su cui si basa, di cui all'allegato VI, sono messi a disposizione del titolare del visto nell'account sicuro. Tale decisione è redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e in un'altra lingua ufficiale dell'Unione. Gli Stati membri possono aggiungere documenti supplementari a sostegno di tale decisione.

Non appena l'autorità competente adotta la decisione e la mette a disposizione nell'account sicuro conformemente all'articolo 7 octies, paragrafo 2, del regolamento VIS, la piattaforma EU VAP invia un messaggio elettronico al titolare del visto conformemente all'articolo 7 octies, paragrafo 1, dello stesso. Se un titolare di visto è rappresentato da un'altra persona, il messaggio elettronico in questione è inviato a entrambi.

Il termine per presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale avverso la decisione decorre dal momento in cui il titolare del visto accede alla decisione nell'account sicuro. Il termine è conteggiato in base al fuso orario della residenza del titolare del visto indicata nel modulo di domanda.

Si considera che il titolare del visto abbia avuto accesso alla decisione l'ottavo giorno successivo alla data di invio del messaggio elettronico che lo informa della disponibilità della decisione nel suo account sicuro. A decorrere da tale data si presume che la decisione sia stata notificata al titolare del visto.

La piattaforma EU VAP indica la data della notifica effettiva o presunta della decisione al titolare del visto. Nel caso di una notifica presunta, la piattaforma EU VAP invia al titolare del visto un messaggio elettronico automatico.

Se l'account sicuro non può essere utilizzato per motivi tecnici, il titolare del visto può contattare il consolato competente, le autorità centrali o il fornitore esterno di servizi.

La notifica delle decisioni di cui al presente paragrafo può essere effettuata con altri mezzi richiesti dal titolare del visto e autorizzati dallo Stato membro.

Per le domande non presentate tramite la piattaforma EU VAP, la decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono notificati al titolare del visto mediante il modulo uniforme di cui all'allegato VI nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.»

;

b) al paragrafo 7, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri forniscono ai titolari di visto informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come precisato nell'allegato VI.»;

26) all'articolo 35 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. Gli Stati membri possono consentire ai cittadini di paesi terzi di chiedere un visto alla frontiera esterna tramite la piattaforma EU VAP. In tali casi, gli Stati membri notificano al richiedente la decisione adottata in merito alla domanda di visto mettendola a disposizione del richiedente tramite il suo account sicuro sulla piattaforma EU VAP, conformemente all'articolo 7 octies, paragrafo 2, del regolamento VIS. Non appena la decisione è stata messa a disposizione nell'account sicuro del richiedente, la piattaforma EU VAP invia un messaggio elettronico al richiedente conformemente all'articolo 7 octies, paragrafo 1, del regolamento VIS.»

;

27) l'articolo 37 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è soppresso;

b) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Di norma, i consolati o le autorità centrali tengono archivi digitali delle domande.»;

28) l'articolo 38 è così modificato:

a) il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché l'intera procedura di rilascio del visto nei consolati, compresi la presentazione e il trattamento delle domande e la cooperazione pratica con i fornitori esterni di servizi, sia controllata da personale espatriato per garantire l'integrità di tutte le fasi della procedura.»

;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«3 quater. Sulla base del materiale formativo sviluppato da eu-LISA o dalla Commissione, le autorità centrali degli Stati membri provvedono a una formazione adeguata di ciascun membro del loro personale e di ciascun fornitore esterno di servizi per quanto riguarda la piattaforma EU VAP.»

;

29) all'articolo 40, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) dotano del materiale necessario per la raccolta degli identificatori biometrici i loro consolati e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera;»;

30) l'articolo 42 è soppresso;

31) l'articolo 43 è così modificato:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Soltanto i consolati o le autorità centrali esaminano le domande, conducono i colloqui, se del caso, e prendono una decisione sulle domande.»

;

b) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, solo il personale debitamente autorizzato dei fornitori esterni di servizi può accedere alla piattaforma EU VAP tramite il portale per i fornitori esterni di servizi di cui all'articolo 7 septies del regolamento VIS e unicamente allo scopo di:

a) verificare i dati caricati dal richiedente;

b) caricare identificatori biometrici;

c) caricare copie dei documenti giustificativi;

d) usare lo strumento per gli appuntamenti per indicare gli appuntamenti disponibili.»;

c) il paragrafo 6 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) raccogliere dati e, se del caso, domande, compresi gli identificatori biometrici e, nei casi eccezionali di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis, i documenti giustificativi e i documenti necessari per i controlli di identità, trasmetterli al consolato o alle autorità centrali, qualora non abbiano ricevuto tali documenti e informazioni, e caricarli sulla piattaforma EU VAP;»;

ii) sono inseriti i punti seguenti:

«c bis) verificare il documento di viaggio confrontandolo con la copia elettronica caricata dal richiedente;

c ter) nei casi in cui si applica l'articolo 12, verificare che il titolare del documento di viaggio corrisponda al richiedente;»;

32) l'articolo 44 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di cooperazione tra Stati membri e di cooperazione con un fornitore esterno di servizi, lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono alla cifratura totale dei dati trasferiti per via elettronica o fisicamente su un supporto di memorizzazione elettronica.»

;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. L'eventuale accesso dei fornitori esterni di servizi alla piattaforma EU VAP tramite il portale per i fornitori esterni di servizi di cui all'articolo 7 septies del regolamento VIS è protetto da un sistema di cifratura sicuro diverso da quello di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»

;

33) l'articolo 47 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera e) è soppressa;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. La piattaforma EU VAP fornisce al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alla domanda di visto presentata per suo tramite, in particolare le informazioni di cui all'articolo 7 bis del regolamento VIS.»

;

34) il testo dell'allegato I del regolamento (CE) n. 810/2009 è sostituito da quello riportato nell'allegato I del presente regolamento.

35) l'allegato III del regolamento (CE) n. 810/2009 è soppresso;

36) nell'allegato V del regolamento (CE) n. 810/2009, dopo la voce SAN MARINO è inserita la voce seguente:

«REGNO UNITO:

- Permesso di soggiorno biometrico del Regno Unito (per i cittadini di paesi terzi).».

