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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 5 dicembre 2023

- Allegato al Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U.R.I. 1 marzo 2024, n. 51

Emanazione della direttiva concernente misure per l'attuazione dell'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" ed in particolare, l'articolo 5, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo "adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficacia degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare, il comma 1 dell'articolo 2, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale della Presidenza del Consiglio dei ministri "per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica" e il comma 2, lett. h), della medesima disposizione, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio, in forma organica e integrata della funzione di "coordinamento dell'attività amministrativa del Governo e della funzionalità dei sistemi di controllo interno";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale", ed in particolare, gli articoli 18-bis, 50 e 50-ter;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha dettato misure di semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, prevedendo nella nuova formulazione del menzionato articolo 50-ter del d.lgs. n. 82/2005, tra gli altri, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di accreditarsi alla piattaforma, sviluppare le interfacce di programmazione delle applicazioni (API) e rendere disponibili le proprie basi dati;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 8 concernente le attribuzioni al Presidente del Consiglio delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e l'istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale per le attività di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria;

VISTO il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e di resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza ("PNRR"), ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha individuato nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati lo strumento per attuare il principio dell'interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, estendendone ulteriormente l'ambito di operatività;

VISTA la decisione del Consiglio (UE) del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano di ripresa e resilienza per l'Italia;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che ha, tra l'altro, introdotto disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 22 settembre 2022 recante "Obblighi e termini di accreditamento alla Piattaforma digitale nazionale dati PDND";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'On. Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale il Sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022 concernente la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sen. Alessio Butti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2023, concernente l'adozione del "Piano Triennale per l'Informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024", il quale annovera la Piattaforma Digitale Nazionale Dati tra le piattaforme abilitanti di livello nazionale, che, in attuazione del principio del once only, permette la comunicazione tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e la condivisione dei dati a loro disposizione;

VISTE le linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni e le linee guida tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021, da ultimo aggiornate, rispettivamente, con determinazione n. 128 del 23 maggio 2023 e con determinazione n. 341 del 14 dicembre 2022;

VISTE le linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati adottate dall'AgID ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2 del decreto legislativo n. 82/2005, con determinazione n. 627 del 15 dicembre 2021 e modificate con determinazione n. 26 del 3 febbraio 2022;

CONSIDERATO che l'articolo 50-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 82/2005 prevede che "Il Presidente del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente";

CONSIDERATO che l'Investimento 1.3. "Dati e interoperabilità" della Missione 1 - Componente 1 del PNRR annovera, tra gli altri, il sub-investimento 1.3.1 "Piattaforma digitale nazionale dati", che prevede lo sviluppo di una "Piattaforma nazionale dei dati";

VISTA la convenzione stipulata dal Dipartimento per la trasformazione digitale e la società PagoPA S.p.a. in data 4 marzo 2022, per l'affidamento dell'esecuzione di attività progettuali per la realizzazione, tra gli altri, del sub-investimento 1.3.1 "Piattaforma digitale nazionale dati interoperabilità;

VISTA la nota prot. n. DTD-0003439-A del 21 settembre 2022 con cui PagoPA S.p.a. ha comunicato al Dipartimento per la trasformazione digitale l'ultimazione dei test e delle prove tecniche di corretto funzionamento della Piattaforma digitale nazionale dati;

VISTA la nota prot. n. DTD-0003451-P del 21 settembre 2022 con cui il capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha attestato il termine dei test e delle prove tecniche di corretto funzionamento della Piattaforma digitale nazionale dati;

CONSIDERATO che la condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni, realizzata tramite una piattaforma di livello nazionale ed un processo ben definito sul piano normativo, rappresenta un'azione imprescindibile per consentire la valorizzazione, la razionalizzazione ed il miglioramento della qualità del patrimonio informativo pubblico;

RILEVATO che, al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo di tale patrimonio informativo per l'esercizio di finalità istituzionali e di sviluppare servizi integrati ed in linea con le esigenze di cittadini ed imprese, in attuazione del principio del once only, risulta indispensabile garantire l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, mediante l'esposizione di servizi digitali implementati dalle necessarie interfacce di programmazione (API);

CONSIDERATO altresì, che nel processo di generale e continua trasformazione delle pubbliche amministrazioni, l'interoperabilità tra le rispettive banche dati rappresenta un fattore di sviluppo per le amministrazioni medesime oltre che di contenimento dei propri costi di funzionamento;

CONSIDERATO che si rende, dunque, necessario che tutte le pubbliche amministrazioni procedano, in attuazione dell'articolo 50-ter del d.lgs. n. 82/2005, ad accreditarsi alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati e ad ivi esporre i propri servizi tramite API conformi alle menzionate linee guida AgID in materia di interoperabilità e registrate sul Catalogo delle API reso disponibile dalla medesima Piattaforma;

RILEVATO infatti, che l'adesione alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati fornisce alle pubbliche amministrazioni l'occasione per rendere disponibili i dati di rispettiva competenza ed in particolare, per fruire esse stesse dei dati in possesso di altri soggetti pubblici, al fine di migliorare le proprie procedure interne e di erogare servizi integrati e innovativi a cittadini ed imprese, attuando nel contempo un'opera di semplificazione dei propri sistemi informativi e di razionalizzazione delle proprie basi di dati;