Art. 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008

Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:

1) l'articolo 2 bis è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) al primo comma è inserita la lettera seguente:

«f bis) la piattaforma per la domanda di visto dell'UE (EU VAP);»;

ii) sono aggiunti i commi seguenti:

«La piattaforma EU VAP condivide e riutilizza nella massima misura tecnicamente possibile i componenti hardware e software del sito web dell'EES, del sito web dell'ETIAS e dell'applicazione per dispositivi mobili.

La piattaforma EU VAP è sviluppata in modo da consentire agli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen di collegarsi alla piattaforma senza soluzione di continuità e di utilizzarla agevolmente non appena sia stata adottata una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 o dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6. La piattaforma EU VAP consiste dei componenti seguenti:

a) un sito web pubblico e un'applicazione per dispositivi mobili;

b) uno spazio di memorizzazione temporanea;

c) un servizio di account sicuro;

d) uno strumento di verifica per i richiedenti;

e) un servizio web per i titolari di visto;

f) un servizio di posta elettronica;

g) uno strumento di pagamento;

h) uno strumento per gestire gli appuntamenti (strumento per gli appuntamenti);

i) un portale per i fornitori esterni di servizi;

j) un modulo di configurazione per eu-LISA, le autorità centrali e i consolati;

k) un software per generare e leggere il codice a barre bidimensionale criptato;

l) un servizio web sicuro che consenta ai componenti della piattaforma EU VAP di comunicare;

m) una funzione di assistenza (helpdesk) gestita da eu-LISA;

n) una copia in sola lettura della banca dati del VIS;

o) una funzionalità che consenta al richiedente di stampare documenti;

p) un chatbot;

q) un'infrastruttura di comunicazione sicura che consenta agli Stati membri di accedere alla piattaforma EU VAP.

7. Uno Stato membro che non applichi ancora integralmente l'acquis di Schengen può chiedere a eu-LISA di introdurre collegamenti alla pertinente procedura nazionale di domanda dello Stato membro interessato mediante l'inclusione di un identificatore uniforme di risorse (URL) nel sito web di cui al paragrafo 6, lettera a).»

;

2) l'articolo 4 è così modificato:

a) il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) "visto digitale", il visto rilasciato in formato digitale di cui all'articolo 26 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 conformemente al regolamento (CE) n. 1683/95;»;

b) sono aggiunti i punti seguenti:

«24) "copia in sola lettura della banca dati del VIS", un sottoinsieme di dati del VIS pertinenti ai fini del presente regolamento, ad eccezione dei dati biometrici;

25) "chatbot", software che simula una conversazione umana attraverso l'interazione per testo o voce.»;

3) è inserito il capo seguente:

«CAPO I bis

PIATTAFORMA PER LA DOMANDA DI VISTO DELL'UE (EU VAP)

Articolo 7 bis

Informazioni disponibili sulla piattaforma EU VAP

1. La piattaforma EU VAP fornisce al pubblico le informazioni generali di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 810/2009.

Spetta alla Commissione e agli Stati membri fornire le informazioni, secondo le rispettive competenze quali indicate ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo.

2. La piattaforma EU VAP consente di visualizzare le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399.

3. Spetta a eu-LISA pubblicare e aggiornare le seguenti informazioni al pubblico sulla piattaforma EU VAP, al momento in cui le riceve dalla Commissione o dagli Stati membri:

a) gli obblighi in materia di visto, compresi gli elenchi in materia di visti, gli accordi di esenzione dal visto, comprese le esenzioni per i passaporti diplomatici e di servizio, e i casi di possibile sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e agli allegati I e II di tale regolamento; nonché le informazioni ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), di un accordo tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, che preveda il diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione, e dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (*5)("accordo di recesso UE-Regno Unito");

b) l'importo dei diritti per i visti di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 810/2009 e l'importo di diritti ridotti o superiori, a seconda dei casi, come ad esempio:

i) nel caso di un accordo di facilitazione del rilascio dei visti o di una misura in materia di riammissione derivante dall'articolo 25 bis di tale regolamento;

ii) nei casi in cui si applica la direttiva 2004/38/CE;

iii) nel caso di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, che conferisca un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione; e

iv) nei casi in cui si applica l'accordo di recesso UE-Regno Unito;

c) se applicabile, gli elenchi armonizzati di documenti giustificativi adottati conformemente all'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 810/2009;

d) gli eventuali requisiti in materia di assicurazione sanitaria di viaggio in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 810/2009.

Laddove l'informazione è fornita da uno Stato membro, eu-LISA configura la piattaforma EU VAP dopo la conferma dell'informazione da parte della Commissione.

4. Le autorità centrali sono responsabili dell'inserimento dei seguenti elementi nella piattaforma EU VAP:

a) le sedi dei consolati e la loro competenza territoriale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 810/2009;

b) gli accordi di rappresentanza di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 810/2009;

c) l'uso dei fornitori esterni di servizi e le loro sedi di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 810/2009;

d) i documenti giustificativi di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 810/2009 e quelli applicabili conformemente alla direttiva 2004/38/CE e all'accordo di recesso UE-Regno Unito;

e) le deroghe opzionali all'obbligo del visto di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1806;

f) le esenzioni opzionali dal pagamento dei diritti per i visti di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 810/2009.

5. Il consolato o le autorità centrali dello Stato membro competente sono responsabili dell'inserimento dei seguenti elementi nella piattaforma EU VAP:

a) i diritti di accesso dei fornitori esterni di servizi, anche per quanto riguarda lo strumento per gli appuntamenti;

b) gli appuntamenti disponibili nello strumento per gli appuntamenti e i recapiti dei consolati e dei fornitori esterni di servizi.

6. La piattaforma EU VAP dispone di un chatbot. Il chatbot è concepito per dialogare con gli utenti fornendo risposte sulla procedura di domanda di visto, i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari di visto, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi, i recapiti e le norme in materia di protezione dei dati.

Articolo 7 ter

Modulo di domanda

1. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 810/2009, ogni richiedente presenta una domanda di cui all'articolo 11 di tale regolamento tramite la piattaforma EU VAP.

2. La piattaforma EU VAP fornisce a ciascun richiedente le informazioni di cui agli articoli 37 e 38.

3. Fatto salvo l'articolo 7 quater, se del caso, il richiedente fornisce i dati nel modulo di domanda che figura all'allegato I del regolamento (CE) n. 810/2009.

I suddetti dati sono registrati e conservati nello spazio di memorizzazione temporanea conformemente ai periodi di conservazione dei dati indicati all'articolo 7 quinquies.

4. La piattaforma EU VAP contiene un servizio di account sicuro. Il servizio di account sicuro consente al richiedente di conservare i dati forniti per domande successive, ma soltanto se il richiedente acconsente liberamente ed esplicitamente a tale conservazione, ai sensi dell'articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2016/679.

Il servizio di account sicuro consente al richiedente di presentare la domanda in varie fasi.

5. I caratteri alfabetici dei dati forniti dal richiedente a norma del paragrafo 3 sono caratteri latini.

6. Al momento della presentazione della domanda, la piattaforma EU VAP riprende l'indirizzo IP da cui è stata trasmessa e lo aggiunge ai dati del fascicolo della domanda.

7. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 48 bis per integrare il presente regolamento definendo un modulo di domanda semplificato nella piattaforma EU VAP da utilizzare, rispettivamente, nelle procedure per la conferma del visto valido in un nuovo documento di viaggio a norma dell'articolo 32 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 o per la proroga del visto a norma dell'articolo 33 di tale regolamento, qualora tali procedure siano condotte tramite la piattaforma EU VAP.

Articolo 7 quater

Norme specifiche sull'uso della piattaforma EU VAP

1. Un cittadino di paese terzo che sia un familiare di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, può presentare una domanda di visto senza usare la piattaforma EU VAP ed è autorizzato a presentare la domanda di persona presso il consolato o presso i locali del fornitore esterno di servizi, a sua scelta.

2. Qualora un cittadino di paese terzo che sia un familiare di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, presenti una domanda di visto tramite la piattaforma EU VAP, la procedura di domanda è condotta conformemente alla direttiva 2004/38/CE o a un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, che conferisca un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione.

3. In particolare, la piattaforma EU VAP è progettata per consentire l'applicazione delle norme specifiche seguenti:

a) i diritti per i visti non vengono riscossi;

b) nel modulo per la domanda di visto, il richiedente non è tenuto a fornire i dati personali seguenti:

i) occupazione attuale;

ii) datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono; oppure, per gli studenti, nome e indirizzo dell'istituto di insegnamento;

iii) cognome e nome della persona o delle persone che invitano nello Stato membro o negli Stati membri; diversamente, nome dell'albergo o degli alberghi o alloggi provvisori nello Stato membro o negli Stati membri;

iv) nome e indirizzo dell'impresa/organizzazione che invita;

v) modalità di copertura delle spese di viaggio e di soggiorno del richiedente;

c) il richiedente ha la facoltà di presentare documenti comprovanti che è un familiare di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra; il richiedente non è tenuto a presentare i documenti giustificativi di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 810/2009 né a dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio conformemente all'articolo 15 dello stesso;

d) in deroga all'articolo 7 quinquies, paragrafo 7, l'accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità è attuato soltanto per verificare:

i) se i campi del modulo di domanda siano tutti compilati;

ii) se sia data prova del possesso di un passaporto valido conformemente alla direttiva 2004/38/CE o a un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, che conferisca un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione;

iii) se siano stati rilevati i dati biometrici del richiedente, ove applicabile;

e) quando è rilasciato il visto, nella notifica di cui all'articolo 7 octies il richiedente riceve un richiamo al fatto che il familiare di un cittadino che esercita il diritto alla libera circolazione ed è in possesso di un visto ha il diritto di entrare soltanto se è accompagnato dal cittadino dell'Unione o da un altro cittadino di paese terzo che esercita il diritto alla libera circolazione, o lo raggiunge.

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche qualora un cittadino di paese terzo che sia un familiare di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, chieda la proroga del visto o la conferma del visto in un nuovo documento di viaggio. Non vengono riscossi diritti per la proroga del visto né per la conferma del visto.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis ai familiari di cittadini del Regno Unito che sono beneficiari dell'accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante, quale definito nell'accordo stesso, per cui è presentata la domanda di visto.

Articolo 7 quinquies

Procedura di domanda tramite la piattaforma EU VAP

1. Al momento della presentazione del modulo di domanda conformemente all'articolo 7 ter, la piattaforma EU VAP determina il tipo di visto richiesto e svolge un accertamento preliminare automatizzato della competenza per stabilire in via preliminare lo Stato membro competente sulla base del numero di giorni di soggiorno previsto dal richiedente e dello Stato membro del primo ingresso, forniti dal richiedente. Tuttavia, il richiedente può indicare che la sua domanda sia trattata da un altro Stato membro in funzione della finalità principale del soggiorno. Ciò non preclude la verifica manuale della competenza da parte degli Stati membri conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009.

La piattaforma EU VAP consente ai richiedenti di indicare se sono presenti legalmente ma non residenti in una giurisdizione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009.

2. I richiedenti possono usare la piattaforma EU VAP per presentare una copia elettronica del documento di viaggio in formato digitale, nonché i documenti giustificativi e la prova di un'assicurazione sanitaria di viaggio in formato digitale, se del caso, conformemente al regolamento (CE) n. 810/2009 o alla direttiva 2004/38/CE o conformemente a un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, che conferisca un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione.

3. Se del caso, il richiedente può usare lo strumento di pagamento sicuro di cui all'articolo 7 sexies per pagare i diritti per i visti tramite la piattaforma EU VAP.

4. La piattaforma EU VAP è in grado di controllare la copia in sola lettura della banca dati del VIS per verificare se gli identificatori biometrici del richiedente siano stati rilevati negli ultimi 59 mesi e se il richiedente abbia già presentato una domanda con lo stesso documento di viaggio.

Se gli identificatori biometrici del richiedente sono stati rilevati negli ultimi 59 mesi e il richiedente ha già presentato una domanda con lo stesso documento di viaggio, la piattaforma EU VAP informa il richiedente che non è tenuto a recarsi presso il consolato o un fornitore esterno di servizi per presentare la domanda.

Se gli identificatori biometrici del richiedente non sono stati rilevati negli ultimi 59 mesi o se il richiedente non ha già presentato una domanda con lo stesso documento di viaggio, la piattaforma EU VAP informa il richiedente della necessità di recarsi presso il consolato o un fornitore esterno di servizi, a seconda dei casi, per presentare la domanda.

5. Se è necessario recarsi presso il consolato o un fornitore esterno di servizi a norma del regolamento (CE) n. 810/2009, uno Stato membro può decidere di usare a tal fine lo strumento per gli appuntamenti di cui all'articolo 7 sexies.