CONSIDERATO che con il citato decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 22 settembre 2022, sono stati definiti i termini, la violazione dei quali è punita ai sensi degli articoli 18-bis e 50-ter del d.lgs. n. 82/2005, entro i quali i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto sono tenuti ad accreditarsi alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, a sviluppare le interfacce di programmazione delle applicazioni (API) di cui all'articolo 50-ter, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 ed a rendere disponibili le proprie basi di dati sulla medesima Piattaforma;

RILEVATO che allo stato attuale, si ravvisa la necessità di accelerare ed ulteriormente rafforzare l'adesione da parte delle amministrazioni all'infrastruttura di interoperabilità PDND, nonché l'utilizzo delle funzionalità ivi messe a disposizione, potenziando il numero di servizi esposti nella medesima Piattaforma al fine di consentirne la consultazione da parte dei soggetti interessati;

CONSIDERATO che le ragioni su esposte impongono la massima collaborazione istituzionale tra i soggetti pubblici coinvolti, essendo contrario all'interesse pubblico il persistere di situazioni che non consentano o, soltanto, ritardino la sollecita attuazione dell'articolo 50-ter del d.lgs. n. 82/2005 e delle previsioni di cui al già citato decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 22 settembre 2022;

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) del 6 luglio 2023 con cui si è conferito mandato al Dipartimento per la trasformazione digitale per l'adozione di una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri che acceleri l'interoperabilità del patrimonio informativo pubblico, semplificando e chiarendo il relativo iter di condivisione.

EMANA

La seguente direttiva concernente "Misure per l'attuazione dell'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"

1. Oggetto

Al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, di semplificarne lo svolgimento e di garantire la piena attuazione del c.d. principio del once only, secondo cui al cittadino può essere richiesto una sola volta di fornire alla pubblica amministrazione un proprio dato, la presente direttiva reca indirizzi operativi per l'utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati ("PDND") di cui all'articolo 50-ter del d.lgs. n. 82/2005 ("CAD").

2. Adempimenti dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD provvedono all'adeguamento dei propri modelli di interoperabilità con efficacia e tempestività.

Ciascuna amministrazione individua, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva, strutture di coordinamento esistenti, anche all'interno dell'ufficio del responsabile per la transizione digitale di cui all'articolo 17 del CAD, ovvero istituisce specifiche strutture o gruppi di lavoro cui affidare l'adeguamento ed il coordinamento di ogni altra iniziativa in materia di interoperabilità, con particolare riferimento:

a) all'individuazione ed al conseguente coordinamento dei soggetti deputati ad operare all'interno della PDND quali Utenti degli Aderenti ai sensi delle linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati:

b) allo sviluppo ed al relativo coordinamento delle interfacce di programmazione delle applicazioni (API);

c) alla realizzazione degli e-service attraverso l'implementazione delle necessarie API conformi alle linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni e le linee guida tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici;

d) all'individuazione delle basi dati cui accedere quali Soggetti Fruitori ai sensi delle linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati.

Tra i compiti da affidare alle suddette strutture sono comunque inclusi:

a) il conseguimento di obiettivi di data governance e di razionalizzazione delle banche dati esistenti interne alla Pubblica Amministrazione, a garanzia dell'univocità e della qualità del dato;

b) la valorizzazione dell'interoperabilità, utilizzando i servizi resi disponibili mediante PDND, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'art. 60 del CAD, assicurando l'allineamento delle informazioni ivi contenute e garantendone il pieno utilizzo da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD, in attuazione di quanto previsto dall'art. 60, commi 2 e 2-bis, del CAD;

c) il costante allineamento degli archivi informatizzati delle amministrazioni di appartenenza con le anagrafiche contenute nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, ai sensi dell'articolo 62, comma 5, del CAD, avvalendosi dei servizi messi a disposizione dal Ministero dell'interno tramite PDND;

d) la garanzia della circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b), mediante il codice identificativo univoco (ID ANPR) attribuito a ciascun cittadino ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 3 marzo 2023 e secondo le tempistiche ivi indicate;

e) la promozione della condivisione del patrimonio informativo detenuto dalle pubbliche amministrazioni, anche ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, in favore dei soggetti che hanno diritto ad accedervi in attuazione dell'art. 50, comma 2-ter, del CAD, ivi inclusi i soggetti privati ai sensi degli articoli 2 e 71, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

f) la predisposizione di un capillare programma di sensibilizzazione e di formazione, che in tale contesto assume un rilevante significato culturale.

3. Responsabilità

Nell'ottica della piena collaborazione istituzionale ed amministrativa ed in considerazione delle funzioni di coordinamento svolte con riguardo alla realizzazione del progetto PDND, nonché in qualità di soggetto titolare della misura PNRR richiamata nelle premesse, il Dipartimento per la trasformazione digitale fornisce il necessario supporto collaborativo e tecnico alle amministrazioni che lo richiedano.

Al fine di garantire l'esercizio dei poteri di cui all'art. 18-bis del CAD nei riguardi dei soggetti che non dovessero ottemperare agli obblighi di utilizzo della PDND previsti dalla normativa vigente, il Dipartimento per la trasformazione digitale e l'AgID collaborano per l'avvio dei relativi procedimenti.

4. Disposizioni finali

L'attuazione della presente direttiva non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma,

ALESSIO BUTTI