6. Il richiedente presenta la domanda corredata di una dichiarazione di autenticità, completezza, esattezza e affidabilità dei dati.

7. Dopo che il richiedente ha presentato la domanda tramite la piattaforma EU VAP, quest'ultima effettua un accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità.

L'accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità verifica:

a) se la domanda sia stata presentata entro il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 810/2009, ove applicabile;

b) se i campi del modulo di domanda siano tutti compilati;

c) se sia data prova del possesso di un documento di viaggio conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 810/2009;

d) se siano stati rilevati i dati biometrici del richiedente, ove applicabile;

e) se siano stati riscossi i diritti per i visti, ove applicabile.

8. Se la domanda risulta ricevibile in base all'accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità, la piattaforma EU VAP trasmette al consolato o alle autorità centrali dello Stato membro interessato una notifica contenente il risultato combinato degli accertamenti preliminari automatizzati della competenza e della ricevibilità.

Se la domanda risulta non ricevibile in base all'accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità, la piattaforma EU VAP informa il richiedente riguardo alla parte mancante del fascicolo della domanda.

La piattaforma EU VAP è progettata in modo da garantire la possibilità di applicare l'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009 per consentire che le domande siano considerate ricevibili.

9. In seguito alla notifica di cui al paragrafo 8 del presente articolo, il consolato o le autorità centrali dello Stato membro interessato effettuano una verifica manuale della competenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009, e in seguito, se necessario, una verifica manuale della ricevibilità conformemente all'articolo 19 dello stesso.

10. Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente accettano la domanda presentata tramite la piattaforma EU VAP, i dati sono trasferiti dallo spazio di memorizzazione temporanea al sistema nazionale. I dati sono immediatamente cancellati dallo spazio di memorizzazione temporanea, ad eccezione dei dati di contatto collegati al servizio di account sicuro.

11. Se, dopo la verifica, il consolato o le autorità centrali dello Stato membro che hanno ricevuto la notifica constatano di non essere competenti e la domanda non è ripresentata al consolato o alle autorità centrali competenti, si applica l'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009.

12. Il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente possono usare il servizio di account sicuro per comunicare con i richiedenti.

13. Per quanto concerne i dati trasferiti allo Stato membro di cui ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo, tale Stato membro designa un'autorità competente da considerarsi quale titolare del trattamento dei dati ai fini dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, che è responsabile a livello centrale del trattamento dei dati da parte di tale Stato membro.

Articolo 7 sexies

Strumento di pagamento e strumento per gli appuntamenti

1. Per pagare i diritti per i visti allo Stato membro competente tramite la piattaforma EU VAP è utilizzato uno strumento di pagamento sicuro.

2. Gli Stati membri o i fornitori esterni di servizi possono utilizzare lo strumento per gli appuntamenti.

Se è utilizzato lo strumento per gli appuntamenti, spetta allo Stato membro fissare gli appuntamenti disponibili.

Articolo 7 septies

Portale per i fornitori esterni di servizi

1. I fornitori esterni di servizi hanno accesso alla piattaforma EU VAP tramite il portale per i fornitori esterni di servizi, soltanto allo scopo di:

a) verificare e sottoporre a controlli di qualità e accertamenti preliminari i dati caricati nello spazio di memorizzazione temporanea, in particolare la copia elettronica del documento di viaggio;

b) caricare gli identificatori biometrici e verificare se siano già disponibili identificatori biometrici;

c) caricare i documenti giustificativi, se necessari;

d) usare lo strumento per gli appuntamenti per indicare gli appuntamenti disponibili, se applicabile;

e) inoltrare la domanda al consolato o alle autorità centrali per ulteriori trattamenti.

2. Gli Stati membri definiscono un metodo di autenticazione, riservato esclusivamente ai fornitori esterni di servizi, che consente ai membri debitamente autorizzati del personale di accedere al portale ai fini del presente articolo. Nel definire il metodo di autenticazione, si tiene conto della gestione dei rischi relativi alla sicurezza delle informazioni e dei principi della protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

3. I fornitori esterni di servizi non hanno accesso al VIS.

Articolo 7 octies

Notifica delle decisioni

1. Una volta che l'autorità competente ha adottato una decisione in merito a una domanda di visto o a un visto rilasciato e ha reso disponibile tale decisione nell'account sicuro conformemente al paragrafo 2, la piattaforma EU VAP invia al richiedente o al titolare del visto un messaggio elettronico, quale definito dal regolamento (CE) n. 810/2009.

2. Le autorità competenti notificano ai richiedenti e ai titolari di visto le decisioni adottate conformemente alle lettere a), b) e c), rendendo disponibili tali decisioni nei rispettivi account sicuri dei richiedenti e dei titolari di visto. La notifica in questione include i dati seguenti:

a) per il rilascio, la conferma o la proroga di un visto: i dati contenuti nel visto digitale conformemente all'allegato del regolamento (CE) n. 1683/95 e alle norme per la compilazione dei campi di dati del visto digitale stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 810/2009;

b) per il rifiuto di un visto: i dati elencati all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 810/2009 e all'articolo 12 del presente regolamento;

c) per l'annullamento o la revoca di un visto: i dati elencati all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 e all'articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 7 nonies

Strumento di verifica

1. Lo strumento di verifica consente ai richiedenti e ai titolari di visto di verificare quanto segue:

a) lo stato delle loro domande;

b) lo stato e la validità dei loro visti.

2. Lo strumento di verifica si basa sul servizio di account sicuro di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 4.

3. La piattaforma EU VAP offre una funzionalità di servizio web che consente ai richiedenti e ad altri soggetti, come datori di lavoro o università o enti locali, di verificare il visto digitale senza il servizio di account sicuro.

Articolo 7 decies

Costi dello sviluppo e della realizzazione della piattaforma EU VAP

1. Lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma EU VAP comprendono i costi seguenti:

a) i costi relativi allo sviluppo, ad opera di eu-LISA, della piattaforma EU VAP e della sua interconnessione con i sistemi nazionali di informazione sui visti, sotto un rigoroso controllo e monitoraggio dei costi;

b) i costi relativi al funzionamento, compresa la manutenzione, della piattaforma EU VAP ad opera di eu-LISA;

c) i costi relativi ai necessari adeguamenti, ad opera degli Stati membri, ai sistemi nazionali esistenti di informazione sui visti.

2. I costi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

3. Gli Stati membri possono utilizzare lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, che fa parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, istituito dal regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6), per finanziare i costi di cui al paragrafo 1, lettera c), conformemente alle norme di ammissibilità e ai tassi di cofinanziamento stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1148.

Articolo 7 undecies

Responsabilità in materia di protezione dei dati

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente quale titolare del trattamento conformemente al presente articolo. Gli Stati membri comunicano tali autorità alla Commissione, a eu-LISA e agli altri Stati membri.

Tutte le autorità competenti designate dagli Stati membri sono contitolari del trattamento a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 ai fini del trattamento dei dati personali nella piattaforma EU VAP.

2. eu-LISA è responsabile del trattamento a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 ai fini del trattamento dei dati personali nella piattaforma EU VAP. Eu-LISA provvede affinché la piattaforma EU VAP sia gestita conformemente al presente regolamento.

_______________

(*3) Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018)."

(*4) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004)."

(*5) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020)."

(*6) Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021).»;"

4) all'articolo 9, il primo comma è così modificato:

a) al punto 4) sono aggiunte le lettere seguenti:

«o) ove applicabile, il fatto che il richiedente presenti domanda in quanto familiare di un cittadino del Regno Unito beneficiario dell'accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante, quale definito nell'accordo stesso, per cui è presentata la domanda di visto;

p) indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare;

q) l'indirizzo IP da cui è stato trasmesso il modulo di domanda;

r) qualora la domanda sia stata compilata da una persona debitamente autorizzata diversa dal richiedente attraverso la piattaforma EU VAP: indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale e numero di telefono di tale persona, se disponibili.»;

b) il punto 7) è sostituito dal seguente:

«7) Una copia elettronica della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio e, se del caso, i dati caricati conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 810/2009.»;

5) all'articolo 9 ter è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis ai familiari di cittadini del Regno Unito che sono beneficiari dell'accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante, quale definito nell'accordo stesso, per cui è presentata la domanda di visto.»

;

6) all'articolo 10, il paragrafo 1 è così modificato:

a) è inserita la lettera seguente:

«d ter) se del caso, informazioni indicanti che il visto è stato rilasciato con validità territoriale limitata a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009;»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) numero del visto;»;

c) le lettere j) e k) sono soppresse;

d) sono aggiunte le lettere seguenti:

«m) se del caso, lo status della persona indicante che il cittadino di paese terzo è un familiare di un cittadino del Regno Unito beneficiario dell'accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante, quale definito nell'accordo stesso, per cui è presentata la domanda di visto;

n) menzioni nazionali nella zona "annotazioni"»;

7) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Dati da aggiungere in caso di conferma del visto

1. Qualora sia adottata una decisione di conferma di un visto, l'autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione aggiunge al fascicolo relativo alla domanda i dati seguenti:

a) informazioni sullo stato della procedura;

b) autorità che ha confermato il visto;

c) luogo e data della decisione;

d) dati del nuovo documento di viaggio, compresi il numero, il paese e l'autorità di rilascio, la data di rilascio e la data di scadenza;

e) numero di conferma;

f) una copia elettronica della pagina dei dati anagrafici del nuovo documento di viaggio e, se del caso, i dati caricati conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 810/2009.

2. Qualora sia adottata una decisione di conferma del visto, la piattaforma EU VAP estrae ed esporta immediatamente dal VIS nell'EES i dati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.»;

8) all'articolo 14, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) numero del visto prorogato;»;

9) all'articolo 15, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) numero del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e data di rilascio di eventuali visti, visti per soggiorni di lunga durata o permessi di soggiorno precedenti;»;

10) l'articolo 18 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) numero di vignetta visto o numero del visto;»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, quando l'EES è interrogato conformemente all'articolo 23, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) 2017/2226, la competente autorità di frontiera può interrogare il VIS senza avvalersi dell'interoperabilità con l'EES, qualora sia necessario in determinate circostanze, in particolare qualora sia tecnicamente impossibile, temporaneamente, consultare i dati dell'EES o in caso di un suo guasto.»

;

11) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 18 sexies

Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica di accesso ai dati alle frontiere esterne

1. Qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla consultazione di cui all'articolo 18 a causa di un guasto di qualsiasi parte del VIS, eu-LISA informa le autorità di frontiera degli Stati membri.

2. Qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla consultazione di cui all'articolo 18 a causa di un guasto dell'infrastruttura di frontiera nazionale in uno Stato membro, le autorità di frontiera dello stesso informano eu-LISA. eu-LISA informa a sua volta la Commissione.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità di frontiera seguono i piani d'emergenza nazionali. Gli Stati membri adottano i loro piani d'emergenza nazionali utilizzando quale base i piani d'emergenza tipo di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera o), adattati se necessario a livello nazionale. I piani d'emergenza nazionali possono autorizzare le autorità di frontiera a derogare temporaneamente all'obbligo di consultare il VIS di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399.»;

12) all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare del visto, l'autenticità del visto o se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a controllare all'interno degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni con il numero di visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto, o il numero del visto.

Se l'identità del titolare del visto non può essere verificata con le impronte digitali, le autorità competenti possono anche eseguire la verifica con l'immagine del volto.»

;

13) all'articolo 20, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) dati inseriti riguardo a eventuali visti rilasciati, rifiutati, confermati, annullati, revocati o prorogati di cui agli articoli da 10 a 14.»;

14) all'articolo 21, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) dati inseriti riguardo a eventuali visti rilasciati, confermati, annullati, revocati o prorogati di cui agli articoli 10, 12 bis, 13 e 14;»;

15) all'articolo 22, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) dati inseriti riguardo a eventuali visti rilasciati, rifiutati, confermati, annullati, revocati o prorogati di cui agli articoli 10, 12, 12 bis, 13 e 14;»;

16) all'articolo 22 quater è aggiunta la lettera seguente:

«h) menzioni nazionali nella zona "annotazioni"»;

17) all'articolo 22 septies, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) numero del visto;»;

18) all'articolo 22 sexdecies, il paragrafo 3 è così modificato:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) numero del visto o numero del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e data di scadenza della validità del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, a seconda dei casi;»;

b) sono aggiunte le lettere seguenti:

«f) l'indirizzo IP da cui è stata trasmessa la domanda;

g) l'indirizzo di posta elettronica utilizzato per la domanda.»;

19) all'articolo 22 novodecies, il paragrafo 3 è così modificato:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) numero del visto o numero del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e data di scadenza della validità del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, a seconda dei casi;»;

b) sono aggiunte le lettere seguenti:

«f) l'indirizzo IP da cui è stata trasmessa la domanda;

g) l'indirizzo di posta elettronica utilizzato per la domanda.»;

20) all'articolo 26 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«11. Le infrastrutture a sostegno della piattaforma EU VAP di cui all'articolo 2 bis sono ospitate presso i siti tecnici di eu-LISA. Tali infrastrutture sono distribuite geograficamente per fornire le funzionalità di cui al presente regolamento nel rispetto delle condizioni in materia di sicurezza, protezione dei dati e sicurezza dei dati.

Nello sviluppare la piattaforma EU VAP, eu-LISA garantisce che si tenga conto del futuro utilizzo della piattaforma, di cui all'articolo 2 bis, da parte degli Stati membri che non applicano integralmente l'acquis di Schengen. Ciò riguarda in particolare la capacità di archiviazione della piattaforma EU VAP e l'interfaccia con il sistema nazionale di informazione sui visti.

12. eu-LISA è responsabile dello sviluppo tecnico della piattaforma EU VAP di cui all'articolo 2 bis e ne definisce le specifiche tecniche. Tali specifiche tecniche sono adottate dal consiglio di amministrazione di eu-LISA, a condizione che la Commissione abbia comunicato un parere favorevole al riguardo.

13. eu-LISA sviluppa e realizza la piattaforma EU VAP quanto prima dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/2667 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) e in seguito all'adozione da parte della Commissione:

a) degli atti di esecuzione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere da g) a r), del presente regolamento; e

b) degli atti delegati di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7, del presente regolamento.

14. eu-LISA è responsabile della gestione operativa della piattaforma EU VAP.

La gestione operativa della piattaforma EU VAP consiste nell'insieme delle attività necessarie a garantirne il funzionamento 24 ore al giorno e 7 giorni a settimana, in conformità del presente regolamento. Comprende, in particolare, i lavori di manutenzione e gli sviluppi tecnici necessari per garantire che la piattaforma EU VAP funzioni a un livello soddisfacente di qualità operativa.

Il gruppo consultivo VIS di cui all'articolo 49 bis del presente regolamento e all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) fornisce consulenza al consiglio di amministrazione di eu-LISA relativamente alla piattaforma EU VAP.

In fase di progettazione e di sviluppo della piattaforma EU VAP è istituito un consiglio di gestione del programma composto da un massimo di dieci membri. Esso è costituito da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA tra i suoi membri o supplenti, dal presidente del gruppo consultivo VIS, da un membro che rappresenta eu-LISA nominato dal suo direttore esecutivo e da un membro nominato dalla Commissione.

Il consiglio di gestione del programma si riunisce periodicamente, almeno una volta a trimestre. Garantisce l'adeguata gestione della fase di progettazione e sviluppo della piattaforma EU VAP e la coerenza tra il progetto centrale e i progetti nazionali della piattaforma EU VAP.

Il consiglio di gestione del programma presenta mensilmente relazioni scritte al consiglio di amministrazione di eu-LISA sui progressi del progetto. Il consiglio di gestione del programma non ha potere decisionale, né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione di eu-LISA.

Il consiglio di amministrazione di eu-LISA stabilisce il regolamento interno del consiglio di gestione del programma, che comprende in particolare disposizioni concernenti:

a) la presidenza;

b) i luoghi di riunione;

c) la preparazione delle riunioni;

d) l'ammissione di esperti alle riunioni;

e) i piani di comunicazione atti a garantire che siano fornite informazioni complete ai membri non partecipanti del consiglio di amministrazione di eu-LISA.

La presidenza del consiglio di gestione del programma è esercitata da uno Stato membro che è pienamente vincolato, in base al diritto dell'Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, il funzionamento e l'uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti da eu-LISA.

Tutte le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del consiglio di gestione del programma sono a carico di eu-LISA e l'articolo 10 del suo regolamento interno si applica mutatis mutandis. eu-LISA fornisce un segretariato al consiglio di gestione del programma.

_______________

(*7) Regolamento (UE) 2023/2667 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (GU L, 2023/2667, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2667/oj)."

(*8) Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018).»;"

21) all'articolo 45, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti:

«g) la definizione dei requisiti relativi al formato dei dati personali di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 3, e all'articolo 7 ter, paragrafo 6, da inserire nel modulo di domanda online, conformemente all'articolo 7 ter, nonché i parametri e le verifiche da applicare per garantire la completezza della domanda e la coerenza di tali dati;

h) la definizione dei requisiti tecnici relativi al formato dei documenti giustificativi, dell'assicurazione sanitaria di viaggio e della copia del documento di viaggio in formato digitale da presentare tramite la piattaforma EU VAP, conformemente agli articoli 7 quater e 7 quinquies;

i) la definizione dei requisiti del servizio di account sicuro, compresi le modalità di accesso e autenticazione, il periodo di conservazione dei dati ivi memorizzati e delle domande incomplete o delle domande che non superano la verifica della competenza e della ricevibilità, conformemente all'articolo 7 ter;

j) la definizione dei requisiti relativi allo strumento di pagamento, comprese le procedure di rimborso dei richiedenti, conformemente all'articolo 7 sexies;

k) la definizione dei requisiti relativi allo strumento per gli appuntamenti di cui all'articolo 7 sexies, paragrafo 2, compresa la procedura di conferma degli appuntamenti, e al collegamento a strumenti per gli appuntamenti preesistenti o alle informazioni sulla possibilità di presentarsi senza prenotazione, che devono essere configurati dai consolati o dai fornitori esterni di servizi, conformemente all'articolo 7 sexies, nonché le specifiche tecniche per garantire che il familiare di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che goda di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, o di un cittadino del Regno Unito beneficiario dell'accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante, quale definito nell'accordo stesso, per cui è presentata la domanda di visto possa beneficiare di una procedura accelerata;

l) la definizione del metodo di autenticazione per i membri del personale del fornitore esterno di servizi che usano il portale per i fornitori esterni di servizi, conformemente all'articolo 7 septies;

m) la definizione delle specifiche tecniche delle notifiche, compresi i dettagli relativi al loro formato e alle versioni stampabili, conformemente all'articolo 7 octies;

n) la definizione delle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili al servizio web, conformemente all'articolo 7 nonies, compreso l'identificativo univoco per il richiedente;

o) la definizione di piani d'emergenza tipo relativi alle procedure sostitutive per i casi di impossibilità tecnica di accesso ai dati alle frontiere esterne di cui all'articolo 18 sexies, paragrafi 1 e 2, comprese le procedure che devono essere seguite dalle autorità di frontiera, conformemente all'articolo 18 sexies;

p) la definizione delle specifiche tecniche e delle funzionalità del chatbot ospitato dalla piattaforma EU VAP conformemente all'articolo 7 bis, paragrafo 6;

q) la definizione delle responsabilità e delle relazioni tra gli Stati membri in qualità di contitolari del trattamento per il trattamento dei dati personali nella piattaforma EU VAP;

r) la definizione del rapporto tra i contitolari del trattamento e il responsabile del trattamento e le responsabilità di quest'ultimo.»;

22) all'articolo 48 bis, paragrafi 2, 3 e 6, i riferimenti all'«articolo 9, all'articolo 9 nonies, paragrafo 2, all'articolo 9 undecies, paragrafo 2, e all'articolo 22 ter, paragrafo 18», sono sostituiti dai riferimenti all'«articolo 7 ter, paragrafo 7, all'articolo 9, all'articolo 9 nonies, paragrafo 2, all'articolo 9 undecies, paragrafo 2, e all'articolo 22 ter, paragrafo 18»;

23) l'articolo 50 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Dopo la data di entrata in funzione della piattaforma EU VAP di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera f bis), la relazione sul funzionamento tecnico del VIS di cui al paragrafo 3 del presente articolo comprende anche il funzionamento tecnico della piattaforma EU VAP.»

;

b) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Gli Stati membri comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3, 4, 5 e 8.

7. eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare le valutazioni globali di cui ai paragrafi 5 e 8.»

;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. Tre anni dopo l'entrata in funzione della piattaforma EU VAP di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera f bis), del presente regolamento, la Commissione ne valuta il funzionamento. Tale valutazione include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi, nonché dell'attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009 e del presente regolamento.

La Commissione trasmette la valutazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base della valutazione la Commissione presenta, se necessario, opportune proposte legislative.»

.

Art. 3

Modifiche del regolamento (CE) n. 694/2003

Il regolamento (CE) n. 694/2003 è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1. I documenti di transito agevolato (Facilitated Transit Documents - FTD) rilasciati dagli Stati membri, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 693/2003, sono rilasciati nel formato digitale di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 e contengono i campi di dati di cui all'allegato I del presente regolamento. Essi hanno lo stesso valore dei visti con validità territoriale limitata a fini di transito. Il formato digitale indica inoltre chiaramente che il documento rilasciato è un FTD.

2. I documenti di transito ferroviario agevolato (Facilitated Rail Transit Documents - FRTD) rilasciati dagli Stati membri, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 693/2003, sono rilasciati nel formato digitale di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 e contengono i campi di dati di cui all'allegato II del presente regolamento. Essi hanno lo stesso valore dei visti con validità territoriale limitata a fini di transito. Il formato digitale indica inoltre chiaramente che il documento rilasciato è un FRTD.»;

2) all'articolo 2, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Prescrizioni tecniche relative al formato digitale di FTD e FRTD sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, anche con riferimento a:»;

3) all'articolo 2, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) norme tecniche e metodi relativi:

i) alla codifica delle informazioni contenute nell'FTD digitale e nell'FRTD digitale sotto forma di codice a barre bidimensionale;

ii) all'immagine del volto;

b) prescrizioni per generare la versione stampabile dell'FTD digitale e dell'FRTD digitale;»;

4) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura di esame applicabile di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento in combinato disposto con la disposizione transitoria dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9), che le prescrizioni tecniche di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano segrete e non siano pubblicate. In tal caso le suddette prescrizioni tecniche sono messe a esclusiva disposizione di persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

_______________

(*9) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).»;"

5) l'articolo 3 è soppresso;

6) all'articolo 5, la seconda frase è soppressa;

7) all'articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri che hanno deciso in tal senso rilasciano gli FTD e gli FRTD in formato digitale di cui all'articolo 1 al più tardi un anno dopo l'adozione delle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 2.»;

8) gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 694/2003 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Art. 4

Modifica della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

L'articolo 18 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen è così modificato:

1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I visti per un soggiorno di oltre 90 giorni (visti per soggiorni di lunga durata) sono visti nazionali rilasciati da uno degli Stati membri in conformità della propria legislazione interna o di quella dell'Unione. Tali visti sono rilasciati in formato digitale a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (*10) e il tipo di visto è indicato con la lettera "D".

I visti per soggiorni di lunga durata rilasciati in formato digitale sono compilati in conformità delle pertinenti disposizioni dell'atto di esecuzione della Commissione che stabilisce le norme per la compilazione dei campi di dati del visto, adottato conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11).

_______________

(*10) Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995)."

(*11) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009).»;"

2) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. I visti per soggiorni di lunga durata in formato digitale sono comunicati ai richiedenti con mezzi elettronici sicuri dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio.»

.

Art. 5

Modifiche del regolamento (CE) n. 693/2003

Il regolamento (CE) n. 693/2003 è così modificato:

1) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'FTD/FRTD è rilasciato in formato digitale a norma del regolamento (CE) n. 694/2003.»

;

2) l'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La domanda di un FTD è sottoposta alle autorità consolari di uno Stato membro che ha comunicato la sua decisione di rilasciare l'FTD/FRTD a norma dell'articolo 12.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Le domande di FTD e di FRTD sono presentate mediante uno strumento di domanda online. Lo strumento di domanda online contiene i dati di cui ai paragrafi 3 e 4.»

;

3) all'articolo 6, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Nessun FTD/FRTD è rilasciato per un documento di viaggio scaduto.

3. Il periodo di validità del documento di viaggio per il quale è rilasciato l'FTD/FRTD è più lungo di quello dell'FTD/FRTD.

4. Nessun FTD/FRTD è rilasciato per un documento di viaggio se tale documento non è valido per uno degli Stati membri. Se un documento di viaggio è valido soltanto per uno Stato membro o per alcuni Stati membri, l'FTD/FRTD è limitato allo Stato membro o agli Stati membri in questione.»

.

Art. 6

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato:

1) all'articolo 16, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) se del caso, il numero del visto per soggiorno di breve durata, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio, il tipo di visto per soggiorno di breve durata, la data di scadenza della durata massima del soggiorno autorizzato dal visto per soggiorno di breve durata, che è aggiornato a ogni ingresso, e la data di scadenza della validità del visto per soggiorno di breve durata;»;

2) l'articolo 19 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Dati da aggiungere in caso di revoca, annullamento o proroga di un'autorizzazione di soggiorno di breve durata o in caso di conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio»;

b) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) se del caso, il nuovo numero del visto, compreso il codice a tre lettere del paese di rilascio;»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Qualora sia adottata una decisione di conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio, l'autorità competente per i visti che ha adottato la decisione estrae immediatamente dal VIS i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e li importa direttamente nell'EES conformemente all'articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 767/2008

;

3) all'articolo 24, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il numero del visto per soggiorno di breve durata, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d);»;

4) all'articolo 32, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) numero del visto e data di scadenza della validità del visto;».

(1)

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017).

Art. 7

Entrata in funzione della piattaforma EU VAP

1. La Commissione adotta una decisione che fissa la data nella quale la piattaforma EU VAP entra in funzione conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008 quale modificato dal presente regolamento. Tale decisione è adottata entro sei mesi dalla verifica, da parte della Commissione, del rispetto delle condizioni seguenti:

a) sono stati adottati gli atti di esecuzione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere da g) a r), del regolamento (CE) n. 767/2008 e gli atti delegati di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7, dello stesso;

b) eu-LISA ha dichiarato il positivo completamento del collaudo generale che deve effettuare in cooperazione con gli Stati membri;

c) eu-LISA ha convalidato le disposizioni tecniche e giuridiche, compresa la presenza di capacità e funzionalità sufficienti della piattaforma EU VAP, e le ha comunicate alla Commissione.

2. La decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, e fatto salvo l'obbligo di rilasciare i visti in formato digitale a norma dell'articolo 26 bis del regolamento (CE) n. 810/2009, uno Stato membro può decidere di non avvalersi della piattaforma EU VAP per un periodo massimo di sette anni dalla data di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione pubblica la notifica dello Stato membro nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Durante il periodo di transizione di 7 anni di cui al primo comma del presente paragrafo, i titolari di visto possono verificare la validità e le informazioni dei visti digitali usando il servizio web della piattaforma EU VAP di cui all'articolo 7 nonies del regolamento (CE) n. 767/2008, se lo Stato membro che tratta le loro domande di visto decide di non avvalersi della piattaforma EU VAP.

4. Entro la fine del periodo di transizione di cui al paragrafo 3 uno Stato membro può notificare alla Commissione e a eu-LISA che intende avvalersi della piattaforma EU VAP.

La Commissione stabilisce la data a partire dalla quale tale Stato membro si avvale della piattaforma EU VAP. La decisione della Commissione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5. Entro il 1° dicembre 2026 e successivamente ogni anno fino all'adozione della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento. Tale relazione contiene informazioni dettagliate sui costi sostenuti e su eventuali rischi che incidono sui costi complessivi.

Art. 8

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data fissata dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l'articolo 1, punti 1), 3), 15), 30), 34), 35) e 36), si applica a decorrere dal 28 giugno 2024. L'articolo 2, punti 21) e 22), si applica a decorrere dal 27 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 22 novembre 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RI'OS

ALLEGATO II

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 694/2003 sono sostituiti dai seguenti:

«ALLEGATO I

DOCUMENTO DIGITALE DI TRANSITO AGEVOLATO (FTD)

L'FTD digitale contiene i seguenti campi di dati:

- Stato membro emittente;

- cognome, nome;

- cognome alla nascita;

- data di nascita;

- Stato e luogo di nascita;

- sesso;

- cittadinanza;

- cittadinanza alla nascita;

- tipo e numero del documento di viaggio;

- autorità emittente del documento di viaggio;

- data di rilascio e di scadenza del documento di viaggio;

- autorità che ha rilasciato l'FTD digitale e relativa sede, specificando se tale autorità ha agito per conto di un altro Stato membro;

- luogo e data della decisione di rilascio dell'FTD digitale;

- numero dell'FTD digitale;

- territorio all'interno del quale il titolare dell'FTD digitale è autorizzato a spostarsi;

- data iniziale e finale del periodo di validità dell'FTD digitale;

- numero di ingressi autorizzati dall'FTD digitale nel territorio per il quale l'FTD è valido;

- durata del transito autorizzato dall'FTD digitale;

- osservazioni dell'autorità emittente per comunicare ulteriori informazioni ritenute necessarie, purché conformi all'articolo 5 del presente regolamento;

- immagine del volto del titolare dell'FTD digitale.

ALLEGATO II

DOCUMENTO DIGITALE DI TRANSITO FERROVIARIO AGEVOLATO (FRTD)

L'FRTD digitale contiene i seguenti campi di dati:

- Stato membro emittente;

- cognome, nome;

- cognome alla nascita;

- data di nascita;

- Stato e luogo di nascita;

- sesso;

- cittadinanza;

- cittadinanza alla nascita;

- tipo e numero del documento di viaggio;

- autorità emittente del documento di viaggio;

- data di rilascio e di scadenza del documento di viaggio;

- data e ora di partenza del treno (primo ingresso);

- data e ora di partenza del treno (secondo ingresso);

- autorità che ha rilasciato l'FRTD digitale e relativa sede, specificando se tale autorità ha agito per conto di un altro Stato membro;

- luogo e data della decisione di rilascio dell'FRTD digitale;

- numero dell'FRTD digitale;

- territorio all'interno del quale il titolare dell'FRTD digitale è autorizzato a spostarsi;

- data iniziale e finale del periodo di validità dell'FRTD digitale;

- durata del transito autorizzato dall'FRTD digitale;

- osservazioni dell'autorità emittente per comunicare ulteriori informazioni ritenute necessarie, purché conformi all'articolo 5 del presente regolamento;

- immagine del volto del titolare dell'FRTD digitale.

».